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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5269/2022 promossa da:
e difesi dall'avv. SANTONE SILVIA e dall'avv. PUGNO Parte_1 Parte_2
STEFANO, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Lamarmora n. 61 10128 Torino
ATTORI contro
, difeso dall'avv. SPINNATO Controparte_1
SALVATORE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.so Inghilterra n. 17 bis 10138
Torino
CONVENUTO
, difeso dall'avv. CASTAGNA PIERGIORGIO e Controparte_2 dall'avv. CLAUDIA STIVALA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.so Tassoni n. 25
10143 Torino
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. del 17.03.2023;
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, così giudicare:
- accertare la responsabilità del convenuto per il sinistro del 22.06.2021 per cui è causa ex artt. 2051, 2053 o CP_1
2043 c.c. e cioè per il crollo del muro condominiale di confine con il box attoreo in conseguenza della spinta dell'acqua meteorica accumulatasi nell'intercapedine a cielo aperto anch'essa di proprietà condominiale e, per l'effetto,
- condannare il convenuto a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di € CP_1
18.376, oltre rivalutazione dal giugno 2021 ed interessi compensativi al tasso che il Giudice vorrà determinare ex art. 1226
c.c., comunque non inferiore all'8%, fino al saldo effettivo o comunque per quella maggiore o minore somma ritenuta dimostrata o di giustizia valendosi, se del caso, anche di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA sugli importi imponibili, in conformità al DM 55/2014, anche per la fase di mediazione e rimborso delle spese di CTP di cui al doc. 22.
Per parte convenuta:
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, rigettare la domanda avversaria nei confronti dell'esponente per violazione dell'art. 164, comma CP_1
IV, c.p.c. e comunque perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in atto;
in via di subordine, nel caso di riconosciuta responsabilità del convenuto quale proprietario custode del cavedio condominiale, dichiarare tenuto e condannare il , in qualità di responsabile Controparte_3 dell'illegittima immissione di acque pluviali nell'intercapedine di areazione dei box pertinenziali, a rimborsare al
la somma di € 18.376,00 o veriore liquidata dal Tribunale, nonché tutte le Controparte_4 somme che in denegata ipotesi quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere alle parti attrici in dipendenza del sinistro de quo, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo.
In via istruttoria, previa ammissione di CTU atta a descrivere sia le cause che la responsabilità dell'asserito danno nonché
l'esatta quantificazione di esso, tenuto altresì conto della svalutazione commerciale del veicolo, Voglia l'ill.mo Giudice ammettere le prove per interrogatorio e testi, sui capitoli di prova dedotti in narrativa dai numeri 1) a 6), da intendersi di seguito ripetuti preceduti dalla locuzione “vero che”, chiedendo fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso formulate a mezzo di tutti i testi indicati dalle parti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per il terzo chiamato:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Riservato ogni diritto
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- estromettere il dal presente giudizio e conseguentemente condannare il Controparte_5
alla refusione delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. Controparte_6
2 - dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dal , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, senza previo esperimento della mediazione obbligatoria Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via pregiudiziale
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Previa ammissione delle istanze istruttorie come meglio verranno formulate nelle opportune sedi ex art. 183, VI comma,
c.p.c.;
- ammettersi CTU volta ad accertare le reali cause e/o concause del crollo del muro perimetrale delimitante il box di proprietà di parte attrice e direttamente affacciante sul cavedio e le conseguenti responsabilità anche concorsuali che ne deriveranno, o se le cause determinanti il sinistro siano da imputarsi ad un evento eccezionale e in quanto tale
imprevedibile
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere la domanda di manleva formulata dal , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
- respingere la domanda avanzata dai signori e in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in Pt_1 Pt_2 narrativa
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, Voglia il Giudicante, valutata la corresponsabilità del
nella causazione del danno, previa determinazione dell'effettivo suo Controparte_6 ammontare, ripartire lo stesso tra l'odierno convenuto e il terzo chiamato nella misura ritenuta di giustizia nei limiti del giusto e del provato anche all'esito dell'espletata istruttoria.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese di
CTP come da relativa parcella.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.03.2022, e Parte_1 Parte_2
convenivano nel presente giudizio il Controparte_7
rappresentando i seguenti fatti.
[...]
• Gli attori sono proprietari, in regime di comunione legale dei beni, dei seguenti immobili, facenti parte del di : Controparte_1 Controparte_6
✓ alloggio al primo piano (secondo fuori terra), come descritto nel rogito notarile doc. 1;
✓ box auto contraddistinto con il n. 12, posto al piano interrato con ingresso da Via Usseglio
n. 12, censito al N.C.E.U. al Fg.1107, n.412, sub.28 (già foglio 51 n.1937 sub.28) Via
Usseglio n.12, piano S1, zona 2, categoria C/6 classe 4, mq.12 e posto alle coerenze corridoio di manovra, intercapedine, cortile e autorimessa n.27 (cfr. rogito doc. 1). Il box è
3 adiacente all'intercapedine a cielo aperto facente parte dei beni comuni del CP_1
convenuto ex art. 1117 c.c., come da planimetria allegata al regolamento condominiale.
• Nel pomeriggio del 22.06.2021, si abbatteva su Torino, ed in particolare nella zona dove si trovano il convenuto e il box degli attori, un forte nubifragio e le acque CP_1 meteoriche, riversatesi nell'intercapedine a cielo aperto, non riuscivano a defluire e si accumulavano così all'interno del cavedio.
• A causa della pressione esercitata dalla massa d'acqua, il muro che divideva il cavedio dal box degli attori, cedeva e la spinta dell'acqua provocava lo spostamento dell'autovettura degli attori, ricoverata dentro il box, contro la parete che divide il box attoreo da quello adiacente, provocando il crollo della parete interna e il danneggiamento dell'automobile.
• Dopo aver informato l'amministratore del Condominio dell'evento occorso, questo provvedeva ad aprire il sinistro presso la Reale Mutua, assicurazione del convenuto, la quale, a conclusione dell'istruttoria, comunicava l'inoperatività della polizza perché non copriva quel tipo di sinistro.
• Gli attori, invocando una responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., 2053 c.c. e 2043 c.c., chiedevano il risarcimento dei seguenti danni:
✓ € 14.700 valore del veicolo Suzuki Ignis Hybrid, tg. GC337XA, di proprietà degli attori danneggiata in maniera irreversibile nel sinistro;
✓ € 1.307 (ossia € 870 + iva) per la porta di apertura a due ante del box, anch'essa danneggiata in modo irreparabile;
✓ € 2.639 per il soppalco e per i beni contenuti nel box e danneggiati nel sinistro.
