Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/10/2025, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07663/2025REG.PROV.COLL.
N. 09347/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9347 del 2023, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anacapri (NA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Marone e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-/2023 del 28 luglio 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri;
Vista la memoria difensiva del Comune di Anacapri;
Vista l’istanza della difesa comunale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni del Comune appellato, come da verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- appella la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. -OMISSIS-/2023 del 28 luglio 2023, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza di prime cure ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal medesimo sig. -OMISSIS- avverso i seguenti atti e provvedimenti del Comune di Anacapri (NA):
a) l’ordinanza -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2014, recante l’accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione prot. n. -OMISSIS- del 7 luglio 2000, n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2010 e n. -OMISSIS- del 5 aprile 2013 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dei due mappali censiti in catasto al fg. n. 3, part. n. 1365, subalterni n. 5 e n. 6, di proprietà del ricorrente, sui quali trova il fabbricato ad uso abitativo di cui lo stesso è proprietario;
b) la determinazione n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2019, che quantifica in € 159,50 l’indennità mensile dovuta dal privato per l’occupazione sine titulo dell’immobile;
c) la determinazione n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2019, recante ingiunzione al privato di pagare la somma di € 9.412,73 a titolo di indennità arretrate per l’occupazione abusiva del predetto immobile.
1.2. In particolare, il T.A.R. ha respinto nel merito le censure mosse dal ricorrente all’ordinanza sub a) , mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle censure formulate avverso gli atti sub b) e sub c) , recanti la determinazione dell’indennità di occupazione illegittima conseguente all’avversato atto di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.
2. Nel gravame l’appellante ricorda preliminarmente che l’abuso consisterebbe nell’ampliamento del fabbricato ad uso abitativo mediante realizzazione di una camera con angolo cottura e di un servizio igienico; esso sarebbe stato realizzato dalla sua dante causa, sig.ra -OMISSIS-, la quale avrebbe presentato per lo stesso domanda di condono ex l. n. 326/2003, respinta dal Comune di Anacapri con provvedimento n. -OMISSIS- del 5 aprile 2013; a tale diniego è immediatamente seguita la terza ordinanza di demolizione, che reca il n. -OMISSIS- di protocollo e la data, anch’essa, del 5 aprile 2013.
2.1. Di seguito l’appellante formula avverso la sentenza di prime cure un unico motivo di gravame, articolato in tre distinti ordini di censure.
2.2. Con una prima censura l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui questa afferma che l’atto di acquisizione gratuita può essere emesso senza la specifica indicazione dell’ulteriore area da acquisire (che non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita), poiché all’individuazione di tale ulteriore area può procedersi con un successivo e separato atto. Deduce sul punto il sig. -OMISSIS- che, nel caso di specie, l’omissione di tale indicazione renderebbe illegittima la disposta acquisizione, poiché questa non potrebbe assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di consentire, dopo l’immissione in possesso, la corretta trascrizione dei beni acquisiti nei registri immobiliari: ciò, anche ai fini del rispetto del principio di proporzionalità nell’applicazione della ridetta sanzione nei confronti del destinatario di essa.
2.3. Con una seconda censura l’appellante contesta poi la declaratoria, da parte del primo giudice, di inammissibilità della doglianza di estraneità del medesimo appellante rispetto alla realizzazione delle opere contestate. La doglianza in esame è stata dichiarata inammissibile in quanto relativa all’ordine di demolizione, che costituisce il presupposto della disposta acquisizione, ma – obietta l’appellante – in realtà la censura della sua estraneità all’abuso non sarebbe stata volta a contestare la demolizione delle opere, oggetto di distinto contenzioso, quanto piuttosto a scongiurare l’effetto ablatorio. Ciò, in virtù del consolidato insegnamento, per il quale l’acquisizione gratuita non può operare nei confronti del proprietario dell’area qualora risulti – come si sarebbe verificato nel caso di specie – la sua totale estraneità al compimento dell’opera abusiva.
2.4. Infine, con una terza censura l’appellante deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui questa ha affermato l’irrilevanza della sottoposizione dell’abuso a sequestro penale muovendo dal presupposto per il quale è sempre possibile ottemperare all’ordine di demolizione previa espressa autorizzazione del giudice penale competente. Invoca sul punto un orientamento di segno opposto, in base al quale l’ordine di demolizione di un immobile soggetto a sequestro penale è affetto dal vizio di nullità ex art. 21- septies della l. n. 241/1990 per carenza di un elemento essenziale, costituito dalla “ possibilità giuridica dell’oggetto del comando ”: se ne evince che l’ingiunzione a demolire non può produrre i suoi effetti a carico del privato fino alla restituzione a costui del bene sottratto, cosicché è solo da tale momento che decorre il termine di novanta giorni per ottemperarvi, l’inutile decorso del quale determina l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Anacapri (NA), depositando successivamente una memoria difensiva e concludendo per la reiezione dell’appello.
3.1. In vista della discussione della causa la difesa comunale ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione.
3.2. All’udienza pubblica del 16 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. In via preliminare si evidenzia che l’appello ha ad oggetto esclusivo il capo della sentenza di primo grado che ha respinto, siccome infondata nel merito, la domanda di annullamento dell’ordinanza -OMISSIS-, recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive e la conseguente acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. Non vengono appellati, invece, i capi di detta sentenza recanti la declaratoria del difetto di giurisdizione del G.A. sull’impugnazione degli atti con cui il Comune di Anacapri ha liquidato le somme (anche arretrate) che il privato deve corrispondere a titolo di occupazione sine titulo dell’immobile acquisito: tali atti, pertanto, fuoriescono dal presente giudizio di appello.
4.1. Così delimitato il thema decidendum , osserva il Collegio che il ricorso non è interamente maturo per la decisione.
5. In particolare, è possibile pronunciarsi sulla prima e sulla terza censura dedotte con l’unico motivo di appello, riportate ai paragrafi 2.2 e 2.4, attesa la loro infondatezza nel merito.
5.1. Invero, la prima censura trova confutazione nell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita – costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari – può essere adottato senza la specifica indicazione dell’ulteriore area oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo separato atto attuativo, adeguatamente motivato sul punto ” (C.d.S., Sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7935; , Sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8515; Sez. V, 7 agosto 2014, n. 4213). Si è altresì precisato sul punto che la P.A. può disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive pur senza la precisa indicazione delle aree oggetto di acquisizione “ giacché la detta specificazione non costituisce contenuto essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 7 della l. n. 47/1985, tenuto conto che, ove la relativa ordinanza non specifichi le aree da acquisire al patrimonio comunale, da essa non possono discendere automatici effetti confiscatori, che comunque si verificano dopo l’adozione di un ulteriore atto di individuazione delle aree eccedenti quelle di sedime ” (C.d.S., Sez. V, n. 4213/2014, cit.; id., 26 gennaio 2000, n. 341; Sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1998).
5.2. L’infondatezza della terza censura è stata invece di recente dimostrata da questa Sezione nella sentenza n. 7029/2025 del 12 agosto 2025, pronunciata su fattispecie analoga, in cui si è affermato, in adesione all’indirizzo prevalente, che ove l’immobile abusivo sia sottoposto a sequestro penale, il privato può (e deve) chiedere al giudice penale il dissequestro del bene onde adempiere all’ordine di demolizione che lo concerne. Alle motivazioni di tale sentenza si fa integrale rinvio, in base ai precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d) , e 74 c.p.a., nonché in ossequio all’obbligo di sintesi ex art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4005; id., 9 ottobre 2023, n. 8742), con la precisazione che l’opposta tesi invocata dall’appellante appare minata da un’intrinseca contraddizione: non si può, infatti, sostenere che l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo sottoposto a sequestro penale sia viziato da nullità per impossibilità dell’oggetto e nel contempo che, una volta restituito il bene al destinatario, detto ordine riprenda efficacia ai fini del decorso del termine di novanta giorni per la sua spontanea esecuzione, poiché si profilerebbe una sorta di “nullità ad intermittenza”, contrastante con il noto brocardo “ quod nullum est, nullum producit effectum ”.
5.3. In definitiva, pertanto, l’appello risulta infondato in relazione al primo e al terzo motivo in esso contenuti.
6. Il ricorso si presenta invece non maturo per la decisione con riferimento alla seconda censura con esso dedotta, poiché nell’impugnata ordinanza di acquisizione gratuita si legge che il sig. -OMISSIS- ha acquistato l’immobile per cui è causa in data 20 ottobre 2008 e che nello stesso sono state realizzate ulteriori opere abusive, in relazione alle quali è stata emessa l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2010. Tale circostanza è confermata dal Comune di Anacapri nella memoria difensiva da esso depositata, dove si menziona, altresì, la relazione dell’Ufficio Tecnico prot. n. -OMISSIS- del 7 aprile 2010, che avrebbe accertato l’esecuzione degli ulteriori abusi. Tuttavia, in atti non sono state versate dalle parti né la predetta ordinanza del 2010 (così come, del resto, non è stata versata la precedente ordinanza del 7 luglio 2000, anch’essa menzionata nell’atto di acquisizione), né la riferita relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune.
6.1. L’effettuazione di un’istruttoria, che comporti l’acquisizione al processo tra gli altri degli atti ora ricordati, appare tanto più doverosa, ove si consideri che:
a) la successiva ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 5 aprile 2013, emessa nei confronti dell’odierno appellante, richiama a propria volta sia la precedente ordinanza n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2010, sia la relazione dell’Ufficio Tecnico del 7 aprile 2010;
b) a quanto emerge dalla documentazione in atti e salvo il deposito ad opera del Comune degli atti di cui sopra, gli abusi contestati nei diversi provvedimenti comunali non sono coincidenti, il che rende necessario un approfondimento su quali esattamente fossero le opere abusive che il privato era tenuto a demolire, da svolgersi anche mediante il raffronto dei provvedimenti in discorso con il diniego sulla domanda di condono presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, dante causa del ricorrente;
c) è altresì utile acquisire agli atti (onerando del relativo deposito la parte diligente) il contratto di acquisto dell’immobile ad opera del sig. -OMISSIS-, stipulato in data 20 ottobre 2008, al fine di valutarne il contenuto, per verificare in che misura l’acquirente fosse consapevole delle opere abusive realizzate nel predetto immobile.
6.2. Sulla base di quanto fin qui detto e tenuto conto che lo stesso appellante formula a conclusione del gravame un’istanza istruttoria, chiedendo che si acquisiscano tutti gli atti relativi al procedimento, il Collegio ritiene di disporre istruttoria, ordinando al Comune di Anacapri di provvedere al deposito in via telematica della documentazione in proprio possesso attinente ai procedimenti sanzionatori (sia quello demolitorio, sia quello ablatorio), tra cui in particolare le ordinanze di demolizione del 7 luglio 2000 e del 9 dicembre 2010, la relazione del 7 aprile 2010 e il diniego di condono prot. n. -OMISSIS- del 5 aprile 2013, entro il termine di giorni trenta (30) a far data dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, ambedue le parti sono tenute a provvedere, ciascuna per quanto nelle proprie disponibilità, al deposito in via telematica del contratto di acquisto dell’immobile per cui è causa da parte del sig. -OMISSIS-.
7. In conclusione, il Collegio ritiene di dover emanare ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.p.a. sentenza parziale di reiezione del primo e terzo motivo di appello e di disporre istruttoria nei termini anzidetti sul secondo motivo.
8. Si fissa sin da ora l’udienza pubblica del 14 aprile 2026 per la prosecuzione della discussione della causa, rinviando alla sentenza definitiva ogni decisione in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII^), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il primo e il terzo motivo d’appello e riservata ogni decisione in ordine al secondo motivo, dispone istruttoria sullo stesso nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione della discussione della causa l’udienza pubblica del 14 aprile 2026, ore di rito.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, dà mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza, tranne i difensori delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.