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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4228/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4228/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1982, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Vincenza Nicotra, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
13.12.1976, residente a [...] - fraz. Villasmundo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Caramagno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 5.11.2025, reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con sentenza n. 354/2021 del 17.2.2021 il Tribunale di Siracusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, omologando le condizioni concordate dalle parti, le quali stabilivano, per quel che qui rileva: a)
l'affidamento condiviso dei figli (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa materna e la regolamentazione del diritto di visita paterno;
b) la previsione dell'obbligo in capo a
[...]
di corrispondere a la complessiva somma di euro 400,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) l'impegno per di provvedere al pagamento del 25% del mutuo Pt_1 fondiario cointestato con la e i genitori di quest'ultima. CP_1
Con successivo decreto del 6.4.2023, reso nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1491/2022 V.G. nella contumacia di , il Tribunale di Siracusa, a parziale Parte_1 modifica delle sopra riportate condizioni di divorzio, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, in ragione del disinteresse del padre mostrato nei confronti della prole, nonché l'integrale versamento dell'assegno unico in favore della . CP_1
Con ricorso depositato in data 1.11.2023, domandava al Tribunale di Parte_1 modificare l'importo del contributo di mantenimento stabilito per i figli, riducendolo da euro 400,00 a complessivi euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), nonché di disporre la revoca dell'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie e la revoca dell'obbligo – posto in suo carico dalla sentenza di divorzio - di rimborsare all'ex coniuge il 25% del mutuo fondiario.
A sostegno di tali domande, il ricorrente sosteneva di avere subito una contrazione reddituale in seguito non solo alla nascita del figlio (il 9.8.2023), avuto dall'unione Per_3 coniugale con la sig.ra ma anche a causa del mancato versamento da parte CP_2 dell'INPS del 50% dell'assegno unico per i figli e visto che il decreto Per_1 Per_2 camerale del 6.4.2023 ne aveva previsto la corresponsione integrale in favore dell'ex compagna in ragione del regime di affidamento esclusivo della prole.
Inoltre, evidenziava che, a fronte di uno stipendio mensile di euro 1.569,00, oltre a dovere corrispondere il contributo di euro 400,00 per il mantenimento dei figli, provvedeva – siccome pattuito in sede di divorzio - a rimborsare alla la quota parte della rata di CP_1
pagina 2 di 6 mutuo di euro 177,50 e sosteneva, inoltre, gli ulteriori esborsi mensili di euro 225,00 per il pagamento della rata di acquisto di un'autovettura e di euro 530,00 per il pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa ove attualmente viveva con il nuovo nucleo familiare.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la rappresentazione dei fatti prospettata dall'ex coniuge e chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, mancando circostanze sopravvenute.
Più nel dettaglio, la resistente rappresentava che la modifica delle condizioni di divorzio, conclusasi con il decreto camerale sopra riportato con il quale il Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, era stata resa necessaria dal disinteresse mostrato dal nei confronti dei figli. Pt_1
Rilevava, poi, che tanto la costituzione da parte dell'ex marito di un nuovo nucleo familiare, quanto gli esborsi mensili indicati nella memoria di controparte, non potevano considerarsi circostanze sopravvenute rispetto al momento della emanazione del decreto del
2023.
Aggiungeva che l'erogazione in suo favore dell'intero assegno unico da parte dell'INPS era conseguenza diretta dell'affidamento esclusivo disposto dal Tribunale a seguito della modifica delle condizioni di divorzio da lei richiesta, e che il non provvedeva più a Pt_1 corrispondere la quota parte delle spese straordinarie da lui dovute.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 9.7.2024, il giudice relatore non assumeva alcun provvedimento provvisorio e urgente e rinviava la causa per la decisione, onerando le parti al deposito della documentazione reddituale e assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Quindi, con provvedimento del 5.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Passando al merito, la domanda di revisione delle condizioni di divorzio formulata da
[...]
è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
In punto di diritto, si osserva che una domanda di revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità di mantenimento (stabilite in seno ad una sentenza di divorzio o ad un provvedimento successivo di modifica delle originarie condizioni) può essere accolta solo in presenza di circostanze sopravvenute idonee a modificare l'assetto economico- reddituale delle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 17618/2013, a mente della quale “la
pagina 3 di 6 sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni”).
Tanto premesso, nel caso di specie i motivi sottesi alla domanda stridono in modo evidente con la ratio del procedimento di modifica, apparendo estranei alla sua causa e al suo contenuto tipico.
Il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ha fondato la domanda di riduzione del contributo di mantenimento per i figli minori per un verso sull'asserita celebrazione, a sua insaputa, del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio iscritto al n. 1491/2022
V.G., censurando in questa sede la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e, per altro verso, sulla nascita di un altro figlio avuto da nuova relazione coniugale.
Sul versante prettamente economico, ha poi dedotto di aver subito una contrazione dei propri redditi a causa della mancata percezione - dopo la pronuncia del decreto camerale del 6.4.2023 - della metà dell'assegno unico in precedenza lui erogato dall'INPS e di sopravvenute spese legate a mutui e finanziamenti in corso.
Orbene, le ragioni poste alla base della domanda di modifica, lungi dal basarsi su circostanze nuove e/o sopravvenute rispetto al momento in cui è stato pronunciato il decreto del 2023, si risolvono, nella sostanza, in mere contestazioni di merito della decisione adottata dal Tribunale nell'ambito del giudizio a cui l'odierno ricorrente non ha partecipato.
Ed invero, innanzitutto la pattuizione intercorsa tra le parti in sede di divorzio e relativa alla suddivisione dell'onere di pagamento del mutuo non appare suscettibile di modifica in questa sede, trattandosi di una clausola c.d. a contenuto eventuale dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come tale suscettibile di revisione solo nell'ambito di un eventuale giudizio ordinario di cognizione in materia contrattuale.
pagina 4 di 6 In altri termini, si tratta di accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e rientrano nei contratti atipici a cui si applica la disciplina di cui all'art. 1322 c.c.; la possibilità di addivenire a forme di definizione consensuale della crisi familiare mediante il ricorso a forme di attribuzione patrimoniale si inserisce a pieno titolo nell'alveo di applicazione delle regole civilistiche in tema di autonomia contrattuale ed il fondamento di siffatto potere dei coniugi va ricercato nell'autonomia contrattuale ad essi attribuita, la quale ben può estrinsecarsi anche ai fini della definizione della crisi coniugale, sia con riferimento alla scelta fondamentale di interrompere la convivenza e vivere separati, sia con riferimento alle conseguenze economiche di detta scelta.
Tali accordi patrimoniali aventi un contenuto cd. eventuale costituiscono espressione del principio di libera autonomia contrattuale delle parti e, per tale ragione, non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., potendo la modifica riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione o nel divorzio, ma non i patti del tutto autonomi e meramente occasionati dalla crisi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (cfr. ex multis, Cass n. 19847/2018; Cass. Sez.
1, n. 24321 del 22.11.2007).
Per quanto concerne, poi, gli obblighi economici assunti dal si tratta di oneri Pt_1 passivi preesistenti rispetto al momento in cui è stato emesso il decreto camerale del 2023
e, come tali, irrilevanti ai fini della riduzione del contributo economico di mantenimento per i figli avuti con la . CP_1
Senza recesso da quanto sopra, non può non evidenziarsi che, in ogni caso, la somma di euro 200,00 a figlio appare - tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi rapportate alla loro età anagrafica – assimilabile al c.d. minimo vitale necessario per il loro sostentamento.
Ancora, non v'è dubbio in merito alla infondatezza delle contestazioni inerenti alla corresponsione alla resistente del 100% dell'Assegno Unico, posto che i figli della coppia sono stati affidati in via esclusiva alla madre in ragione del perdurante disinteresse manifestato dal nei loro confronti (disinteresse che risulta, peraltro, confermato Pt_2 dall'assenza in questa sede di richieste finalizzate a modificare il detto regime di affidamento); né può certamente dirsi che la percezione dell'assegno unico comporti il pagina 5 di 6 venir meno dell'obbligo per il genitore non collocatario di partecipare al versamento delle spese straordinarie necessarie al soddisfacimento delle esigenze della prole.
Sotto diverso angolo visuale, osserva il Collegio che nella specie la nascita di un nuovo figlio non basta da sola a giustificare la revisione dell'obbligo di mantenimento verso i figli avuti dal precedente matrimonio, posto che l'odierno ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che tale circostanza abbia comportato una effettiva contrazione dei suoi redditi.
Per quanto sopra, la domanda di modifica va integralmente rigettata.
3. La domanda avanzata dalla resistente e finalizzata a ottenere la restituzione della somma di euro 4.615,00 per le rate del mutuo non pagate dall'ex coniuge non può essere accolta.
Si tratta, infatti di una domanda che, oltre ad essere stata formulata tardivamente, non appare connessa all'oggetto del presente procedimento di modifica e potrà, semmai, essere proposta con le forme del rito ordinario di cognizione.
4. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4228/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande avanzata da , per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1 rigetta la domanda restitutoria proposta da;
Controparte_1 compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4228/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.7.1982, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Vincenza Nicotra, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
13.12.1976, residente a [...] - fraz. Villasmundo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Caramagno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 5.11.2025, reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con sentenza n. 354/2021 del 17.2.2021 il Tribunale di Siracusa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa, omologando le condizioni concordate dalle parti, le quali stabilivano, per quel che qui rileva: a)
l'affidamento condiviso dei figli (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa materna e la regolamentazione del diritto di visita paterno;
b) la previsione dell'obbligo in capo a
[...]
di corrispondere a la complessiva somma di euro 400,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) l'impegno per di provvedere al pagamento del 25% del mutuo Pt_1 fondiario cointestato con la e i genitori di quest'ultima. CP_1
Con successivo decreto del 6.4.2023, reso nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1491/2022 V.G. nella contumacia di , il Tribunale di Siracusa, a parziale Parte_1 modifica delle sopra riportate condizioni di divorzio, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, in ragione del disinteresse del padre mostrato nei confronti della prole, nonché l'integrale versamento dell'assegno unico in favore della . CP_1
Con ricorso depositato in data 1.11.2023, domandava al Tribunale di Parte_1 modificare l'importo del contributo di mantenimento stabilito per i figli, riducendolo da euro 400,00 a complessivi euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), nonché di disporre la revoca dell'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie e la revoca dell'obbligo – posto in suo carico dalla sentenza di divorzio - di rimborsare all'ex coniuge il 25% del mutuo fondiario.
A sostegno di tali domande, il ricorrente sosteneva di avere subito una contrazione reddituale in seguito non solo alla nascita del figlio (il 9.8.2023), avuto dall'unione Per_3 coniugale con la sig.ra ma anche a causa del mancato versamento da parte CP_2 dell'INPS del 50% dell'assegno unico per i figli e visto che il decreto Per_1 Per_2 camerale del 6.4.2023 ne aveva previsto la corresponsione integrale in favore dell'ex compagna in ragione del regime di affidamento esclusivo della prole.
Inoltre, evidenziava che, a fronte di uno stipendio mensile di euro 1.569,00, oltre a dovere corrispondere il contributo di euro 400,00 per il mantenimento dei figli, provvedeva – siccome pattuito in sede di divorzio - a rimborsare alla la quota parte della rata di CP_1
pagina 2 di 6 mutuo di euro 177,50 e sosteneva, inoltre, gli ulteriori esborsi mensili di euro 225,00 per il pagamento della rata di acquisto di un'autovettura e di euro 530,00 per il pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa ove attualmente viveva con il nuovo nucleo familiare.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la rappresentazione dei fatti prospettata dall'ex coniuge e chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, mancando circostanze sopravvenute.
Più nel dettaglio, la resistente rappresentava che la modifica delle condizioni di divorzio, conclusasi con il decreto camerale sopra riportato con il quale il Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, era stata resa necessaria dal disinteresse mostrato dal nei confronti dei figli. Pt_1
Rilevava, poi, che tanto la costituzione da parte dell'ex marito di un nuovo nucleo familiare, quanto gli esborsi mensili indicati nella memoria di controparte, non potevano considerarsi circostanze sopravvenute rispetto al momento della emanazione del decreto del
2023.
Aggiungeva che l'erogazione in suo favore dell'intero assegno unico da parte dell'INPS era conseguenza diretta dell'affidamento esclusivo disposto dal Tribunale a seguito della modifica delle condizioni di divorzio da lei richiesta, e che il non provvedeva più a Pt_1 corrispondere la quota parte delle spese straordinarie da lui dovute.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 9.7.2024, il giudice relatore non assumeva alcun provvedimento provvisorio e urgente e rinviava la causa per la decisione, onerando le parti al deposito della documentazione reddituale e assegnando i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Quindi, con provvedimento del 5.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Passando al merito, la domanda di revisione delle condizioni di divorzio formulata da
[...]
è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
In punto di diritto, si osserva che una domanda di revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità di mantenimento (stabilite in seno ad una sentenza di divorzio o ad un provvedimento successivo di modifica delle originarie condizioni) può essere accolta solo in presenza di circostanze sopravvenute idonee a modificare l'assetto economico- reddituale delle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 17618/2013, a mente della quale “la
pagina 3 di 6 sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni”).
Tanto premesso, nel caso di specie i motivi sottesi alla domanda stridono in modo evidente con la ratio del procedimento di modifica, apparendo estranei alla sua causa e al suo contenuto tipico.
