CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2023, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 10238-2019 proposto da: FA LD, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI, N. 3, presso lo studio dell'avvocato MANUELA LD, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3662 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 07/02/2023 2 di 19 LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1060/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avvocati MANUELA LD, FA LD per delega dell’Avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, PASQUALE FRISINA, PIO AN MA. FATTI DI CAUSA 1.L’avvocato AN LD, con atto notificato il 18 marzo 2019, ha proposto ricorso articolato in quindici motivi avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 19 febbraio 2018. La TR DU s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 29 aprile 2019 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 29 aprile 2019 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi. 2. La sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli formulati da AN LD, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla TR DU s.r.l. contro la sentenza n. 262/2011 resa dal 3 di 19 Tribunale di Roma. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte le domande avanzate dall’avvocato LD per ottenere il pagamento dei compensi professionali documentati da parcelle relative ad otto giudizi nei quali egli aveva assistito l’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e la controllata SAF S.p.A.; ad avviso del Tribunale, nulla era dovuto all’attore per le parcelle nn. 88, 122, 123, 126 e 128, avendo il legale percepito acconti di importo superiore al dovuto, mentre residuavano somme a titolo di compenso per le attività indicate nelle parcelle nn. 119, 120 e 121. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Non può tenersi conto delle memorie presentate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022, senza osservare il termine di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482). 1.Il ricorso dell’avvocato AN LD narra da pagina 1 a pagina 13 le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la 4 di 19 Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente TR DU s.r.l., può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Quanto alle eccezioni proposti dall’altro controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, innanzitutto, con riguardo al fatto che il ricorso principale indichi quale ricorrente lo “Studio legale Avv. AN LD”, non vi è dubbio che uno “studio legale”, e cioè la struttura organizzativa di cui si avvalgono uno o più avvocati, che non si configuri come una vera e propria associazione professionale, non è un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo rispetto al singolo professionista che vi svolge la sua attività. Lo “studio legale” non è, dunque, un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'avvocato venga indicato, oltre che col suo nome, con la qualificazione dello studio che dirige. Ancora, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno 5 di 19 si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887). 1.1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato AN LD deduce la violazione degli artt. 41, 16 ter della legge n. 14/2009, nonché “dell’art. 11, 1° co. c.c.”. La censura contesta il subentro della TR rispetto ai rapporti derivanti dalla Convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato AN LD denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. quanto alla inammissibilità dell’appello ed all’erroneità dell’accoglimento delle domande per la “carenza della legittimazione della TR”. Il terzo motivo deduce la violazione degli “artt. 112, 100, 110 e 112 c.p.c.”, “per omessa pronuncia sulla rinuncia del MEF ex lege n. 14/2009 alla propria legittimazione processuale” operata in sede di costituzione nel giudizio di appello. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato AN LD denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110 c.p.c. e la “’erroneità delle domande del MEF” ex lege n. 14/2009. “Addizionalmente ai motivi nn. 1, 2, 3 e 4”, come si legge a pagina 30 di ricorso, il quinto motivo del ricorso dell’avvocato LD denuncia la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c., quanto al “difetto di proposizione di domande/azioni nel I° grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande del MEF e della TR”, non essendosi quest’ultima costituita nel giudizio di primo grado. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato LD deduce la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami”. L’undicesimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per i “gravami/domande ex lege 6 di 19 14/2009, perché preclusi dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”, circa la carenza di legittimazione di TR. Il dodicesimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 112, 343 e 343 c.p.c., per la “preclusione della applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 24986/10, 2555/10, 25576/10 e 985/112645/05 e 614/09”, circa il subentro di TR. 1.2. I primi sei motivi, nonché l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso dell’avvocato LD vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata (pagina 7) che ha ritenuto che TR DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale, persistendo, peraltro, la “legittimazione del MEF sino alla sua estromissione”. 1.3. Il ruolo rivestito dalla TR DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato AN LD e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come 7 di 19 branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dispose la soppressione e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate. Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