Il tutto oltre rivalutazione e interessi.
Nulla invece era chiesto dagli attori per il danno al muro interno che divide il box di loro proprietà da quello adiacente, di proprietà dei sig.ri già riparato dal Condominio a Pt_3
proprie spese.
Si costituiva il il Controparte_7
quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 4° comma c.p.c. perché priva dell'oggetto; nel merito svolgeva le seguenti difese.
• Nel tardo pomeriggio del 22.06.2021, si verificava uno straordinario nubifragio che colpiva i quartieri centro-orientali di Torino.
• Il nubifragio, ripreso dal grattacielo in C.so Inghilterra, si sviluppava in direzione Per_1
nord-est interessando la zona che va dalla stazione di Porta Susa all'estrema destra della Mole
Antonelliana.
4 • Il temporale scaricava sulla stazione ARPA Piemonte di Via della Consolata - riferimento per la prosecuzione della serie meteorologica storica del centro città - 75,0 mm in un'ora e 95,1 mm di acqua piovana in tre ore.
• A causa delle precipitazioni di particolare intensità, l'intercapedine a cielo aperto di pertinenza funzionale all'areazione dei locali limitrofi e confinante con il box degli attori, si CP_8
riempiva di acqua meteorica.
• Il riempimento del cavedio era favorito anche dalla presenza al suo interno, di uno scarico di acque bianche proveniente dal vicino Condominio di . Lo sproporzionato CP_2 accumulo di acqua nell'intercapedine, a causa del quale cedeva il muro perimetrale, era quindi causato anche dal fatto che l'area di circa 400,00 mq di proprietà del Controparte_3
, scaricava attraverso un tubo del diametro di 160 mm. in una area, quella del
[...]
cavedio, il cui pozzetto di raccolta ha un tubo di scarico del diametro di 100 mm.
• Già prima dell'evento del 2021, il convenuto, tramite il proprio amministratore, aveva contestato al l'illegittima immissione di acqua di scolo nella Controparte_3
propria intercapedine intimandone la cessazione, ma senza esiti positivi.
• Il contestava quindi di essere responsabile del sinistro: CP_1
✓ sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. poiché aveva sempre vigilato sul corretto funzionamento dell'intercapedine, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e alla pulizia dello scarico;
✓ sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. perché il sinistro era causato da un evento atmosferico del tutto eccezionale (il temporale del 22.06.2021) oltre che dal fatto del terzo, il CP_3
, che immettendo abusivamente le sue acque di scolo nel cavedio, contribuiva
[...] ad un eccezionale afflusso di acqua nell'intercapedine e quindi alla produzione del danno agli attori;
✓ sia ai sensi dell'art. 2053 c.c. perché in tal caso non vi era né un difetto di manutenzione, né un vizio di costruzione dell'edificio.
• Il convenuto chiedeva pertanto di chiamare in causa il per essere Controparte_3
dal medesimo manlevato in caso di accoglimento delle domande degli attori.
Si costituiva il il quale eccepiva, in via Controparte_9 preliminare, l'improcedibilità dell'azione per mancato assolvimento della condizione di procedibilità; nel merito:
• eccepiva la propria estraneità ai fatti di causa perché il scarica le Controparte_3
acque bianche direttamente su e non nel cavedio del convenuto, nel quale CP_3
5 confluiscono verosimilmente le acque bianche di provenienza dal basso fabbricato box di Via
Breglio 85/A, che è un autonomo condominio.
• contestava al una negligenza nella gestione e manutenzione del cavedio perché non CP_1
aveva mai provveduto a rafforzarne la struttura, né a ripararlo dalle intemperie;
nonché un difetto di costruzione perché la parete dell'intercapedine, crollata il 22.06.2021, non era in cemento armato ma in mattoni forati intonacati e quindi non idonea per la costruzione di un cavedio che raccoglie acque piovane. Inoltre, il convenuto, dopo la potatura delle siepi nei giorni precedenti al sinistro, non aveva rimosso il fogliame che si era accumulato nell'intercapedine.
• Contestava infine la quantificazione dei danni in quanto eccessiva.
Pertanto, chiedeva di respingere la domanda degli attori e la domanda di manleva;
soltanto in subordine, di valutare l'eventuale corresponsabilità del terzo chiamato e ripartire il danno tra questo e il convenuto secondo le quote di responsabilità accertate. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione in data 31.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Sull'eccezione di nullità della citazione
Parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 4° comma c.c. poiché gli attori non avrebbero specificato il principio di diritto in base al quale hanno chiesto il risarcimento dei danni per l'evento del 22.06.2021, menzionando simultaneamente gli artt. 2051, 2053 e 2043 c.c.
L'eccezione non è fondata.
La nullità della citazione sussiste soltanto quando manchino o siano assolutamente incerti gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda;
mentre il mancato svolgimento delle ragioni di diritto non inficia la validità dell'atto, spettando al giudice procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda, individuando le norme applicabili al caso che lo occupa.
Nel caso di specie, parte attrice ha esposto in modo chiaro le ragioni di fatto poste a sostegno della propria domanda risarcitoria, e tanto basta per ritenere la citazione immune da vizi.
Tuttavia, si osserva che gli attori hanno esposto anche le ragioni di diritto, spiegando i motivi per cui il convenuto dovrebbe essere ritenuto responsabile dei danni, o ai sensi degli artt. 2051 c.c. o
2053 c.c. o eventualmente ai sensi dell'art. 2043 c.c. La circostanza quindi che gli attori abbiano proposto diverse qualificazioni giuridiche della domanda non comporta un'indeterminatezza dell'oggetto della stessa, che, come detto, spetta al giudice qualificare;
né una lesione del diritto di
6 difesa della controparte che, alla luce delle argomentazioni degli attori, ha potuto difendersi compiutamente nel giudizio.
Sull'eccezione di improcedibilità dell'azione
La terza chiamata ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per non essere stata coinvolta nella mediazione, svolta soltanto tra gli attori e il convenuto . Controparte_7
L'eccezione va respinta.
La mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 deve essere esperita soltanto in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, mentre non è previsto dalla legge che la condizione di procedibilità debba essere altresì assolta nei confronti di eventuali terzi chiamati:
➢ l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 fa unicamente riferimento alle domande proposte da chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio (…); e prevede che l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione possa essere eccepita soltanto dal convenuto;
➢ le norme che prevedono le condizioni di procedibilità devono essere oggetto di stretta interpretazione poiché costituiscono una deroga al diritto di azione;
ragione per cui non si può estendere l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 – che, come detto, fa unicamente riferimento alla domanda dell'attore nei confronti del convenuto - anche alle domande proposte dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato, cui la norma non fa alcun riferimento.
