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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 25 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2023, avente ad oggetto “altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla SA, a seguito di appelli (principale ed incidentale) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12, pubblicata il 23 Novembre 2012, ed emendata con ordinanza di correzione di errore materiale dell'11 Luglio 2013; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 16 Settembre 2024, all'esito dell'udienza del 10 Settembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 5 Dicembre 2024), e pendente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), in proprio e nella qualità di eredi di (deceduto il C.F._4 Persona_1
15.6.2000), rapp.te e difese (giusta procura in atti) dagli avv.ti Marco del Gaiso
( ) e Nicòl del Gaiso ( ), con i quali sono C.F._5 C.F._6
elettivamente dom.te presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Riassumenti ed appellanti incidentali
1 E
(C.F.: ), in persona del rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639), con la quale è elettivamente dom.to, ope Legis, presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Convenuto in riassunzione ed appellante principale
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Settembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il Primo Febbraio 2008, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio il , al fine di sentirlo dichiarare responsabile Parte_4 Controparte_1
dei danni subìti a seguito del decesso del proprio congiunto (rispettivamente coniuge della Persona_1
, nonché padre delle germane , e ). Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
Al in data 17 Aprile 1985, era stata praticata una trasfusione con sangue infetto. Da tale trasfusione Pt_2 era derivata una grave epatopatia cronica HCV e HBV, a sua volta degenerata dapprima in cirrosi epatica e, successivamente, in un epatocarcinoma, rivelatosi letale.
Allegavano le attrici che, con nota del 6 Ottobre 1995, il aveva riconosciuto la Controparte_1
patologia contratta dal de cuius, con diagnosi di “epatopatia cronica HCV ed HBV, collegata con segni di sofferenza epatocellulare”.
Contestualmente, il aveva riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e la CP_1
menomazione accertata.
Nelle more era deceduto, in data 15 Giugno 2000. Persona_1
A seguito del decesso, le attrici avevano instaurato un primo procedimento civile, incardinato dinanzi al
Tribunale di Napoli, con n. di Registro Generale 27544/01.
Tale giudizio era stato però abbandonato dalle istanti, in ragione della sopravvenuta scoperta del nesso di causalità tra la patologia epatica contratta a causa dell'infezione e la insorta neoplasia epatica che aveva determinato il decesso.
2 Premessi tali eventi, le attrici rilevavano la sussistenza della responsabilità del e, in Controparte_1
particolare, la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'insorgenza della patologia epatica, da attribuirsi all'inosservanza, da parte dell'Amministrazione convenuta, dell'obbligo di controllo, di direttiva e vigilanza in materia di sangue umano per uso terapeutico.
Per effetto della condotta del , il de cuius ed i suoi congiunti avevano riportato danni di rilevante CP_1
entità all'integrità psicofisica ed alla sfera patrimoniale, con riferimento sia al periodo antecedente al decesso, contrassegnato dalla significativa compromissione della qualità di vita determinata dalla malattia, sia con riferimento al periodo successivo alla scomparsa di , trattandosi di evento tale da Persona_1
condizionare le scelte di vita dei congiunti superstiti.
Sulla base di queste premesse, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano il innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo di accertarsi e dichiararsi la Controparte_1
responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2049 e 2050 cc., e di condannarsi l'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subìti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Il non si costituiva. CP_1
La causa veniva quindi istruita con l'ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice, nonché con l'ammissione e l'espletamento di ctu medico-legale.
Riservata in decisione, la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza del 30 Dicembre 2010, con la quale il
Tribunale ravvisava la necessità di un supplemento di CTU, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'infezione da HCV ed il carcinoma epatico, nonché per la quantificazione del grado di inabilità temporanea attribuibile al de cuius nelle varie fasi di progressione della malattia.
In occasione della rimessione sul ruolo si costituiva in giudizio il il quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della stessa, ai sensi degli artt. 156 e 163 comma 3 n. 4 cpc.
In subordine, il chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva CP_1 dell'Amministrazione convenuta eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In ogni caso, il chiedeva di rigettarsi la domanda di risarcimento proposta, ovvero, in via gradata, CP_1
che venisse applicata la compensazione con quanto liquidato agli eredi di quale indennizzo Persona_1
ex Lege n. 210/92.
Acquisita la CTU medico-legale integrativa, la causa era riservata nuovamente in decisione.
All'esito del giudizio, il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 12738/12, pubblicata il 23 Novembre 2012 ed emendata con ordinanza dell'11 Luglio 2013, accoglieva la domanda,
3 condannando il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno jure hereditario in CP_1
favore delle attrici, della somma di euro 256.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto e progressivamente rivalutato, ed oltre gli interessi legali sulla somma complessiva dalla data di pubblicazione della sentenza, fino all'effettiva corresponsione.
Altresì, il Tribunale condannava il al risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto CP_1
parentale liquidandolo, in favore di , e , nella misura di Parte_1 Parte_3 Parte_4
euro 80.000,00 per ciascuna, e, in favore di , nella minor somma di euro 40.000,00, oltre Parte_2
interessi dalla sentenza al saldo.
Così accolta la domanda, il Tribunale condannava il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 480,00 per esborsi ed euro 14.640,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, e con attribuzione in favore del Difensore di parte attrice.
Infine, il Tribunale poneva a carico del il pagamento delle spese relative alle espletate consulenze CP_1
tecniche d'ufficio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il convenuto , con citazione notificata il 2 Controparte_1
Gennaio 2014.
Il Ministero appellante censurava, preliminarmente, un vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda, come sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio.
In via principale, chiedeva quindi di dichiararsi la nullità della pronuncia di prime cure, in quanto emessa a seguito di citazione nulla – e non sanata – per omessa specificazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
In subordine, invocando la premessa nullità dell'atto introduttivo, chiedeva di disporsi la rinnovazione dell'attività processuale svolta e, dunque, di esaminarsi e di accogliersi le eccezioni di merito proposte con la comparsa di costituzione depositata nel corso del giudizio di primo grado, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
In via ulteriormente gradata, il appellante censurava la pronuncia di primo grado, in punto di CP_1
ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio, contestando, altresì, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale disposta in favore delle istanti, non avendo queste ultime fornito prova del concreto pregiudizio subìto per effetto della perdita del rapporto con il de cuius.
Infine, l'appellante si doleva dell'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, sull'eccezione concernente la non cumulabilità tra il risarcimento richiesto con la domanda giudiziale e l'indennizzo riconosciuto ai sensi della Legge 210/92.
4 Pertanto, il concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_1
gravata, di definirsi il giudizio dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta;
in subordine, previa rinnovazione degli atti nulli, chiedeva di rigettarsi la domanda attorea, anche per maturata prescrizione;
in via gradata, chiedeva infine di ridurre il quantum del risarcimento e di scomputarsi dall'importo liquidato l'indennizzo da erogarsi ai sensi della Legge 210/92; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituivano le appellate , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(attrici in primo grado), chiedendo di rigettarsi l'appello proposto dal . Altresì le appellate CP_1
proponevano a loro volta appello incidentale avverso la sentenza impugnata.
Oggetto del gravame articolato in via incidentale era la quantificazione del danno liquidato dal primo
Giudice.
Le appellate censuravano l'omesso riconoscimento degli importi richiesti a titolo di danno patrimoniale, nonché l'erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, pur correttamente enunciati dal Tribunale.
In particolare le appellate evidenziavano – rispetto a tutte le poste risarcitorie allegate – la necessità di tener conto della progressiva stadiazione della malattia, come valutata dalla seconda CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
L'appello incidentale si componeva, altresì, della doglianza relativa alle provvidenze di cui alla Legge
210/92, negate dal primo Giudice in ragione della tardività della relativa domanda, articolata dalle originarie attrici solamente in sede di precisazione delle conclusioni.
Concludevano, pertanto, affinché la Corte, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannasse il al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, secondo il diverso prospetto di calcolo Controparte_1
articolato con l'atto di gravame, con ulteriore condanna alla corresponsione degli emolumenti di cui alla
Legge 210/92, comprensivi della non fruita indennità integrativa speciale di cui alla Legge 324/59.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, riservata per la decisione.
La Corte di Appello di Napoli, giusta sentenza n. 3448/18, pubblicata il 12 Luglio 2018, accoglieva l'appello principale proposto dal e, in riforma della sentenza appellata, dichiarava Controparte_1
l'inammissibilità della domanda introduttiva proposta dalle eredi Pt_2
In via preliminare, la Corte rilevava come, vertendosi in ipotesi di diritti cd. “eterodeterminati”, fosse necessario che la citazione introduttiva recasse l'espressa indicazione dei fatti materiali che le attrici avevano assunto essere stati lesivi dei propri diritti.
5 Su tale premessa, il Collegio riteneva l'enunciazione dei fatti formulata nella domanda non sufficientemente determinata con riferimento al momento genetico del danno rappresentato, non essendo indicata la data della trasfusione che, secondo la tesi attorea, aveva prodotto il contagio.
Ulteriormente, la Corte riteneva non rilevante la circostanza che l'eccezione di inammissibilità fosse stata proposta dal nella comparsa di costituzione tardivamente depositata, trattandosi di un'ipotesi di CP_1
nullità suscettibile di rilevazione officiosa.
Da tanto discendeva la nullità della sentenza gravata, non avendo il primo Giudice rilevato la causa di inammissibilità allegata dall'Amministrazione convenuta, ed avendo anzi pronunciato su una domanda non correttamente individuata dalla parte, senza disporne la rinnovazione.
D'altro canto – evidenziava ancora il Collegio – le attrici avevano omesso di sollecitare il Tribunale per l'eventuale concessione di un termine per la rinnovazione dell'atto di citazione nullo.
Le conseguenze negative della nullità erano quindi da imputarsi non solo all'errore del primo Giudicante, ma anche all'inerzia delle istanti, alle quali non era dunque possibile riconoscere, in sede di appello, il diritto alla rinnovazione.
Tanto considerato, la Corte dichiarava l'inammissibilità della domanda introduttiva.
L'accoglimento del gravame principale del era assorbente rispetto all'appello incidentale delle CP_1 eredi inerente al quantum debeatur. Pt_2
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'omesso rilievo d'ufficio a monte della dichiarata nullità, la Corte compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Infine, le spese delle due CC.TT.UU. svolte nel giudizio di primo grado venivano poste a carico delle originarie attrici Parte_5
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per SA Di RD , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Il intimato non svolgeva alcuna attività difensiva. CP_1
Con il primo motivo, le ricorrenti censuravano la statuizione con cui la Corte di Appello, ritenuta l'ammissibilità dell'eccezione di nullità tardivamente formulata dal , non aveva fatto conseguire CP_1
all'accoglimento della doglianza la necessaria fissazione di un termine perentorio per l'integrazione della domanda.
Contestualmente, evidenziavano come la Corte di merito avesse erroneamente interpretato come un vizio di omessa pronuncia l'evidente assorbimento implicito della questione concernente la nullità della
6 domanda;
difatti, ad avviso delle ricorrenti, il primo Giudice non aveva ritenuto sussistenti i presupposti della eccepita nullità o, sotto altro profilo, non aveva inteso scrutinarli in ragione della tardività del relativo rilievo da parte del convenuto.
Il ricorso si componeva, inoltre, della connessa doglianza relativa al contenuto della citazione introduttiva ed alla censura di “carenza assoluta” dei presupposti oggettivi della domanda di cui alla sentenza di appello.
Le ricorrenti evidenziavano, infatti, un vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata laddove la Corte, nella parte narrativa del provvedimento, aveva correttamente individuato la trasfusione dalla quale era scaturita l'infezione virale.
Inoltre, l'esposizione dei fatti di cui alla domanda introduttiva era stata costruita con riferimento alla nota del 6 Ottobre 1995, con cui il Ministero aveva riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio.
I presupposti logico-fattuali della domanda andavano dunque ricercati nel contenuto della nota, a sua volta frutto delle conoscenze che erano maturate in capo al intimato all'esito dell'istruttoria svolta di CP_1
concerto con la in relazione alla domanda presentata dal er conseguire i benefìci di cui alla Pt_6 Pt_2
Legge 210/92.
Ancora, la Corte di Appello aveva omesso di considerare come gli eventi posti a fondamento della domanda fossero già stati oggetto di dibattito tra le parti nel connesso procedimento amministrativo e nel primo giudizio di merito incardinato dalle attrici, espressamente richiamato nella citazione introduttiva.
La Suprema Corte, terza sezione civile, giusta ordinanza n. 28631/22, pubblicata il 3 Ottobre 2022, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha rilevato, con valenza assorbente, un vizio di motivazione della sentenza di appello
(motivazione da ritenersi meramente apparente).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno ritenuto l'erroneità del presupposto valorizzato dalla Corte territoriale, secondo cui il Tribunale, pronunciando direttamente sul merito della domanda, aveva omesso l'esame dell'eccezione di nullità della citazione, come sollevata dal . CP_1
Ha argomentato testualmente la Corte: nella specie … il Giudice di prime cure ha con tutta evidenza implicitamente ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'allora appellante ed odierno controricorrente, nessun impedimento ravvisando nella specie ai fini della trattazione della causa – anche con disposizione ed espletamento di una ctu – e della relativa decisione.
7 Tanto premesso, i Supremi Giudici hanno evidenziato come la motivazione di appello, nell'evidenziare le ragioni della ritenuta nullità, non avesse dato conto di come esse si spiegassero in relazione all'accertamento in fatto svolto dal primo Giudice, implicitamente reiettivo dell'eccezione proposta dal
. CP_1
Da qui, l'annullamento della sentenza di appello n. 3448/18, con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli.
Nelle more del giudizio di SA, inoltre è stata emessa da questa Corte di Appello la sentenza n.
3117/20, pubblicata il 14 Settembre 2020, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione, proposta dalle eredi vverso la sentenza di appello n. 3448/18. Pt_2
[... Giusta citazione notificata in data 28 Dicembre 2022 nei confronti del , le signore Controparte_1
, , e (attrici in primo grado) hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
riassunto la causa dinanzi a questa Corte.
Le riassumenti, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di SA, e riportandosi ai motivi formulati con il gravame proposto in via incidentale nel precedente giudizio di appello, hanno così concluso:
In applicazione dell'ordinanza della S.C. si rigetti l'appello principale per tutte le motivazioni esposte e richiamate in narrativa;
In accoglimento dello spiegato appello incidentale (il cui atto introduttivo … deve qui per aversi integralmente ripetuto e riproposto), si condanni il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al risarcimento in favore delle istanti, ciascuna secondo i titoli dedotti, dei danni tutti, diretti ed indiretti, jure proprio e jure hereditario, patrimoniali e non, nella misura esposta nel prospetto che precede o in altra, maggiore o minore meglio vista dalla ecc.ma Corte adìta, anche per titoli diversi, nonché alla corresponsione degli emolumenti di cui alla L. 210/92 e succ.ve modif.ni, comprensivi della spettante e non fruita indennità integrativa speciale di cui alla L. 324/59, il tutto con arretrati, interessi e/o rivalutazione.
Si condanni il a corrispondere pure le c.d. penalità di mora di cui all'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. CP_1
(c.d. astreinte), così come già previsto (ma per i soli obblighi di fare infungibile o non fare) dall'art. 614 bis cpc, aggiunto dall'art. 49 L. 69/09, per ipotesi di inadempimento.
