Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare.
Commentario • 1
- 1. quando è ammessoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7203 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 08/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 326
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 50318/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL UM AU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 29/10/2012 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso chiedendo l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, il rigetto del ricorso nel merito;
udito per l'indagato l'avv. Ametrano Giuseppe, in sostituzione dell'avv. Gerardo Grisi, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 08/10/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto nei riguardi di OL UM AU l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 80, comma 2 per avere illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 21 kg, da cui potevano ricavarsi 90,000 dosi.
Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali, in specie i risultati delle attività di perquisizione e sequestro eseguite dai carabinieri operanti, avessero dimostrato la sussistenza tanto dei gravi indizi di colpevolezza quanto dell'esigenza di cautela di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. c) da contrastare con l'applicazione della misura in corso, l'unica adeguata a garantire il soddisfacimento dell'indicato bisogno cautelare.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il OL, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Giovanna Sica e Gerardo Grisi, il quale, formalmente con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale ingiustificatamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente;
in subordine, ha sollecitato la proposizione di una questione di legittimità costituzionale della norma dettata dall'art. 80, comma 2 D.P.R. cit., per contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse.
2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza dì questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535; conf., con specifico riferimento alla materia cautelare ed alla sussistenza di una circostanza aggravante, sia pur con qualche differenza tra le due pronunce, Sez. 1, n. 30531 del 30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, P.M. in proc. Minotti e altri, Rv. 240464; in senso parzialmente difforme Sez. 6, n. 18091 del 08/03/2011, P.M. in proc. Bellavia, Rv. 250270).
Ed allora, non vi è chi non veda come l'odierna ricorrente non abbia un concreto ed attuale interesse - peraltro neppure rappresentato dal prevenuto nel suo atto di impugnazione - a mettere in discussione la motivazione dell'ordinanza gravata nella parte relativa all'affermazione della sussistenza dell'aggravante della ingente quantità della sostanza stupefacente, perché l'astratta definizione di tale questione giuridica in senso favorevole all'impugnante non avrebbe, da sola, alcun effettivo effetto pratico a lui favorevole, non incidendo sul calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare, in ragione del limite edittale massimo della pena detentiva previsto per l'ipotesi base del reato contestato, ne' sulla valutazione del fatto concreto, tenuto conto che le determinazioni dei Giudici a quibus hanno avuto come presupposto la valutazione globale della obiettiva gravità delle condotte accertate, indipendentemente dalla esistenza o meno della considerata circostanza aggravante.
Deve, quindi, affermarsi il principio di diritto per il quale "sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame che abbia confermato l'esistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, solo in quanto dal riconoscimento della citata circostanza conseguono immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo dei termini di durata massima della custodia cautelare".
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013