➢ Non può quindi condividersi l'interpretazione della norma proposta dal terzo chiamato perché non solo contrasterebbe con la lettera della norma, ma anche con il principio di ragionevole durata del processo, determinando un notevole allungamento dei tempi di definizione dello stesso.
Nel merito
Parte attrice ha invocato la responsabilità del ex art. 2051, 2053 e 2043 c.c. per i CP_1
danni occorsi al box di sua proprietà e ai beni in esso ricoverati, a seguito dell'evento del 22.06.2021.
Il non ha contestato di essere proprietario e custode Controparte_7 dell'intercapedine adiacente al box degli attori, ma ha negato di essere responsabile del danno perché:
✓ l'evento meteorologico del 22.06.2021 è stato del tutto eccezionale;
✓ il cavedio era in buon stato manutentivo;
✓ l'eccessivo accumulo di acqua è stato determinato dal temporale e dall'abusiva immissione
7 nell'intercapedine di acque bianche del da cui vuole pertanto Controparte_3
essere manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree.
Il ha negato che le sue acque di scolo finiscano nel cavedio del Controparte_3
convenuto; in ogni caso la parete del cavedio è crollata perché non era costruita in CP_1
cemento armato, ma in mattoni forati e l'intercapedine non è stato oggetto di adeguata manutenzione da parte del convenuto.
In sostanza, la dinamica del sinistro non è contestata;
mentre sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
1) la straordinarietà dell'evento occorso in data 22.06.2021;
2) la struttura e i materiali utilizzati per costruire il muro perimetrale crollato nonché la funzione dell'intercapedine;
3) la causa del cedimento del muro perimetrale;
4) la titolarità dello scarico di acque bianche all'interno del cavedio;
5) il quantum risarcitorio.
L'accertamento di queste circostanze è stato oggetto di CTU all'esito della quale è emerso quanto segue.
➢ Sulla natura eccezionale dell'evento atmosferico del 22 giugno 2021 il perito ha spiegato:
o i fenomeni temporaleschi estremi colpiscono zone limitate del territorio e potrebbero quindi non essere registrati dalle centraline pluviometriche se queste non sono poste nel luogo dell'evento o nelle immediate vicinanze. È quindi possibile che nei luoghi oggetto di causa si sia verificata una precipitazione superiore ai 4,6 mm/h e magari anche prossima ai 75mm/h citati dal sebbene non documentati. Controparte_10
o I dati forniti dall' ARPA Piemonte e relativi alla centralina di Via EI OL (la più prossima al luogo dell'evento) registrano alle ore 18 un valore di 5 mm ed alle ore 19 un valore di 12,8 mm. Sommando tali valori, sì da dare contezza complessiva dell'evento durato circa 2 ore, si arriva a 17,8 mm di pioggia complessivi, ben lontani dai “95 mm in tre ore” (cioè, circa 32 mm/h ndr) prospettati dal . Ma anche Controparte_10 volendo dare credito, per mera ipotesi, a tale ultimo valore (si ripete, privo di riscontri documentali ufficiali) sarebbe tuttavia difficile definire l'evento di “eccezionale gravità” poiché l'eccezionalità dell'evento, alle nostre latitudini, si registra convenzionalmente quando la precipitazione supera i 100 mm/h. Quindi l'evento in oggetto si può definire meteorologicamente “intenso o molto intenso”, ma certamente non “eccezionale”.
o Proseguendo comunque a voler dare credito alla prospettazione di Parte Convenuta, resterebbe inspiegabile come un evento di tale portata abbia determinato danni ad una sola limitata porzione di immobile. Se corrispondesse al vero che la quantità d' acqua caduta in un limitato periodo di tempo fosse davvero stata enorme, tutto il sistema di deflusso delle acque sarebbe entrato in sofferenza determinando i classici fenomeni correlati (reflussi e
allagamenti delle porzioni poste a quota inferiore a quella stradale) mentre nulla di ciò si è verificato né nei box
8 interrati dello stesso , né in quelli degli stabili confinanti. CP_1
o In ultimo resta inspiegabile come tale evento si sia verificato una ed una sola volta sebbene lo stato dei luoghi sia immutato da oltre 35 anni ed in questo lungo lasso di tempo non sono certo mancate precipitazioni simili in date anche moto prossime a quella dell'evento qui trattato. Per esempio in data 11/06/21 in 2 ore si sono registrati 17,4 mm di pioggia ed in data 21 giugno (cioè il giorno precedente), ben 10,2 mm/h.
➢ In ordine allo stato, anche manutentivo, del cavedio il CTU ha spiegato: trattasi di cavedio a forma di
“L” i cui lati lunghi, corrispondenti ai muri perimetrali di due box, uno dei quali di proprietà degli Attori, misurano 4,77 metri e la cui superficie complessiva in pianta è pari a 14,64 mq. La sua profondità, misurata al filo inferiore del serramento di ventilazione posto sulla parete, è di m. 2,45. Al momento del sopralluogo le 4 pareti corte risultavano realizzate in cemento armato, mentre le 2 lunghe (adiacenti i box) risultano realizzate in laterizio ossia mattoni forati dello spessore di 15 cm. Sul pavimento del cavedio vi è una griglia di raccolta acque delle
dimensioni di cm. 40 x 40 con relativo pozzetto di raccolta della profondità di cm. 40 circa, dal quale si diparte una tubazione cilindrica del diametro di 12,5 cm. che va a defluire all' interno della corsia di manovra box collegandosi con le tubazioni ivi esistenti e, da lì, verso la fognatura municipale. Al momento del sopralluogo la tubazione oggetto di accertamento risultava chiusa mediante ribaltamento del vecchio tubo di scarico che ne
impedisce di fatto lo scarico.
