Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 3
Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta. ne consegue che tale credito non può essere rivalutato d'ufficio (a meno che i compensi non siano dovuti per attività svolta in regime di parasubordinazione), ma solo su istanza dell'interessato, sul quale incombe altresì l'onere di provare il maggior danno da svalutazione, ex art. 1224 comma secondo cod. civ..
Il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali dovuti agli avvocati, pronunciata ai sensi dell'art. 29 legge 794/42, può essere proposto solo per violazione di legge, e cioè per mancanza radicale della motivazione, e non quando quest'ultima sia solo insufficiente od incompleta.
In tema di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, l'art. 5 D.M. 24 novembre 1990 n. 392 (il quale prevede che nella liquidazione del compenso si possa tenere conto dei risultati utili conseguiti dal cliente) attribuisce al giudice un potere ampiamente discrezionale, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 4013/96 proposto da
CIROTTI AVV. VITTORIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 167, presso lo studio dell'Avv. Guido Marimonti che lo difende come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CONDOMINIO DI VIA AMITERNO N.
3 - ROMA - in persona dell'Amministratore p.t. Vincenzo Giovino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Amiterno n. 3, presso lo studio dell' Avv. Stefano Notarmuzi che unitamente al Prof. Avv. Franco Sabatini lo difende come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 5 / 15.12.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.5.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Guido Marimonti.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Mario Delli Priscoli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell'Avv. Vittorio Cirotti, il Presidente del Tribunale di Roma, in base al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, emetteva decreto ingiuntivo (n. 70933/94) nei confronti del Condominio di Via Amiterno n. 3 Roma, per il pagamento della somma di L. 24.927.632 a titolo di onorario per l'attività professionale svolta in una controversia contro l'ACEA, avente ad oggetto l'accertamento di una servitù di acquedotto. In seguito ad opposizione del Condominio, il Tribunale di Roma, con ordinanza 5 / 15.12.1995, pronunciata ex art. 29 L. 794/42, revocava il decreto ingiuntivo e, ridotti gli onorari, condannava il Condominio al pagamento della minore somma di L. 15.275.400, oltre IVA e CAP, nonché alle spese del giudizio nella misura di due terzi, dichiarando compensato il residuo terzo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Vittorio Cirotti, in base a tre motivi, ai quali il Condominio ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della Tariffa Forense, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia: parere dell'Ordine Professionale, il tutto con riferimento agli artt. 111 Cost. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e artt. 29 e 30 legge n. 794/42. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dal parere di congruità, espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla nota degli onorari che, senza alcuna giustificazione, sono stati ridotti da L. 14.000.000 a L. 8.962.000.
L'omessa motivazione impedirebbe di comprendere i criteri ad quali si è ispirato il Tribunale nell'operare la riduzione degli onorari.
Inoltre non sarebbe stato rispettato neppure quanto affermato da questa Suprema Corte che l'ordinanza, emessa nella speciale procedura regolata dall'art. 29 della legge 794/1942 per la liquidazione degli onorari degli Avvocati, pur se non deve essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento, deve tuttavia lasciare intendere il ragionamento seguito dal giudice di merito, con la conseguenza che questi ha l'obbligo di indicare il criterio adottato e di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare gli onorari in misura inferiore, precisando le voci dovute e quelle non dovute, al fine di rendere possibile il controllo di legittimità.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell' art. 5 delle disposizioni generali in materia civile della Tariffa Forense (D.M. 24.11.1990 n. 392). Si censura, in particolare, l'impugnata decisione per aver operato la macroscopica riduzione di circa il 40% di quanto liquidato dall'Ordine professionale, senza considerare che la liquidazione era stata effettuata a norma del D.M. 24.11.1990 n. 392. Infatti all'art. 5 della Tariffa forense in materia civile è detto espressamente che " ... nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente".
Si assume che il Tribunale non si sarebbe dato carico di procedere a detto preliminare accertamento per valutare appieno la congruità degli onorari a norma della Tariffa forense, con particolare riguardo all'esito favorevole del giudizio patrocinato dall'Avv. Cirotti.
3. Con il terzo motivo si denuncia omessa rivalutazione monetaria del credito. Violazione dell' art. 1224, 2^ comma, c.c., con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso la rivalutazione all'attualità del credito professionale dell'Avv. Cirotti, senza considerare che il ritardo nel pagamento del debito di valuta, quale è quello del compenso per prestazioni professionali, determina, ai sensi dell'art. 1224 c.c., l'obbligo a carico del debitore non soltanto di pagare gli interessi legali, ma anche di risarcire il maggior danno che, ove si alleghi essere causato dalla svalutazione monetaria, corrisponde al tasso di svalutazione desumibile dagli indici sul costo della vita.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che in tema di liquidazione di onorari professionali di avvocato (e procuratore), il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza (non impugnabile) prevista dagli artt. 29 e 30 della legge 794/42, può essere proposto solo "per violazione di legge", e cioè per radicale mancanza della motivazione, con esclusione dei diversi vizi, previsti dall'art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c., della insufficienza o incompletezza della motivazione del provvedimento impugnato (Cass. 27.1.1997 n. 802;
20.5.1995 n. 4445; 23.3.1995 n. 3381)
Ferma, quindi, l' esperibilità del rimedio solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, v'è poi da osservare che il valore della causa, indispensabile ai fini della individuazione degli scaglioni della tariffa professionale, sì da porre la parte interessata in condizione di poter controllare l'esattezza della Liquidazione medesima e fax valere i suoi diritti, si determina in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, e che tale valore si deve ritenere indeterminabile quando non sia rapportabile a parametri economici secondo gli schemi paradigmatici degli artt. da 10 a 15 del medesimo codice di rito.
Orbene nel caso specifico è da escludere che la motivazione non sussista ovvero sia meramente apparente, dal momento che l'impugnata ordinanza, sia pure in modo succinto e sintetico, consente di individuare il procedimento logico che ha condotto il Tribunale alla formazione del proprio convincimento, giacché la determinazione degli onorari è stata fatta tenuto conto dei minimi e massimi stabiliti dalla Tariffa forense per le cause di valore indeterminabile.
Infatti, il Tribunale ha scorporato dalla somma di L. 14.000.000 ritenuta congrua dall'Ordine professionale, in relazione al valore (indeterminabile) della causa, l'importo non contestato delle spese (L. 1.246.000) e delle competenze (L. 3.792.000) ed ha determinato in L.
8.962.000 gli onorari dovuti al professionista. Ha poi aggiunto alla suddetta somma di L. 14.000.000 l'ulteriore somma di L.
1.275.400 per spese generali, determinando l'ammontare complessivo spettante all' Avv. Cirotti in L. 15.275.400.
Il Tribunale ha, quindi, indicato il criterio seguito nella liquidazione, facendo proprio quello dell'Ordine professionale ed ha puntualmente indicato le ragioni per cui, in applicazione di detto criterio, l'onorario andava determinato nella misura liquidata.
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo.
L'art. 5 D.M. 24.11.1990 n. 392, stabilendo che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente "può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente", attribuisce al giudice un potere discrezionale il cui mancato esercizio non può dar luogo a censura in sede di legittimità.
Nel caso specifico c'è di più, atteso che il Tribunale, conformemente alle determinazioni dell'Ordine professionale, ha tenuto conto dell'esito favorevole della causa e, quindi, dei vantaggi conseguiti dal Condominio.
3.3. Anche il terzo motivo è infondato.
Premesso che in tema di crediti professionali degli avvocati non sussiste alcun meccanismo automatico di rivalutazione, potendo l'art. 429 c.p.c., sulla rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, trovare applicazione solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata (cd. rapporto di parasubordinazione), ma non anche quando si tratti, come nel caso specifico, di prestazione tipicamente professionale, non avendo alcun rilievo il richiamo ("disposizione comune") da parte del D.M. 22.6.1982, illegittimo in parte qua, perché eccedente i limiti della delega conferita con la L.
7.11.1957 n. 1051 (onde tale "disposizione comune" deve essere disapplicata dal giudice nelle controversie tra il legale e il proprio cliente per il pagamento dei diritti e degli onorari: Cass. 30.8.1991 n. 9284), va osservato che in caso di ritardato adempimento di un debito di valuta - quale è quello derivante da compenso per prestazioni professionali di avvocato - la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una sua rivalutazione d'ufficio, ma occorre una domanda di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall' art. 1224, 2^ comma, c.c., nonché il soddisfacimento dell'onere probatorio della relativa sussistenza in conseguenza della svalutazione monetaria (Cass.28.11.1997 n. 11937; 1.7.1997 n. 5845).
Nel caso specifico l'Avv. Cirotti non ha proposto alcuna domanda di maggior danno rispetto a quello risarcito con la corresponsione degli interessi legali e non ha fornito alcuna prova, da darsi con qualsiasi mezzo, che il pagamento tempestivo da parte del Condominio gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della eventuale sopravvenuta svalutazione (Cass. 29.8.1990 n. 8957).
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 125.450, oltre L.
1.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 8 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999