Il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ha fondato la domanda di riduzione del contributo di mantenimento per i figli minori per un verso sull'asserita celebrazione, a sua insaputa, del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio iscritto al n. 1491/2022
V.G., censurando in questa sede la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e, per altro verso, sulla nascita di un altro figlio avuto da nuova relazione coniugale.
Sul versante prettamente economico, ha poi dedotto di aver subito una contrazione dei propri redditi a causa della mancata percezione - dopo la pronuncia del decreto camerale del 6.4.2023 - della metà dell'assegno unico in precedenza lui erogato dall'INPS e di sopravvenute spese legate a mutui e finanziamenti in corso.
Orbene, le ragioni poste alla base della domanda di modifica, lungi dal basarsi su circostanze nuove e/o sopravvenute rispetto al momento in cui è stato pronunciato il decreto del 2023, si risolvono, nella sostanza, in mere contestazioni di merito della decisione adottata dal Tribunale nell'ambito del giudizio a cui l'odierno ricorrente non ha partecipato.
Ed invero, innanzitutto la pattuizione intercorsa tra le parti in sede di divorzio e relativa alla suddivisione dell'onere di pagamento del mutuo non appare suscettibile di modifica in questa sede, trattandosi di una clausola c.d. a contenuto eventuale dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come tale suscettibile di revisione solo nell'ambito di un eventuale giudizio ordinario di cognizione in materia contrattuale.
pagina 4 di 6 In altri termini, si tratta di accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e rientrano nei contratti atipici a cui si applica la disciplina di cui all'art. 1322 c.c.; la possibilità di addivenire a forme di definizione consensuale della crisi familiare mediante il ricorso a forme di attribuzione patrimoniale si inserisce a pieno titolo nell'alveo di applicazione delle regole civilistiche in tema di autonomia contrattuale ed il fondamento di siffatto potere dei coniugi va ricercato nell'autonomia contrattuale ad essi attribuita, la quale ben può estrinsecarsi anche ai fini della definizione della crisi coniugale, sia con riferimento alla scelta fondamentale di interrompere la convivenza e vivere separati, sia con riferimento alle conseguenze economiche di detta scelta.
Tali accordi patrimoniali aventi un contenuto cd. eventuale costituiscono espressione del principio di libera autonomia contrattuale delle parti e, per tale ragione, non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., potendo la modifica riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione o nel divorzio, ma non i patti del tutto autonomi e meramente occasionati dalla crisi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (cfr. ex multis, Cass n. 19847/2018; Cass. Sez.
1, n. 24321 del 22.11.2007).
Per quanto concerne, poi, gli obblighi economici assunti dal si tratta di oneri Pt_1 passivi preesistenti rispetto al momento in cui è stato emesso il decreto camerale del 2023
e, come tali, irrilevanti ai fini della riduzione del contributo economico di mantenimento per i figli avuti con la . CP_1
Senza recesso da quanto sopra, non può non evidenziarsi che, in ogni caso, la somma di euro 200,00 a figlio appare - tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi rapportate alla loro età anagrafica – assimilabile al c.d. minimo vitale necessario per il loro sostentamento.
Ancora, non v'è dubbio in merito alla infondatezza delle contestazioni inerenti alla corresponsione alla resistente del 100% dell'Assegno Unico, posto che i figli della coppia sono stati affidati in via esclusiva alla madre in ragione del perdurante disinteresse manifestato dal nei loro confronti (disinteresse che risulta, peraltro, confermato Pt_2 dall'assenza in questa sede di richieste finalizzate a modificare il detto regime di affidamento); né può certamente dirsi che la percezione dell'assegno unico comporti il pagina 5 di 6 venir meno dell'obbligo per il genitore non collocatario di partecipare al versamento delle spese straordinarie necessarie al soddisfacimento delle esigenze della prole.
Sotto diverso angolo visuale, osserva il Collegio che nella specie la nascita di un nuovo figlio non basta da sola a giustificare la revisione dell'obbligo di mantenimento verso i figli avuti dal precedente matrimonio, posto che l'odierno ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che tale circostanza abbia comportato una effettiva contrazione dei suoi redditi.
Per quanto sopra, la domanda di modifica va integralmente rigettata.
3. La domanda avanzata dalla resistente e finalizzata a ottenere la restituzione della somma di euro 4.615,00 per le rate del mutuo non pagate dall'ex coniuge non può essere accolta.
Si tratta, infatti di una domanda che, oltre ad essere stata formulata tardivamente, non appare connessa all'oggetto del presente procedimento di modifica e potrà, semmai, essere proposta con le forme del rito ordinario di cognizione.
4. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4228/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande avanzata da , per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1 rigetta la domanda restitutoria proposta da;
Controparte_1 compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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