Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2004, n. 1339
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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Ove la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia già accertato che il ritardo non giustificato nella definizione di un processo, in violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno del ricorrente, e abbia quindi riconosciuto in suo favore un'equa riparazione "ex" art. 41 della Convenzione, da tale pronuncia deriva che il giudice nazionale adito ai sensi della (sopravvenuta) legge 24 marzo 2001, n. 89 - una volta che abbia accertato, con riferimento allo stesso processo presupposto, il protrarsi della medesima violazione nel periodo successivo a quello considerato dai giudici di Strasburgo - non può non indennizzare, in applicazione della citata legge, l'ulteriore danno non patrimoniale subito dalla medesima parte istante, e liquidarlo prendendo come punto di riferimento la liquidazione già effettuata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (dalla quale è peraltro consentito differenziarsi, sia pure in misura ragionevole). Nè detta indennizzabilità può essere esclusa sul rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto: sia perché trattasi di ragione resa, nel caso, non rilevante dal fatto che la Corte europea ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale per il ritardo nello stesso processo; sia perché, più in generale, l'entità della posta in gioco nel processo ove si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole non è suscettibile di impedire il riconoscimento del danno non patrimoniale, dato che l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente escludente lo stesso.

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  • 3CEDU e cultura giuridica italiana. 7) La CEDU e i processualcivilisti .
    Roberto Conti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 6 febbraio 2020

    CEDU e cultura giuridica italiana. 7) La CEDU e i processualcivilisti Roberto Giovanni Conti intervista Paolo Biavati, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Bologna Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università Roma3 Elena D'Alessandro, ordinaria di diritto processuale civile presso l'Università diTorino 1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4.Le conclusioni. 5.L'intervista in pdf. Le domande. 1) Qual è, a Suo giudizio, il futuro dei rapporti fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo? 2) L'autonomia e indipendenza della giurisdizione nazionale da ogni altro potere dello Stato in che misura è assimilabile a …

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  • 4CEDU e cultura giuridica italiana. 6) La CEDU e l’Accademia europeista-internazionalista.
    Roberto Conti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 23 gennaio 2020

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  • 5Danno non patrimoniale, irragionevole durata, ansia, presunzioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2009
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2004, n. 1339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1339
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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