Si condanni il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese (anche Controparte_1
di CTU e CTP) e competenze di lite, con i rimborsi ex art. 13 l.p.f. e le maggiorazioni per difesa plurisoggettiva, ed attribuzione - anche disgiunta - ai sottoscritti avvocati antistatari, secondo i parametri di
8 cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal decreto n. 147/22, per tutti i gradi del processo, compreso il giudizio in SA, e previa revoca della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002.
Si recuperi nei confronti del l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli CP_1 artt. 59 lett. D) e 60 sull'imposta di registro.
Si è costituito il , convenuto in riassunzione. Controparte_1
Il , riportandosi alle conclusioni dell'appello principale precedentemente proposto, ha chiesto di CP_1
rigettarsi la domanda;
in subordine ha chiesto la riduzione del quantum, anche per compensazione con gli importi erogati al danneggiato a titolo di indennizzo ex Lege n. 210/92.
Giusta ordinanza comunicata il 16 Settembre 2024 – all'esito dell'udienza del 10 Settembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è d'uopo richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte in ordine ai criteri utilizzabili, nella specie, per l'esame dell'eccezione di inammissibilità della domanda, così come proposta dal convenuto. CP_1
La Corte di Appello, nella sentenza n. 3448/18, aveva rilevato un vizio di genericità della citazione introduttiva, specificamente ravvisando quale causa della rilevata indeterminatezza l'omessa individuazione, da parte delle attrici, della data in cui sarebbe avvenuta la trasfusione produttiva del contagio.
Su tale presupposto la Corte territoriale aveva ritenuto la nullità della sentenza gravata, non avendo il primo Giudice rilevato la causa di inammissibilità allegata dall'Amministrazione convenuta, e avendo quindi pronunciato sulla domanda nulla senza disporne la rinnovazione.
Tale argomento, tuttavia, è stato oggetto di radicale censura da parte della Suprema Corte.
Nell'ordinanza di rinvio la Corte di SA ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui in applicazione dell'art. 164 co.5 cpc, il Giudice di primo grado (il quale, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, rilevi la mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda) è tenuto a fissare un termine per la rinnovazione o l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio per sanare la nullità (art.
164 co.5 cpc); a fortiori allorquando, come nella specie, si tratti di diritti eterodeterminati (principio già espresso nelle richiamate pronunce Cass. civ. n. 9798/18; Cass. civ. n. 1881/18; n. 896/14; n. 17408/12).
9 Tanto premesso, i Supremi Giudici hanno osservato come la motivazione della Corte territoriale avesse erroneamente presupposto un vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado, ravvisando nel mancato ordine di rinnovazione della domanda un indice dell'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione di inammissibilità articolata dal convenuto. CP_1
Così argomentando, i Giudici del gravame non hanno tuttavia dato conto dell'accertamento in fatto svolto dal Tribunale, da ritenersi implicitamente reiettivo dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Amministrazione.
Da qui, il ravvisato vizio di apparenza della motivazione, impugnata con ricorso dinanzi alla Corte di legittimità.
Occorre a questo punto esaminare nuovamente la questione.
Giova ricordare come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità della citazione si produce,
a norma dell'art. 164 co.4 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Su tale presupposto si è affermato che, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto.
Ulteriormente, occorre considerare che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non si può prescindere, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte.
In altri termini, è d'uopo verificare se sia possibile un'agevole individuazione del petitum e della causa petendi;
oppure se risulti effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Nel caso di specie, avuto riguardo alla particolare prospettazione attorea, non è ravvisabile alcun vulnus alle prerogative difensive del convenuto. CP_1
È infatti vero, come già rilevato da questa Corte, che l'esposizione dei fatti posta in premessa alla citazione introduttiva non reca specificamente la data in cui è stato sottoposto alla trasfusione Persona_1 indicata quale fonte del contagio.
10 Cionondimeno, non può tacersi come la domanda attorea sia stata costruita assumendo quale propria premessa fattuale l'avvenuto riconoscimento, in favore di , dei presupposti per l'erogazione Persona_1 dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92, come deliberato dallo stesso nell'ambito Controparte_1 della procedura amministrativa avviata sulla scorta del ricorso proposto dallo stesso Pt_2
In coerenza con tale esposizione, l'atto di citazione era accompagnato dalla produzione della nota datata 6
Ottobre 1995, con la quale il aveva comunicato al l giudizio espresso dalla C.M.O. di CP_1 Pt_2
Napoli in ordine alla positiva sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e l'infermità epatopatia cronica HCV e HBV correlata con segni di sofferenza epatocellulare.
Di tale nota, ritualmente acquisita agli atti, il ha preso correttamente visione, richiamandone il CP_1 contenuto, sia pure in chiave critica, nelle difese svolte nella propria comparsa di costituzione.
Ed infatti il ha incentrato parte delle proprie controdeduzioni sull'insussistenza del Controparte_1
nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio, e sull'efficacia probatoria esplicata, rispetto al giudizio causale, dal verbale di accertamento della anche con specifico richiamo al verbale della C.M.O. di Pt_6
Napoli n. 236 del 3 Maggio 2006, relativo alla vicenda oggetto di causa (cfr. pag. 20 della comparsa di costituzione del nel giudizio di primo grado). CP_1
Pertanto, calando i princìpi sopra menzionati nel caso che qui occupa, appare evidente la determinatezza della domanda attorea, e ciò sia in forza del complessivo esame degli atti di parte attrice – nei quali viene puntualmente individuata, sia pure indirettamente, la causa dell'odierna azione di risarcimento del danno – sia in relazione alle difese spiegate dalla Amministrazione convenuta, che ha operato contestazioni idonee a rivelare una piena ed adeguata cognizione dei presupposti fattuali della domanda.
Sul nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio
A questo punto il Collegio è chiamato a pronunciarsi, quale Giudice del rinvio, sul merito della domanda risarcitoria.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione concernente l'insussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio, riproposta in questa sede dal convenuto e già articolata nel CP_1
precedente gravame come motivo di appello, per vizio di omesso accertamento sulla natura del virus e sul collegamento eziologico tracciato da parte attrice tra il trattamento trasfusionale e l'infezione.
In particolare, il convenuto in riassunzione (originario appellante in via principale) fa rilevare che, CP_1
nella specie, l'avvenuta predisposizione dei protocolli atti a scongiurare il rischio della trasmissione di componenti virali attraverso il sangue ed i suoi derivati costituirebbe una circostanza di per sé idonea ad escludere il riconoscimento di una responsabilità a carico del . CP_1
11 Secondo tale prospettazione non sarebbe possibile imputare al , nelle forme della omessa CP_1
vigilanza, la mancanza di effettivi controlli sull'origine del plasma importato e sull'assenza di virus o di altri rischi da parte delle strutture sanitarie locali.
Oltretutto, la sequenza genomica del virus HCV non era ancora stata individuata al tempo della terapia trasfusionale praticata a , sicché l'affermazione di una responsabilità dell'Amministrazione Persona_1
sfuggirebbe ai princìpi della regolarità causale, traducendosi nell'imputazione di eventi assolutamente atipici o imprevedibili rispetto alla condotta omissiva addebitata al . CP_1
Altresì, il fa rilevare la sussistenza di un difetto di prova circa la derivazione causale Controparte_1
del contagio dal trattamento trasfusionale, evidenziando come dalla vicenda clinica di Persona_1 emerga, all'opposto, un'assoluta incertezza circa la causa del contagio e circa la stessa natura del virus responsabile della malattia epatica.
Le doglianze appena sintetizzate non sono condivisibili.
Giova richiamare, anzitutto, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus
HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova” (Cass. civ. n. 5961/2016).
Nel caso in esame, è pacifico che sia stato sottoposto, in data 17 Aprile 1985, ad Persona_1
emotrasfusione presso l'ospedale “Nuovo Pellegrini” di Napoli.
Nel 1987 il paziente eseguì esami ematochimici, dai quali emerse l'assenza di epatite A e di epatite B, mentre nel 1989, in seguito all'esecuzione di una biopsia epatica, venne posta la diagnosi di epatite cronica attiva, pur persistendo la negatività per la presenza del virus dell'epatite B.
Sulla scorta di tale vicenda clinica, entrambi gli elaborati peritali acquisiti nel corso del giudizio di prime cure hanno qualificato in termini di “elevata probabilità” la prospettata correlazione causale tra la trasfusione e la patologia epatica, individuando l'agente patogeno nel virus HCV.
Per_ In particolare, il ctu dott. ha evidenziato come la correlazione eziologica con il virus dell'epatite C risulti documentata sin dal 1987, epoca in cui, pur emersa una sintomatologia epatica, fu riscontrata l'assenza dei virus A e B;
difatti, il test per la ricerca dell'anticorpo specifico per il virus HCV sarebbe divenuto disponibile in Italia unicamente nell'estate del 1990.
12 L'evoluzione della patologia epatica è risultata compatibile con i criteri medico-legali alla base del riconoscimento del rapporto di causalità, anche con riferimento all'esclusione di altri momenti patogeni.
Difatti, dall'esame della documentazione in atti non emergono precedenti anamnestici tali da assumere una portata causalmente rilevante nella produzione dell'infezione, sicché appare possibile affermare, in termini di qualificata probabilità, la sussistenza del nesso causale tra il contagio da HCV e la emotrasfusione.
D'altro canto, il non ha prodotto – come era suo onere, al fine di dimostrare l'intervento di fattori CP_1
causali indipendenti – la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al paziente.
Né può trascurarsi come, con la già richiamata nota del 6 Ottobre 1995, il abbia Controparte_1 preso atto del giudizio espresso dalla C.M.O. di Napoli in ordine alla positiva incidenza causale della trasfusione nella produzione dell'infezione.
Sulla scorta del richiamato parere, con decreto dirigenziale del 3 Novembre 1995, a veniva Persona_1
conferito l'indennizzo annuo previsto dalla Legge n. 210/1992.
In proposito, appare d'uopo richiamare il principio espresso in un recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di SA, secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Controparte_1
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto CP_1
ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. civ., Sez. Un., n. 19129/23).
Tale allegazione contraria, nella specie, non risulta fornita.
Ulteriormente, ancora in tema di nesso di causalità, non è condivisibile l'assunto, sotteso alle difese del
, secondo cui non potrebbe ritenersi gravante sull'Amministrazione un obbligo di vigilanza e CP_1
controllo tale da renderla responsabile dei singoli casi di contagio.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità in oggetto richiede un accertamento della causalità di tipo ipotetico, che passi attraverso l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
Pertanto, premesso che sul gravava un obbligo di controllo e vigilanza in materia di impiego di CP_1
13 sangue umano per uso terapeutico, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, e accertata altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, ed accertata – infine – l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e, per converso, che la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione CP_1
dell'evento (Cass. civ., Sez. Un., n. 581/2008 cit.).
Nel caso di specie, sussiste la condotta omissiva del , sub specie di omissione di controllo sul CP_1 sangue, considerato che la normativa vigente all'epoca della trasfusione praticata a Persona_1
attribuiva al (ora ) uno specifico obbligo di controllo, direttiva e vigilanza Controparte_3 CP_1
in materia di sangue umano;
vale a dire, soltanto sull'organo dello Stato Centrale poteva gravare l'obbligo di Legge di porre in essere tutti i controlli preventivi, già conosciuti al più alto livello scientifico, ma non ancora praticati dal (Cass. civ., n. 3261/2016). Controparte_4
Da ultimo, non assume rilievo esimente la circostanza della successiva individuazione del virus C, sequenziato soltanto a far data dal 1989.
Le conoscenze del virus HCV, utili all'adozione di misure di prevenzione del contagio, erano già note prima dell'individuazione sierologica di tale forma di epatite.
Infatti, sin dal 1967 esistevano i succitati obblighi normativi in capo al e, sin dalla metà degli anni CP_1
'60, erano noti strumenti atti a ridurre drasticamente il rischio di contagio, consistenti non solo nella ricerca ed individuazione degli anticorpi anti-HbcAg e nella determinazione delle transaminasi, ma anche nella limitazione del ricorso alla pratica trasfusionale ai soli casi di indispensabilità, nonché nello screening anamnestico e biochimico dei donatori.
Essendo identiche le modalità di contagio delle infezioni HVB ed HVC, l'adozione di misure di prevenzione e contrasto della diffusione di virus noti avrebbe ridotto l'insorgenza di infezioni virali ancora non conosciute;
invero l'esistenza del virus C, pur non compiutamente identificato nelle sue componenti molecolari, era ben nota già dagli anni '70 (epoca in cui si era già scientificamente accertato come il virus “non A non B” fosse responsabile del 75 % dei contagi post-trasfusionali).
In definitiva, è accertato come l'omissione o l'insufficienza dei controlli sul sangue utilizzato per le trasfusioni sia senz'altro imputabile al convenuto. CP_1
Da tale omissione è scaturita l'infezione riscontrata a carico di , che si è prodotta, da ultimo, Persona_1 nel decesso, la cui riconducibilità causale alla patologia epatica non è in questa sede contestata.
14 Sul danno biologico “terminale” ed ordinario
Tanto premesso sull'an della responsabilità del , occorre procedere, anzitutto, alla liquidazione CP_1 del danno patito da , suscettibile di trasmissione ereditaria alle odierne riassumenti. Persona_1
A tal riguardo, le eredi anno invocato tanto il riconoscimento del cosiddetto danno “da morte”, Pt_2
tanto il riconoscimento del danno biologico temporaneo patito dal de cuius nel lungo periodo di tempo intercorso tra la trasfusione ed il decesso, tenuto conto della progressiva stadiazione della malattia accertata dalla seconda CTU medica.
Alla luce di tale prospettazione, viene preliminarmente in rilievo il cosiddetto “danno terminale”, che rappresenta una posta di danno liquidabile jure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.
All'interno di tale categoria, la giurisprudenza ha individuato due distinte componenti del danno, liquidabili secondo criteri differenti.
Difatti, il decesso non immediato della vittima dà luogo, oltre al danno biologico “terminale”, consistente nel danno biologico da invalidità temporanea totale che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, anche ad una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. civ. n.
23183/2014, n. 15491/2014).
In particolare, il danno catastrofale − che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita − comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo denominato “puro”, ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso, e che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita.
Tale sofferenza deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, ed all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (tra le altre, Cass. civ. n. 23183/2014).
A tal fine, per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di
15 Milano, per l'ampia diffusione sul territorio nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, salvo che non sussistano, in concreto, circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr.
Cass. civ. n. 36841/2022, ma si vedano anche Cass. civ. n. 27562/2017, n. 9950/2017).
Nel caso in esame, si impone quindi l'applicazione delle vigenti tabelle milanesi del Giugno 2024, che hanno proposto una definizione omnicomprensiva del danno “terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza, connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno
“terminale” proposta dalle tabelle milanesi è stata elaborata comprendendo i pregiudizi altrove definiti come “danno biologico terminale”, “da lucida agonia” o “morale catastrofale”.
A tal fine, si è ritenuto di parametrare il risarcimento al solo periodo in cui il danneggiato abbia avuto coscienza della propria condizione, escludendo per tale periodo la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame viene in rilievo la data del 4 Giugno 2000, giorno in cui PE
veniva ricoverato presso la Clinica “Villalba”.
[...]
È da tale momento, infatti, che la condizione del già affetto da carcinoma epatico con metastasi Pt_2
ossee, degenerava drasticamente, esitando in un'emorragia cerebrale e facendo quindi maturare, nel paziente, la consapevolezza dell'imminente decesso.
Per l'effetto, il periodo di “lucida agonia” della vittima va determinato con riferimento al periodo intercorso tra il 4 ed il 15 Giugno 2000, data del decesso;
dunque, sono liquidabili complessivi 11 giorni.
In applicazione del criterio tabellare, appare equo riconoscere, per i primi tre giorni di agonia, l'importo di euro 10.000,00, così individuato, in relazione all'importo massimo di euro 35.247,00 previsto dalle tabelle, in ragione dello stato di ridotta vigilanza prodotto dalla sopravvenuta emorragia cerebrale.
In base alla tabella del 2024, per i successivi otto giorni spetta l'importo di euro 5.764,00.
Sommando tale importo alla cifra di euro 10.000,00, inerente ai primi tre giorni, si addiviene, a titolo di danno “terminale”, all'importo complessivo di euro 15.764,00.
Le tabelle milanesi consentono un ulteriore aumento per la personalizzazione, fino al 50 %, per il c.d.
“massimo sconvolgimento”.
Ebbene, sulla base degli elementi forniti, non si ritiene di applicare tale ulteriore aumento, apparendo dunque congruo e commisurato al caso concreto l'importo complessivo di euro 15.764,00, come sopra individuato.
16 Al danno “terminale” così liquidato, comprensivo della componente del danno “da lucida agonia”, va poi sommata la separata liquidazione del solo danno biologico ordinario, consistito nell'invalidità temporanea sopportata da nel lungo periodo intercorso tra il contagio ed il sopra menzionato ricovero Persona_1 del 4 Giugno 2000.
A tale riguardo, la Corte di SA ha affermato il principio in base al quale “in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile jure hereditatis, da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. civ. 23153/2019, conf. Cass. civ. n.
4658/2024).
Per_ Ai fini della liquidazione soccorre, nel caso in valutazione, la CTU medico-legale a firma del dott. , che ha stimato il grado di invalidità di con riferimento a tre distinte fasi di progressione della Persona_1
malattia epatica.
In particolare, l'ausiliario ha così quantificato il danno biologico temporaneo patito dal de cuius:
- danno biologico del 35 % per il periodo compreso dal 17 Aprile 1985 (data della trasfusione) al 10 Febbraio 1989;
- danno biologico del 60 % per il periodo compreso dall'11 Febbraio 1989 al 16 Giugno
1999;
- danno biologico dell'85 % per il periodo compreso dal 17 Giugno 1999 al 15 Giugno
2000 (data del decesso).
Tenuto conto di tale quantificazione, la liquidazione del danno biologico temporaneo andrà effettuata applicando, per ciascun periodo, l'importo base previsto dalle tabelle milanesi del 2024 per l'inabilità temporanea assoluta, proporzionalmente decurtato in considerazione del grado di inabilità parziale stimato dal ctu.
Il punto base previsto dalle tabelle per ciascun giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad euro
115,00 (di cui euro 84,00 per danno dinamico-relazionale ed euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore).
17 Applicando tale valore si avrà che, per il periodo compreso dal 17 Aprile 1985 al 10 Febbraio 1989 (pari a
1.395 giorni di invalidità parziale al 35 %), spetterà l'importo complessivo di euro 56.148,75 (115,00 x 0,35 x
1.395 = 56.148,75).
Per il periodo compreso dall'11 Febbraio 1989 al 16 Giugno 1999 (pari a 3.777 giorni di invalidità parziale al
60 %), spetterà l'importo complessivo di euro 260.613,00 (115,00 x 0,60 x 3.777 = 260.613,00).
Con riferimento all'ultimo periodo valutato dal ctu, andranno considerati esclusivamente i giorni trascorsi dalla data del 17 Giugno 1999 al 3 Giugno 2000; infatti, il danno biologico ordinario patito da PE
per il periodo compreso tra il 4 Giugno 2000 e sino al decesso è stato già considerato ai fini della
[...]
liquidazione complessiva del danno “terminale”.
Il periodo indennizzabile per l'ultima fase della malattia ammonta, quindi, a complessivi 352 giorni.
Per tale lasso temporale, tenuto conto del grado di invalidità pari all'85 %, spetta l'importo di euro
34.408,00 (115 x 0,85 x 352 = 34.408,00).
Complessivamente, sommando gli importi liquidati per ciascuna fase di stadiazione della patologia epatica, si addiviene all'importo di euro 351.169,75.
Sommando tale importo alla succitata somma di euro 15.764,00, liquidata a titolo di danno “terminale”, si avrà che il risarcimento del danno jure hereditario complessivamente spettante alle odierne riassumenti ammonta ad euro 366.933,75.
Quindi, in accoglimento della domanda, l'importo spettante a titolo di danno da jure hereditario va determinato nella somma di euro 366.933,75, ed il è tenuto al relativo pagamento in Controparte_1
favore delle odierne riassumenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
A questo punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare il al Controparte_1
18 pagamento, in favore delle odierne riassumenti, degli interessi al tasso legale previsto dal Codice Civile, dalla data dell'evento dannoso (coincidente con la trasfusione del 17 Aprile 1985) sull'importo di euro
366.933,75, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17 Aprile 1985 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sugli importi sopra liquidati a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
Sul danno jure proprio da perdita del rapporto parentale
Va a questo punto considerata l'ulteriore posta risarcitoria costituita dal danno patito jure proprio dalle istanti, per la perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto . Persona_1
Con il gravame proposto in via incidentale le odierne riassumenti hanno contestato la liquidazione del danno operata dal Tribunale, in quanto non rispettosa del parametro tabellare cui il primo Giudice aveva dichiarato di volersi conformare.
Muovendo da tale censura, le eredi anno invocato, in questa sede, l'applicazione dei criteri di Pt_2
liquidazione di cui alle tabelle milanesi, chiedendo di determinarsi l'importo dovuto entro la forbice di valori ivi individuati.
A tale richiesta si è opposto il che, rifacendosi alle censure articolate con il proprio Controparte_1 atto di appello principale, ha evidenziato come non risultino provati, nella specie, i presupposti richiesti per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento a titolo di danno non patrimoniale jure proprio.
L'argomento non è condivisibile.
In punto di diritto, si condivide l'insegnamento dei Supremi Giudici secondo i quali, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione juris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo
“nucleo familiare minimo”, gravando sul convenuto l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione suddetta (Cass. civ. n. 9010/2022).
19 Ne consegue che, laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra coniugi e tra genitore e figli, incombe sul danneggiante l'onere di dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore e dello “sconvolgimento esistenziale”, che dalla perdita del rapporto parentale normalmente discendono (Cass. civ., Sez. Un., n. 6572/2006).
Nella specie, tale prova contraria non risulta fornita.
Sotto il profilo del quantum debeatur, ai fini di una più congrua liquidazione all'attualità, appare opportuno applicare le nuove tabelle milanesi, nella parte dedicata al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trattasi delle nuove tabelle edite a Giugno 2024, elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano in conformità al modello “integrato a punti” avallato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 10579/21).
Per la distribuzione dei punti, le tabelle individuano cinque parametri di riferimento, e precisamente: - età della vittima primaria, - età della vittima secondaria, - convivenza tra le due, - sopravvivenza di altri congiunti, - qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Venendo al caso concreto è d'uopo osservare, innanzi tutto, come, al momento del decesso (avvenuto il 15
Giugno 2000), avesse un'età di 60 anni;
Persona_1
(coniuge) avesse 61 anni;
Parte_1
(figlia) avesse 26 anni;
Parte_4
(figlia) avesse 25 anni;
Parte_2
(figlia) avesse 19 anni. Parte_3
Ai fini della liquidazione del danno va seguita la tabella integrata a punti per il danno da perdita del figlio, del genitore o del coniuge non separato, il cui valore punto è pari ad euro 3.911,00.
Con riferimento al parametro dell'età della vittima primaria, vanno riconosciuti a tutte le istanti 18 punti, mentre, per quel che concerne il parametro dell'età della vittima secondaria, vanno riconosciuti 16 punti al coniuge , 24 punti alle figlie e , e 26 punti alla Parte_1 Parte_4 Parte_2 figlia . Parte_3
Con riferimento al parametro C, relativo alla convivenza con la vittima, vanno riconosciuti ulteriori 16 punti in favore del coniuge e delle figlie e . Nessun punteggio può essere invece Parte_4 Parte_3
attribuito a , che, come già rilevato dal primo Giudice, non conviveva con la vittima. Parte_2
Tutte le danneggiate beneficiano della sopravvivenza di tre congiunti prossimi, da cui il riconoscimento, in
20 favore di ciascuna, di ulteriori 9 punti.
Infine, appare d'uopo riconoscere il valore medio di 15 punti per il parametro relativo alla qualità ed all'intensità del vincolo, non essendo state prospettate peculiarità del rapporto eccezionali rispetto alla normale sfera affettiva e relazionale del legame tra prossimi congiunti.
Alla luce di tali premesse, si riconoscono a 74 punti, a 82 punti, a Parte_1 Parte_4
66 punti ed a 84 punti. Parte_2 Parte_3
Quindi, avuto riguardo al valore punto di euro 3.911,00, si addiviene alla quantificazione dei seguenti importi:
euro 289.414,00 in favore di;
Parte_1
euro 320.702,00 in favore di;
Parte_4
euro 258.126,00 in favore di;
Parte_2
euro 328.524,00 in favore di . Parte_3
Anche rispetto a tale voce di danno si impone una più puntuale indicazione con riferimento alla disciplina degli accessori, rispetto alla sorta capitale riconosciuta in favore di ciascuna istante a titolo di risarcimento del danno jure proprio.
Difatti, richiamando i principi già esposti in merito alla liquidazione del danno biologico jure hereditario, si reputa opportuno condannare il al pagamento, in favore delle riassumenti, degli Controparte_1
interessi al tasso legale previsto dal Codice Civile, a decorrere dalla data dell'evento dannoso (coincidente con il 15 Giugno 2000, data del decesso di ), sugli importi liquidati in favore di ciascuna Persona_1
istante, che devono essere devalutati, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e quindi, anno per anno, ed a partire dal 15 Giugno 2000 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra indicate, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sugli importi sopra liquidati a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, come già sopra premesso, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
21 Va precisato, da ultimo, che gli importi sopra liquidati devono intendersi comprensivi del danno non patrimoniale, sia biologico che morale, patito dalle istanti per il periodo antecedente al decesso di PE
, in ragione del progressivo aggravarsi della patologia contratta da quest'ultimo.
[...]
Rispetto a tale ulteriore posta di danno, l'allegazione delle attrici risulta incentrata sul pregiudizio derivato dallo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, come lesione alla propria capacità di autodeterminarsi e come danno alla serenità familiare (in tal senso si pone l'allegazione relativa alla necessità avvertita dalle figlie e di anticipare i rispettivi matrimoni, al fine di non gravare sul bilancio Parte_4 Parte_2
familiare).
In sostanza, è dedotto un danno di tipo “esistenziale”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta in più occasioni per delimitare i contorni tra il danno da lesione del rapporto parentale e danno esistenziale, allo scopo di evitare duplicazioni risarcitorie.
In particolare, le pronunce a Sezioni Unite n. 26972-26975 del 2008 hanno chiarito che la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa solo quando risulti evidente la diversità del bene o dell'interesse oggetto di lesione.
Su tale presupposto si è affermato che, in virtù del principio di unitarietà ed omni-comprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo, possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass. civ. n. 8622/2021).
Tale principio può trovare applicazione anche con riferimento alla sofferenza patita prima del decesso, nel perdurare della malattia che ne ha costituito la causa.
Difatti, il danno da perdita del rapporto parentale consiste nel vuoto costituito dalla privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione della possibilità di godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò dalla irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari.
Così definito, tale danno risulta assorbente rispetto alla perdita della serenità di vita conseguente alla malattia del prossimo congiunto, di cui, a ben vedere, la definitiva perdita del rapporto parentale e lo sconvolgimento da questa derivante costituiscono la manifestazione ultima.
Pertanto, vertendosi in ipotesi di pregiudizi che ripetono la medesima causa, è preclusa la possibilità di un'autonoma e separata liquidazione.
22 Sul danno patrimoniale
Residuano le domande inerenti al risarcimento del danno patrimoniale, articolate dalle odierne riassumenti tanto con riferimento al danno jure hereditario, quanto con riferimento al danno jure proprio.
Sotto il primo profilo, le attrici allegano la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale connesso all'invalidità temporanea patita dal de cuius nelle varie e successive fasi di progressione della malattia, secondo la Per_ stadiazione prospettata dal ctu dott. .
A tale posta creditoria, si aggiungerebbe poi il risarcimento del danno jure proprio da lucro cessante, connesso alla perdita della contribuzione economica destinata da ai componenti del proprio Persona_1
nucleo familiare.
Entrambe le domande vanno respinte.
Segnatamente, circa il danno patrimoniale dedotto jure hereditario, giova evidenziare come l'allegazione attorea si fondi esclusivamente su una pretesa quantificazione di tale posta risarcitoria, stimata assumendo quale base di calcolo il reddito giornaliero di , e moltiplicando tale importo per ciascun Persona_1
giorno di inabilità temporanea, con due alternative ipotesi di liquidazione – la prima svolta con riferimento all'intero periodo di durata della patologia, a far data dalle trasfusioni, e la seconda relativa ai soli giorni di inabilità temporanea documentata.
Nulla è stato tuttavia dedotto circa l'effettivo impatto della patologia epatica sulla capacità lavorativa e reddituale del de cuius, che, come deducibile dalle dichiarazioni dei testi escussi, era titolare di una tipografia.
Difatti, tanto nell'atto introduttivo, quanto nelle successive memorie istruttorie, la prospettazione dei fatti relativa alla perdita patrimoniale in esame risulta limitata alla sola descrizione del ome un Pt_2
“lavoratore molto attivo”.
In sostanza, l'allegazione attorea non fornisce elementi utili a determinare, neppure in via presuntiva, in quale misura la malattia del bbia comportato una contrazione dei redditi prodotti dall'attività Pt_2 commerciale, né a circostanziare adeguatamente la natura dell'attività lavorativa svolta dal de cuius nell'ambito dell'azienda di cui era titolare.
Pertanto, il prospetto di calcolo offerto dalle odierne riassumenti risulta inidoneo a configurare, in termini di apprezzabile causalità giuridica, un collegamento eziologico tra il peggioramento delle condizioni di salute di ed il prospettato pregiudizio patrimoniale dallo stesso subìto. Persona_1
La stessa circostanza dell'avvenuta dismissione dell'attività, come emersa dall'istruttoria svolta, non appare significativa al fine di delineare una perdita patrimoniale specificamente connessa alla patologia del Pt_2
23 stante il rilevato deficit assertivo circa le effettive ricadute della menomazione fisica sull'attività lavorativa da questi concretamente svolta.
La domanda risulta dunque infondata per difetto di allegazione, prima ancora che di prova.
Analogamente è a dirsi per il danno patrimoniale jure proprio da lucro cessante.
In via generale, si ritiene che ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo possa essere riconosciuto un ulteriore risarcimento di natura patrimoniale, laddove gli stessi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro.
La prova di tale danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità della famiglia, o avrebbe comunque apportato utilità economiche (così Cass. civ. n. 18490/2006).
Ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete, dunque, il risarcimento del danno patrimoniale futuro, a condizione che il defunto godesse di un proprio reddito e che preesistesse una situazione di convivenza o comunque una concreta pratica di vita in cui rientrasse l'erogazione di provvidenze, in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass. civ. n. 4253/2012).
Nel caso di specie, pur provata la convivenza del on la moglie e le figlie e , non sono Pt_2 Pt_3 Parte_4
stati forniti elementi utili alla quantificazione della contribuzione economica destinata dal de cuius ai propri familiari, non essendo stato neppure precisato se la coniuge e le figlie, tutte già maggiorenni al momento del decesso del padre, percepissero un proprio reddito al tempo delle vicende esaminate.
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, va riconosciuto il solo importo di euro 6.000,00 già riconosciuto dal Tribunale, quale danno emergente subìto da per le spese mediche stimate Persona_1
equitativamente dal ctu.
Tale somma, suscettibile di trasmissione ereditaria, va attribuita alle eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, previa applicazione degli interessi al tasso legale a far data dalla domanda (1° Febbraio
2008), e sino al soddisfo.
24 Trattandosi di obbligazione pecuniaria derivante da un debito di valuta, che, seppur liquidato equitativamente, era originariamente determinabile nel proprio ammontare, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sulla compensatio lucri cum damno
A questo punto, vanno esaminate le restanti questioni concernenti l'indennizzo amministrativo di cui alla
Legge n. 210/92.
Le riassumenti hanno infatti contestato la mancata erogazione degli indennizzi previsti dalla normativa speciale e riconosciuti dallo stesso , proponendo apposita domanda finalizzata ad ottenere la CP_1
condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
D'altro canto, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il ha chiesto di CP_1 procedersi alla compensazione dell'importo eventualmente riconosciuto a titolo di risarcimento, con le somme spettanti a titolo di indennizzo.
Così sintetizzate le contrapposte posizioni delle parti, va rilevato come la domanda proposta dalle originarie attrici, a prescindere dalla sua tempestività, sia assorbita dall'avvenuta liquidazione delle indennità riconosciute e riconoscibili, quand'anche non corrisposte.
In linea generale, va ricordato che, con orientamento costante e qui condiviso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV
o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla Legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Controparte_1
per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato
[...]
può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (v. Cass. civ., Sez. Un., n. 584/2008, nonché, recentemente, Cass. civ. n. 20909/2018).
In ordine ai presupposti per procedere allo scomputo, la Suprema Corte ha altresì precisato che “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla
Legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
(“compensatio lucri cum damno”), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto
25 ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (così Cass. civ. n. 14932/2013, nonché Cass. civ. n. 2778/2019).
Se ne ricava che la compensatio tra il risarcimento e l'indennizzo resta possibile ogni qualvolta l'importo di quest'ultimo sia stato concretamente determinato.
Nel presente giudizio di rinvio, con memoria integrativa del 27 Aprile 2023, il ha Controparte_1
prodotto la comunicazione con cui la Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli ha dichiarato chiusa, per effetto del decesso, la partita di spesa fissa aperta in favore di . Persona_1
Dal prospetto accluso alla nota si ricava che, a far data dal Gennaio 1994, a era stata Persona_1 riconosciuta la somma annua di Lire 12.908.640,00, pari ad euro 6.666,76, e, dunque, all'importo mensile di euro 555,56.
Dal medesimo prospetto, è inoltre ricavabile la misura del rateo residuo spettante alle eredi per il periodo intercorrente tra la data del 30 Aprile 2000 (giorno dell'ultima erogazione) e la data del 15 Giugno 2000
(giorno del decesso del , per un importo di euro 829,61 (somma di cui il disponeva il Pt_2 CP_1
pagamento con decreto del 21 Giugno 2010).
Avuto riguardo a tali importi, si ricava che risulta liquidata, in favore di e dei suoi eredi, la Persona_1 somma complessiva di euro 43.052,41 (pari all'importo di euro 42.222,80 spettante per il periodo compreso tra il Primo Gennaio 1994 ed il 30 Aprile 2000, maggiorato del rateo residuo di euro 829,61, riconosciuto in favore delle eredi).
Tale importo, pertanto, andrà detratto dal complessivo ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno jure hereditario.
Giova precisare che, essendo il danneggiato deceduto, non si pone, nel caso di specie, l'ulteriore questione concernente la capitalizzazione anticipata dei ratei non ancora percepiti.
Inoltre, nel presente giudizio il ha fatto rilevare, in via gradata, la riconoscibilità dell'ulteriore CP_1 indennizzo previsto, in favore delle attrici, dall'art. 2 comma 3 Legge n. 210/92.
Trattasi dell'assegno una tantum di L. 150.000.000,00 (euro 77.468,52) previsto, jure proprio, a favore dei familiari del soggetto, che sia deceduto a causa delle patologie contemplate dalla norma.
La quantificazione dell'importo liquidabile a tale titolo non è stata contestata dalle odierne attrici, che hanno chiesto di disporsi la relativa erogazione.
Ne consegue che, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, anche tale importo andrà
26 scomputato dal risarcimento riconosciuto, previa deduzione dall'importo complessivamente liquidato a titolo di danno jure proprio in favore delle riassumenti.
In definitiva, all'esito della lite si addiviene al seguente risultato.
A titolo di risarcimento del danno jure hereditario, alle odierne riassumenti vanno riconosciuti (in proporzione alle rispettive quote ereditarie) gli importi di seguito specificati:
- euro 366.933,75 a titolo di danno biologico “terminale” e di danno biologico ordinario temporaneo, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (17
Aprile 1985), progressivamente rivalutata, anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo;
- euro 6.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (Primo Febbraio 2008), sino al soddisfo.
Dal suddetto importo di euro 366.933,75, come sopra precisato, deve essere detratto l'importo di euro
43.052,41, riconosciuto a a titolo di indennizzo ex Lege 210/92 (importo già comprensivo Persona_1
del rateo residuo di euro 829,61 liquidato alle eredi).
A titolo di risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto del rapporto parentale vanno invece riconosciuti i seguenti importi:
- euro 289.414,00 in favore di Parte_1
- euro 320.702,00 in favore di;
Parte_4
- euro 258.126,00 in favore di Parte_2
- euro 328.524,00 in favore di . Parte_3
Su ciascun importo andranno calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del decesso di (15 Giugno 2000), progressivamente rivalutata, anno per anno, sino alla Persona_1 pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo.
Dall'ammontare complessivo degli importi indicati (pari ad euro 1.196.766,00, maggiorati di rivalutazione ed interessi come specificati), va detratta la somma di euro 77.468,52, liquidabile alle attrici a titolo di indennizzo una tantum previsto dall'art. 2 co.3 della L. n. 210/92.
Negli importi testè indicati sono ricomprese le minori somme, che erano state liquidate dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 12738/12.
27 Appunto, l'esito definitivo del giudizio è quello del parziale accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, nonché del parziale accoglimento dell'appello incidentale sul quantum, proposto dalle eredi di
. Persona_1
Al contempo, ci si trova dinanzi anche al parziale accoglimento del gravame principale del Controparte_1
(e questo alla luce dell'accoglimento della subordinata eccezione di compensatio lucri cum damno,
[...]
che invece non era stata accolta dal Tribunale).
Sul regime delle spese
Resta da statuire sul governo delle spese di tutti i gradi di giudizio, da effettuarsi in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e non già separando il risultato dei vari gradi di impugnazione.
Si assiste alla prevalente soccombenza del , stante il definitivo accoglimento della Controparte_1 domanda risarcitoria;
tuttavia, trattasi di soccombenza non integrale, bensì soltanto parziale.
E questo alla luce, innanzi tutto, dello scomputo di quanto già percepito a titolo di indennizzo ex Lege
210/92. Altresì, è d'uopo considerare come la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sia stata accolta soltanto parzialmente (e cioè esclusivamente con riferimento agli euro 6.000,00 per le spese mediche sostenute). Ancora, nell'ambito del danno non patrimoniale jure proprio, le odierne riassumenti invocavano anche il riconoscimento di un danno esistenziale, autonomo rispetto al danno derivato dalla definitiva perdita del rapporto parentale – danno esistenziale definitivamente negato.
Quindi, le spese di tutti i gradi del giudizio (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza del , in misura della metà; appunto, l'esito finale della lite induce a Controparte_1
compensare le spese di tutti i gradi, con riferimento alla residua metà.
Il valore della causa corrisponde all'importo complessivo, definitivamente riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 1.449.178,82. Trattasi dell'importo netto (vale a dire, già scomputati gli euro 120.520,93 da detrarre, in accoglimento dell'eccezione inerente alla compensatio lucri cum damno).
Dunque, si rientra nello scaglione compreso tra euro 1 milione ed euro 2 milioni.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Per quel che concerne il giudizio di appello, nonché il presente giudizio di rinvio, è d'uopo considerare non soltanto gli specifici compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche lo specifico compenso per la fase istruttoria.
Infatti – conformemente al più recente insegnamento giurisprudenziale – si osserva come sia ormai previsto un compenso unitario per la fase di trattazione (comprendente anche l'eventuale attività
28 istruttoria). Con specifico riferimento al giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Ovviamente, per quel che riguarda il giudizio in SA, in re ipsa è escluso il compenso per la fase istruttoria, dovendosi quindi limitare alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover determinare il compenso (a “monte” della riduzione per la metà, pedissequa alla compensazione in misura della metà), nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
In definitiva, al netto della compensazione in misura della metà, a titolo di compenso professionale si liquidano (in favore delle odierne riassumenti) i seguenti importi:
euro 14.232,00 per il primo grado (il compenso liquidato nella sentenza del Tribunale n. 12738/12 non può in alcun modo fungere da punto di riferimento, considerato che, stante il considerevole aumento del quantum liquidato a titolo di risarcimento danni, si ha il mutamento dello scaglione di valore);
euro 12.750,75 per il grado di appello;
euro 6.827,50 per il giudizio in SA;
euro 12.750,75 per il presente giudizio di rinvio.
A titolo di esborsi del primo grado si liquida l'importo di euro 240,00 (esatta metà della cifra di euro 480,00, liquidata con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12).
A titolo di esborsi del grado di appello si liquida l'importo di euro 337,50 (esatta metà della cifra di euro
675,00, versata a titolo di contributo unificato, pedissequo allo spiegato appello incidentale).
Per quel che concerne gli esborsi del presente giudizio di rinvio, risulta come le odierne riassumenti abbiano versato l'importo di euro 1.545,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 1.518,00 e della marca da bollo di euro 27,00). Quindi – sempre coerentemente con la compensazione in misura della metà
– a titolo di esborsi del presente giudizio di rinvio si liquida l'importo di euro 772,50 (pari appunto alla metà di euro 1.545,00).
Le odierne riassumenti chiedono anche di revocarsi la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, statuita nella sentenza della Corte di Appello n. 3448/18, a seguito del mancato accoglimento (in quella sede) del gravame incidentale proposto dalle eredi di . Ebbene, la richiesta è Persona_1
superflua, considerato che – a seguito dell'intervento della Suprema Corte – è stata ormai integralmente cassata la succitata pronuncia di questa Corte territoriale.
Vi è richiesta di attribuzione, per tutti i gradi, formulata dai co-difensori delle odierne riassumenti, avv.ti
29 Marco del Gaiso e Nicòl del Gaiso.
Il provvedimento di distrazione va concesso, con la seguente precisazione: in primo grado le odierne riassumenti sono state difese dal solo avv. Marco del Gaiso;
altresì in SA le originarie attrici sono state difese, oltre che dall'avv. Marco del Gaiso, anche dall'avv. Wladimira Zipparro, non costituitasi nel presente giudizio di rinvio (ma non anche dall'avv. Nicòl del Gaiso).
Pertanto, si concede il provvedimento di distrazione nei termini seguenti:
per il primo grado e per il giudizio in SA in favore del solo avv. Marco del Gaiso;
per il grado di appello e per il presente giudizio di rinvio in favore sia dell'avv. Marco del Gaiso che dell'avv.
Nicòl del Gaiso.
Infine, è d'uopo porre – in via definitiva – integralmente le spese delle due consulenze tecniche di ufficio espletate in primo grado, a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla Suprema
Corte di SA con ordinanza n. 28631/22, pubblicata il 3 Ottobre 2022 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
3448/18, pubblicata il 12 Luglio 2018 – pronuncia quest'ultima definitoria del giudizio di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12, pubblicata il 23 Novembre 2012, ed emendata con ordinanza di correzione dell'11 Luglio 2013), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, , e , in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 PE
, nei confronti del , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così
[...] Controparte_1
provvede:
A) Accoglie per quanto di ragione la domanda, nonché gli appelli principale ed incidentale (proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12); per l'effetto, dichiarata l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro occorso a in data 17 Aprile 1985; Controparte_1 Persona_1
B) Condanna il al pagamento, in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di , ciascuna in proporzione alle Parte_3 Parte_4 Persona_1
rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale jure hereditario, della somma di euro 366.933,75, oltre interessi al tasso legale dal 17.4.1985 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 17.4.1985 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.4.1985 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra
30 precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc;
B1) Dichiara che dalla somma di euro 366.933,75, oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati, deve essere detratto l'importo di euro 43.052,41, riconosciuto a a titolo di indennizzo ex Persona_1
Lege 210/92;
C) Condanna il al pagamento, in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di , ciascuna in proporzione alle Parte_3 Parte_4 Persona_1
rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale jure hereditario, della somma di euro 6.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del Primo Febbraio 2008 e fino al soddisfo;
D) Condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni jure proprio da Controparte_1
perdita del rapporto parentale, delle seguenti somme:
- euro 289.414,00 in favore di , Parte_1
- euro 320.702,00 in favore di , Parte_4
- euro 258.126,00 in favore di , Parte_2
- euro 328.524,00 in favore di , Parte_3
per ciascuna, oltre interessi al tasso legale dal 15.6.2000 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 15.6.2000 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 15.6.2000 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc;
D1) Dichiara che dalla somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, pari ad euro 1.196.766,00, oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati, deve essere detratto l'importo di euro 77.468,52, riconosciuto a , Parte_1
, e a titolo di indennizzo una tantum, ai sensi dell'art. 2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
comma 3 della Legge 210/92;
E) Condanna il al pagamento della metà delle spese di tutti i gradi di giudizio in Controparte_1 favore delle odierne riassumenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(in proprio e nella qualità) – metà che liquida: Parte_4
31 quanto al primo grado, in euro 240,00 per esborsi ed euro 14.232,00 per compenso professionale;
quanto al grado di appello, in euro 337,50 per esborsi ed euro 12.750,75 per compenso professionale;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 6.827,50 per compenso professionale;
e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 772,50 per esborsi ed euro 12.750,75 per compenso professionale;
oltre, per tutti i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione così concessa:
per il primo grado in favore dell'avv. Marco del Gaiso;
per il grado di appello in favore degli avv.ti Marco del
Gaiso e Nicòl Del Gaiso;
per il giudizio in SA in favore dell'avv. Marco del Gaiso;
per il presente giudizio di rinvio in favore degli avv.ti Marco del Gaiso e Nicòl Del Gaiso;
infine dichiara compensate tra le medesime parti le spese di tutti i gradi del giudizio, in ordine alla residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 25 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2023, avente ad oggetto “altri istituti e Leggi speciali”,
Giudizio di rinvio dalla SA, a seguito di appelli (principale ed incidentale) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12, pubblicata il 23 Novembre 2012, ed emendata con ordinanza di correzione di errore materiale dell'11 Luglio 2013; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 16 Settembre 2024, all'esito dell'udienza del 10 Settembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 5 Dicembre 2024), e pendente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), in proprio e nella qualità di eredi di (deceduto il C.F._4 Persona_1
15.6.2000), rapp.te e difese (giusta procura in atti) dagli avv.ti Marco del Gaiso
( ) e Nicòl del Gaiso ( ), con i quali sono C.F._5 C.F._6
elettivamente dom.te presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Riassumenti ed appellanti incidentali
1 E
(C.F.: ), in persona del rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639), con la quale è elettivamente dom.to, ope Legis, presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Convenuto in riassunzione ed appellante principale
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Settembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il Primo Febbraio 2008, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio il , al fine di sentirlo dichiarare responsabile Parte_4 Controparte_1
dei danni subìti a seguito del decesso del proprio congiunto (rispettivamente coniuge della Persona_1
, nonché padre delle germane , e ). Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
Al in data 17 Aprile 1985, era stata praticata una trasfusione con sangue infetto. Da tale trasfusione Pt_2 era derivata una grave epatopatia cronica HCV e HBV, a sua volta degenerata dapprima in cirrosi epatica e, successivamente, in un epatocarcinoma, rivelatosi letale.
Allegavano le attrici che, con nota del 6 Ottobre 1995, il aveva riconosciuto la Controparte_1
patologia contratta dal de cuius, con diagnosi di “epatopatia cronica HCV ed HBV, collegata con segni di sofferenza epatocellulare”.
Contestualmente, il aveva riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e la CP_1
menomazione accertata.
Nelle more era deceduto, in data 15 Giugno 2000. Persona_1
A seguito del decesso, le attrici avevano instaurato un primo procedimento civile, incardinato dinanzi al
Tribunale di Napoli, con n. di Registro Generale 27544/01.
Tale giudizio era stato però abbandonato dalle istanti, in ragione della sopravvenuta scoperta del nesso di causalità tra la patologia epatica contratta a causa dell'infezione e la insorta neoplasia epatica che aveva determinato il decesso.
2 Premessi tali eventi, le attrici rilevavano la sussistenza della responsabilità del e, in Controparte_1
particolare, la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'insorgenza della patologia epatica, da attribuirsi all'inosservanza, da parte dell'Amministrazione convenuta, dell'obbligo di controllo, di direttiva e vigilanza in materia di sangue umano per uso terapeutico.
Per effetto della condotta del , il de cuius ed i suoi congiunti avevano riportato danni di rilevante CP_1
entità all'integrità psicofisica ed alla sfera patrimoniale, con riferimento sia al periodo antecedente al decesso, contrassegnato dalla significativa compromissione della qualità di vita determinata dalla malattia, sia con riferimento al periodo successivo alla scomparsa di , trattandosi di evento tale da Persona_1
condizionare le scelte di vita dei congiunti superstiti.
Sulla base di queste premesse, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano il innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo di accertarsi e dichiararsi la Controparte_1
responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2049 e 2050 cc., e di condannarsi l'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subìti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Il non si costituiva. CP_1
La causa veniva quindi istruita con l'ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice, nonché con l'ammissione e l'espletamento di ctu medico-legale.
Riservata in decisione, la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza del 30 Dicembre 2010, con la quale il
Tribunale ravvisava la necessità di un supplemento di CTU, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'infezione da HCV ed il carcinoma epatico, nonché per la quantificazione del grado di inabilità temporanea attribuibile al de cuius nelle varie fasi di progressione della malattia.
In occasione della rimessione sul ruolo si costituiva in giudizio il il quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della stessa, ai sensi degli artt. 156 e 163 comma 3 n. 4 cpc.
In subordine, il chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva CP_1 dell'Amministrazione convenuta eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In ogni caso, il chiedeva di rigettarsi la domanda di risarcimento proposta, ovvero, in via gradata, CP_1
che venisse applicata la compensazione con quanto liquidato agli eredi di quale indennizzo Persona_1
ex Lege n. 210/92.
Acquisita la CTU medico-legale integrativa, la causa era riservata nuovamente in decisione.
All'esito del giudizio, il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 12738/12, pubblicata il 23 Novembre 2012 ed emendata con ordinanza dell'11 Luglio 2013, accoglieva la domanda,
3 condannando il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno jure hereditario in CP_1
favore delle attrici, della somma di euro 256.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto e progressivamente rivalutato, ed oltre gli interessi legali sulla somma complessiva dalla data di pubblicazione della sentenza, fino all'effettiva corresponsione.
Altresì, il Tribunale condannava il al risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto CP_1
parentale liquidandolo, in favore di , e , nella misura di Parte_1 Parte_3 Parte_4
euro 80.000,00 per ciascuna, e, in favore di , nella minor somma di euro 40.000,00, oltre Parte_2
interessi dalla sentenza al saldo.
Così accolta la domanda, il Tribunale condannava il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 480,00 per esborsi ed euro 14.640,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, e con attribuzione in favore del Difensore di parte attrice.
Infine, il Tribunale poneva a carico del il pagamento delle spese relative alle espletate consulenze CP_1
tecniche d'ufficio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il convenuto , con citazione notificata il 2 Controparte_1
Gennaio 2014.
Il Ministero appellante censurava, preliminarmente, un vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda, come sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio.
In via principale, chiedeva quindi di dichiararsi la nullità della pronuncia di prime cure, in quanto emessa a seguito di citazione nulla – e non sanata – per omessa specificazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
In subordine, invocando la premessa nullità dell'atto introduttivo, chiedeva di disporsi la rinnovazione dell'attività processuale svolta e, dunque, di esaminarsi e di accogliersi le eccezioni di merito proposte con la comparsa di costituzione depositata nel corso del giudizio di primo grado, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
In via ulteriormente gradata, il appellante censurava la pronuncia di primo grado, in punto di CP_1
ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio, contestando, altresì, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale disposta in favore delle istanti, non avendo queste ultime fornito prova del concreto pregiudizio subìto per effetto della perdita del rapporto con il de cuius.
Infine, l'appellante si doleva dell'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, sull'eccezione concernente la non cumulabilità tra il risarcimento richiesto con la domanda giudiziale e l'indennizzo riconosciuto ai sensi della Legge 210/92.
4 Pertanto, il concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_1
gravata, di definirsi il giudizio dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta;
in subordine, previa rinnovazione degli atti nulli, chiedeva di rigettarsi la domanda attorea, anche per maturata prescrizione;
in via gradata, chiedeva infine di ridurre il quantum del risarcimento e di scomputarsi dall'importo liquidato l'indennizzo da erogarsi ai sensi della Legge 210/92; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituivano le appellate , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(attrici in primo grado), chiedendo di rigettarsi l'appello proposto dal . Altresì le appellate CP_1
proponevano a loro volta appello incidentale avverso la sentenza impugnata.
Oggetto del gravame articolato in via incidentale era la quantificazione del danno liquidato dal primo
Giudice.
Le appellate censuravano l'omesso riconoscimento degli importi richiesti a titolo di danno patrimoniale, nonché l'erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, pur correttamente enunciati dal Tribunale.
In particolare le appellate evidenziavano – rispetto a tutte le poste risarcitorie allegate – la necessità di tener conto della progressiva stadiazione della malattia, come valutata dalla seconda CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
L'appello incidentale si componeva, altresì, della doglianza relativa alle provvidenze di cui alla Legge
210/92, negate dal primo Giudice in ragione della tardività della relativa domanda, articolata dalle originarie attrici solamente in sede di precisazione delle conclusioni.
Concludevano, pertanto, affinché la Corte, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannasse il al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, secondo il diverso prospetto di calcolo Controparte_1
articolato con l'atto di gravame, con ulteriore condanna alla corresponsione degli emolumenti di cui alla
Legge 210/92, comprensivi della non fruita indennità integrativa speciale di cui alla Legge 324/59.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, riservata per la decisione.
La Corte di Appello di Napoli, giusta sentenza n. 3448/18, pubblicata il 12 Luglio 2018, accoglieva l'appello principale proposto dal e, in riforma della sentenza appellata, dichiarava Controparte_1
l'inammissibilità della domanda introduttiva proposta dalle eredi Pt_2
In via preliminare, la Corte rilevava come, vertendosi in ipotesi di diritti cd. “eterodeterminati”, fosse necessario che la citazione introduttiva recasse l'espressa indicazione dei fatti materiali che le attrici avevano assunto essere stati lesivi dei propri diritti.
5 Su tale premessa, il Collegio riteneva l'enunciazione dei fatti formulata nella domanda non sufficientemente determinata con riferimento al momento genetico del danno rappresentato, non essendo indicata la data della trasfusione che, secondo la tesi attorea, aveva prodotto il contagio.
Ulteriormente, la Corte riteneva non rilevante la circostanza che l'eccezione di inammissibilità fosse stata proposta dal nella comparsa di costituzione tardivamente depositata, trattandosi di un'ipotesi di CP_1
nullità suscettibile di rilevazione officiosa.
Da tanto discendeva la nullità della sentenza gravata, non avendo il primo Giudice rilevato la causa di inammissibilità allegata dall'Amministrazione convenuta, ed avendo anzi pronunciato su una domanda non correttamente individuata dalla parte, senza disporne la rinnovazione.
D'altro canto – evidenziava ancora il Collegio – le attrici avevano omesso di sollecitare il Tribunale per l'eventuale concessione di un termine per la rinnovazione dell'atto di citazione nullo.
Le conseguenze negative della nullità erano quindi da imputarsi non solo all'errore del primo Giudicante, ma anche all'inerzia delle istanti, alle quali non era dunque possibile riconoscere, in sede di appello, il diritto alla rinnovazione.
Tanto considerato, la Corte dichiarava l'inammissibilità della domanda introduttiva.
L'accoglimento del gravame principale del era assorbente rispetto all'appello incidentale delle CP_1 eredi inerente al quantum debeatur. Pt_2
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'omesso rilievo d'ufficio a monte della dichiarata nullità, la Corte compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Infine, le spese delle due CC.TT.UU. svolte nel giudizio di primo grado venivano poste a carico delle originarie attrici Parte_5
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per SA Di RD , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Il intimato non svolgeva alcuna attività difensiva. CP_1
Con il primo motivo, le ricorrenti censuravano la statuizione con cui la Corte di Appello, ritenuta l'ammissibilità dell'eccezione di nullità tardivamente formulata dal , non aveva fatto conseguire CP_1
all'accoglimento della doglianza la necessaria fissazione di un termine perentorio per l'integrazione della domanda.
Contestualmente, evidenziavano come la Corte di merito avesse erroneamente interpretato come un vizio di omessa pronuncia l'evidente assorbimento implicito della questione concernente la nullità della
6 domanda;
difatti, ad avviso delle ricorrenti, il primo Giudice non aveva ritenuto sussistenti i presupposti della eccepita nullità o, sotto altro profilo, non aveva inteso scrutinarli in ragione della tardività del relativo rilievo da parte del convenuto.
Il ricorso si componeva, inoltre, della connessa doglianza relativa al contenuto della citazione introduttiva ed alla censura di “carenza assoluta” dei presupposti oggettivi della domanda di cui alla sentenza di appello.
Le ricorrenti evidenziavano, infatti, un vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata laddove la Corte, nella parte narrativa del provvedimento, aveva correttamente individuato la trasfusione dalla quale era scaturita l'infezione virale.
Inoltre, l'esposizione dei fatti di cui alla domanda introduttiva era stata costruita con riferimento alla nota del 6 Ottobre 1995, con cui il Ministero aveva riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio.
I presupposti logico-fattuali della domanda andavano dunque ricercati nel contenuto della nota, a sua volta frutto delle conoscenze che erano maturate in capo al intimato all'esito dell'istruttoria svolta di CP_1
concerto con la in relazione alla domanda presentata dal er conseguire i benefìci di cui alla Pt_6 Pt_2
Legge 210/92.
Ancora, la Corte di Appello aveva omesso di considerare come gli eventi posti a fondamento della domanda fossero già stati oggetto di dibattito tra le parti nel connesso procedimento amministrativo e nel primo giudizio di merito incardinato dalle attrici, espressamente richiamato nella citazione introduttiva.
La Suprema Corte, terza sezione civile, giusta ordinanza n. 28631/22, pubblicata il 3 Ottobre 2022, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha rilevato, con valenza assorbente, un vizio di motivazione della sentenza di appello
(motivazione da ritenersi meramente apparente).
In particolare, i Giudici di legittimità hanno ritenuto l'erroneità del presupposto valorizzato dalla Corte territoriale, secondo cui il Tribunale, pronunciando direttamente sul merito della domanda, aveva omesso l'esame dell'eccezione di nullità della citazione, come sollevata dal . CP_1
Ha argomentato testualmente la Corte: nella specie … il Giudice di prime cure ha con tutta evidenza implicitamente ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'allora appellante ed odierno controricorrente, nessun impedimento ravvisando nella specie ai fini della trattazione della causa – anche con disposizione ed espletamento di una ctu – e della relativa decisione.
7 Tanto premesso, i Supremi Giudici hanno evidenziato come la motivazione di appello, nell'evidenziare le ragioni della ritenuta nullità, non avesse dato conto di come esse si spiegassero in relazione all'accertamento in fatto svolto dal primo Giudice, implicitamente reiettivo dell'eccezione proposta dal
. CP_1
Da qui, l'annullamento della sentenza di appello n. 3448/18, con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli.
Nelle more del giudizio di SA, inoltre è stata emessa da questa Corte di Appello la sentenza n.
3117/20, pubblicata il 14 Settembre 2020, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione, proposta dalle eredi vverso la sentenza di appello n. 3448/18. Pt_2
[... Giusta citazione notificata in data 28 Dicembre 2022 nei confronti del , le signore Controparte_1
, , e (attrici in primo grado) hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
riassunto la causa dinanzi a questa Corte.
Le riassumenti, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di SA, e riportandosi ai motivi formulati con il gravame proposto in via incidentale nel precedente giudizio di appello, hanno così concluso:
In applicazione dell'ordinanza della S.C. si rigetti l'appello principale per tutte le motivazioni esposte e richiamate in narrativa;
In accoglimento dello spiegato appello incidentale (il cui atto introduttivo … deve qui per aversi integralmente ripetuto e riproposto), si condanni il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al risarcimento in favore delle istanti, ciascuna secondo i titoli dedotti, dei danni tutti, diretti ed indiretti, jure proprio e jure hereditario, patrimoniali e non, nella misura esposta nel prospetto che precede o in altra, maggiore o minore meglio vista dalla ecc.ma Corte adìta, anche per titoli diversi, nonché alla corresponsione degli emolumenti di cui alla L. 210/92 e succ.ve modif.ni, comprensivi della spettante e non fruita indennità integrativa speciale di cui alla L. 324/59, il tutto con arretrati, interessi e/o rivalutazione.
Si condanni il a corrispondere pure le c.d. penalità di mora di cui all'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. CP_1
(c.d. astreinte), così come già previsto (ma per i soli obblighi di fare infungibile o non fare) dall'art. 614 bis cpc, aggiunto dall'art. 49 L. 69/09, per ipotesi di inadempimento.
Si condanni il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese (anche Controparte_1
di CTU e CTP) e competenze di lite, con i rimborsi ex art. 13 l.p.f. e le maggiorazioni per difesa plurisoggettiva, ed attribuzione - anche disgiunta - ai sottoscritti avvocati antistatari, secondo i parametri di
8 cui al D.M. n. 55/2014, così come modificati dal decreto n. 147/22, per tutti i gradi del processo, compreso il giudizio in SA, e previa revoca della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002.
Si recuperi nei confronti del l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli CP_1 artt. 59 lett. D) e 60 sull'imposta di registro.
Si è costituito il , convenuto in riassunzione. Controparte_1
Il , riportandosi alle conclusioni dell'appello principale precedentemente proposto, ha chiesto di CP_1
rigettarsi la domanda;
in subordine ha chiesto la riduzione del quantum, anche per compensazione con gli importi erogati al danneggiato a titolo di indennizzo ex Lege n. 210/92.
Giusta ordinanza comunicata il 16 Settembre 2024 – all'esito dell'udienza del 10 Settembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è d'uopo richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte in ordine ai criteri utilizzabili, nella specie, per l'esame dell'eccezione di inammissibilità della domanda, così come proposta dal convenuto. CP_1
La Corte di Appello, nella sentenza n. 3448/18, aveva rilevato un vizio di genericità della citazione introduttiva, specificamente ravvisando quale causa della rilevata indeterminatezza l'omessa individuazione, da parte delle attrici, della data in cui sarebbe avvenuta la trasfusione produttiva del contagio.
Su tale presupposto la Corte territoriale aveva ritenuto la nullità della sentenza gravata, non avendo il primo Giudice rilevato la causa di inammissibilità allegata dall'Amministrazione convenuta, e avendo quindi pronunciato sulla domanda nulla senza disporne la rinnovazione.
Tale argomento, tuttavia, è stato oggetto di radicale censura da parte della Suprema Corte.
Nell'ordinanza di rinvio la Corte di SA ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui in applicazione dell'art. 164 co.5 cpc, il Giudice di primo grado (il quale, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, rilevi la mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda) è tenuto a fissare un termine per la rinnovazione o l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio per sanare la nullità (art.
164 co.5 cpc); a fortiori allorquando, come nella specie, si tratti di diritti eterodeterminati (principio già espresso nelle richiamate pronunce Cass. civ. n. 9798/18; Cass. civ. n. 1881/18; n. 896/14; n. 17408/12).
9 Tanto premesso, i Supremi Giudici hanno osservato come la motivazione della Corte territoriale avesse erroneamente presupposto un vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado, ravvisando nel mancato ordine di rinnovazione della domanda un indice dell'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione di inammissibilità articolata dal convenuto. CP_1
Così argomentando, i Giudici del gravame non hanno tuttavia dato conto dell'accertamento in fatto svolto dal Tribunale, da ritenersi implicitamente reiettivo dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Amministrazione.
Da qui, il ravvisato vizio di apparenza della motivazione, impugnata con ricorso dinanzi alla Corte di legittimità.
Occorre a questo punto esaminare nuovamente la questione.
Giova ricordare come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità della citazione si produce,
a norma dell'art. 164 co.4 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Su tale presupposto si è affermato che, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto.
Ulteriormente, occorre considerare che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non si può prescindere, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte.
In altri termini, è d'uopo verificare se sia possibile un'agevole individuazione del petitum e della causa petendi;
oppure se risulti effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Nel caso di specie, avuto riguardo alla particolare prospettazione attorea, non è ravvisabile alcun vulnus alle prerogative difensive del convenuto. CP_1
È infatti vero, come già rilevato da questa Corte, che l'esposizione dei fatti posta in premessa alla citazione introduttiva non reca specificamente la data in cui è stato sottoposto alla trasfusione Persona_1 indicata quale fonte del contagio.
10 Cionondimeno, non può tacersi come la domanda attorea sia stata costruita assumendo quale propria premessa fattuale l'avvenuto riconoscimento, in favore di , dei presupposti per l'erogazione Persona_1 dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92, come deliberato dallo stesso nell'ambito Controparte_1 della procedura amministrativa avviata sulla scorta del ricorso proposto dallo stesso Pt_2
In coerenza con tale esposizione, l'atto di citazione era accompagnato dalla produzione della nota datata 6
Ottobre 1995, con la quale il aveva comunicato al l giudizio espresso dalla C.M.O. di CP_1 Pt_2
Napoli in ordine alla positiva sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e l'infermità epatopatia cronica HCV e HBV correlata con segni di sofferenza epatocellulare.
Di tale nota, ritualmente acquisita agli atti, il ha preso correttamente visione, richiamandone il CP_1 contenuto, sia pure in chiave critica, nelle difese svolte nella propria comparsa di costituzione.
Ed infatti il ha incentrato parte delle proprie controdeduzioni sull'insussistenza del Controparte_1
nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio, e sull'efficacia probatoria esplicata, rispetto al giudizio causale, dal verbale di accertamento della anche con specifico richiamo al verbale della C.M.O. di Pt_6
Napoli n. 236 del 3 Maggio 2006, relativo alla vicenda oggetto di causa (cfr. pag. 20 della comparsa di costituzione del nel giudizio di primo grado). CP_1
Pertanto, calando i princìpi sopra menzionati nel caso che qui occupa, appare evidente la determinatezza della domanda attorea, e ciò sia in forza del complessivo esame degli atti di parte attrice – nei quali viene puntualmente individuata, sia pure indirettamente, la causa dell'odierna azione di risarcimento del danno – sia in relazione alle difese spiegate dalla Amministrazione convenuta, che ha operato contestazioni idonee a rivelare una piena ed adeguata cognizione dei presupposti fattuali della domanda.
Sul nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio
A questo punto il Collegio è chiamato a pronunciarsi, quale Giudice del rinvio, sul merito della domanda risarcitoria.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione concernente l'insussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio, riproposta in questa sede dal convenuto e già articolata nel CP_1
precedente gravame come motivo di appello, per vizio di omesso accertamento sulla natura del virus e sul collegamento eziologico tracciato da parte attrice tra il trattamento trasfusionale e l'infezione.
In particolare, il convenuto in riassunzione (originario appellante in via principale) fa rilevare che, CP_1
nella specie, l'avvenuta predisposizione dei protocolli atti a scongiurare il rischio della trasmissione di componenti virali attraverso il sangue ed i suoi derivati costituirebbe una circostanza di per sé idonea ad escludere il riconoscimento di una responsabilità a carico del . CP_1
11 Secondo tale prospettazione non sarebbe possibile imputare al , nelle forme della omessa CP_1
vigilanza, la mancanza di effettivi controlli sull'origine del plasma importato e sull'assenza di virus o di altri rischi da parte delle strutture sanitarie locali.
Oltretutto, la sequenza genomica del virus HCV non era ancora stata individuata al tempo della terapia trasfusionale praticata a , sicché l'affermazione di una responsabilità dell'Amministrazione Persona_1
sfuggirebbe ai princìpi della regolarità causale, traducendosi nell'imputazione di eventi assolutamente atipici o imprevedibili rispetto alla condotta omissiva addebitata al . CP_1
Altresì, il fa rilevare la sussistenza di un difetto di prova circa la derivazione causale Controparte_1
del contagio dal trattamento trasfusionale, evidenziando come dalla vicenda clinica di Persona_1 emerga, all'opposto, un'assoluta incertezza circa la causa del contagio e circa la stessa natura del virus responsabile della malattia epatica.
Le doglianze appena sintetizzate non sono condivisibili.
Giova richiamare, anzitutto, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus
HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova” (Cass. civ. n. 5961/2016).
Nel caso in esame, è pacifico che sia stato sottoposto, in data 17 Aprile 1985, ad Persona_1
emotrasfusione presso l'ospedale “Nuovo Pellegrini” di Napoli.
Nel 1987 il paziente eseguì esami ematochimici, dai quali emerse l'assenza di epatite A e di epatite B, mentre nel 1989, in seguito all'esecuzione di una biopsia epatica, venne posta la diagnosi di epatite cronica attiva, pur persistendo la negatività per la presenza del virus dell'epatite B.
Sulla scorta di tale vicenda clinica, entrambi gli elaborati peritali acquisiti nel corso del giudizio di prime cure hanno qualificato in termini di “elevata probabilità” la prospettata correlazione causale tra la trasfusione e la patologia epatica, individuando l'agente patogeno nel virus HCV.
Per_ In particolare, il ctu dott. ha evidenziato come la correlazione eziologica con il virus dell'epatite C risulti documentata sin dal 1987, epoca in cui, pur emersa una sintomatologia epatica, fu riscontrata l'assenza dei virus A e B;
difatti, il test per la ricerca dell'anticorpo specifico per il virus HCV sarebbe divenuto disponibile in Italia unicamente nell'estate del 1990.
12 L'evoluzione della patologia epatica è risultata compatibile con i criteri medico-legali alla base del riconoscimento del rapporto di causalità, anche con riferimento all'esclusione di altri momenti patogeni.
Difatti, dall'esame della documentazione in atti non emergono precedenti anamnestici tali da assumere una portata causalmente rilevante nella produzione dell'infezione, sicché appare possibile affermare, in termini di qualificata probabilità, la sussistenza del nesso causale tra il contagio da HCV e la emotrasfusione.
D'altro canto, il non ha prodotto – come era suo onere, al fine di dimostrare l'intervento di fattori CP_1
causali indipendenti – la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al paziente.
Né può trascurarsi come, con la già richiamata nota del 6 Ottobre 1995, il abbia Controparte_1 preso atto del giudizio espresso dalla C.M.O. di Napoli in ordine alla positiva incidenza causale della trasfusione nella produzione dell'infezione.
Sulla scorta del richiamato parere, con decreto dirigenziale del 3 Novembre 1995, a veniva Persona_1
conferito l'indennizzo annuo previsto dalla Legge n. 210/1992.
In proposito, appare d'uopo richiamare il principio espresso in un recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di SA, secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Controparte_1
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto CP_1
ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. civ., Sez. Un., n. 19129/23).
Tale allegazione contraria, nella specie, non risulta fornita.
Ulteriormente, ancora in tema di nesso di causalità, non è condivisibile l'assunto, sotteso alle difese del
, secondo cui non potrebbe ritenersi gravante sull'Amministrazione un obbligo di vigilanza e CP_1
controllo tale da renderla responsabile dei singoli casi di contagio.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità in oggetto richiede un accertamento della causalità di tipo ipotetico, che passi attraverso l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
Pertanto, premesso che sul gravava un obbligo di controllo e vigilanza in materia di impiego di CP_1
13 sangue umano per uso terapeutico, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, e accertata altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, ed accertata – infine – l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e, per converso, che la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione CP_1
dell'evento (Cass. civ., Sez. Un., n. 581/2008 cit.).
Nel caso di specie, sussiste la condotta omissiva del , sub specie di omissione di controllo sul CP_1 sangue, considerato che la normativa vigente all'epoca della trasfusione praticata a Persona_1
attribuiva al (ora ) uno specifico obbligo di controllo, direttiva e vigilanza Controparte_3 CP_1
in materia di sangue umano;
vale a dire, soltanto sull'organo dello Stato Centrale poteva gravare l'obbligo di Legge di porre in essere tutti i controlli preventivi, già conosciuti al più alto livello scientifico, ma non ancora praticati dal (Cass. civ., n. 3261/2016). Controparte_4
Da ultimo, non assume rilievo esimente la circostanza della successiva individuazione del virus C, sequenziato soltanto a far data dal 1989.
Le conoscenze del virus HCV, utili all'adozione di misure di prevenzione del contagio, erano già note prima dell'individuazione sierologica di tale forma di epatite.
Infatti, sin dal 1967 esistevano i succitati obblighi normativi in capo al e, sin dalla metà degli anni CP_1
'60, erano noti strumenti atti a ridurre drasticamente il rischio di contagio, consistenti non solo nella ricerca ed individuazione degli anticorpi anti-HbcAg e nella determinazione delle transaminasi, ma anche nella limitazione del ricorso alla pratica trasfusionale ai soli casi di indispensabilità, nonché nello screening anamnestico e biochimico dei donatori.
Essendo identiche le modalità di contagio delle infezioni HVB ed HVC, l'adozione di misure di prevenzione e contrasto della diffusione di virus noti avrebbe ridotto l'insorgenza di infezioni virali ancora non conosciute;
invero l'esistenza del virus C, pur non compiutamente identificato nelle sue componenti molecolari, era ben nota già dagli anni '70 (epoca in cui si era già scientificamente accertato come il virus “non A non B” fosse responsabile del 75 % dei contagi post-trasfusionali).
In definitiva, è accertato come l'omissione o l'insufficienza dei controlli sul sangue utilizzato per le trasfusioni sia senz'altro imputabile al convenuto. CP_1
Da tale omissione è scaturita l'infezione riscontrata a carico di , che si è prodotta, da ultimo, Persona_1 nel decesso, la cui riconducibilità causale alla patologia epatica non è in questa sede contestata.
14 Sul danno biologico “terminale” ed ordinario
Tanto premesso sull'an della responsabilità del , occorre procedere, anzitutto, alla liquidazione CP_1 del danno patito da , suscettibile di trasmissione ereditaria alle odierne riassumenti. Persona_1
A tal riguardo, le eredi anno invocato tanto il riconoscimento del cosiddetto danno “da morte”, Pt_2
tanto il riconoscimento del danno biologico temporaneo patito dal de cuius nel lungo periodo di tempo intercorso tra la trasfusione ed il decesso, tenuto conto della progressiva stadiazione della malattia accertata dalla seconda CTU medica.
Alla luce di tale prospettazione, viene preliminarmente in rilievo il cosiddetto “danno terminale”, che rappresenta una posta di danno liquidabile jure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.
All'interno di tale categoria, la giurisprudenza ha individuato due distinte componenti del danno, liquidabili secondo criteri differenti.
Difatti, il decesso non immediato della vittima dà luogo, oltre al danno biologico “terminale”, consistente nel danno biologico da invalidità temporanea totale che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, anche ad una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. civ. n.
23183/2014, n. 15491/2014).
In particolare, il danno catastrofale − che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita − comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo denominato “puro”, ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso, e che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita.
Tale sofferenza deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, ed all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (tra le altre, Cass. civ. n. 23183/2014).
A tal fine, per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di
15 Milano, per l'ampia diffusione sul territorio nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, salvo che non sussistano, in concreto, circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr.
Cass. civ. n. 36841/2022, ma si vedano anche Cass. civ. n. 27562/2017, n. 9950/2017).
Nel caso in esame, si impone quindi l'applicazione delle vigenti tabelle milanesi del Giugno 2024, che hanno proposto una definizione omnicomprensiva del danno “terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e di sofferenza, connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno
“terminale” proposta dalle tabelle milanesi è stata elaborata comprendendo i pregiudizi altrove definiti come “danno biologico terminale”, “da lucida agonia” o “morale catastrofale”.
A tal fine, si è ritenuto di parametrare il risarcimento al solo periodo in cui il danneggiato abbia avuto coscienza della propria condizione, escludendo per tale periodo la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame viene in rilievo la data del 4 Giugno 2000, giorno in cui PE
veniva ricoverato presso la Clinica “Villalba”.
[...]
È da tale momento, infatti, che la condizione del già affetto da carcinoma epatico con metastasi Pt_2
ossee, degenerava drasticamente, esitando in un'emorragia cerebrale e facendo quindi maturare, nel paziente, la consapevolezza dell'imminente decesso.
Per l'effetto, il periodo di “lucida agonia” della vittima va determinato con riferimento al periodo intercorso tra il 4 ed il 15 Giugno 2000, data del decesso;
dunque, sono liquidabili complessivi 11 giorni.
In applicazione del criterio tabellare, appare equo riconoscere, per i primi tre giorni di agonia, l'importo di euro 10.000,00, così individuato, in relazione all'importo massimo di euro 35.247,00 previsto dalle tabelle, in ragione dello stato di ridotta vigilanza prodotto dalla sopravvenuta emorragia cerebrale.
In base alla tabella del 2024, per i successivi otto giorni spetta l'importo di euro 5.764,00.
Sommando tale importo alla cifra di euro 10.000,00, inerente ai primi tre giorni, si addiviene, a titolo di danno “terminale”, all'importo complessivo di euro 15.764,00.
Le tabelle milanesi consentono un ulteriore aumento per la personalizzazione, fino al 50 %, per il c.d.
“massimo sconvolgimento”.
Ebbene, sulla base degli elementi forniti, non si ritiene di applicare tale ulteriore aumento, apparendo dunque congruo e commisurato al caso concreto l'importo complessivo di euro 15.764,00, come sopra individuato.
16 Al danno “terminale” così liquidato, comprensivo della componente del danno “da lucida agonia”, va poi sommata la separata liquidazione del solo danno biologico ordinario, consistito nell'invalidità temporanea sopportata da nel lungo periodo intercorso tra il contagio ed il sopra menzionato ricovero Persona_1 del 4 Giugno 2000.
A tale riguardo, la Corte di SA ha affermato il principio in base al quale “in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile jure hereditatis, da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. civ. 23153/2019, conf. Cass. civ. n.
4658/2024).
Per_ Ai fini della liquidazione soccorre, nel caso in valutazione, la CTU medico-legale a firma del dott. , che ha stimato il grado di invalidità di con riferimento a tre distinte fasi di progressione della Persona_1
malattia epatica.
In particolare, l'ausiliario ha così quantificato il danno biologico temporaneo patito dal de cuius:
- danno biologico del 35 % per il periodo compreso dal 17 Aprile 1985 (data della trasfusione) al 10 Febbraio 1989;
- danno biologico del 60 % per il periodo compreso dall'11 Febbraio 1989 al 16 Giugno
1999;
- danno biologico dell'85 % per il periodo compreso dal 17 Giugno 1999 al 15 Giugno
2000 (data del decesso).
Tenuto conto di tale quantificazione, la liquidazione del danno biologico temporaneo andrà effettuata applicando, per ciascun periodo, l'importo base previsto dalle tabelle milanesi del 2024 per l'inabilità temporanea assoluta, proporzionalmente decurtato in considerazione del grado di inabilità parziale stimato dal ctu.
Il punto base previsto dalle tabelle per ciascun giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad euro
115,00 (di cui euro 84,00 per danno dinamico-relazionale ed euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore).
17 Applicando tale valore si avrà che, per il periodo compreso dal 17 Aprile 1985 al 10 Febbraio 1989 (pari a
1.395 giorni di invalidità parziale al 35 %), spetterà l'importo complessivo di euro 56.148,75 (115,00 x 0,35 x
1.395 = 56.148,75).
Per il periodo compreso dall'11 Febbraio 1989 al 16 Giugno 1999 (pari a 3.777 giorni di invalidità parziale al
60 %), spetterà l'importo complessivo di euro 260.613,00 (115,00 x 0,60 x 3.777 = 260.613,00).
Con riferimento all'ultimo periodo valutato dal ctu, andranno considerati esclusivamente i giorni trascorsi dalla data del 17 Giugno 1999 al 3 Giugno 2000; infatti, il danno biologico ordinario patito da PE
per il periodo compreso tra il 4 Giugno 2000 e sino al decesso è stato già considerato ai fini della
[...]
liquidazione complessiva del danno “terminale”.
Il periodo indennizzabile per l'ultima fase della malattia ammonta, quindi, a complessivi 352 giorni.
Per tale lasso temporale, tenuto conto del grado di invalidità pari all'85 %, spetta l'importo di euro
34.408,00 (115 x 0,85 x 352 = 34.408,00).
Complessivamente, sommando gli importi liquidati per ciascuna fase di stadiazione della patologia epatica, si addiviene all'importo di euro 351.169,75.
Sommando tale importo alla succitata somma di euro 15.764,00, liquidata a titolo di danno “terminale”, si avrà che il risarcimento del danno jure hereditario complessivamente spettante alle odierne riassumenti ammonta ad euro 366.933,75.
Quindi, in accoglimento della domanda, l'importo spettante a titolo di danno da jure hereditario va determinato nella somma di euro 366.933,75, ed il è tenuto al relativo pagamento in Controparte_1
favore delle odierne riassumenti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
A questo punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare il al Controparte_1
18 pagamento, in favore delle odierne riassumenti, degli interessi al tasso legale previsto dal Codice Civile, dalla data dell'evento dannoso (coincidente con la trasfusione del 17 Aprile 1985) sull'importo di euro
366.933,75, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17 Aprile 1985 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sugli importi sopra liquidati a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
Sul danno jure proprio da perdita del rapporto parentale
Va a questo punto considerata l'ulteriore posta risarcitoria costituita dal danno patito jure proprio dalle istanti, per la perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto . Persona_1
Con il gravame proposto in via incidentale le odierne riassumenti hanno contestato la liquidazione del danno operata dal Tribunale, in quanto non rispettosa del parametro tabellare cui il primo Giudice aveva dichiarato di volersi conformare.
Muovendo da tale censura, le eredi anno invocato, in questa sede, l'applicazione dei criteri di Pt_2
liquidazione di cui alle tabelle milanesi, chiedendo di determinarsi l'importo dovuto entro la forbice di valori ivi individuati.
A tale richiesta si è opposto il che, rifacendosi alle censure articolate con il proprio Controparte_1 atto di appello principale, ha evidenziato come non risultino provati, nella specie, i presupposti richiesti per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento a titolo di danno non patrimoniale jure proprio.
L'argomento non è condivisibile.
In punto di diritto, si condivide l'insegnamento dei Supremi Giudici secondo i quali, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione juris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo
“nucleo familiare minimo”, gravando sul convenuto l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione suddetta (Cass. civ. n. 9010/2022).
19 Ne consegue che, laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra coniugi e tra genitore e figli, incombe sul danneggiante l'onere di dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore e dello “sconvolgimento esistenziale”, che dalla perdita del rapporto parentale normalmente discendono (Cass. civ., Sez. Un., n. 6572/2006).
Nella specie, tale prova contraria non risulta fornita.
Sotto il profilo del quantum debeatur, ai fini di una più congrua liquidazione all'attualità, appare opportuno applicare le nuove tabelle milanesi, nella parte dedicata al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trattasi delle nuove tabelle edite a Giugno 2024, elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano in conformità al modello “integrato a punti” avallato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 10579/21).
Per la distribuzione dei punti, le tabelle individuano cinque parametri di riferimento, e precisamente: - età della vittima primaria, - età della vittima secondaria, - convivenza tra le due, - sopravvivenza di altri congiunti, - qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Venendo al caso concreto è d'uopo osservare, innanzi tutto, come, al momento del decesso (avvenuto il 15
Giugno 2000), avesse un'età di 60 anni;
Persona_1
(coniuge) avesse 61 anni;
Parte_1
(figlia) avesse 26 anni;
Parte_4
(figlia) avesse 25 anni;
Parte_2
(figlia) avesse 19 anni. Parte_3
Ai fini della liquidazione del danno va seguita la tabella integrata a punti per il danno da perdita del figlio, del genitore o del coniuge non separato, il cui valore punto è pari ad euro 3.911,00.
Con riferimento al parametro dell'età della vittima primaria, vanno riconosciuti a tutte le istanti 18 punti, mentre, per quel che concerne il parametro dell'età della vittima secondaria, vanno riconosciuti 16 punti al coniuge , 24 punti alle figlie e , e 26 punti alla Parte_1 Parte_4 Parte_2 figlia . Parte_3
Con riferimento al parametro C, relativo alla convivenza con la vittima, vanno riconosciuti ulteriori 16 punti in favore del coniuge e delle figlie e . Nessun punteggio può essere invece Parte_4 Parte_3
attribuito a , che, come già rilevato dal primo Giudice, non conviveva con la vittima. Parte_2
Tutte le danneggiate beneficiano della sopravvivenza di tre congiunti prossimi, da cui il riconoscimento, in
20 favore di ciascuna, di ulteriori 9 punti.
Infine, appare d'uopo riconoscere il valore medio di 15 punti per il parametro relativo alla qualità ed all'intensità del vincolo, non essendo state prospettate peculiarità del rapporto eccezionali rispetto alla normale sfera affettiva e relazionale del legame tra prossimi congiunti.
Alla luce di tali premesse, si riconoscono a 74 punti, a 82 punti, a Parte_1 Parte_4
66 punti ed a 84 punti. Parte_2 Parte_3
Quindi, avuto riguardo al valore punto di euro 3.911,00, si addiviene alla quantificazione dei seguenti importi:
euro 289.414,00 in favore di;
Parte_1
euro 320.702,00 in favore di;
Parte_4
euro 258.126,00 in favore di;
Parte_2
euro 328.524,00 in favore di . Parte_3
Anche rispetto a tale voce di danno si impone una più puntuale indicazione con riferimento alla disciplina degli accessori, rispetto alla sorta capitale riconosciuta in favore di ciascuna istante a titolo di risarcimento del danno jure proprio.
Difatti, richiamando i principi già esposti in merito alla liquidazione del danno biologico jure hereditario, si reputa opportuno condannare il al pagamento, in favore delle riassumenti, degli Controparte_1
interessi al tasso legale previsto dal Codice Civile, a decorrere dalla data dell'evento dannoso (coincidente con il 15 Giugno 2000, data del decesso di ), sugli importi liquidati in favore di ciascuna Persona_1
istante, che devono essere devalutati, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e quindi, anno per anno, ed a partire dal 15 Giugno 2000 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra indicate, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sugli importi sopra liquidati a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, come già sopra premesso, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
21 Va precisato, da ultimo, che gli importi sopra liquidati devono intendersi comprensivi del danno non patrimoniale, sia biologico che morale, patito dalle istanti per il periodo antecedente al decesso di PE
, in ragione del progressivo aggravarsi della patologia contratta da quest'ultimo.
[...]
Rispetto a tale ulteriore posta di danno, l'allegazione delle attrici risulta incentrata sul pregiudizio derivato dallo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, come lesione alla propria capacità di autodeterminarsi e come danno alla serenità familiare (in tal senso si pone l'allegazione relativa alla necessità avvertita dalle figlie e di anticipare i rispettivi matrimoni, al fine di non gravare sul bilancio Parte_4 Parte_2
familiare).
In sostanza, è dedotto un danno di tipo “esistenziale”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta in più occasioni per delimitare i contorni tra il danno da lesione del rapporto parentale e danno esistenziale, allo scopo di evitare duplicazioni risarcitorie.
In particolare, le pronunce a Sezioni Unite n. 26972-26975 del 2008 hanno chiarito che la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale è ammessa solo quando risulti evidente la diversità del bene o dell'interesse oggetto di lesione.
Su tale presupposto si è affermato che, in virtù del principio di unitarietà ed omni-comprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo, possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass. civ. n. 8622/2021).
Tale principio può trovare applicazione anche con riferimento alla sofferenza patita prima del decesso, nel perdurare della malattia che ne ha costituito la causa.
Difatti, il danno da perdita del rapporto parentale consiste nel vuoto costituito dalla privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione della possibilità di godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò dalla irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari.
Così definito, tale danno risulta assorbente rispetto alla perdita della serenità di vita conseguente alla malattia del prossimo congiunto, di cui, a ben vedere, la definitiva perdita del rapporto parentale e lo sconvolgimento da questa derivante costituiscono la manifestazione ultima.
Pertanto, vertendosi in ipotesi di pregiudizi che ripetono la medesima causa, è preclusa la possibilità di un'autonoma e separata liquidazione.
22 Sul danno patrimoniale
Residuano le domande inerenti al risarcimento del danno patrimoniale, articolate dalle odierne riassumenti tanto con riferimento al danno jure hereditario, quanto con riferimento al danno jure proprio.
Sotto il primo profilo, le attrici allegano la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale connesso all'invalidità temporanea patita dal de cuius nelle varie e successive fasi di progressione della malattia, secondo la Per_ stadiazione prospettata dal ctu dott. .
A tale posta creditoria, si aggiungerebbe poi il risarcimento del danno jure proprio da lucro cessante, connesso alla perdita della contribuzione economica destinata da ai componenti del proprio Persona_1
nucleo familiare.
Entrambe le domande vanno respinte.
Segnatamente, circa il danno patrimoniale dedotto jure hereditario, giova evidenziare come l'allegazione attorea si fondi esclusivamente su una pretesa quantificazione di tale posta risarcitoria, stimata assumendo quale base di calcolo il reddito giornaliero di , e moltiplicando tale importo per ciascun Persona_1
giorno di inabilità temporanea, con due alternative ipotesi di liquidazione – la prima svolta con riferimento all'intero periodo di durata della patologia, a far data dalle trasfusioni, e la seconda relativa ai soli giorni di inabilità temporanea documentata.
Nulla è stato tuttavia dedotto circa l'effettivo impatto della patologia epatica sulla capacità lavorativa e reddituale del de cuius, che, come deducibile dalle dichiarazioni dei testi escussi, era titolare di una tipografia.
Difatti, tanto nell'atto introduttivo, quanto nelle successive memorie istruttorie, la prospettazione dei fatti relativa alla perdita patrimoniale in esame risulta limitata alla sola descrizione del ome un Pt_2
“lavoratore molto attivo”.
In sostanza, l'allegazione attorea non fornisce elementi utili a determinare, neppure in via presuntiva, in quale misura la malattia del bbia comportato una contrazione dei redditi prodotti dall'attività Pt_2 commerciale, né a circostanziare adeguatamente la natura dell'attività lavorativa svolta dal de cuius nell'ambito dell'azienda di cui era titolare.
Pertanto, il prospetto di calcolo offerto dalle odierne riassumenti risulta inidoneo a configurare, in termini di apprezzabile causalità giuridica, un collegamento eziologico tra il peggioramento delle condizioni di salute di ed il prospettato pregiudizio patrimoniale dallo stesso subìto. Persona_1
La stessa circostanza dell'avvenuta dismissione dell'attività, come emersa dall'istruttoria svolta, non appare significativa al fine di delineare una perdita patrimoniale specificamente connessa alla patologia del Pt_2
23 stante il rilevato deficit assertivo circa le effettive ricadute della menomazione fisica sull'attività lavorativa da questi concretamente svolta.
La domanda risulta dunque infondata per difetto di allegazione, prima ancora che di prova.
Analogamente è a dirsi per il danno patrimoniale jure proprio da lucro cessante.
In via generale, si ritiene che ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo possa essere riconosciuto un ulteriore risarcimento di natura patrimoniale, laddove gli stessi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro.
La prova di tale danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità della famiglia, o avrebbe comunque apportato utilità economiche (così Cass. civ. n. 18490/2006).
Ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete, dunque, il risarcimento del danno patrimoniale futuro, a condizione che il defunto godesse di un proprio reddito e che preesistesse una situazione di convivenza o comunque una concreta pratica di vita in cui rientrasse l'erogazione di provvidenze, in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass. civ. n. 4253/2012).
Nel caso di specie, pur provata la convivenza del on la moglie e le figlie e , non sono Pt_2 Pt_3 Parte_4
stati forniti elementi utili alla quantificazione della contribuzione economica destinata dal de cuius ai propri familiari, non essendo stato neppure precisato se la coniuge e le figlie, tutte già maggiorenni al momento del decesso del padre, percepissero un proprio reddito al tempo delle vicende esaminate.
Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, va riconosciuto il solo importo di euro 6.000,00 già riconosciuto dal Tribunale, quale danno emergente subìto da per le spese mediche stimate Persona_1
equitativamente dal ctu.
Tale somma, suscettibile di trasmissione ereditaria, va attribuita alle eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, previa applicazione degli interessi al tasso legale a far data dalla domanda (1° Febbraio
2008), e sino al soddisfo.
24 Trattandosi di obbligazione pecuniaria derivante da un debito di valuta, che, seppur liquidato equitativamente, era originariamente determinabile nel proprio ammontare, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sulla compensatio lucri cum damno
A questo punto, vanno esaminate le restanti questioni concernenti l'indennizzo amministrativo di cui alla
Legge n. 210/92.
Le riassumenti hanno infatti contestato la mancata erogazione degli indennizzi previsti dalla normativa speciale e riconosciuti dallo stesso , proponendo apposita domanda finalizzata ad ottenere la CP_1
condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
D'altro canto, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il ha chiesto di CP_1 procedersi alla compensazione dell'importo eventualmente riconosciuto a titolo di risarcimento, con le somme spettanti a titolo di indennizzo.
Così sintetizzate le contrapposte posizioni delle parti, va rilevato come la domanda proposta dalle originarie attrici, a prescindere dalla sua tempestività, sia assorbita dall'avvenuta liquidazione delle indennità riconosciute e riconoscibili, quand'anche non corrisposte.
In linea generale, va ricordato che, con orientamento costante e qui condiviso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV
o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla Legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Controparte_1
per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato
[...]
può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (v. Cass. civ., Sez. Un., n. 584/2008, nonché, recentemente, Cass. civ. n. 20909/2018).
In ordine ai presupposti per procedere allo scomputo, la Suprema Corte ha altresì precisato che “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla
Legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
(“compensatio lucri cum damno”), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto
25 ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (così Cass. civ. n. 14932/2013, nonché Cass. civ. n. 2778/2019).
Se ne ricava che la compensatio tra il risarcimento e l'indennizzo resta possibile ogni qualvolta l'importo di quest'ultimo sia stato concretamente determinato.
Nel presente giudizio di rinvio, con memoria integrativa del 27 Aprile 2023, il ha Controparte_1
prodotto la comunicazione con cui la Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli ha dichiarato chiusa, per effetto del decesso, la partita di spesa fissa aperta in favore di . Persona_1
Dal prospetto accluso alla nota si ricava che, a far data dal Gennaio 1994, a era stata Persona_1 riconosciuta la somma annua di Lire 12.908.640,00, pari ad euro 6.666,76, e, dunque, all'importo mensile di euro 555,56.
Dal medesimo prospetto, è inoltre ricavabile la misura del rateo residuo spettante alle eredi per il periodo intercorrente tra la data del 30 Aprile 2000 (giorno dell'ultima erogazione) e la data del 15 Giugno 2000
(giorno del decesso del , per un importo di euro 829,61 (somma di cui il disponeva il Pt_2 CP_1
pagamento con decreto del 21 Giugno 2010).
Avuto riguardo a tali importi, si ricava che risulta liquidata, in favore di e dei suoi eredi, la Persona_1 somma complessiva di euro 43.052,41 (pari all'importo di euro 42.222,80 spettante per il periodo compreso tra il Primo Gennaio 1994 ed il 30 Aprile 2000, maggiorato del rateo residuo di euro 829,61, riconosciuto in favore delle eredi).
Tale importo, pertanto, andrà detratto dal complessivo ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno jure hereditario.
Giova precisare che, essendo il danneggiato deceduto, non si pone, nel caso di specie, l'ulteriore questione concernente la capitalizzazione anticipata dei ratei non ancora percepiti.
Inoltre, nel presente giudizio il ha fatto rilevare, in via gradata, la riconoscibilità dell'ulteriore CP_1 indennizzo previsto, in favore delle attrici, dall'art. 2 comma 3 Legge n. 210/92.
Trattasi dell'assegno una tantum di L. 150.000.000,00 (euro 77.468,52) previsto, jure proprio, a favore dei familiari del soggetto, che sia deceduto a causa delle patologie contemplate dalla norma.
La quantificazione dell'importo liquidabile a tale titolo non è stata contestata dalle odierne attrici, che hanno chiesto di disporsi la relativa erogazione.
Ne consegue che, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, anche tale importo andrà
26 scomputato dal risarcimento riconosciuto, previa deduzione dall'importo complessivamente liquidato a titolo di danno jure proprio in favore delle riassumenti.
In definitiva, all'esito della lite si addiviene al seguente risultato.
A titolo di risarcimento del danno jure hereditario, alle odierne riassumenti vanno riconosciuti (in proporzione alle rispettive quote ereditarie) gli importi di seguito specificati:
- euro 366.933,75 a titolo di danno biologico “terminale” e di danno biologico ordinario temporaneo, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (17
Aprile 1985), progressivamente rivalutata, anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo;
- euro 6.000,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (Primo Febbraio 2008), sino al soddisfo.
Dal suddetto importo di euro 366.933,75, come sopra precisato, deve essere detratto l'importo di euro
43.052,41, riconosciuto a a titolo di indennizzo ex Lege 210/92 (importo già comprensivo Persona_1
del rateo residuo di euro 829,61 liquidato alle eredi).
A titolo di risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto del rapporto parentale vanno invece riconosciuti i seguenti importi:
- euro 289.414,00 in favore di Parte_1
- euro 320.702,00 in favore di;
Parte_4
- euro 258.126,00 in favore di Parte_2
- euro 328.524,00 in favore di . Parte_3
Su ciascun importo andranno calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del decesso di (15 Giugno 2000), progressivamente rivalutata, anno per anno, sino alla Persona_1 pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo.
Dall'ammontare complessivo degli importi indicati (pari ad euro 1.196.766,00, maggiorati di rivalutazione ed interessi come specificati), va detratta la somma di euro 77.468,52, liquidabile alle attrici a titolo di indennizzo una tantum previsto dall'art. 2 co.3 della L. n. 210/92.
Negli importi testè indicati sono ricomprese le minori somme, che erano state liquidate dal Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 12738/12.
27 Appunto, l'esito definitivo del giudizio è quello del parziale accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, nonché del parziale accoglimento dell'appello incidentale sul quantum, proposto dalle eredi di
. Persona_1
Al contempo, ci si trova dinanzi anche al parziale accoglimento del gravame principale del Controparte_1
(e questo alla luce dell'accoglimento della subordinata eccezione di compensatio lucri cum damno,
[...]
che invece non era stata accolta dal Tribunale).
Sul regime delle spese
Resta da statuire sul governo delle spese di tutti i gradi di giudizio, da effettuarsi in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e non già separando il risultato dei vari gradi di impugnazione.
Si assiste alla prevalente soccombenza del , stante il definitivo accoglimento della Controparte_1 domanda risarcitoria;
tuttavia, trattasi di soccombenza non integrale, bensì soltanto parziale.
E questo alla luce, innanzi tutto, dello scomputo di quanto già percepito a titolo di indennizzo ex Lege
210/92. Altresì, è d'uopo considerare come la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sia stata accolta soltanto parzialmente (e cioè esclusivamente con riferimento agli euro 6.000,00 per le spese mediche sostenute). Ancora, nell'ambito del danno non patrimoniale jure proprio, le odierne riassumenti invocavano anche il riconoscimento di un danno esistenziale, autonomo rispetto al danno derivato dalla definitiva perdita del rapporto parentale – danno esistenziale definitivamente negato.
Quindi, le spese di tutti i gradi del giudizio (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza del , in misura della metà; appunto, l'esito finale della lite induce a Controparte_1
compensare le spese di tutti i gradi, con riferimento alla residua metà.
Il valore della causa corrisponde all'importo complessivo, definitivamente riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 1.449.178,82. Trattasi dell'importo netto (vale a dire, già scomputati gli euro 120.520,93 da detrarre, in accoglimento dell'eccezione inerente alla compensatio lucri cum damno).
Dunque, si rientra nello scaglione compreso tra euro 1 milione ed euro 2 milioni.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Per quel che concerne il giudizio di appello, nonché il presente giudizio di rinvio, è d'uopo considerare non soltanto gli specifici compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche lo specifico compenso per la fase istruttoria.
Infatti – conformemente al più recente insegnamento giurisprudenziale – si osserva come sia ormai previsto un compenso unitario per la fase di trattazione (comprendente anche l'eventuale attività
28 istruttoria). Con specifico riferimento al giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Ovviamente, per quel che riguarda il giudizio in SA, in re ipsa è escluso il compenso per la fase istruttoria, dovendosi quindi limitare alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover determinare il compenso (a “monte” della riduzione per la metà, pedissequa alla compensazione in misura della metà), nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
In definitiva, al netto della compensazione in misura della metà, a titolo di compenso professionale si liquidano (in favore delle odierne riassumenti) i seguenti importi:
euro 14.232,00 per il primo grado (il compenso liquidato nella sentenza del Tribunale n. 12738/12 non può in alcun modo fungere da punto di riferimento, considerato che, stante il considerevole aumento del quantum liquidato a titolo di risarcimento danni, si ha il mutamento dello scaglione di valore);
euro 12.750,75 per il grado di appello;
euro 6.827,50 per il giudizio in SA;
euro 12.750,75 per il presente giudizio di rinvio.
A titolo di esborsi del primo grado si liquida l'importo di euro 240,00 (esatta metà della cifra di euro 480,00, liquidata con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12).
A titolo di esborsi del grado di appello si liquida l'importo di euro 337,50 (esatta metà della cifra di euro
675,00, versata a titolo di contributo unificato, pedissequo allo spiegato appello incidentale).
Per quel che concerne gli esborsi del presente giudizio di rinvio, risulta come le odierne riassumenti abbiano versato l'importo di euro 1.545,00 (sommatoria del contributo unificato di euro 1.518,00 e della marca da bollo di euro 27,00). Quindi – sempre coerentemente con la compensazione in misura della metà
– a titolo di esborsi del presente giudizio di rinvio si liquida l'importo di euro 772,50 (pari appunto alla metà di euro 1.545,00).
Le odierne riassumenti chiedono anche di revocarsi la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, statuita nella sentenza della Corte di Appello n. 3448/18, a seguito del mancato accoglimento (in quella sede) del gravame incidentale proposto dalle eredi di . Ebbene, la richiesta è Persona_1
superflua, considerato che – a seguito dell'intervento della Suprema Corte – è stata ormai integralmente cassata la succitata pronuncia di questa Corte territoriale.
Vi è richiesta di attribuzione, per tutti i gradi, formulata dai co-difensori delle odierne riassumenti, avv.ti
29 Marco del Gaiso e Nicòl del Gaiso.
Il provvedimento di distrazione va concesso, con la seguente precisazione: in primo grado le odierne riassumenti sono state difese dal solo avv. Marco del Gaiso;
altresì in SA le originarie attrici sono state difese, oltre che dall'avv. Marco del Gaiso, anche dall'avv. Wladimira Zipparro, non costituitasi nel presente giudizio di rinvio (ma non anche dall'avv. Nicòl del Gaiso).
Pertanto, si concede il provvedimento di distrazione nei termini seguenti:
per il primo grado e per il giudizio in SA in favore del solo avv. Marco del Gaiso;
per il grado di appello e per il presente giudizio di rinvio in favore sia dell'avv. Marco del Gaiso che dell'avv.
Nicòl del Gaiso.
Infine, è d'uopo porre – in via definitiva – integralmente le spese delle due consulenze tecniche di ufficio espletate in primo grado, a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla Suprema
Corte di SA con ordinanza n. 28631/22, pubblicata il 3 Ottobre 2022 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
3448/18, pubblicata il 12 Luglio 2018 – pronuncia quest'ultima definitoria del giudizio di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12, pubblicata il 23 Novembre 2012, ed emendata con ordinanza di correzione dell'11 Luglio 2013), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, , e , in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 PE
, nei confronti del , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così
[...] Controparte_1
provvede:
A) Accoglie per quanto di ragione la domanda, nonché gli appelli principale ed incidentale (proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12738/12); per l'effetto, dichiarata l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro occorso a in data 17 Aprile 1985; Controparte_1 Persona_1
B) Condanna il al pagamento, in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di , ciascuna in proporzione alle Parte_3 Parte_4 Persona_1
rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale jure hereditario, della somma di euro 366.933,75, oltre interessi al tasso legale dal 17.4.1985 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 17.4.1985 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.4.1985 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra
30 precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc;
B1) Dichiara che dalla somma di euro 366.933,75, oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati, deve essere detratto l'importo di euro 43.052,41, riconosciuto a a titolo di indennizzo ex Persona_1
Lege 210/92;
C) Condanna il al pagamento, in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , nella qualità di eredi di , ciascuna in proporzione alle Parte_3 Parte_4 Persona_1
rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale jure hereditario, della somma di euro 6.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del Primo Febbraio 2008 e fino al soddisfo;
D) Condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni jure proprio da Controparte_1
perdita del rapporto parentale, delle seguenti somme:
- euro 289.414,00 in favore di , Parte_1
- euro 320.702,00 in favore di , Parte_4
- euro 258.126,00 in favore di , Parte_2
- euro 328.524,00 in favore di , Parte_3
per ciascuna, oltre interessi al tasso legale dal 15.6.2000 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 15.6.2000 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 15.6.2000 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc;
D1) Dichiara che dalla somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento dei danni jure proprio da perdita del rapporto parentale, pari ad euro 1.196.766,00, oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati, deve essere detratto l'importo di euro 77.468,52, riconosciuto a , Parte_1
, e a titolo di indennizzo una tantum, ai sensi dell'art. 2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
comma 3 della Legge 210/92;
E) Condanna il al pagamento della metà delle spese di tutti i gradi di giudizio in Controparte_1 favore delle odierne riassumenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(in proprio e nella qualità) – metà che liquida: Parte_4
31 quanto al primo grado, in euro 240,00 per esborsi ed euro 14.232,00 per compenso professionale;
quanto al grado di appello, in euro 337,50 per esborsi ed euro 12.750,75 per compenso professionale;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 6.827,50 per compenso professionale;
e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 772,50 per esborsi ed euro 12.750,75 per compenso professionale;
oltre, per tutti i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione così concessa:
per il primo grado in favore dell'avv. Marco del Gaiso;
per il grado di appello in favore degli avv.ti Marco del
Gaiso e Nicòl Del Gaiso;
per il giudizio in SA in favore dell'avv. Marco del Gaiso;
per il presente giudizio di rinvio in favore degli avv.ti Marco del Gaiso e Nicòl Del Gaiso;
infine dichiara compensate tra le medesime parti le spese di tutti i gradi del giudizio, in ordine alla residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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