➢ In ordine alle funzioni del cavedio e all'adeguatezza dei materiali utilizzati per la costruzione il
CTU ha spiegato: Nel progetto municipale originario del 1983 il cavedio in oggetto non risulta, mentre compare nella tavola di variante del 1985 con molta probabilità a seguito di richiesta dei VV.FF. poiché, contestualmente, spariscono le griglie di aerazione originariamente previste lungo i posti auto del cortile. E' quindi verosimile che detta intercapedine svolga la funzione di ventilazione per il piano interrato nel rispetto delle norme antincendio. Stante la funzione di ventilazione del cavedio non vi erano particolari prescrizioni circa i materiali da
utilizzare, fermo restando che gli stessi devono comunque assolvere la funzione di idoneità statica, ma questo a discrezione del progettista. E' evidente che il problema dell'allontanamento dell'acqua è stato affrontato poiché si
è operato con la costruzione di una griglia di raccolta e della relativa tubazione di deflusso ed è altrettanto evidente che non si è minimamente posto il problema che il cavedio potesse in qualche modo riempirsi dando conto delle sole eventuali precipitazioni insistenti sulla superficie stessa del cavedio e quindi gestibili con la soluzione all' epoca adottata. Va da sé che una soluzione di questo tipo, come meglio si dirà in seguito, è del tutto funzionale purchè si preveda e si provveda alla costante manutenzione della griglia affinchè sia garantita la corretta raccolta delle acque piovane.
➢ Sulle cause dell'evento del 22.06.2021 il CTU ha spiegato:
o se la parete fosse collassata spontaneamente per motivi statici, non si sarebbe infatti verificato alcun spostamento della vettura, inoltre la forma della lesione (maggiore nel centro e decrescente ai lati) è perfettamente compatibile con la maggiore resistenza del manufatto ai suoi estremi ed il suo cedimento nella parte più vulnerabile.
o Per avere l'energia sufficiente ad abbattere una parete che, seppure in laterizio non armato, né rinforzato, aveva comunque uno spessore di 15 cm. e la residua energia di spostare una vettura del peso di 700 kg e, ancora, spostare una seconda vettura e lesionare l'ulteriore parete laterale, la quantità d'acqua improvvisamente versatasi all' interno del box doveva essere apprezzabile.
o La lesione presenta al suo centro un'altezza di circa 1,50 m. per cui è presumibile che il livello dell'acqua sia
9 salito in prossimità di tale quota.
o In tale ipotesi, la quantità di acqua contenuta nel cavedio e che si è poi riversata nel box, sarebbe stata pari a (mq.
14,64 x m. 1,50) mc. 21,96, cioè 22.000 litri, quantità sufficiente a creare una forza in grado di spostare una vettura del peso di quasi 900,00 kg.
o Una quota di acqua di tale misura ha prodotto al centro nel muro, a circa 80 cm. dal suolo (leggi 50 cm. – corretto dopo osservazioni Ctp), una spinta di oltre 650 kg. (leggi 5400 Kg. corretto dopo osservazioni Ctp) quindi sufficiente ad abbattere una porzione di parete, mentre le circa 20 tonnellate di acqua simultaneamente riversatesi giustificano gli esiti dell'evento.
o Non è allo stato possibile verificare se il muro avesse precedenti lesioni o vizi costruttivi che ne diminuissero la resistenza ed il fatto che delle due pareti lunghe sia la sola collassata si spiega con la presenza, sulla seconda parete, di un pilatro posto a metà della lunghezza il quale ha di fatto raddoppiato la resistenza della parete stessa.
o Alla luce di quanto sopra riportato si può affermare con sicurezza che non vi è nesso causale fra l'evento atmosferico ed il crollo poiché si è dimostrato come l'evento atmosferico stesso non sia stato di eccezionale portata e come la massa d' acqua presente nel cavedio doveva essere di almeno 20.000 litri.
o Con riferimento alla descrizione ed ai dati metrici illustrati nel capitolo che segue, si evidenzia che la tubazione in oggetto raccoglie l'acqua di una porzione di cortile non superiore a 150,00 mq. (corretto in 200 mq. dopo osservazioni del Ctp) Orbene, anche volendo considerare la non dimostrata ipotesi prospettata dal , CP_1
l'acqua precipitata in 3 ore (92,2 mm x mq.) avrebbe prodotto, nel medesimo periodo, una quantità di (92,2 x 200 mq) 18.400 lt, cioè circa 4000 lt in meno dell'acqua che si stima abbia determinato il crollo.
o In realtà i dati rilevati indicano una precipitazione complessiva di 17,8 mm/mq. in 2 ore per cui la quantità di acqua complessiva convogliata nel cavedio non potrebbe essere stata superiore a (17,8 x 150) 2700,00 lt circa,
cioè 1/7 circa di quella che si stima abbia prodotto il crollo.
o Ma, si evidenzia, i calcoli sopra riportati non tengono conto del fatto che, se lo scarico a pavimento avesse funzionato correttamente, avrebbe allontanato una quantità di acqua pari a 10 lt/secondo, cioè 600 litri /minuto o, ancora, 36000 litri/h., cioè tutta quella in teoria convogliata anche nella peggiore delle ipotesi.
o Lo scarico a pavimento è più che sufficiente per far defluire, in una sola ora, una quantità più che doppia rispetto
a quella ipoteticamente raccolta in due ore.
o Si potrebbe obiettare che un tale carico potrebbe non essere sopportato dalla restante rete fognaria nella quale la tubazione confluisce, ma in tal caso si sarebbe verificato un reflusso che avrebbe interessato tutto il livello
sottostrada (box e cantine) mentre nulla di ciò è accaduto, confermando che, di fatto, si è creato una occlusione che ha determinato l'accumulo progressivo (quindi non solo nella giornata del 22 giugno) e impedito il regolare deflusso delle acque confluite nel cavedio.
o Ne consegue che la causa dell'anomalo riempimento del cavedio, il quale ha a sua volta determinato il crollo, non
è direttamente connesso all' evento atmosferico del 22 giugno 2021.
➢ Sulla condotta di scolo delle acque piovane, il CTU, dopo aver illustrato il sistema di deflusso delle acque (cfr. pag. 8 e seguenti della perizia), ha spiegato: dal punto di vista tecnico-normativo il sistema di raccolta acque piovane risponde alle prescrizioni dell'epoca di costruzione e risponde nel complesso alla corretta gestione delle acque meteoriche poiché le acque raccolte confluiscono tutte, direttamente o indirettamente, nel collettore pubblico. In particolare quelle della tubazione oggetto di accertamento, dopo essere
10 riversate nel cavedio, vengono raccolte e convogliate in fognatura tramite il sistema di smaltimento del
(…) In tal senso gli enti interessati sono lo stabile a 7 piani f.t.( ) ed Controparte_6 CP_3 il basso fabbricato box (Via Breglio 85/a) poiché da questi enti le acque convogliano nel cortile e, da qui, nella proprietà di con la precisazione che lo stabile a 7 piani f.t. contribuisce in parte residuale poiché CP_6 riversa nel cortile l' acqua raccolta da una minima parte di area scoperta per mezzo di fori praticati nel muretto di delimitazione recinzione. E' stato altresì accertato che il terreno ove ora sorge il Controparte_6 ed il terreno confinante (stabili di Via Breglio 85 e 87) erano in passato appartenenti ad unica
[...] proprietà, che gli stabili di sono stati edificati per primi e che la costruzione del fabbricato di CP_3 [...]
è stata eseguita dalla medesima proprietà e solo successivamente ceduta a terzi e frazionata (cfr CP_6 pratiche edilizie entrambe in capo a ). (…). In conclusione la tubazione in oggetto è posta nel cortile Pt_4 di proprietà del di Via Breglio 85/a (b.f. box) e raccoglie parte delle acque meteoriche del medesimo CP_1 cortile e del (edificio a 7 piani f.t.). Controparte_11
In definitiva:
✓ è stato accertato che la precipitazione del 22.06.2021 non può aver causato da sola il riempimento del cavedio, essendosi trattato di un evento intenso, ma non classificabile come
“eccezionale”;
✓ è stato verificato che la tubazione di allontanamento posta a pavimento del cavedio ha il diametro di 125 mm e una portata di circa 600 litri /minuto per cui, ove correttamente manutenuta e pulita, è in grado di evitare che si accumuli la quantità di acqua proveniente dal cortile e quindi anche quella proveniente dal che, Controparte_3 comunque, contribuisce in parte residuale poiché riversa nel cortile l'acqua raccolta da una minima parte di area scoperta per mezzo di fori praticati nel muretto di delimitazione recinzione (pag. 9 perizia);
✓ secondo la ricostruzione del CTU - che si condivide perché precisa e motivata dal punto di vista tecnico - la causa del riempimento è da ricercare nel temporaneo malfunzionamento dello scarico posto sul pavimento del cavedio dovuto, con molta probabilità, a intasamento conseguente a fogliame o corpi estranei (anche in conseguenza di eventi pregressi); tale malfunzionamento ha provocato un eccessivo accumulo di acqua impedendone il regolare deflusso e così il riempimento del cavedio. La circostanza che lo scarico a pavimento, nel suo stato manutentivo al momento del sinistro, non fosse in grado di assolvere la sua funzione trova conferma, secondo il CTU, dalla foto n. 2 allegata alla relazione /preventivo lavori di ripristino (doc. 4 citazione), ove si evidenzia chiaramente un ristagno di acqua di alcuni centimetri su tutta la superficie del cavedio.
11 Dopo il deposito della consulenza, si è svolta un'udienza di chiarimenti nel contraddittorio tra le parti, durante la quale il CTU ha reso ulteriori chiarimento rispondendo alle osservazioni delle parti e confermando le conclusioni già dedotte nel proprio elaborato e più sopra riportate.
Sulla responsabilità nell'evento del 22.06.2021
Alla luce dell'accertamento tecnico svolto, deve ritenersi che la responsabilità nell'evento dannoso occorso il 22.06.2021 sia da imputare al ai sensi Controparte_7 dell'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Come detto, il danno di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento, è stato prodotto dalla cosa, in particolare, come accertato dal CTU e confermato all'udienza di chiarimenti del 21.05.2024, la causa più probabile del sinistro è che in occasione della precipitazione per cui è causa, – che si è escluso essere stato un evento eccezionale e quindi integrante un caso fortuito - vi sia stata una occlusione temporanea del tombino di scolo posto all'interno del cavedio, da cui è derivato l'eccessivo riempimento d'acqua e il successivo crollo della parete perimetrale. Il cavedio, così come il tombino di scolo, sono pacificamente di proprietà e sotto la custodia del della cui manutenzione il medesimo avrebbe Controparte_7
dovuto occuparsi. Se la manutenzione fosse stata correttamente eseguita, le acque sarebbero defluite e non si si sarebbe verificato il sinistro.
Non sussiste una responsabilità ex art. 2043 c.c. che presuppone un danno prodotto dal fatto illecito altrui, ossia un fatto dell'uomo mentre nel nostro caso il danno è stato prodotto dalla cosa in custodia di proprietà del;
Controparte_7
Parimenti non sussiste una responsabilità del ex art. 2053 c.c. per danni provocati CP_1
dalla rovina di edificio, poichè nel caso di specie, la parete non è crollata per un vizio o difetto di costruzione o manutenzione: il CTU ha accertato che è stata costruita in modo conforme all'uso e alla normativa vigente, ma è crollata perché non ha retto la pressione esercitata dall'acqua accumulatasi nel cavedio per il malfunzionamento del tombino di scolo, non adeguatamente manutenuto dal
. CP_1
Non si ritiene, poi, che sussistano profili di corresponsabilità in capo al terzo chiamato,
. Controparte_3
Come accertato dal perito (cfr. chiarimenti del 21.05.2024), il tombino di scolo del cavedio sarebbe sufficiente a smaltire la sola acqua piovana che entra nel cavedio ed anche quella che Co proviene dalla tubazione di raccolta delle acque dei condomini di Via Breglio 85 e;
se infatti la
12 tubazione avesse correttamente funzionato, avrebbe smaltito 14.000 litri all'ora, cioè in totale 42.000 litri in tre ore;
quindi non ci sarebbe mai stato un accumulo di oltre 30.000 litri quantitativo ritenuto necessario e sufficiente a far crollare il muro. Su questi calcoli ha convenuto anche il geom. per parte convenuta. CP_12
Non è emerso in corso di causa che il avesse un qualche obbligo giuridico Controparte_3
di cooperare nella manutenzione del cavedio e del tombino, del resto mai pretesa da
[...]
proprio in ragione del fatto che ha negato la servitù di scolo anche in questo Controparte_7
giudizio. Si rileva del resto che tale servitù non è stata mai concordata tra le parti o accertata giudizialmente.
In definitiva, pur in assenza di un accertamento di un diritto del Controparte_3
di scaricare le proprie acque nel cavedio, tale scarico non ha causalmente determinato o contribuito a determinare l'evento dannoso del 22.06.2021 (accumulo di acqua e crollo della parete) che si è accertato essere stato causato esclusivamente dalla cattiva manutenzione del tombino di scolo, in conseguenza della quale le acque non sono potute regolarmente defluire.
Per tali motivi, va respinta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del
. Controparte_3
Sui danni
Parte attrice ha chiesto il pagamento di € 18.376,00 a titolo risarcitorio per i seguenti danni:
a) € 14.700,00 per danni irreversibili all'auto Suzuky Ignis, tg. GC337XA, parcheggiata nel box al momento del sinistro (fattura acquisto autoveicolo doc. 5);
b) € 1.037,00 per acquisto di nuova porta a due ante di apertura del box (preventivo ditta specializzata doc. 9 citazione);
c) € 2.639,00 per i beni di vario genere contenuti nel box e danneggiati nel sinistro (doc.
11), compreso il danno al soppalco per il cui ripristino parte attrice ha chiesto € 1.150
(preventivo doc. 10).
a) Sul danno all'autoveicolo
- non è contestato che l'auto Suzuki di proprietà degli attori si trovasse nel box al momento dell'evento e che a causa dello stesso sia rimasta irrimediabilmente danneggiata, circostanza che si evince comunque dalla fattura contenente la stima dei costi delle riparazioni del veicolo che è superiore al valore dello stesso (doc. 6);
13 - il CTU ha escluso, conformemente alle condizioni generali praticate dalle maggiori Compagnie assicuratrici, un deprezzamento dell'auto per vetustà, poiché era stato immatricolato a ottobre
2020 e quindi era ricompreso nei 12 mesi di vita;
il valore dell'auto al momento dell'acquisto era di € 14.700,00 iva inclusa (cioè € 12.121,82 oltre iva).
Dall'importo sopra detto, va decurtata la somma di € 2.000 che gli attori hanno ricevuto dalla rottamazione del mezzo, come si evince dal doc. 12 citazione;
mentre non va detratta la somma di €
1.000 per Ecobonus, poiché nella fattura di acquisto (doc. 5), prima del conteggio definitivo, si dà atto dell'Ecobonus di € 1.000 e poi, nella parte finale, è riportato un prezzo totale di € 14.700 iva inclusa e quindi evidentemente già detratto il valore del bonus.
L'importo dovuto ammonta quindi ad € 12.700,00 iva inclusa;
questa somma va attualizzata dal momento del sinistro ad oggi per l'importo di € 16.143,68 ( di cui per interessi: € 3.443,68 e per rivalutazione: € 2.120,90.
b) Sul danno alla porta del box
Per questo danno, parte attrice ha chiesto il risarcimento di € 1.037,00 (doc. 9), come da preventivo. Questo importo è comprensivo di alcune migliorie (lamiere di rinforzo e verniciatura) rispetto allo status quo ante. Tuttavia poiché il risarcimento deve porre la parte che lo ha subito nella stessa condizione in cui si trovava ante sinistro, si ritiene di condividere la valutazione del CTU che ha ridotto il suddetto importo ad euro 600 oltre iva, detraendo gli importi per le migliorie. La somma così quantificata dal CTU perizia in data 17.4.2024 deve ritenersi già liquidata all'attualità.
Sul danno ai beni conservati nel box
Si ritiene invece di liquidare per il soppalco e per gli altri beni contenuti nel box, l'importo quantificato dal CTU in perizia, ossia:
- € 500 oltre iva (per il soppalco) perché, come rilevato dal CTU, considerata anche la vetustà della struttura, l'intervento preventivato nel doc. 10 prevede opere nuove ed ulteriori di cui non si deve tenere conto in sede di liquidazione del danno;
la somma così quantificata dal CTU perizia in data 17.4.2024 deve ritenersi già liquidata all'attualità.
- € 900 per oggetti di vario genere conservati nel box, danno liquidato all'attualità; dalle fotografie allegate sub doc. 11 i beni paiono di modesto valore e già segnati dall'usura del tempo;
in ogni caso, parte attrice ha proposto una mera stima dei beni il cui valore non è quindi documentalmente provato.
14 In conclusione:
- va accolta la domanda di parte attrice nei confronti del Controparte_7
[...]
- va invece respinta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del
[...]
; Controparte_3
- pertanto, il convenuto è tenuto a risarcire il danno come segue:
▪ € 16.143,68 per l'auto;
▪ € 600,00 oltre IVA per il portone del box;
▪ € 500,00 oltre IVA per il soppalco
▪ € 900,00 per i beni contenuti nel box;
Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente nei confronti sia degli attori, sia del terzo chiamato.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che è stata svolta -;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Oltre:
• spese di CTU e CTP sia di parte attrice (€ 1.175,92 doc. 22) sia del terzo chiamato (€ 1.577,10 parcella allegata alle note di udienza del 23.12.2024), a carico di parte convenuta;
• rimborso, a carico di parte convenuta in favore di parte attrice, del contributo unificato (€ 237,00), della marca da bollo (€ 27,00) e delle spese di notifica dell'atto di citazione (€ 10,65 cfr. atto notificato allegato alla citazione);
15 • pagamento a carico di parte convenuta delle spese di mediazione che si liquidano s in € 600,00, atteso che dal verbale di mediazione allegato (doc. 16) risulta che le parti si sono incontrate ma non si sono svolte delle trattative perché l'incontro è stato rinviato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e contro Pt_1 Parte_2 Controparte_1
e sulla domanda di manleva proposta dal
[...] Controparte_1
nei confronti del , ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice;
dichiara tenuto e condanna al Controparte_1
pagamento in favore e dei seguenti importi: Parte_1 Parte_2
▪ € 16.143,68 per l'auto;
▪ € 600,00 oltre IVA per il portone del box;
▪ € 500,00 oltre IVA per il soppalco
▪ € 900,00 per i beni contenuti nel box;
oltre interessi dalla pronuncia al saldo. respinge la domanda di manleva proposta dal nei confronti del Controparte_7
; Controparte_3
dichiara tenuto e condanna Controparte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di
- e , liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 Parte_1 Parte_2
per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 10,65 per notifica;
€ 600, 00 per spese di mediazione, tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP di € 1.175,92;
- , liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP di €
1.577,10; pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto del 23.04.2024, a carico di
38-40 TORINO Controparte_7
16 Torino, 31.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5269/2022 promossa da:
e difesi dall'avv. SANTONE SILVIA e dall'avv. PUGNO Parte_1 Parte_2
STEFANO, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Lamarmora n. 61 10128 Torino
ATTORI contro
, difeso dall'avv. SPINNATO Controparte_1
SALVATORE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.so Inghilterra n. 17 bis 10138
Torino
CONVENUTO
, difeso dall'avv. CASTAGNA PIERGIORGIO e Controparte_2 dall'avv. CLAUDIA STIVALA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.so Tassoni n. 25
10143 Torino
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. del 17.03.2023;
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi suesposti, così giudicare:
- accertare la responsabilità del convenuto per il sinistro del 22.06.2021 per cui è causa ex artt. 2051, 2053 o CP_1
2043 c.c. e cioè per il crollo del muro condominiale di confine con il box attoreo in conseguenza della spinta dell'acqua meteorica accumulatasi nell'intercapedine a cielo aperto anch'essa di proprietà condominiale e, per l'effetto,
- condannare il convenuto a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di € CP_1
18.376, oltre rivalutazione dal giugno 2021 ed interessi compensativi al tasso che il Giudice vorrà determinare ex art. 1226
c.c., comunque non inferiore all'8%, fino al saldo effettivo o comunque per quella maggiore o minore somma ritenuta dimostrata o di giustizia valendosi, se del caso, anche di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA sugli importi imponibili, in conformità al DM 55/2014, anche per la fase di mediazione e rimborso delle spese di CTP di cui al doc. 22.
Per parte convenuta:
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, rigettare la domanda avversaria nei confronti dell'esponente per violazione dell'art. 164, comma CP_1
IV, c.p.c. e comunque perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in atto;
in via di subordine, nel caso di riconosciuta responsabilità del convenuto quale proprietario custode del cavedio condominiale, dichiarare tenuto e condannare il , in qualità di responsabile Controparte_3 dell'illegittima immissione di acque pluviali nell'intercapedine di areazione dei box pertinenziali, a rimborsare al
la somma di € 18.376,00 o veriore liquidata dal Tribunale, nonché tutte le Controparte_4 somme che in denegata ipotesi quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere alle parti attrici in dipendenza del sinistro de quo, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo.
In via istruttoria, previa ammissione di CTU atta a descrivere sia le cause che la responsabilità dell'asserito danno nonché
l'esatta quantificazione di esso, tenuto altresì conto della svalutazione commerciale del veicolo, Voglia l'ill.mo Giudice ammettere le prove per interrogatorio e testi, sui capitoli di prova dedotti in narrativa dai numeri 1) a 6), da intendersi di seguito ripetuti preceduti dalla locuzione “vero che”, chiedendo fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso formulate a mezzo di tutti i testi indicati dalle parti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per il terzo chiamato:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Riservato ogni diritto
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- estromettere il dal presente giudizio e conseguentemente condannare il Controparte_5
alla refusione delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. Controparte_6
2 - dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa dal , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, senza previo esperimento della mediazione obbligatoria Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via pregiudiziale
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Previa ammissione delle istanze istruttorie come meglio verranno formulate nelle opportune sedi ex art. 183, VI comma,
c.p.c.;
- ammettersi CTU volta ad accertare le reali cause e/o concause del crollo del muro perimetrale delimitante il box di proprietà di parte attrice e direttamente affacciante sul cavedio e le conseguenti responsabilità anche concorsuali che ne deriveranno, o se le cause determinanti il sinistro siano da imputarsi ad un evento eccezionale e in quanto tale
imprevedibile
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- respingere la domanda di manleva formulata dal , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
- respingere la domanda avanzata dai signori e in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in Pt_1 Pt_2 narrativa
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, Voglia il Giudicante, valutata la corresponsabilità del
nella causazione del danno, previa determinazione dell'effettivo suo Controparte_6 ammontare, ripartire lo stesso tra l'odierno convenuto e il terzo chiamato nella misura ritenuta di giustizia nei limiti del giusto e del provato anche all'esito dell'espletata istruttoria.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese di
CTP come da relativa parcella.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.03.2022, e Parte_1 Parte_2
convenivano nel presente giudizio il Controparte_7
rappresentando i seguenti fatti.
[...]
• Gli attori sono proprietari, in regime di comunione legale dei beni, dei seguenti immobili, facenti parte del di : Controparte_1 Controparte_6
✓ alloggio al primo piano (secondo fuori terra), come descritto nel rogito notarile doc. 1;
✓ box auto contraddistinto con il n. 12, posto al piano interrato con ingresso da Via Usseglio
n. 12, censito al N.C.E.U. al Fg.1107, n.412, sub.28 (già foglio 51 n.1937 sub.28) Via
Usseglio n.12, piano S1, zona 2, categoria C/6 classe 4, mq.12 e posto alle coerenze corridoio di manovra, intercapedine, cortile e autorimessa n.27 (cfr. rogito doc. 1). Il box è
3 adiacente all'intercapedine a cielo aperto facente parte dei beni comuni del CP_1
convenuto ex art. 1117 c.c., come da planimetria allegata al regolamento condominiale.
• Nel pomeriggio del 22.06.2021, si abbatteva su Torino, ed in particolare nella zona dove si trovano il convenuto e il box degli attori, un forte nubifragio e le acque CP_1 meteoriche, riversatesi nell'intercapedine a cielo aperto, non riuscivano a defluire e si accumulavano così all'interno del cavedio.
• A causa della pressione esercitata dalla massa d'acqua, il muro che divideva il cavedio dal box degli attori, cedeva e la spinta dell'acqua provocava lo spostamento dell'autovettura degli attori, ricoverata dentro il box, contro la parete che divide il box attoreo da quello adiacente, provocando il crollo della parete interna e il danneggiamento dell'automobile.
• Dopo aver informato l'amministratore del Condominio dell'evento occorso, questo provvedeva ad aprire il sinistro presso la Reale Mutua, assicurazione del convenuto, la quale, a conclusione dell'istruttoria, comunicava l'inoperatività della polizza perché non copriva quel tipo di sinistro.
• Gli attori, invocando una responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., 2053 c.c. e 2043 c.c., chiedevano il risarcimento dei seguenti danni:
✓ € 14.700 valore del veicolo Suzuki Ignis Hybrid, tg. GC337XA, di proprietà degli attori danneggiata in maniera irreversibile nel sinistro;
✓ € 1.307 (ossia € 870 + iva) per la porta di apertura a due ante del box, anch'essa danneggiata in modo irreparabile;
✓ € 2.639 per il soppalco e per i beni contenuti nel box e danneggiati nel sinistro.
Il tutto oltre rivalutazione e interessi.
Nulla invece era chiesto dagli attori per il danno al muro interno che divide il box di loro proprietà da quello adiacente, di proprietà dei sig.ri già riparato dal Condominio a Pt_3
proprie spese.
Si costituiva il il Controparte_7
quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 4° comma c.p.c. perché priva dell'oggetto; nel merito svolgeva le seguenti difese.
• Nel tardo pomeriggio del 22.06.2021, si verificava uno straordinario nubifragio che colpiva i quartieri centro-orientali di Torino.
• Il nubifragio, ripreso dal grattacielo in C.so Inghilterra, si sviluppava in direzione Per_1
nord-est interessando la zona che va dalla stazione di Porta Susa all'estrema destra della Mole
Antonelliana.
