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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1061 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1061 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. TASSANI NICOLA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. TASSANI NICOLA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/06/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Pt_2 celebrato in data 14.09.1972, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
2. Il Sig. continuerà ad abitare la casa coniugale di Via Dino Sbrozzi n. 33 in Parte_2
Rimini mentre la Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza anagrafica. Parte_1
3. In ragione di tale scelta e dello squilibrio economico tra le parti, il Sig. verserà Parte_2 in favore della Sig.ra la somma mensile di €. 500,00 (cinquecento/00) a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento/perequativo, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT con primo aggiornamento al Gennaio 2027.
4. I Sigg.ri e si impegnano ed obbligano alla chiusura Parte_1 Parte_2 del conto corrente cointestato accesso presso la filiale di Rimini,Viale Valturio, entro Controparte_1
e non oltre la data del 30/09/2025.
5. Alle suddette condizioni i coniugi dichiarano di non avere nulla altro a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, ragione, causa, presente e/o futura, anche non dedotta, considerandosi altresì tacitata e rinunciata ogni richiesta patrimoniale anche risarcitoria e/o restitutoria, imputando tali dazioni a sostentamento e mantenimento già consumato della famiglia.
6. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 493 Parte II Serie A Anno 1972 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1061 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. TASSANI NICOLA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. TASSANI NICOLA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/06/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Pt_2 celebrato in data 14.09.1972, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
2. Il Sig. continuerà ad abitare la casa coniugale di Via Dino Sbrozzi n. 33 in Parte_2
Rimini mentre la Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza anagrafica. Parte_1
3. In ragione di tale scelta e dello squilibrio economico tra le parti, il Sig. verserà Parte_2 in favore della Sig.ra la somma mensile di €. 500,00 (cinquecento/00) a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento/perequativo, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT con primo aggiornamento al Gennaio 2027.
4. I Sigg.ri e si impegnano ed obbligano alla chiusura Parte_1 Parte_2 del conto corrente cointestato accesso presso la filiale di Rimini,Viale Valturio, entro Controparte_1
e non oltre la data del 30/09/2025.
5. Alle suddette condizioni i coniugi dichiarano di non avere nulla altro a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, ragione, causa, presente e/o futura, anche non dedotta, considerandosi altresì tacitata e rinunciata ogni richiesta patrimoniale anche risarcitoria e/o restitutoria, imputando tali dazioni a sostentamento e mantenimento già consumato della famiglia.
6. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 493 Parte II Serie A Anno 1972 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi