Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 44295
CASS
Sentenza 7 novembre 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, poichè al fine di escludere la natura di rifiuti speciali dei residui di produzione è necessaria la prova della loro riutilizzazione "certa" ed "effettiva" nel ciclo produttivo (che può essere analogo, diverso ovvero lo stesso) e senza pregiudizio per l'ambiente, in caso di loro accumulo protrattosi per anni deve escludersi tale riutilizzazione, configurandosi progressivamente il reato di deposito incontrollato di rifiuti e quello di discarica abusiva. (Fattispecie relativa a residui derivanti dalla lavorazione del marmo, accumulati per alcuni anni su un'area e successivamente riutilizzati per la realizzazione di due piazzali senza alcuna trasformazione preventiva, dei quali la Corte ha altresì escluso la natura di materie prime secondarie e di sottoprodotti nonchè l'applicabilità della disciplina in materia di terre e rocce da scavo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 44295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44295
    Data del deposito : 7 novembre 2007

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