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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4490 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ME CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12.06.2023 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. De Domenico Danila ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Piazza Cinque Giornate 10, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Maurizio Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Seregno, Via Carroccio n. 56, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
1. Affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi liberi diretti con la figlia medesima in considerazione dell'età della stessa;
3. Assegnazione a della casa coniugale, sita in Seregno, Via Sondrio 24 Parte_1
Monza, con i mobili che la arredano;
4. verserà l'importo omnicomprensivo di Euro 500,00 mensili (250,00 euro Controparte_1 per ciascun figlio, di cui 400,00 euro a titolo di contributo ordinario ed euro 100,00 a titolo di contributo straordinario) a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1 per 12 mensilità all'anno a decorrere dal mese di dicembre 2025 a titolo di contributo dei figli e;
detta somma (relativa al contributo ordinario) verrà annualmente Per_1 Per_2 rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025; rimarrà a carico di CP_1 la quota del 50% delle spese sanitarie dovute per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di
Monza;
5. La madre a decorrere dal mese di dicembre 2025 percepirà integralmente l'assegno unico dovuto per i figli;
6. verserà a l'importo di euro 50,00 mensili per il Controparte_1 Parte_1 sostentamento del cane a decorrere dal mese di dicembre 2025; le restanti spese veterinarie straordinarie del cane rimarranno a carico al 50% tra le parti;
7. Le parti si impegnano sin da ora a depositare ricorso congiunto per il divorzio alle medesime condizioni.
8. Spese di lite compensate
I difensori delle parti stante l'accordo complessivo raggiunto dalle parti a definizione del presente giudizio chiedono che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al predetto accordo con spese di lite compensate, e con rinuncia reciproca alle ulteriori domande avanzate dalle parti, rinuncia che viene reciprocamente accettata.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 18/08/2007 con e dalla cui unione sono nati i figli Controparte_2
(16/04/2005) e (27.05.2008) ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei Per_2 Per_1 coniugi, l'affido condiviso e collocamento della figlia minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dei tempi e modi di permanenza presso il padre secondo quanto ivi indicato e di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.10.2023 si è costituito il resistente, con le conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 7.11.2023 il Giudice delegato ha sentito le parti ed a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha pronunciato in pari data ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Alla successiva udienza del 29.2.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza per la rimessione del Causa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza, tenutasi a seguito di rinvii per temporanea assenza del Giudice titolare in data 4.12.2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio ed i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come sopra riportate.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Gallipoli in data 18.08.2007 in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (16/04/2005) e (27.05.2008). Per_2 Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Per_2 (16/04/2005) e (27.05.2008) risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando idonee ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque Per_1
e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Pronuncia la separazione personale e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Gallipoli in data 18.08.2007 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo– Atto n. 73, Parte II, serie B Anno 2007) in regime di separazione dei beni.
2) Provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
ME CE
Il Giudice est.
AL AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ME CE Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12.06.2023 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. De Domenico Danila ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Piazza Cinque Giornate 10, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Maurizio Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Seregno, Via Carroccio n. 56, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
1. Affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi liberi diretti con la figlia medesima in considerazione dell'età della stessa;
3. Assegnazione a della casa coniugale, sita in Seregno, Via Sondrio 24 Parte_1
Monza, con i mobili che la arredano;
4. verserà l'importo omnicomprensivo di Euro 500,00 mensili (250,00 euro Controparte_1 per ciascun figlio, di cui 400,00 euro a titolo di contributo ordinario ed euro 100,00 a titolo di contributo straordinario) a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1 per 12 mensilità all'anno a decorrere dal mese di dicembre 2025 a titolo di contributo dei figli e;
detta somma (relativa al contributo ordinario) verrà annualmente Per_1 Per_2 rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025; rimarrà a carico di CP_1 la quota del 50% delle spese sanitarie dovute per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di
Monza;
5. La madre a decorrere dal mese di dicembre 2025 percepirà integralmente l'assegno unico dovuto per i figli;
6. verserà a l'importo di euro 50,00 mensili per il Controparte_1 Parte_1 sostentamento del cane a decorrere dal mese di dicembre 2025; le restanti spese veterinarie straordinarie del cane rimarranno a carico al 50% tra le parti;
7. Le parti si impegnano sin da ora a depositare ricorso congiunto per il divorzio alle medesime condizioni.
8. Spese di lite compensate
I difensori delle parti stante l'accordo complessivo raggiunto dalle parti a definizione del presente giudizio chiedono che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al predetto accordo con spese di lite compensate, e con rinuncia reciproca alle ulteriori domande avanzate dalle parti, rinuncia che viene reciprocamente accettata.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 18/08/2007 con e dalla cui unione sono nati i figli Controparte_2
(16/04/2005) e (27.05.2008) ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei Per_2 Per_1 coniugi, l'affido condiviso e collocamento della figlia minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dei tempi e modi di permanenza presso il padre secondo quanto ivi indicato e di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.10.2023 si è costituito il resistente, con le conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 7.11.2023 il Giudice delegato ha sentito le parti ed a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha pronunciato in pari data ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Alla successiva udienza del 29.2.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza per la rimessione del Causa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza, tenutasi a seguito di rinvii per temporanea assenza del Giudice titolare in data 4.12.2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio ed i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come sopra riportate.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in Gallipoli in data 18.08.2007 in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (16/04/2005) e (27.05.2008). Per_2 Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli Per_2 (16/04/2005) e (27.05.2008) risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando idonee ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque Per_1
e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Pronuncia la separazione personale e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Gallipoli in data 18.08.2007 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo– Atto n. 73, Parte II, serie B Anno 2007) in regime di separazione dei beni.
2) Provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
ME CE
Il Giudice est.
AL AN