Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°37/2021
R.G.
TRA
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
TO (Teramo) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino (c.f. CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende nel giudizio, Email_1
giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Dr. (c.f. ), residente in [...]CP_1 C.F._3
(TE) alla via della Vittoria n. 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro
(C.F. del Foro di Teramo, CodiceFiscale_4 Email_2
in forza di procura in atti
RESISTENTE
All'udienza del giorno 30 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
1 di 16
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (note conclusive del 18.11.2024):
“1) accertare e dichiarare che il sig. va creditore nei confronti del Dott. Parte_1
, in applicazione parametrica del CCNL Studi Professionali, della somma di €. CP_1 164.987,80, e per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma sopra indicata oltre interessi e rivalutazione monetaria 2) in via subordinata, accertare e dichiarare che il sig. va creditore nei Parte_1 confronti del Dott. in applicazione parametrica del CCNL “Colf badanti non CP_1 conviventi”, della minor somma di €. 73.694,96, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare, altresì, il convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva del dipendente presso l'Inps;
4) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte resistente:
“rigettare il ricorso del signor nei confronti del dr. con Parte_1 CP_1 vittoria di spese diritti e onorari di lite.”
2 di 16 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ., depositato in data 12.01.2021, Pt_1
, in epigrafe generalizzato/a, conveniva in giudizio dinanzi a questo
[...]
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo: CP_1
• di aver prestato attività lavorativa, mai regolarizzata, dal gennaio del 2002 alle dipendenze del Dott. odontoiatra e politico locale, presso il suo CP_1 studio di LB AT, ma restando anche a sua completa disposizione tutti i giorni della settimana, secondo le direttive che gli venivano impartite;
• che l'orario di lavoro si articolava dalle ore 8.00 fino alle ore 21.00, con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì, mentre dalle 8,00 alle 12,00 il sabato mattina, in ragione delle esigenze non solo professionali, ma spesso anche personali e familiari del Dott. CP_1
• che nello specifico il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni all'interno dello studio professionale di cui possedeva le chiavi, nel proprio ufficio allestito presso il garage: 1) catalogazione, riordino e gestione di tutte le cartelle odontoiatriche dello Studio dell'archivio corrente e storico;
2) preparazione giornaliera delle cartelle odontoiatriche dei clienti (verifica dati, verifica precedenti prestazioni ed aggiornamento, inserimento lastre, impronte dentali, etc) secondo le richieste della segreteria;
3) gestione mensile degli appuntamenti del Dott. 4) espletamento di servizi bancari;
5) approvvigionamento dei CP_1 materiali di segreteria ed amministrativi, necessari per lo studio, pagamento di bollettini, corrispondenza postale, consegna documenti etc;
• che, inoltre, espletava le mansioni di autista, accompagnando il Dott. CP_1 presso gli altri studi dentistici di Ascoli Piceno, Carassai, Colonnella, Teramo, nonché presso l'Università de L'Aquila, ove il resistente era docente e veniva posto al servizio delle ulteriori esigenze personali del titolare e del suo nucleo familiare oltre a curare il suo patrimonio immobiliare, il suo vasto parco auto e gli animali di sua proprietà.
• di aver percepito € 1.000,00 mensili, senza riconoscimento di 13ma, 14ma, straordinario, TFR per un totale di € 219.000,00;
• di aver diritto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con inquadramento al IV livello del CCNL “Studi Professionali”, a differenze retributive pari ad € 363.660,42 (per festività in giorni infr. e in domenica 2.219,79, per straordinario diurno 198.672,62, per ferie non godute
27.561,38, per 13ma mensilità 23.613,47, per 14ma mensilità 23.655,78, per trattamento fine rapporto), giusto conteggio allegato al ricorso.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente concludeva Parte_1 per l'accoglimento del ricorso.
In data 18.06.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo il fondamento della domanda della quale richiedeva il rigetto.
In particolare, il dott. rappresentava di conoscere sin dagli anni della CP_1 gioventù l'odierno ricorrente e di aver offerto lui, attese le precarie condizioni
3 di 16 lavorative in cui lo stesso versava, un aiuto economico elargendo negli anni diverse somme di denaro.
Ha specificato di non aver mai avuto bisogno di aiuto all'interno degli studi medici di cui era titolare, considerando il personale ivi presente e neanche di un aiuto domestico, in quanto la moglie, sig.ra si dedicava alla gestione di Parte_2
tali incombenze.
Inoltre deduceva come la presenza saltuaria del ricorrente all'interno dello studio si concretizzava nello stanziare sul divano a guardare la televisione o sbrigare alcune faccende in modo saltuario.
Ha aggiunto come nel periodo oggetto di causa il ha svolto numerose e Pt_1
saltuarie attività lavorative (vendita di materassi vibranti, vendita di pacchetti di diete alimentari, autista della signora di LB AT, svolta con l'autovettura Persona_1
del dr. e dallo stesso usata liberamente, autista del sig. di CP_1 Persona_2
Reggio Emilia) e dal 13 giugno 2007 al 15 ottobre 2007, risultava titolare dell'omonima impresa individuale avente in concessione la gestione di un arenile ad LB AT, stabilimento Giangjgiò Beach.
Infine ha rilevato come durante il tempo libero il ricorrente trascorreva le giornate presso il Bar e la pizzeria Giulia di LB AT. CP_2
Nel contestare l'avverso conteggio eccepiva l'insussistenza del rapporto subordinato reclamato dalla parte ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata alla data odierna per discussione.
Con note conclusive del 18.11.2024, parte ricorrente ha domandato in via subordinata il riconoscimento dell'applicazione al caso di specie del CCNL “Colf badanti non conviventi”, con il calcolo delle differenze retributive calcolate nella somma di € 73.694,96, depositando apposito conteggio, richiesta contestata dal resistente con note del 12.12.2024 che ne ha rappresentato la sostituzione della causa petendi.
L'udienza di discussione si è svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato le rispettive note riportandosi alle deduzioni svolte e alle conclusioni formulate.
4 di 16 RAGIONI DELLA DECISIONE
E' noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.).
In punto di distribuzione dell'onere probatorio, è altresì noto che chi agisce in giudizio per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di provare in modo rigoroso il pieno configurarsi degli elementi propri dello specifico vincolo di subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all'osservanza di un preciso orario di lavoro (Cfr. Cass. n. 7652/2012; n. 19568/2013)
Inoltre, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, l'elemento determinante ed essenziale ai fini della natura dipendente di un rapporto di lavoro, è la subordinazione, intesa come vincolo che assoggetta il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cd. eterodirezione). Occorre quindi vagliare la sussistenza del requisito essenziale e prioritario della eterodirezione.
A questo fine è necessario ribadire, condividendo le specifiche indicazioni interpretative provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento (cd. “vincolo di subordinazione”) del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro
(con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento dell'organizzazione aziendale); tale assoggettamento deve essere concretamente apprezzato in relazione alla
5 di 16 specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, mentre altri elementi indiziari, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria.
Ne consegue che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé
l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante (Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Nell'ipotesi in cui si rivendica, come nel caso di specie, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che vengano, prima di tutto, allegati e dedotti gli indici costitutivi della subordinazione, o quantomeno gli elementi sussidiari della stessa, oltre alla necessità di dedurre nello specifico che tipo di contratto di lavoro subordinato si ritiene essere costitutivo, ovvero un contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ma soprattutto entro quale qualifica professionale inquadrare l'attività lavorativa svolta dall'interessato.
Ancora, la giurisprudenza ha più volte affermato che, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore,
l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, nè la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro.
Peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto, precisando che, in ipotesi in cui l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, la contestuale presenza di una pluralità di tali criteri sussidiari, pur se singolarmente privi di valore decisivo, può essere globalmente valutata come indicativa della subordinazione (cfr. Cass., sez. un., 30.6.1999, n. 379), valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la
6 di 16 determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436);
La giurisprudenza, nell'esame di tali criteri sussidiari, ha precisato che il criterio fondamentale per l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro rimane quello dell'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro;
tale potere, in particolare, deve avere un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentire al datore di disporre, in maniera piena, della prestazione nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva (cfr. Cass., 13 aprile 2002, n. 5366, Cass.,
29.4.2003, n. 6673).
Sulla scorta di queste premesse, analizzando la fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudicante, deve accertarsi se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi che il rapporto intercorso tra le parti, nel suo concreto atteggiarsi, presenti i caratteri della subordinazione, come sopra richiamati.
Orbene, l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto dall'attore nel periodo qui di interesse, le mansioni svolte e le modalità esecutive, non sono stati sufficientemente confermati dagli elementi di prova acquisiti attraverso l'escussione dei testimoni addotti nel procedimento.
Non emergono in atti sufficienti elementi significativi della sussistenza e della natura subordinata del rapporto de quo. In particolare, non è stato sufficientemente provato l'elemento della eterodirezione, cioè dell'assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo e conformativo della prestazione esercitato dal soggetto datoriale.
La disamina della compiuta istruttoria espletata, nella sua successione cronologica, non ha fornito indicazioni precise, puntuali e di rilievo tali da condurre il giudice di prime cure ad avallare le richieste del Pt_1
All'udienza del 06.04.2022, il prof. conoscente del dal Testimone_1 Pt_1
2012, in ordine alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro del ricorrente, ha riferito:
“sul cap. 5): “Posso confermare lo svolgimento di tutte le mansioni indicate nel capitolo da parte del per aver visto personalmente lo stesso mentre le Pt_1
esplicava, salvo che per i versamenti bancari, i servizi bancari, l'approvvigionamento dei materiali di segreteria, il pagamento dei bollettini e la consegna dei documenti con riferimento ai quali è stato il a riferirmelo”; sul cap. 6): “Confermo che le Pt_1
mansioni di cui ho già riferito venivano svolte dal tutti i giorni sia la mattina Pt_1
che il pomeriggio;
preciso che le attività in banca ed in posta venivano svolte nel primo pomeriggio;
il disponeva delle chiavi del suo ufficio per averle viste;
aveva il Pt_1
7 di 16 libero accesso al suo ufficio di cui ho già detto”; sul cap. 7): “Confermo lo svolgimento da parte del anche dell'attività di autista per il dott. che Pt_1 CP_1 accompagnava con la macchina di quest'ultimo sia a L'Aquila all'università, sia presso
i suoi studi;
questo posso dire per avermelo riferito il;
sul cap. 8): “Per Pt_1 quello che so io il si occupava solo delle attività relative allo studio”; sul cap. Pt_1
9): “Non lo so”; sul cap. 10): “Nulla posso riferire”; sul cap. 11): “E' vera la circostanza, il non ha mai fatto le ferie e ciò posso dirlo sia per avermelo detto Pt_1
lui, sia perché nel periodo estivo ero ad LB AT e lo vedevo sempre lavorare;
talvolta venivo anche in altri periodi dell'anno”; sul cap. 12): “Confermo la circostanza per avermela riferita il . Pt_1
Tale testimonianza, in realtà, risulta riferita a circostanze delle quali a far data dal
2012 il ricorrente ha reso edotto il teste, atteso che lo stesso, residente in [...]di
Trento, solo saltuariamente si recava ad LB AT, non potendo conoscere lo svolgimento quotidiano delle mansioni descritte ma essendosi trovato ad osservare direttamente alcuni accadimenti (il tenimento delle chiavi dello studio) o faccende al di fuori dello studio professionale (commissioni postali e bancarie) che il ricorrente ha riferito essere inerenti il proprio lavoro. Dalle dichiarazioni fornite non emerge alcun elemento indicativo tale da potervi desumere il potere direttivo svolto dal dott. CP_1
sul Censori in quanto riferiti ad accadimenti vissuti in modo saltuario dal teste, in considerazione del lasso di tempo di interesse, ed in parte veicolati a mezzo dell'attore.
Alla medesima udienza , paziente e amico del dott. residente Persona_3 CP_1
ad LB AT dal 2009, ha riferito di essersi recato nei pomeriggi allo studio per le visite mentre le mattine per prendere gli appuntamenti ed in tali occasioni di aver visto solo la segretaria, il dott. e la sig.ra Persona_4 Controparte_3
Sui capitoli articolati dal resistente in merito alle attività lavorative svolte dal Pt_1
e su come trascorresse il tempo libero, il teste ha risposto: “sul cap. 8): “Posso riferire che ho conosciuto il presso il bar Giulia e che, parlando, mi riferiva che aveva Pt_1
avuto in concessione un arenile balneare;
il fatto che vendesse pacchetti di diete alimentari me lo aveva detto la moglie del proprietario del , la quale Parte_3 lo aveva acquistato da lui;
sull'attività di autista nulla so;
mi aveva raccontato anche di aver trasportato delle vongole in Spagna ma non so in che periodo”; sul cap. 9):
“Posso dire che quando mi recavo presso il bar Giulia il pomeriggio quando avevo finito di lavorare, ero macellaio ed autista, intorno alle 18,00/19,00, a volte anche più tardi, di frequente vedevo il lì e capitava che giocavamo anche a carte insieme. Pt_1
8 di 16 Andavo al bar anche il sabato e la domenica e a volte l'ho visto;
quando ero disoccupato ci andavo tutti i giorni e lo vedevo lì e giocavamo a carte il pomeriggio”; sul cap. 10): “Io posso solo dire che mi è capitato a volte di essere presente al bar con il quando quest'ultimo riceveva la telefonata del dott. e a volte lui Pt_1 CP_1
rispondeva altre volte no. So che si trattava del dott. perché era a CP_1 Pt_1 dircelo. Non so dire però cosa il dott. gli chiedesse”; sul cap. 11): “Io posso CP_1
solo dire di avercelo visto qualche volta, ovviamente sempre solo per il tempo in cui io mi trattenevo presso lo studio, a volte solo per prendere un appuntamento, a volte per il tempo di attesa della visita”; sul cap. 12): “Io posso solo dire di aver visto il Pt_1 portare a spasso il cane del dott. e guidare l'auto di quest'ultimo; per il resto CP_1 ho già detto in risposta al cap. 10)”; sul cap. 13): “Non lo so”
In data 19.10.2022, dipendente di parte resistente al 2002 al 2019 in CP_4
qualità di assistente alla poltrona, sui capitoli di prova articolati dal ricorrente ha rappresentato: “Cap. 4): Io avevo un orario di lavoro dalle 14,00 alle 20,00 i giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e non lo ho mai visto svolgere mansioni di studio tranne che aiutarmi a sistemare le cartelle di ortodonzia;
non lo vedevo in studio ogni pomeriggio. Non so dire se le volte che non lo vedevo fosse impegnato per altre incombenze per conto del dott. Cap. 5): Si occupava, come detto, della CP_1
catalogazione e riordino delle cartelle odontoiatriche dello studio ma non della loro preparazione giornaliera. Non gestiva gli appuntamenti di cui si occupava la segretaria;
posso riferire che svolgeva delle commissioni per il alle poste o in CP_1
banca per averlo sentito personalmente ma non sono in grado di riferire su quello che facesse in particolare. Non so dire sull'approvvigionamento dei materiali di segreteria mentre posso confermare come detto che andava alle poste. Cap. 6): Sull'orario ho gia' riferito, non mi risulta che avesse un suo ufficio presso lo studio, credo che avesse le chiavi dello studio perché' quando andava a fare le commissioni per conto del dottore veniva a prendere le chiavi della macchina del dottore. Cap. 7): So solo che lo accompagnava all'università all' Aquila con la macchina del dottore ma non so se anche presso gli altri studi dentistici. Cap. 8): Vero, come già detto si occupava del suo cane e provvedeva anche alla cura e al lavaggio delle sue macchine.”, mentre interrogata sui capitoli di cui alla memoria difensiva ha risposto: “Cap. 7): So che era sposato con la sig.ra e mi è capitato di sentire da quest'ultima che si occupava Pt_2 delle faccende domestiche tanto che una volta e' caduta dalla scala nel mentre rimetteva le tende che aveva lavato . Cap. 8): So solo che vendeva materassi e pacchetti
9 di 16 di dieta alimentare e ricordo qualcosa attinente agli ombrelloni ma non so di preciso cosa. Cap. 9): Mi e' capitato di contattarlo telefonicamente e di sentirgli dire che in quel momento che era al bar ma non so quale bar fosse o con quale frequenza vi si recasse. Cap. 10): Poteva capitare sia che il dottore chiedesse al di Pt_1 accompagnarlo che viceversa. Cap. 11): A volte accadeva ed e' capitato che il dottore lo invitasse ad uscire quando lui guardava la televisione.”. Le dichiarazioni della teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, pongono in evidenza la libertà di gestione, di organizzazione e l'autonomia operativa del ricorrente all'interno della vita dello studio e nella gestione delle pratiche, senza alcun richiamo al vincolo caratteristico della subordinazione ovvero l'eterodirezione.
All'udienza del 22.03.2023 conoscente del dal 2014-2015 Testimone_2 Pt_1
nulla ha potuto riferire di sua diretta apprensione in quanto le circostanze lavorative gli sono state riferite dal ricorrente.
Di sua diretta conoscenza risulta la circostanza di essersi recato presso il garage dello studio nel quale ha riferito “Cap. 5: “Ho già detto che nel garage c'erano delle cartelle ma non so dire che tipo di attività svolgesse il Qualche volta ho visto il Pt_1
con dei fogli con un elenco di nomi, ma non so cosa fossero. Per il resto ho già Pt_1 detto che a volte quando lo chiamavo mi diceva che stava in banca o all'ufficio postale per il dott. ma non so cosa facesse esattamente. Cap. 6: “so che il CP_1 Pt_1 aveva le chiavi di quel garage di cui ho già detto perché l'ho visto aprire il garage. Sui giorni e gli orari non posso riferire, può essere capitato il mercoledì come il sabato, come la domenica, in bicicletta di solito andiamo la domenica. Cap. 8: “Non so se il impartisse al Censori delle direttive. Posso dire di aver visto il guidare CP_1 Pt_1 le auto indicate nel capitolo di proprietà del dott. Sul cane ho già detto.” Cap. CP_1
9: “non posso saperlo. Cap. 10: “non ho mai visto questi episodi.”
segretaria dello studio Rasicci dal 1991 sia ad LB AT che Controparte_3
ad Ascoli Piceno, teste in comune, sulle attività del articolate in memoria Pt_1 difensiva, ha dichiarato: “Cap. 8: “So che il aveva intrapreso queste attività di Pt_1
vendita dei materassini e delle diete alimentari. Lo aveva riferito una volta venendo in studio. Ho sentito parlare il dott. e il sia della signora che del CP_1 Pt_1 Per_1 sig. quest'ultimo l'ho sentito nominare più di una volta. Ho sentito dire che Per_2
il li doveva accompagnare ma non so dove. So che il stava sbrigando Pt_1 Pt_1 tutte le attività preparatorie per l'apertura dell'attività balneare di cui al capitolo, me ne aveva parlato egli stesso”. Cap. 9: “So che il era un frequentatore di questi Pt_1
10 di 16 bar, lo so perché anche il mio ex compagno frequentava gli stessi locali. Lo so anche perché è capitato che il dott. mi chiedesse di chiamare il e quando CP_1 Pt_1
questi mi rispondeva mi diceva che stava facendo di fare una partita a carte. Cap. 10:
“Confermo che accadevano entrambe le cose. Li sentivo mentre si organizzavano, è accaduto che il chiedesse al “devi andare all'Aquila? Vengo pure io”. Pt_1 CP_1
Cap. 11: “Si, questo è successo. Succedeva spesso che il rimaneva in sala Pt_1
d'attesa a guardare la televisione.” Cap. 12: “Poteva capitare che avessimo delle bollette da pagare o dei pacchi da ritirare all'ufficio postale e chiedevamo il favore al
Censori di farlo lui, anche perché noi avevamo il camice e quindi dovevamo svestirci e rivestirci. È capitato che il consegnasse un plico chiuso in banca. So che il Pt_1
Dottore chiedeva al di portare il cane a passeggio. Posso confermare che è CP_1
capitato anche che il chiedesse al di portargli la macchina al lavaggio CP_1 Pt_1
o dal meccanico”, mentre sui capitoli del ricorso “Cap.1: “La data non la ricordo. So che il dott. e il erano amici ma non c'era un rapporto lavorativo”: CP_1 Pt_1
Cap. 2: “Non è vero”. Cap. 3: “No, non è vero. Come ho già detto so che il CP_1
chiedeva qualche favore al come ho detto circa la macchina e il cane, ma il Pt_1 non lavorava all'interno dello studio”. Pt_1
Inoltre sulle mansioni articolate al capitolo 5 da parte ricorrente ha affermato: “La gestione della cartella odontoiatrica è di mia competenza, non è una mansione semplice, bisogna conoscere il linguaggio medico, le tipologie di manufatti protesici e/o ortodontici, includere i consensi dei pazienti. Può essere capitato che essendo impegnate sia io che la assistente chiedessimo la cortesia al di prenderci delle Pt_1
cartelle o di riporle nello schedario. Le mansioni relative alla preparazione giornaliera delle cartelle erano anch'esse di mia competenza. I pazienti normalmente li chiamo io.
Può essere capitato che siccome ero impegnata io avessi chiesto al di far Pt_1
partire la chiamata verso il cliente ma poi con il cliente ci parlavo io.
I versamenti in banca li facevo io, come detto è capitato che il avesse Pt_1
consegnato un plico chiuso in banca o alle poste o avesse pagato le bollette. Quanto all'approvvigionamento generalmente i fornitori consegnano la merce direttamente in studio. È capitato che io chiamassi il perché magari ero rimasta senza il Pt_1 blocchetto delle ricevute e gli chiedevo di prendermi quello e altre cose.”, mentre sul
Cap. 6: “Il non aveva un ufficio, so che aveva le chiavi dello studio perché Pt_1
c'erano le macchine del dott. ADR. Non mi risulta che ci fosse un garage CP_1 adibito a studio del ADR. L'archivio delle cartelle è sopra nello studio”. Pt_1
11 di 16 Infine ha specificato: “Cap. 8: “Ho già risposto, il non impartiva direttive CP_1
ma gli chiedeva dei favori. Come detto capitava che il chiedesse al di CP_1 Pt_1
portargli la macchina a fare la revisione o dal meccanico ma non posso riferire su cosa accadesse al di fuori dello studio.”
All'udienza del 18.10.2023 , ha rappresentato che nel 2002/2003 Testimone_3 il ha collaborato con il e di essere stato “nello studio di LB AT Pt_1 CP_1
del Dott. qualche volta a trovare ma non sono un paziente;
le volte in CP_1 Pt_1
cui sono andato era perché lo aiutavo per cortesia a salire in studio dei cartoni;
lo incontravo fuori dallo studio. Cap. 1 Sono a conoscenza del fatto che il ricorrente ha lavorato per il dott. sia perché me lo ha riferito lui, sia perché come ho già CP_1
detto sono stato presso lo studio e poi anche perché passavo di frequente davanti all'abitazione del e vedevo fuori casa il insieme al e mi è CP_1 Pt_1 CP_1
capitato di vederlo anche con delle auto piuttosto importanti anche se non so dire chi fosse il proprietario”, ma al contempo “sul cap. 3): “Sulle date ho già detto. Vedendoli insieme, come ho riferito, davanti l'abitazione del ed avendolo accompagnato CP_1
nel suo studio, ho dedotto che il collaborasse con lui sia con riferimento alla Pt_1
sua attività professionale, sia per adempiere a delle incombenze personali, ad esempio
l'ho visto fare per lui la spesa;
era il che mi riferiva che tali incombenze le Pt_1 svolgeva per conto del dott. ; sul cap. 4): “Gli orari non posso conoscerli. CP_1
Posso solo dire che mi è capitato di chiamare il intorno alle 20,30/21,00 e lui Pt_1
mi diceva che era ancora in studio dal Io preciso che lavoravo fuori Regione, CP_1
per cui durante la giornata non lo vedevo ma potevo solo sentirlo telefonicamente anche se ciò non avveniva quotidianamente. Preciso che invece tutti i fine settimana tornavo ad LB AT”; sul cap. 5): “Non conosco nello specifico le mansioni svolte dal per quello che posso dire era impegnato ad effettuare operazioni Pt_1
bancarie per conto del in quanto qualche volta mi è capitato di vederlo uscire CP_1
dalla banca e lui mi riferiva di essere andato lì per suo conto;
sempre a suo dire, aveva mansioni di gestione dei clienti, in quanto si occupava dell'archivio”. La testimonianza della cui genuinità alcun dubbio può essere sollevato, risulta significativa laddove il teste ha dichiarato di essere salito in studio per aiutare il ricorrente a portare dei pacchi, senza altro riferimento però alle attività svolte in studio dal ma per le restanti Pt_1
dichiarazioni il resoconto degli accadimenti risulta il frutto di deduzioni per aver assistito ad incontri fuori studio con il ricorrente ma che alcuna rilevanza possono
12 di 16 assumere anche in ragione della circostanza che, come riferito dal teste, lo stesso lavorasse fuori Regione.
odontotecnico e collaboratore come libero professionista con il Testimone_4
dott. dal 1987; frequentatore dello studio di LB AT tre volte a settimana CP_1
nel pomeriggio, di lunedì, mercoledì e venerdì, ha dichiarato che lo studio apriva verso le 13,30/14,00 fino alle 20,00.
Sulla presenza nello studio del ricorrente ha affermato: “sul cap. 11): “Io posso solo dire di averlo visto all'interno dello studio;
qualche pomeriggio lo vedevo ed altre volte no, non era una presenza fissa”; sul cap. 12): “Non ho mai sentito il dott. fare CP_1 queste richieste al Censori, altro non so”; sul cap. 13): “Non lo so”
All'udienza del 07.02.2024 , figlio del resistente, nel confermare Testimone_5
i capitoli di prova articolati in memoria, ha specificato: “8): “Confermo. Il Pt_1
vendeva materassi e ciò so in quanto a casa ne abbiamo uno e mi è stato riferito da mia madre che mi riferì che mio padre lo aveva acquistato proprio da lui;
vendeva pacchetti di diete e lo so perché anche mio padre ne acquistò uno;
confermo che accompagnava come autista la sig.ra per averla vista davanti casa dei miei genitori insieme al Per_1
so che faceva anche da autista a perché lo vedevo che Pt_1 Persona_2
portava la sua macchina ed anche per avermelo riferito il che conosco;
Per_2
confermo anche la gestione del lido balneare che prendeva il nome dal mio e da quello del figlio del che si chiama , ciò posso dire anche perché frequentavo Pt_1 Pt_4 quel lido”; sul cap. 9): “Confermo perché passando con la macchina davanti al bar mentre andavo in studio o a fare delle commissioni, lo vedevo”; sul cap. 10):
“Confermo perché frequentando lo studio ascoltavo queste conversazioni”; sul cap.
11): “lo confermo perché a volte mi capitava di andare in studio anche in caso di un'urgenza e lo vedevo e gli chiedevo cosa stesse facendo lì e lui mi diceva che fuori faceva caldo e quindi stava lì dentro con l'aria condizionata”; sul cap. 12): “Lo confermo”; sul cap. 13): “Confermo”, e sentito a prova contraria sui capitoli del ricorso ha dichiarato: “5): “Le circostanze non sono vere per le ragioni che ho già detto;
preciso solo che il poteva capitare che andasse all'ufficio postale per pagare Pt_1 bollette a titolo di favore ma non effettuava mai prelievi”; sul cap. 6): “Non è vero”; sul cap. 7): “Non faceva da autista ma qualche volta lo accompagnava a titolo di amicizia”; sul cap. 8): “Assolutamente no, anzi a volte era lui che chiedeva a mio padre di poter portare fuori il cane per fare colpo sulle donne che incontrava sul lungomare”; sul cap. 9): “Ho già risposto”; sul cap. 10): “Assolutamente no”; sul cap.
13 di 16 11): “Assolutamente no perché quando lo studio chiudeva, andavamo in ferie tutti per un bel po' di giorni e io andavo in vacanza con i miei genitori”; sul cap. 12): “Non è vero”.”
All'udienza del 20.06.2024, già colf dello studio ad LB Testimone_6 CP_1
Cont AT, nulla ha saputo riferire circa le circostanze articolate in ricorso atteso che del Giudice ha dichiarato di recarsi in studio alle 5.30 di mattina e di andare via alle 9 e al massimo alle 9.30 e di aver fatto incontri rari in studio, ad eccezione della segretaria che arrivava a quell'ora.
Infine, Ad.r. dell'Avv.Melozzi: “Conosco il sig. come persona che lavorava Pt_1
lì. Però non conosco esattamente i rapporti tra le parti”. “In studio lo vedevo raramente, se andavo di pomeriggio a fare qualcosa”.
Alla stessa udienza veniva ascoltata assistente allo studio del Testimone_7 dott. dall'agosto 2019 ma nulla ha saputo riferire circa i capitoli di cui alla CP_1
memoria difensiva.
All'udienza del 11.07.2024, il teste di parte ricorrente , nulla ha saputo Testimone_8 riferire ad eccezione della circostanza che “Adr: ho frequentato lo studio del dott. come paziente e poi ho svolto lavori di ristrutturazione a casa sua;
conosco CP_1 il ricorrente come cittadino di LB AT”. Ad.r.: “Ho visto il ricorrente nello studio del dott. . Cap.5: “Per due tre volte che l'ho visto, era in sala di attesa CP_1 insieme a me”.
odontotecnico e cognato del resistente ha rappresentato: “Cap.8: Persona_5
“Forse qualcosa di pubblicità ho visto, portava qualcosa di adesivo relativo a queste cose;
non so dell'attività di autista in favore di terzi, ma mi sembra che facesse l'autista come corriere;
mi risulta dell'attività di gestione dello stabilimento balneare da parte del ricorrente”. Cap.9: “A volte l'ho visto davanti al bar o alla pizzeria”. Cap.10:
“Non sono al corrente della circostanza”. Cap.11: “quando andavo per lavoro in studio, mi è capitato di incontrarlo in sala d'attesa, a volte a causa della presenza di molti clienti non l'ho individuato”. Cap.12: “Posso dire che qualche volta l'ho visto portare il cane pastore tedesco, altre cose non so”.
Infine, all'udienza del 09.10.2024, teste di parte Controparte_6
ricorrente e compaesano del nulla ha saputo riferire sui fatti di causa. Ha Pt_1
specificato di non recarsi in studio da paziente del da oltre dieci anni e Adr avv. CP_1
Melozzi se, quando si recava presso lo studio del resistente vedesse il ricorrente, ha risposto “No, non l'ho mai visto”.
14 di 16 Alla luce dell'istruttoria espletata occorre osservare come non soccorre, perché si possa pervenire alla conclusione auspicata dal ricorrente, ovvero la configurabilità di un rapporto di natura subordinato.
Del resto non sembra né che possa desumersi la sussistenza del primario indice della subordinazione costituito dalla eterodirezione limitante il prestatore d'opera della sua libertà nei confronti del datore di lavoro al quale è assoggettato in virtù del potere direttivo da esso esercitato, né che ci si possa avvalere dei c.d.indici sintomatici o sussidiari della subordinazione (orario di lavoro, predeterminatezza della retribuzione, assenza di rischio d'impresa), atteso che la prova orale espletata nel corso del giudizio ha portato in luce l' ampia autonomia del ricorrente nello svolgimento dei compiti.
La possibilità per lo stesso di scegliere di non eseguire le incombenze alle quali in caso di rapporto di natura subordinata non avrebbe potuto sottrarsi e la circostanza che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, il saltuariamente si recasse in studio o Pt_1
aiutasse a svolgere di tanto in tanto alcuni compiti esecutivi, conducono ad escludere la sussistenza del rapporto subordinato intercorso tra le parti.
In aggiunta, si sottolinea come il nel corso degli anni di interesse svolgesse Pt_1
altre attività di promozione o di gestione di uno stabilimento balneare, circostanza incompatibile con gli orari di lavoro dedotti dalla parte in sede di ricorso, nel quale invece emerge un'attività totalizzante al servizio del resistente.
Valga aggiungere che l'esclusione della subordinazione deve essere intesa nella sua interezza, quale causa petendi del giudizio e quindi sia in riferimento al rapporto di natura subordinata all'interno dello studio medico ed inquadrabile nel CCNL Studi
Professionali, sia con riferimento alla collaborazione domestica dedotta dal ricorrente ed inquadrabile nel CCNL “Colf badanti non conviventi”, in quanto anche su tale aspetto, l'istruttoria non ha dato contezza di alcun rapporto di subordinazione essendo emerso esclusivamente che i testimoni hanno visto il ricorrente portare a passeggio il cane di proprietà del resistente o utilizzare le sue vetture, senza poter riferire che fossero incombenze frutto degli ordini impartiti dal dr. CP_1
Alla luce di tutti tali elementi, ritiene questo giudicante che la parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante,
Il ricorrente, che vi era onerato, non ha infatti fornito idonea e sufficiente prova, né della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nè della quantità e della qualità del lavoro che assume di aver svolto, né delle modalità concrete di espletamento della prestazione lavorativa, né dell'orario di lavoro, né della misura della
15 di 16 retribuzione pattuita (in assenza di qualsivoglia allegazione sul punto e della circostanza che i testi nulla hanno saputo riferire se non quanto raccontato loro dal ricorrente), né della applicabilità al rapporto lavorativo dedotto in giudizio dei contratti collettivi nazionali di lavoro invocato.
Trattasi di mero rapporto di collaborazione nel cui ambito il ricorrente veniva aiutato dal dr. che ne aveva disponibilità economiche, a far fronte alle esigenze CP_1 quotidiane e dall'altro lato il resistente, che, disponeva di personale dipendente del suo studio dentistico, si avvaleva dei favori del per disbrighi alcune attività Pt_1
ausiliarie senza obblighi impositivi, direttivi ed alcun potere disciplinare.
In ordine alle spese di lite, le stesse vanno compensate.
Occorre osservare, infatti, come il rapporto tra le parti si è esteso per quasi venti anni, nel corso dei quali si sono susseguiti diversi interventi normativi, indicativi della preoccupazione del Legislatore di garantire il giusto equilibrio e trovare un equo criterio volto a definire il carattere della subordinazione. Nel rapporto de quo, trattandosi di una collaborazione durata tanti anni, non può che darsi una interpretazione estensiva circa la novità della questione per la sua assoluta rilevanza e necessariamente una lettura costituzionalmente conforme all'art. 24 Cost. del disposto dell'art.92 c.p.c.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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