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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1094/2023
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi al dott. Alessia Annunziata, sono comparsi:
E' presente per delega dell'avvocato Iacomino procuratore l'avvocato CP_1 luca Lipiani che chiede discutendo accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
Dichiarare nulla per omessa pronuncia sulla eccezione di giurisdizione formulata innanzi al Giudice di prime cure per la quale era ed è competente a decidere della controversia la Corte di Giustizia tributaria di SA in virtu' delle richieste espliciatate dall'attore nella domanda introduttiva e quindi riformare totalmente la Sentenza appellata n. 846/2023 del Giudice di pace di Agropoli pubblicata il 20/09/2023 RG n. 1563/2022 dottor non notificata, alla luce delle suesposte argomentazioni e quindi CP_2 dichiarare il difetto di Giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria di SA
2) Per l'effetto, in virtu' dell'accolto appello, condannare chi di dovere in caso di opposizione al pagamento a titolo di onorari del giudizio di primo grado, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) Per l'effetto, condannare altresì chi di dovere anche in solido al pagamento delle spese e degli onorari, oltre spese generali forfettarie, IVA e
CPA come per legge, del presente grado di giudizio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico. pagina 1 di 9 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
elettivamente domiciliato presso il predetto Parte_3 difensore
APPELLANTE
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della pagina 3 di 9 Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 10/10/2023, regolarmente notificato, l proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 846/2023 , depositata in data 20/9/2023, con la quale il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, dichiarando l'annullamento della cartella oggetto di impugnazione, sul presupposto della ritenuta maturata prescrizione triennale del tributo dovuto.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado Controparte_3 citava in giudizio l e la per Controparte_5 Controparte_4 ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n.
100201500114942840000, formulando opposizione all'ordinanza di ingiunzione, in quanto era decorso il termine di prescrizione triennale del tributo, oggetto della richiesta di pagamento.
l Controparte_6 Controparte_7 eccepiva: in primo luogo, l'infondatezza della domanda, in quanto la cartella di pagamento impugnata risultava regolarmente notifica ta e non era ancora decorso alcun termine di prescrizione e di decadenza;
in secondo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di un procedimento avente a oggetto le tasse automobilistiche non versate, così come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sarebbe dovuta radicare la giurisdizione del giudice tributario sia sull'an, sia sul quantum della pretesa creditoria sottesa alla cartella impugnata .
Nel merito, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto organo deputato unicamente alla riscossione, laddove l'unico soggetto legittimato passivo era da individuarsi nella , in quanto Controparte_4 ente impositore.
pagina 4 di 9 Va dato, in questa sede, atto della costituzione, in primo grado, anche della
, che, in parte aderiva alle eccezioni articolate da e, Controparte_4 CP_1 in particolare, all'eccepito difetto di giurisdizione e contestava, comunque, nel merito, la domanda attorea.
Avverso la suindicata sentenza, proponeva appello l Controparte_7
sulla base di tre motivi;
in primo luogo, infatti, eccepiva la
[...] violazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., nonché dell'art. 41 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 112 c.p.c. Più in particolare, rilevava l'appellante la nullità della sentenza gravata per omessa pronuncia, ritenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Chiedeva, poi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, sul presupposto che la controversia avesse ad oggetto l'annullamento delle tasse automobilistiche non versate dal contribuente, materia, questa, appartenente alla giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia tributaria , ravvisando la competenza territoriale nella Corte di SA . Inoltre, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva la riformulazione del capo relativo alle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellante perché il Tribunale adito volesse accogliere l'impugnazione e, per l'effetto, integralmente riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti, e Controparte_3 la non si costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_4 contumacia.
L'appello è fondato e merita, dunque, accoglimento.
In via del tutto preliminare, va affermat a l'ammissibilità dell'appello, nonostante la pronuncia di prime cure sia stata resa ex art. 113, comma 2
c.p.c., in quanto di valore inferiore ad € 1.100,00. Ed infatti, la giurisprudenza è, ormai, consolidata nell'affermare che, con riferimento alle pagina 5 di 9 sentenze pronunciate dal Giudice di Pace n ell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione, giacché tali motivi rientrano nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (cfr. ex multis
Cass., sez. VI, n. 34524/2021; Cass., sez. VI, n. 19050/2017; Cass., sez. I,
n. 880/2015).
Venendo al motivo di doglianza, giova, innanzitutto, precisare che l'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, così come sostituito dall'art. 12, comma 2, L.
n. 448/2001, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, prevede testualmente che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non vi è dubbio, allora, che la pretesa impositiva per cui è causa abbia natura tributaria, trattandosi di tassa automobilistica, la quale è stata qualificata come un tributo proprio derivato della (cfr. Corte Cost., CP_4
19/12/2012, n. 188), in applicazione del Testo Unico approvato con D.P.R.
5/2/1953 n. 39, successivamente modificato, che adottava la denominazione del tributo come “tassa automobilistica regionale”.
pagina 6 di 9 La giurisprudenza, anche costituzionale, ha, peraltro, individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere;
fino a questo limite, la cognizione degli atti della Pubblica amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta al giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, in particolare, al giudice dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un.,
n. 28709/2020).
Il filone giurisprudenziale enunciato è stato oggetto di una successiva evoluzione, in cui si sono pronunciate nuovamente le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 17986/2022, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario”. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato l'attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell'art. 2,
D.lgs. n. 546/1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001 – della cognizione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, la quale si estende a ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria. Ne consegue che, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione, ergo il giudice tributario (cfr. Cass., n. 23832/2007).
pagina 7 di 9 Il principio enunciato è, dunque, applicabile al caso di specie, poiché è da escludersi che si tratti di una controversia relativa all'esecuzione forzata successiva alla notifica della cartella di pagamento, la quale sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, ritenendo pacifica la natura del tributo per cui è causa, la giurisdizione, anche qualora fosse accertato il fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
Per le ragioni esposte, questo Tribunale ritiene di dover affermare il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario , individuato nella Corte di
Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 , stante la scarsa complessità delle questioni trattate e per essersi la controversia conclusa con la risoluzione di una questione di rito, con la precisazione che, per il giudizio di prime cure, esse vanno poste a carico di nei confronti di Controparte_3 [...]
e della , mentre, per il presente Parte_1 Controparte_4 grado di gravame, nulla deve essere disposto con riferimento all'ente regionale, contumace vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e della;
Controparte_3 Controparte_4
- Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario;
pagina 8 di 9 - Rimette le parti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
- Condanna alla corresponsione delle spese di lite, che Controparte_3 si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 173,00, per compensi, in favore di oltre spese generali al Controparte_7
15%, IVA e CPA, come per legge, ed in € 173,00, per compensi, in favore della oltre spese generali al 15%, IVA e Controparte_4
CPA, come per legge, e, per il presente grado di giudizio, in € 332,00, per compensi, in favore di oltre Controparte_7 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per le gge.
- Nulla per le spese afferenti al presente grado di giudizio per la
. Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
Vallo della Lucania, 21/01/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1094/2023
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi al dott. Alessia Annunziata, sono comparsi:
E' presente per delega dell'avvocato Iacomino procuratore l'avvocato CP_1 luca Lipiani che chiede discutendo accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
Dichiarare nulla per omessa pronuncia sulla eccezione di giurisdizione formulata innanzi al Giudice di prime cure per la quale era ed è competente a decidere della controversia la Corte di Giustizia tributaria di SA in virtu' delle richieste espliciatate dall'attore nella domanda introduttiva e quindi riformare totalmente la Sentenza appellata n. 846/2023 del Giudice di pace di Agropoli pubblicata il 20/09/2023 RG n. 1563/2022 dottor non notificata, alla luce delle suesposte argomentazioni e quindi CP_2 dichiarare il difetto di Giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria di SA
2) Per l'effetto, in virtu' dell'accolto appello, condannare chi di dovere in caso di opposizione al pagamento a titolo di onorari del giudizio di primo grado, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) Per l'effetto, condannare altresì chi di dovere anche in solido al pagamento delle spese e degli onorari, oltre spese generali forfettarie, IVA e
CPA come per legge, del presente grado di giudizio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico. pagina 1 di 9 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Alessia Annunziata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
elettivamente domiciliato presso il predetto Parte_3 difensore
APPELLANTE
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della pagina 3 di 9 Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 10/10/2023, regolarmente notificato, l proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 846/2023 , depositata in data 20/9/2023, con la quale il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, dichiarando l'annullamento della cartella oggetto di impugnazione, sul presupposto della ritenuta maturata prescrizione triennale del tributo dovuto.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado Controparte_3 citava in giudizio l e la per Controparte_5 Controparte_4 ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n.
100201500114942840000, formulando opposizione all'ordinanza di ingiunzione, in quanto era decorso il termine di prescrizione triennale del tributo, oggetto della richiesta di pagamento.
l Controparte_6 Controparte_7 eccepiva: in primo luogo, l'infondatezza della domanda, in quanto la cartella di pagamento impugnata risultava regolarmente notifica ta e non era ancora decorso alcun termine di prescrizione e di decadenza;
in secondo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di un procedimento avente a oggetto le tasse automobilistiche non versate, così come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sarebbe dovuta radicare la giurisdizione del giudice tributario sia sull'an, sia sul quantum della pretesa creditoria sottesa alla cartella impugnata .
Nel merito, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto organo deputato unicamente alla riscossione, laddove l'unico soggetto legittimato passivo era da individuarsi nella , in quanto Controparte_4 ente impositore.
pagina 4 di 9 Va dato, in questa sede, atto della costituzione, in primo grado, anche della
, che, in parte aderiva alle eccezioni articolate da e, Controparte_4 CP_1 in particolare, all'eccepito difetto di giurisdizione e contestava, comunque, nel merito, la domanda attorea.
Avverso la suindicata sentenza, proponeva appello l Controparte_7
sulla base di tre motivi;
in primo luogo, infatti, eccepiva la
[...] violazione dell'art. 339, comma 3 c.p.c., nonché dell'art. 41 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 112 c.p.c. Più in particolare, rilevava l'appellante la nullità della sentenza gravata per omessa pronuncia, ritenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Chiedeva, poi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, sul presupposto che la controversia avesse ad oggetto l'annullamento delle tasse automobilistiche non versate dal contribuente, materia, questa, appartenente alla giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia tributaria , ravvisando la competenza territoriale nella Corte di SA . Inoltre, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva la riformulazione del capo relativo alle spese di lite.
Concludeva, dunque, l'appellante perché il Tribunale adito volesse accogliere l'impugnazione e, per l'effetto, integralmente riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti, e Controparte_3 la non si costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_4 contumacia.
L'appello è fondato e merita, dunque, accoglimento.
In via del tutto preliminare, va affermat a l'ammissibilità dell'appello, nonostante la pronuncia di prime cure sia stata resa ex art. 113, comma 2
c.p.c., in quanto di valore inferiore ad € 1.100,00. Ed infatti, la giurisprudenza è, ormai, consolidata nell'affermare che, con riferimento alle pagina 5 di 9 sentenze pronunciate dal Giudice di Pace n ell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione, giacché tali motivi rientrano nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (cfr. ex multis
Cass., sez. VI, n. 34524/2021; Cass., sez. VI, n. 19050/2017; Cass., sez. I,
n. 880/2015).
Venendo al motivo di doglianza, giova, innanzitutto, precisare che l'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, così come sostituito dall'art. 12, comma 2, L.
n. 448/2001, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, prevede testualmente che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non vi è dubbio, allora, che la pretesa impositiva per cui è causa abbia natura tributaria, trattandosi di tassa automobilistica, la quale è stata qualificata come un tributo proprio derivato della (cfr. Corte Cost., CP_4
19/12/2012, n. 188), in applicazione del Testo Unico approvato con D.P.R.
5/2/1953 n. 39, successivamente modificato, che adottava la denominazione del tributo come “tassa automobilistica regionale”.
pagina 6 di 9 La giurisprudenza, anche costituzionale, ha, peraltro, individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere;
fino a questo limite, la cognizione degli atti della Pubblica amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta al giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, in particolare, al giudice dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un.,
n. 28709/2020).
Il filone giurisprudenziale enunciato è stato oggetto di una successiva evoluzione, in cui si sono pronunciate nuovamente le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 17986/2022, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario”. Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato l'attribuzione alle commissioni tributarie – a norma dell'art. 2,
D.lgs. n. 546/1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. n. 448/2001 – della cognizione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, la quale si estende a ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria. Ne consegue che, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione, ergo il giudice tributario (cfr. Cass., n. 23832/2007).
pagina 7 di 9 Il principio enunciato è, dunque, applicabile al caso di specie, poiché è da escludersi che si tratti di una controversia relativa all'esecuzione forzata successiva alla notifica della cartella di pagamento, la quale sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, ritenendo pacifica la natura del tributo per cui è causa, la giurisdizione, anche qualora fosse accertato il fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
Per le ragioni esposte, questo Tribunale ritiene di dover affermare il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario , individuato nella Corte di
Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 , stante la scarsa complessità delle questioni trattate e per essersi la controversia conclusa con la risoluzione di una questione di rito, con la precisazione che, per il giudizio di prime cure, esse vanno poste a carico di nei confronti di Controparte_3 [...]
e della , mentre, per il presente Parte_1 Controparte_4 grado di gravame, nulla deve essere disposto con riferimento all'ente regionale, contumace vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e della;
Controparte_3 Controparte_4
- Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario;
pagina 8 di 9 - Rimette le parti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
- Condanna alla corresponsione delle spese di lite, che Controparte_3 si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 173,00, per compensi, in favore di oltre spese generali al Controparte_7
15%, IVA e CPA, come per legge, ed in € 173,00, per compensi, in favore della oltre spese generali al 15%, IVA e Controparte_4
CPA, come per legge, e, per il presente grado di giudizio, in € 332,00, per compensi, in favore di oltre Controparte_7 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per le gge.
- Nulla per le spese afferenti al presente grado di giudizio per la
. Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
Vallo della Lucania, 21/01/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 9 di 9