proprio tale Ispettorato concluse con l’avvocato LD la convenzione del 2000 (nonché altra successiva nel 2002). L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e, conseguentemente, alla lettera c), precisò che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”. Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007, a far data dal 1° dicembre 2007, vennero avocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A. le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. 8 di 19 È poi intervenuto l’art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: “[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano MO Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione”. Infine, con d.m. dell’11 novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "TR DU S.r.l.". Questo quadro legislativo portò a concludere nella sentenza n. 3701 del 2022 che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Dunque, la disciplina che ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo ha riguardato unicamente le posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali. Ciò significa che la legge n. 14 del 2009 non ha inciso sulla legittimazione 9 di 19 processuale e sulla titolarità sostanziale inerenti ai rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato LD e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’economia e delle finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). La sentenza n. 3701 del 2022 riconobbe, quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo dell’amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Venne altrimenti precisato che il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica. 1.4. È tuttavia qui dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di TR DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi respinto nel merito sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della TR DU s.r.l., compensando per intero tra le parti le spese di lite. 10 di 19 Pertanto, AN LD, essendo stati rigettati nel merito gli appelli formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla TR DU s.r.l., poteva investire questa Corte della questione pregiudiziale attinente alla legittimazione della TR DU s.r.l., ovvero al “subentro” della stessa nel posizione del Ministero, o, ancora, alla estromissione di quest’ultimo, soltanto mediante ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso delle controparti, potendo tali questioni pregiudiziali di rito essere esaminate dalla Corte di cassazione unicamente in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero nell'ipotesi della fondatezza degli avversi ricorsi (cfr. Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2009, n. 5456; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. Sez. 1, 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. Sez. 1, 1 marzo 2016, n. 4047; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2018, n. 6138). I primi sei motivi, nonché l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso del ricorso dell’avvocato AN LD sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. Gli stessi motivi sarebbero comunque inammissibili anche alla luce dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Le censure indicano nelle rispettive rubriche molteplici articoli del codice di procedure civile e di leggi speciali, senza poi accompagnare nella parte espositiva alcuna specifica allegazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con il contenuto precettivo di ciascuna di tali norme e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite, 28 gennaio 2020, n. 23745). Gli stessi motivi sarebbero ulteriormente inammissibili, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., in quanto allegano la violazione di molteplici giudicati esterni formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, sicché essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, 11 di 19 eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata. D’altro canto, il ricorrente principale non considera che quando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. Sez. 6 - 5, 31 maggio 2018, n. 13804; Cass. Sez. L, 20 luglio 2007, n. 16150). 2.Il settimo motivo del ricorso dell’avvocato AN LD denuncia la violazione degli artt. 1321 e ss. c.c., degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., quanto alla portata del giudicato contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi 12 di 19 per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed agli effetti della “modifica 18.2.2002” in ordine alla liquidazione al minimo, dovendosi determinare i compensi alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994. La censura sembrerebbe riferita a quanto affermato dalla Corte d’appello a pagina 9 della sentenza impugnata, circa i criteri di determinazione dei compensi adoperati dal giudice di primo grado (minimi della tariffa in base al valore effettivo delle controversie). Al riguardo, la Corte di Roma afferma che l’appellante LD non aveva criticato lo specifico passaggio motivazionale seguito dal Tribunale, essendosi limitato a dedurre l’esistenza di giudicati esterni che avrebbero imposto la remunerazione alla percentuale intermedia. 2.1. Il settimo motivo è inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. L’ormai conclamata assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall’osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico. Il settimo motivo di ricorso, condensato in dieci righi della pagina 32 dell’atto di impugnazione, non indica né il contenuto della “sentenza n. 2465/2005” né il contenuto della “modifica 18.2.2002”, né si rivolge alle 13 di 19 argomentazioni svolte dalla Corte d’appello a pagina 9 della sentenza impugnata. Peraltro, l’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti è stata già smentita da questa Corte nell’ordinanza 23 maggio 2019, n. 14083 e nelle più recenti decisioni fra le parti contenute nelle sentenze rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021. La violazione dei criteri tariffari professionali, infine, non è stata dedotta dal ricorrente con riferimento alle singole voci ed agli importi considerati, e tale difetto di specificità mina ulteriormente l’ammissibilità della censura sull’ipotizzato vizio di error in iudicando. 3. L’ottavo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 112, 116, 167 e 329 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2909 c.c., per l’assunta valenza delle “generiche contestazioni” formulate dal Ministero sulla tariffa da applicare e sulla congruità degli importi richiesti, invocandosi anche il “giudicato panprocessuale insorto nella sentenza n. 7605/17”. Il nono motivo del ricorso dell’avvocato AN LD allega in rubrica la “valenza panprocessuale” di una sentenza del 2006 e di una sentenza del 2009, relative al medesimo contratto di patrocinio del 19 settembre 2000. Nella parte espositiva la censura indica poi i numeri di altre ventitré sentenze, sempre aventi efficacia di “giudicato panprocessuale”. Il decimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. sempre per la “violazione degli insorti giudicati panprocessuali”, stavolta in punto di remunerazione di alcune attività professionali (studio della controversia, consultazioni con il cliente, redazione dell’atto introduttivo). Il tredicesimo motivo del ricorso di AN LD allega la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. (da intendere: c.p.c.) e dell’art. 2909 c.c. per 14 di 19 “denegata condanna del MEF ai danni da ritardato pagamento ex art. 1124, II° co. c.p.c.” (da intendere: art. 1224, comma 2, c.c.). 3.1. Ottavo, nono, decimo e tredicesimo motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente. La Corte d’appello di Roma, nelle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, ha evidenziato la carenza di specifici motivi di gravame da parte del LD quanto alla statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto espressamente rinunciate dall’avvocato le voci indicate al paragrafo 1/a della convenzione del 2002. I giudici di appello hanno poi evidenziato le contestazioni spiegate dal Ministero sulla tariffa da applicare e sulla congruità degli importi richiesti;
hanno altresì escluso che la spettanza dei compensi per le attività difensive in questione emergesse da due sentenze rese nel 2009 dal Tribunale di Roma;
hanno ribadito, anche per il difetto di specifiche censure, che non vi era prova del credito per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. I quattro motivi ora in esame non superano innanzitutto lo scrutinio ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. La sentenza della Corte di appello di Roma si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2016, n. 230; Cass. Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Sez. 2, 25 giugno 2003, n. 10150). D’altro canto, è vero che, seppur non operi nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (nel senso che i fatti 15 di 19 non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), introdotta dalla l. n. 69 del 2009, l'onere di specifica contestazione era già presente nell’art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. Tuttavia, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all’attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). Il ricorrente, piuttosto, ascrive alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che le attività difensive dedotte a base della domanda erano rimaste "non contestate” dal Ministero convenuto, ma non specifica in quale atto difensivo ed in quale modo esse erano state date per pacifiche. Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale ormai contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti 16 di 19 processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). Deve altresì ribadirsi la consolidata interpretazione secondo cui il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (né si trasforma in credito "di valore" per effetto dell'inadempimento del cliente), restando in quanto tale soggetto al principio nominalistico. La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499). Quanto al resto, ottavo, nono, decimo e tredicesimo motivo del ricorso dell’avvocato LD si riducono ad una generica critica secondo la quale l'esigibilità dei compensi per le attività dedotte nelle parcelle non presupponeva necessariamente la documentazione e, comunque, la prova non equivoca dell'effettività delle prestazioni professionali, la quale poteva 17 di 19 farsi induttivamente derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo implicando indefettibilmente le singole attività allegate. La dedotta violazione di molteplici giudicati esterni formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata non indica, come imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di aver all’uopo proposto una apposita eccezione davanti alla Corte d’appello. Neppure il ricorrente indica quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata delle pregresse res iudicatae. Appare, d’altra parte, pure astrattamente non configurabile l'effetto preclusivo del giudicato esterno allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussiste una netta differenza di causa petendi e di petitum, il che si verifica, appunto, qualora siano azionati in giudizio crediti afferenti prestazioni professionali di avvocato svolte in distinti giudizi diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto di collaborazione che si è protratto nel tempo. 4. Il quattordicesimo motivo del ricorso di AN LD è rubricato: “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami” e chiede la condanna del MEF a tale titolo nella misura del 10% sulla riconosciuta. Il quindicesimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., invocando “la condanna alle spese di lite dei gradi di giudizio”. 4.1 Anche questi due motivi sono inammissibili, ai sensi sia dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., sia dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. La Corte di Roma ha affermato che “tenuto conto dell’esito della lite, che vede tutte le parti soccombenti in sede di gravame, le spese del grado vanno integralmente compensate”. Il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo del ricorso di AN LD non censurano specificamente tale chiara statuizione. DO i giudici di appello integralmente respinto nel merito gli appelli principale ed incidentali, e così confermato la sentenza del Tribunale, essi 18 di 19 non dovevano, né potevano modificare la decisione sulle spese inerenti al giudizio di primo grado. DO deciso di rigettare contemporaneamente le impugnazioni principale ed incidentale, la Corte d’appello ha ravvisato il presupposto della soccombenza reciproca ai fini del regolamento mediante compensazione delle spese processuali del giudizio di gravame, conformemente a quanto stabilito dall’art. 91, comma 2, c.p.c., e tale valutazione discrezionale dei giudici del merito non è sindacabile in sede di legittimità per violazione del principio di soccombenza, il quale preclude soltanto che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa. Poiché la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, vien da sé che non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata, come avvenuto nella specie, una soccombenza reciproca (ex multis, Cass. Sez. 2, 14 aprile 2016, n. 7409). 5.Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perdono efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., i ricorsi incidentali tardivi avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 19 febbraio 2018, proposti dalla TR DU s.r.l. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con atti entrambi notificati in data 29 aprile 2019, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 6. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe 19 di 19 stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la TR DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3662 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 07/02/2023 2 di 19 LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1060/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avvocati MANUELA LD, FA LD per delega dell’Avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, PASQUALE FRISINA, PIO AN MA. FATTI DI CAUSA 1.L’avvocato AN LD, con atto notificato il 18 marzo 2019, ha proposto ricorso articolato in quindici motivi avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 19 febbraio 2018. La TR DU s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 29 aprile 2019 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 29 aprile 2019 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi. 2. La sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli formulati da AN LD, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla TR DU s.r.l. contro la sentenza n. 262/2011 resa dal 3 di 19 Tribunale di Roma. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte le domande avanzate dall’avvocato LD per ottenere il pagamento dei compensi professionali documentati da parcelle relative ad otto giudizi nei quali egli aveva assistito l’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta e la controllata SAF S.p.A.; ad avviso del Tribunale, nulla era dovuto all’attore per le parcelle nn. 88, 122, 123, 126 e 128, avendo il legale percepito acconti di importo superiore al dovuto, mentre residuavano somme a titolo di compenso per le attività indicate nelle parcelle nn. 119, 120 e 121. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Non può tenersi conto delle memorie presentate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022, senza osservare il termine di cui all’art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482). 1.Il ricorso dell’avvocato AN LD narra da pagina 1 a pagina 13 le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la 4 di 19 Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente TR DU s.r.l., può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Quanto alle eccezioni proposti dall’altro controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, innanzitutto, con riguardo al fatto che il ricorso principale indichi quale ricorrente lo “Studio legale Avv. AN LD”, non vi è dubbio che uno “studio legale”, e cioè la struttura organizzativa di cui si avvalgono uno o più avvocati, che non si configuri come una vera e propria associazione professionale, non è un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo rispetto al singolo professionista che vi svolge la sua attività. Lo “studio legale” non è, dunque, un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'avvocato venga indicato, oltre che col suo nome, con la qualificazione dello studio che dirige. Ancora, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno 5 di 19 si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887). 1.1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato AN LD deduce la violazione degli artt. 41, 16 ter della legge n. 14/2009, nonché “dell’art. 11, 1° co. c.c.”. La censura contesta il subentro della TR rispetto ai rapporti derivanti dalla Convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato AN LD denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110, 167 e 323 c.p.c. quanto alla inammissibilità dell’appello ed all’erroneità dell’accoglimento delle domande per la “carenza della legittimazione della TR”. Il terzo motivo deduce la violazione degli “artt. 112, 100, 110 e 112 c.p.c.”, “per omessa pronuncia sulla rinuncia del MEF ex lege n. 14/2009 alla propria legittimazione processuale” operata in sede di costituzione nel giudizio di appello. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato AN LD denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 100, 101, 110 c.p.c. e la “’erroneità delle domande del MEF” ex lege n. 14/2009. “Addizionalmente ai motivi nn. 1, 2, 3 e 4”, come si legge a pagina 30 di ricorso, il quinto motivo del ricorso dell’avvocato LD denuncia la violazione degli artt. 112, 100, 101, 105, 106, 167, 183 e 268 c.p.c., quanto al “difetto di proposizione di domande/azioni nel I° grado di giudizio con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande del MEF e della TR”, non essendosi quest’ultima costituita nel giudizio di primo grado. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato LD deduce la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami”. L’undicesimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per i “gravami/domande ex lege 6 di 19 14/2009, perché preclusi dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 2645/05 e 614/09”, circa la carenza di legittimazione di TR. Il dodicesimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 112, 343 e 343 c.p.c., per la “preclusione della applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 24986/10, 2555/10, 25576/10 e 985/112645/05 e 614/09”, circa il subentro di TR. 1.2. I primi sei motivi, nonché l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso dell’avvocato LD vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata (pagina 7) che ha ritenuto che TR DU s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale, persistendo, peraltro, la “legittimazione del MEF sino alla sua estromissione”. 1.3. Il ruolo rivestito dalla TR DU s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato AN LD e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come 7 di 19 branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dispose la soppressione e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate. Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
proprio tale Ispettorato concluse con l’avvocato LD la convenzione del 2000 (nonché altra successiva nel 2002). L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e, conseguentemente, alla lettera c), precisò che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”. Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007, a far data dal 1° dicembre 2007, vennero avocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A. le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. 8 di 19 È poi intervenuto l’art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: “[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano MO Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione”. Infine, con d.m. dell’11 novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "TR DU S.r.l.". Questo quadro legislativo portò a concludere nella sentenza n. 3701 del 2022 che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Dunque, la disciplina che ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo ha riguardato unicamente le posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali. Ciò significa che la legge n. 14 del 2009 non ha inciso sulla legittimazione 9 di 19 processuale e sulla titolarità sostanziale inerenti ai rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato LD e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’economia e delle finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). La sentenza n. 3701 del 2022 riconobbe, quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo dell’amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Venne altrimenti precisato che il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica. 1.4. È tuttavia qui dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di TR DU s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi respinto nel merito sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della TR DU s.r.l., compensando per intero tra le parti le spese di lite. 10 di 19 Pertanto, AN LD, essendo stati rigettati nel merito gli appelli formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla TR DU s.r.l., poteva investire questa Corte della questione pregiudiziale attinente alla legittimazione della TR DU s.r.l., ovvero al “subentro” della stessa nel posizione del Ministero, o, ancora, alla estromissione di quest’ultimo, soltanto mediante ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso delle controparti, potendo tali questioni pregiudiziali di rito essere esaminate dalla Corte di cassazione unicamente in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero nell'ipotesi della fondatezza degli avversi ricorsi (cfr. Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2009, n. 5456; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. Sez. 1, 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. Sez. 1, 1 marzo 2016, n. 4047; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2018, n. 6138). I primi sei motivi, nonché l’undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso del ricorso dell’avvocato AN LD sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. Gli stessi motivi sarebbero comunque inammissibili anche alla luce dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Le censure indicano nelle rispettive rubriche molteplici articoli del codice di procedure civile e di leggi speciali, senza poi accompagnare nella parte espositiva alcuna specifica allegazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con il contenuto precettivo di ciascuna di tali norme e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite, 28 gennaio 2020, n. 23745). Gli stessi motivi sarebbero ulteriormente inammissibili, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., in quanto allegano la violazione di molteplici giudicati esterni formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, sicché essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, 11 di 19 eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata. D’altro canto, il ricorrente principale non considera che quando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. Sez. 6 - 5, 31 maggio 2018, n. 13804; Cass. Sez. L, 20 luglio 2007, n. 16150). 2.Il settimo motivo del ricorso dell’avvocato AN LD denuncia la violazione degli artt. 1321 e ss. c.c., degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., quanto alla portata del giudicato contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi 12 di 19 per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti ed agli effetti della “modifica 18.2.2002” in ordine alla liquidazione al minimo, dovendosi determinare i compensi alla stregua dei valori medi di cui al d.m. 585/1994. La censura sembrerebbe riferita a quanto affermato dalla Corte d’appello a pagina 9 della sentenza impugnata, circa i criteri di determinazione dei compensi adoperati dal giudice di primo grado (minimi della tariffa in base al valore effettivo delle controversie). Al riguardo, la Corte di Roma afferma che l’appellante LD non aveva criticato lo specifico passaggio motivazionale seguito dal Tribunale, essendosi limitato a dedurre l’esistenza di giudicati esterni che avrebbero imposto la remunerazione alla percentuale intermedia. 2.1. Il settimo motivo è inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. L’ormai conclamata assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall’osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico. Il settimo motivo di ricorso, condensato in dieci righi della pagina 32 dell’atto di impugnazione, non indica né il contenuto della “sentenza n. 2465/2005” né il contenuto della “modifica 18.2.2002”, né si rivolge alle 13 di 19 argomentazioni svolte dalla Corte d’appello a pagina 9 della sentenza impugnata. Peraltro, l’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 con riferimento al calcolo dei compensi per tutti gli incarichi intercorsi fra le parti è stata già smentita da questa Corte nell’ordinanza 23 maggio 2019, n. 14083 e nelle più recenti decisioni fra le parti contenute nelle sentenze rese all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2021. La violazione dei criteri tariffari professionali, infine, non è stata dedotta dal ricorrente con riferimento alle singole voci ed agli importi considerati, e tale difetto di specificità mina ulteriormente l’ammissibilità della censura sull’ipotizzato vizio di error in iudicando. 3. L’ottavo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 112, 116, 167 e 329 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2909 c.c., per l’assunta valenza delle “generiche contestazioni” formulate dal Ministero sulla tariffa da applicare e sulla congruità degli importi richiesti, invocandosi anche il “giudicato panprocessuale insorto nella sentenza n. 7605/17”. Il nono motivo del ricorso dell’avvocato AN LD allega in rubrica la “valenza panprocessuale” di una sentenza del 2006 e di una sentenza del 2009, relative al medesimo contratto di patrocinio del 19 settembre 2000. Nella parte espositiva la censura indica poi i numeri di altre ventitré sentenze, sempre aventi efficacia di “giudicato panprocessuale”. Il decimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. sempre per la “violazione degli insorti giudicati panprocessuali”, stavolta in punto di remunerazione di alcune attività professionali (studio della controversia, consultazioni con il cliente, redazione dell’atto introduttivo). Il tredicesimo motivo del ricorso di AN LD allega la violazione degli artt. 324 e 329 c.c. (da intendere: c.p.c.) e dell’art. 2909 c.c. per 14 di 19 “denegata condanna del MEF ai danni da ritardato pagamento ex art. 1124, II° co. c.p.c.” (da intendere: art. 1224, comma 2, c.c.). 3.1. Ottavo, nono, decimo e tredicesimo motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente. La Corte d’appello di Roma, nelle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, ha evidenziato la carenza di specifici motivi di gravame da parte del LD quanto alla statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto espressamente rinunciate dall’avvocato le voci indicate al paragrafo 1/a della convenzione del 2002. I giudici di appello hanno poi evidenziato le contestazioni spiegate dal Ministero sulla tariffa da applicare e sulla congruità degli importi richiesti;
hanno altresì escluso che la spettanza dei compensi per le attività difensive in questione emergesse da due sentenze rese nel 2009 dal Tribunale di Roma;
hanno ribadito, anche per il difetto di specifiche censure, che non vi era prova del credito per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. I quattro motivi ora in esame non superano innanzitutto lo scrutinio ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. La sentenza della Corte di appello di Roma si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato, ogni contestazione, anche soltanto generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività che si assuma svolta, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (Cass. Sez. 2, 11 gennaio 2016, n. 230; Cass. Sez. 2, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Sez. 2, 25 giugno 2003, n. 10150). D’altro canto, è vero che, seppur non operi nel presente giudizio, ratione temporis, la modifica dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (nel senso che i fatti 15 di 19 non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti dal giudice a fondamento della sua decisione), introdotta dalla l. n. 69 del 2009, l'onere di specifica contestazione era già presente nell’art. 167 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. Tuttavia, perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque definito incongruo il compenso richiesto rispetto all’attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18399; Cass. Sez. 3, 25 maggio 2007, n. 12231; Cass. Sez. L, 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. Sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5488). Il ricorrente, piuttosto, ascrive alla Corte d’appello di non avere tenuto conto che le attività difensive dedotte a base della domanda erano rimaste "non contestate” dal Ministero convenuto, ma non specifica in quale atto difensivo ed in quale modo esse erano state date per pacifiche. Se, del resto, spetta all'avvocato, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, compete poi al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., il quale ormai contempla il solo omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti 16 di 19 processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. Unite, 7 aprile 2014, n. 8053). Deve altresì ribadirsi la consolidata interpretazione secondo cui il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (né si trasforma in credito "di valore" per effetto dell'inadempimento del cliente), restando in quanto tale soggetto al principio nominalistico. La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2, 26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499). Quanto al resto, ottavo, nono, decimo e tredicesimo motivo del ricorso dell’avvocato LD si riducono ad una generica critica secondo la quale l'esigibilità dei compensi per le attività dedotte nelle parcelle non presupponeva necessariamente la documentazione e, comunque, la prova non equivoca dell'effettività delle prestazioni professionali, la quale poteva 17 di 19 farsi induttivamente derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo implicando indefettibilmente le singole attività allegate. La dedotta violazione di molteplici giudicati esterni formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata non indica, come imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di aver all’uopo proposto una apposita eccezione davanti alla Corte d’appello. Neppure il ricorrente indica quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata delle pregresse res iudicatae. Appare, d’altra parte, pure astrattamente non configurabile l'effetto preclusivo del giudicato esterno allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussiste una netta differenza di causa petendi e di petitum, il che si verifica, appunto, qualora siano azionati in giudizio crediti afferenti prestazioni professionali di avvocato svolte in distinti giudizi diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto di collaborazione che si è protratto nel tempo. 4. Il quattordicesimo motivo del ricorso di AN LD è rubricato: “danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà degli avversi gravami” e chiede la condanna del MEF a tale titolo nella misura del 10% sulla riconosciuta. Il quindicesimo motivo del ricorso di AN LD denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., invocando “la condanna alle spese di lite dei gradi di giudizio”. 4.1 Anche questi due motivi sono inammissibili, ai sensi sia dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., sia dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. La Corte di Roma ha affermato che “tenuto conto dell’esito della lite, che vede tutte le parti soccombenti in sede di gravame, le spese del grado vanno integralmente compensate”. Il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo del ricorso di AN LD non censurano specificamente tale chiara statuizione. DO i giudici di appello integralmente respinto nel merito gli appelli principale ed incidentali, e così confermato la sentenza del Tribunale, essi 18 di 19 non dovevano, né potevano modificare la decisione sulle spese inerenti al giudizio di primo grado. DO deciso di rigettare contemporaneamente le impugnazioni principale ed incidentale, la Corte d’appello ha ravvisato il presupposto della soccombenza reciproca ai fini del regolamento mediante compensazione delle spese processuali del giudizio di gravame, conformemente a quanto stabilito dall’art. 91, comma 2, c.p.c., e tale valutazione discrezionale dei giudici del merito non è sindacabile in sede di legittimità per violazione del principio di soccombenza, il quale preclude soltanto che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa. Poiché la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, vien da sé che non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata, come avvenuto nella specie, una soccombenza reciproca (ex multis, Cass. Sez. 2, 14 aprile 2016, n. 7409). 5.Essendo l’impugnazione principale dichiarata inammissibile, perdono efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., i ricorsi incidentali tardivi avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 19 febbraio 2018, proposti dalla TR DU s.r.l. e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con atti entrambi notificati in data 29 aprile 2019, e dunque quando era decorso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. 6. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nei rispettivi importi liquidati in dispositivo. Invero, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe 19 di 19 stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074). Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficaci i ricorsi incidentali e condanna il ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese rispettivamente sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per la TR DU s.r.l. in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile