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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2442/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE PRISCO ROSSELLA
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 03/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/11/2022, a adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 16/03/2013, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Orbetello (Parte I, anno n. 4, anno 2013).
Dall'unione tra i coniugi, in data 20/02/2015, è nata la figlia Per_1
Oltre alla pronuncia sullo status la parte ricorrente ha e chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre, in
Russia, con previsione di un assegno per il mantenimento pari ad euro 300,00, oltre rivalutazione di legge, ed il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, ha allegato che “dopo qualche Parte_1 tempo dalla separazione la sig.ra in accordo con il sig. rientrava CP_1 Pt_1 definitivamente nella sua città natale, Perm – Russia – dove poteva contare sull'aiuto della sua famiglia di origine per la crescita della figlia”. Ha dedotto, inoltre, un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dichiarando di essere attualmente disoccupato, potendo contare su un'unica entrata derivante dalla percezione del canone di locazione di un appartamento di sua proprietà, oltreché sull'aiuto dei propri genitori.
La resistente non s'è costituita in giudizio;
per tale ragione il giudice relatore, con ordinanza del 30.4.2024, considerato il pacifico trasferimento della resistente e della figlia delle parti, da diversi anni in Russia, ordinava al ricorrente di rinnovare la notifica nei confronti della resistente entro il termine del 20.6.2024.
Soltanto con istanza del 18.9.2024, il ricorrente rappresentava di aver “cercato di reperire un esperto per tradurre tutti gli atti dall'italiano al Russo per poter effettuare la notifica in Russia ma [che] la ricerca è stata infruttuosa fino ai primi di settembre” chiedendo, su questa scorta, “ di fissare nuovi termini a comparire con differimento di udienza”.
Il giudice relatore, alla successiva udienza del 3.12.2024, preso atto della verbalizzazione del ricorrente (nella quale la difesa di quest'ultimo dava conto dell'intervenuta “notifica del ricorso ad e di avere dalla stessa CP_1 successivamente ricevuto … a mezzo mail dichiarazione sottoscritta davanti a notaio con cui la stessa dà atto di aderire alla richiesta di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso”), ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
*** ***
Le domande attore non possono trovare accoglimento, dovendosi, invece, dichiarare estinto il giudizio per l'inerzia serbata dal ricorrente nella rinnovazione della notificazione del ricorso alla controparte.
In tal senso occorre ricordare che “in tema di notifica, al convenuto va assicurata
l'effettiva conoscenza dell'atto, che si realizza quando, indipendentemente dal difetto di annotazioni anagrafiche, siano state eseguite con ordinaria diligenza le possibili ricerche del destinatario. Ne consegue che, ove l'attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può essere eseguita la notificazione nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l'omessa annotazione del suddetto trasferimento, essendo invece necessario che l'attore effettui preventivamente ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per la verifica della nuova residenza” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013).
Nel caso di specie la notificazione nei confronti della convenuta è stata effettuata il 2.2.2023 ai sensi dell'art 143 c.p.c. in Orbetello., via Cecioni, pur nella consapevolezza del l'avvenuto trasferimento della stessa in Russia.
Tale notificazione, affetta da nullità, avrebbe dovuto essere rinnovata nel termine perentorio assegnato al ricorrente dal giudice.
L'art. 291 c.p.c. prescrive infatti, che “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza….Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”
A tal proposito deve rilevarsi che la mancata espressa qualificazione del suddetto termine come perentorio non può modificare in alcun modo gli effetti estintivi sopra ricordati.
Anche ove (per mera ipotesi) il suddetto termine potesse ritenersi ordinatorio, infatti, tali effetti si sarebbero comunque verificati.
In tal senso si noti che ”per il disposto dell'art. 154 cod. proc. civ. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 808 del 29/01/1999).
Ebbene nel caso di specie, come detto, il termine fissato per la rinnovazione della notificazione veniva a scadere il 20.6.2024; l'istanza di “differimento termini” è stata dispiegata dal ricorrente soltanto a distanza di alcuni mesi dalla scadenza
(più precisamente il 18.9.2024).
Preme precisare che le motivazioni sottese alla citata richiesta di differimento, che si risolvono nella semplice difficoltà di rintracciare un traduttore di lingua russa, non possono in alcun modo assurgere a causa non imputabile al ricorrente ex art 153 c.p.c., e non possono pertanto giustificare una rimessione in termini (invero neppure espressamente richiesta dalla parte).
Ancora, non può ritenersi provato che la notifica avviata soltanto in data
30.9.2024 (con udienza fissata al 12 novembre 2024, e dunque certamente non rispettosa dei termini liberi a comparire), abbia raggiunto il proprio scopo in ragione del documento depositato dal ricorrente in data 29.11.2024.
Tale documento, infatti, è una mera copia fotostatica di un file giunto al ricorrente, per quanto dallo stesso riferito, a mezzo mail.
Ebbene, tale documento (non prodotto in originale) avrebbe potuto risultare effettivamente rappresentativo della volontà della resistente soltanto all'esito della notificazione prescritta dall'art. 292 c.p.c. per come integrato dalle sentenze del 28 novembre 1986 n. 250 e del 6 giugno 1989 n. 317, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata.
Una simile notificazione risulta impedita dall'effetto estintivo conseguente all'inerzia serbata dal ricorrente con riferimento alla rinnovazione della citazione.
Conclusivamente, dunque, in ragione di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
In ragione del disposto dell'art. 310 c.p.c., le spese di lite debbono restare a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2442/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE PRISCO ROSSELLA
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 03/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/11/2022, a adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 16/03/2013, trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Orbetello (Parte I, anno n. 4, anno 2013).
Dall'unione tra i coniugi, in data 20/02/2015, è nata la figlia Per_1
Oltre alla pronuncia sullo status la parte ricorrente ha e chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre, in
Russia, con previsione di un assegno per il mantenimento pari ad euro 300,00, oltre rivalutazione di legge, ed il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, ha allegato che “dopo qualche Parte_1 tempo dalla separazione la sig.ra in accordo con il sig. rientrava CP_1 Pt_1 definitivamente nella sua città natale, Perm – Russia – dove poteva contare sull'aiuto della sua famiglia di origine per la crescita della figlia”. Ha dedotto, inoltre, un peggioramento delle proprie condizioni economiche, dichiarando di essere attualmente disoccupato, potendo contare su un'unica entrata derivante dalla percezione del canone di locazione di un appartamento di sua proprietà, oltreché sull'aiuto dei propri genitori.
La resistente non s'è costituita in giudizio;
per tale ragione il giudice relatore, con ordinanza del 30.4.2024, considerato il pacifico trasferimento della resistente e della figlia delle parti, da diversi anni in Russia, ordinava al ricorrente di rinnovare la notifica nei confronti della resistente entro il termine del 20.6.2024.
Soltanto con istanza del 18.9.2024, il ricorrente rappresentava di aver “cercato di reperire un esperto per tradurre tutti gli atti dall'italiano al Russo per poter effettuare la notifica in Russia ma [che] la ricerca è stata infruttuosa fino ai primi di settembre” chiedendo, su questa scorta, “ di fissare nuovi termini a comparire con differimento di udienza”.
Il giudice relatore, alla successiva udienza del 3.12.2024, preso atto della verbalizzazione del ricorrente (nella quale la difesa di quest'ultimo dava conto dell'intervenuta “notifica del ricorso ad e di avere dalla stessa CP_1 successivamente ricevuto … a mezzo mail dichiarazione sottoscritta davanti a notaio con cui la stessa dà atto di aderire alla richiesta di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso”), ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
*** ***
Le domande attore non possono trovare accoglimento, dovendosi, invece, dichiarare estinto il giudizio per l'inerzia serbata dal ricorrente nella rinnovazione della notificazione del ricorso alla controparte.
In tal senso occorre ricordare che “in tema di notifica, al convenuto va assicurata
l'effettiva conoscenza dell'atto, che si realizza quando, indipendentemente dal difetto di annotazioni anagrafiche, siano state eseguite con ordinaria diligenza le possibili ricerche del destinatario. Ne consegue che, ove l'attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può essere eseguita la notificazione nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l'omessa annotazione del suddetto trasferimento, essendo invece necessario che l'attore effettui preventivamente ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per la verifica della nuova residenza” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013).
Nel caso di specie la notificazione nei confronti della convenuta è stata effettuata il 2.2.2023 ai sensi dell'art 143 c.p.c. in Orbetello., via Cecioni, pur nella consapevolezza del l'avvenuto trasferimento della stessa in Russia.
Tale notificazione, affetta da nullità, avrebbe dovuto essere rinnovata nel termine perentorio assegnato al ricorrente dal giudice.
L'art. 291 c.p.c. prescrive infatti, che “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza….Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”
A tal proposito deve rilevarsi che la mancata espressa qualificazione del suddetto termine come perentorio non può modificare in alcun modo gli effetti estintivi sopra ricordati.
Anche ove (per mera ipotesi) il suddetto termine potesse ritenersi ordinatorio, infatti, tali effetti si sarebbero comunque verificati.
In tal senso si noti che ”per il disposto dell'art. 154 cod. proc. civ. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 808 del 29/01/1999).
Ebbene nel caso di specie, come detto, il termine fissato per la rinnovazione della notificazione veniva a scadere il 20.6.2024; l'istanza di “differimento termini” è stata dispiegata dal ricorrente soltanto a distanza di alcuni mesi dalla scadenza
(più precisamente il 18.9.2024).
Preme precisare che le motivazioni sottese alla citata richiesta di differimento, che si risolvono nella semplice difficoltà di rintracciare un traduttore di lingua russa, non possono in alcun modo assurgere a causa non imputabile al ricorrente ex art 153 c.p.c., e non possono pertanto giustificare una rimessione in termini (invero neppure espressamente richiesta dalla parte).
Ancora, non può ritenersi provato che la notifica avviata soltanto in data
30.9.2024 (con udienza fissata al 12 novembre 2024, e dunque certamente non rispettosa dei termini liberi a comparire), abbia raggiunto il proprio scopo in ragione del documento depositato dal ricorrente in data 29.11.2024.
Tale documento, infatti, è una mera copia fotostatica di un file giunto al ricorrente, per quanto dallo stesso riferito, a mezzo mail.
Ebbene, tale documento (non prodotto in originale) avrebbe potuto risultare effettivamente rappresentativo della volontà della resistente soltanto all'esito della notificazione prescritta dall'art. 292 c.p.c. per come integrato dalle sentenze del 28 novembre 1986 n. 250 e del 6 giugno 1989 n. 317, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata.
Una simile notificazione risulta impedita dall'effetto estintivo conseguente all'inerzia serbata dal ricorrente con riferimento alla rinnovazione della citazione.
Conclusivamente, dunque, in ragione di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
In ragione del disposto dell'art. 310 c.p.c., le spese di lite debbono restare a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti