Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame che abbia confermato l'esistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie quella del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), in quanto dal riconoscimento della citata circostanza conseguono immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto, nonché una più lunga durata dei termini della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2010, n. 30531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30531 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/06/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO LD - Consigliere - N. 1932
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 10233/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT CA DO N. IL 01/08/1974;
avverso l'ordinanza n. 779/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 30/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse;
udito il difensore avv. Scarfò R. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 30 ottobre 2009 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di UC NF, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui all'art. 424 c.p., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere, per futili motivi ed avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla contiguità con la cosca DÌ di OC e dalla frequentazione con soggetti pregiudicati appartenenti al predetto sodalizio, danneggiato l'autovettura "Smart for two" in uso ad LD IN, appiccandovi fuoco.
Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza erano costituiti dai seguenti elementi: a) dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ME NO;
b) denuncia presentata alla Stazione Carabinieri di OC da parte di ME IN, padre di LD;
c) rilievi tecnici effettuati sulla bottiglia di plastica contenente materiale infiammabile, rinvenuta nei pressi del veicolo distrutto, evidenzianti l'esistenza di un'impronta digitale riconducibile con elevata probabilità scientifica a NF;
d) dichiarazioni rese da ME NÀ, destinatario delle confidenze di LA LI, ex fidanzata di NF, la quale gli aveva riferito che i NF frequentavano e conoscevano i fratelli DÌ di OC;
e) pendenze penali di NF riguardanti comportamenti molesti posti in essere nei confronti della LA. Le esigenze cautelari, presunte per legge ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, non erano, ad avviso dei giudici di merito, superate da elementi di segno contrario.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NF, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, attesa l'assenza di elementi obiettivi da cui inferire il ricorso alla metodologia mafiosa nella commissione degli illeciti. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Occorre preliminarmente rilevare che sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie quella prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7), ritenuta dal giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, osservando che, nell'ambito del procedimento cautelare, l'interesse deve essere concreto ed attuale, nonché diretto ad ottenere pronunce che abbiano ricaduta effettiva sull'imposizione, la modifica od il mantenimento di una misura cautelare. Rileva, quindi, che non è ammesso un interesse solo teorico, o meramente propedeutico alla valutazione nel merito in fase di cognizione (che, in questo senso, conserva la sua autonomia). Ciò posto, poiché il ricorso dell'indagato verte sulla configurabilità delle esigenze cautelari e le stesse sono sorrette da un'articolata ratio deciderteli comprensiva non solo dell'analisi della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ma anche dei parametri stabiliti dall'art. 274 c.p.p., non vi sarebbe un interesse concreto dell'indagato a proporre il ricorso incentrato solo su tale aggravante.
Tale impostazione, certamente corretta nel suo impianto generale, non è, però, fondata in concreto, atteso che la sussistenza o meno della predetta aggravante è rilevante ai fini cautelari, ove si abbia riguardo ai suoi immediati riflessi sulla valutazione della maggiore o minore gravità del fatto, quale espressione di una più spiccata pericolosità sociale, oltre che sui termini di durata della misura stessa, (cfr., Cass., Sez. 1^, 27 maggio 2008, n. 25949 del 27/05/2008, rv. 240464). Tale incidenza, che è all'evidenza concreta, non può dirsi estranea alle finalità ed agli interessi della persona incolpata, per cui deve escludersi la dedotta carenza di interesse in capo alla stessa.
2. Tanto premesso il Collegio osserva che la L. n. 203 del 1991, art.7 richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Cass. Sez. 1^, 18 marzo 1994, n. 1327, rv. 197430).
L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Cass., Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228).
3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con valutazione obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie (dichiarazioni rese da ME NÀ e LI LA in merito ai rapporti di conoscenza e di frequentazione, da parte dei NF, dei fratelli DÌ di OC, esponenti della criminalità organizzata locale, e alla richiesta, da parte della LA, dell'intervento di DÌ MO al fine di far desistere l'indagato dai suoi comportamenti violenti e intimidatori), ha sottolineato che le complessive modalità delle condotte poste in essere, sia per la loro intrinseca e forte valenza criminale che per il valore altamente simbolico nel peculiare contesto di consumazione, erano tali da evocare la forza di intimidazione promanante dal gruppo di criminalità organizzata con cui NF ostentava rapporti di amicizia e di vicinanza e da provocare nella persona offesa una condizione di particolare coartazione e soggezione, analoga a quella promanante dalle associazioni di stampo mafioso.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010