4 • Il temporale scaricava sulla stazione ARPA Piemonte di Via della Consolata - riferimento per la prosecuzione della serie meteorologica storica del centro città - 75,0 mm in un'ora e 95,1 mm di acqua piovana in tre ore.
• A causa delle precipitazioni di particolare intensità, l'intercapedine a cielo aperto di pertinenza funzionale all'areazione dei locali limitrofi e confinante con il box degli attori, si CP_8
riempiva di acqua meteorica.
• Il riempimento del cavedio era favorito anche dalla presenza al suo interno, di uno scarico di acque bianche proveniente dal vicino Condominio di . Lo sproporzionato CP_2 accumulo di acqua nell'intercapedine, a causa del quale cedeva il muro perimetrale, era quindi causato anche dal fatto che l'area di circa 400,00 mq di proprietà del Controparte_3
, scaricava attraverso un tubo del diametro di 160 mm. in una area, quella del
[...]
cavedio, il cui pozzetto di raccolta ha un tubo di scarico del diametro di 100 mm.
• Già prima dell'evento del 2021, il convenuto, tramite il proprio amministratore, aveva contestato al l'illegittima immissione di acqua di scolo nella Controparte_3
propria intercapedine intimandone la cessazione, ma senza esiti positivi.
• Il contestava quindi di essere responsabile del sinistro: CP_1
✓ sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. poiché aveva sempre vigilato sul corretto funzionamento dell'intercapedine, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e alla pulizia dello scarico;
✓ sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. perché il sinistro era causato da un evento atmosferico del tutto eccezionale (il temporale del 22.06.2021) oltre che dal fatto del terzo, il CP_3
, che immettendo abusivamente le sue acque di scolo nel cavedio, contribuiva
[...] ad un eccezionale afflusso di acqua nell'intercapedine e quindi alla produzione del danno agli attori;
✓ sia ai sensi dell'art. 2053 c.c. perché in tal caso non vi era né un difetto di manutenzione, né un vizio di costruzione dell'edificio.
• Il convenuto chiedeva pertanto di chiamare in causa il per essere Controparte_3
dal medesimo manlevato in caso di accoglimento delle domande degli attori.
Si costituiva il il quale eccepiva, in via Controparte_9 preliminare, l'improcedibilità dell'azione per mancato assolvimento della condizione di procedibilità; nel merito:
• eccepiva la propria estraneità ai fatti di causa perché il scarica le Controparte_3
acque bianche direttamente su e non nel cavedio del convenuto, nel quale CP_3
5 confluiscono verosimilmente le acque bianche di provenienza dal basso fabbricato box di Via
Breglio 85/A, che è un autonomo condominio.
• contestava al una negligenza nella gestione e manutenzione del cavedio perché non CP_1
aveva mai provveduto a rafforzarne la struttura, né a ripararlo dalle intemperie;
nonché un difetto di costruzione perché la parete dell'intercapedine, crollata il 22.06.2021, non era in cemento armato ma in mattoni forati intonacati e quindi non idonea per la costruzione di un cavedio che raccoglie acque piovane. Inoltre, il convenuto, dopo la potatura delle siepi nei giorni precedenti al sinistro, non aveva rimosso il fogliame che si era accumulato nell'intercapedine.
• Contestava infine la quantificazione dei danni in quanto eccessiva.
Pertanto, chiedeva di respingere la domanda degli attori e la domanda di manleva;
soltanto in subordine, di valutare l'eventuale corresponsabilità del terzo chiamato e ripartire il danno tra questo e il convenuto secondo le quote di responsabilità accertate. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione in data 31.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Sull'eccezione di nullità della citazione
Parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 4° comma c.c. poiché gli attori non avrebbero specificato il principio di diritto in base al quale hanno chiesto il risarcimento dei danni per l'evento del 22.06.2021, menzionando simultaneamente gli artt. 2051, 2053 e 2043 c.c.
L'eccezione non è fondata.
La nullità della citazione sussiste soltanto quando manchino o siano assolutamente incerti gli elementi di fatto posti a sostegno della domanda;
mentre il mancato svolgimento delle ragioni di diritto non inficia la validità dell'atto, spettando al giudice procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda, individuando le norme applicabili al caso che lo occupa.
Nel caso di specie, parte attrice ha esposto in modo chiaro le ragioni di fatto poste a sostegno della propria domanda risarcitoria, e tanto basta per ritenere la citazione immune da vizi.
Tuttavia, si osserva che gli attori hanno esposto anche le ragioni di diritto, spiegando i motivi per cui il convenuto dovrebbe essere ritenuto responsabile dei danni, o ai sensi degli artt. 2051 c.c. o
2053 c.c. o eventualmente ai sensi dell'art. 2043 c.c. La circostanza quindi che gli attori abbiano proposto diverse qualificazioni giuridiche della domanda non comporta un'indeterminatezza dell'oggetto della stessa, che, come detto, spetta al giudice qualificare;
né una lesione del diritto di
6 difesa della controparte che, alla luce delle argomentazioni degli attori, ha potuto difendersi compiutamente nel giudizio.
Sull'eccezione di improcedibilità dell'azione
La terza chiamata ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per non essere stata coinvolta nella mediazione, svolta soltanto tra gli attori e il convenuto . Controparte_7
L'eccezione va respinta.
La mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 deve essere esperita soltanto in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, mentre non è previsto dalla legge che la condizione di procedibilità debba essere altresì assolta nei confronti di eventuali terzi chiamati:
➢ l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 fa unicamente riferimento alle domande proposte da chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio (…); e prevede che l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione possa essere eccepita soltanto dal convenuto;
➢ le norme che prevedono le condizioni di procedibilità devono essere oggetto di stretta interpretazione poiché costituiscono una deroga al diritto di azione;
ragione per cui non si può estendere l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 – che, come detto, fa unicamente riferimento alla domanda dell'attore nei confronti del convenuto - anche alle domande proposte dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato, cui la norma non fa alcun riferimento.
➢ Non può quindi condividersi l'interpretazione della norma proposta dal terzo chiamato perché non solo contrasterebbe con la lettera della norma, ma anche con il principio di ragionevole durata del processo, determinando un notevole allungamento dei tempi di definizione dello stesso.
Nel merito
Parte attrice ha invocato la responsabilità del ex art. 2051, 2053 e 2043 c.c. per i CP_1
danni occorsi al box di sua proprietà e ai beni in esso ricoverati, a seguito dell'evento del 22.06.2021.
Il non ha contestato di essere proprietario e custode Controparte_7 dell'intercapedine adiacente al box degli attori, ma ha negato di essere responsabile del danno perché:
✓ l'evento meteorologico del 22.06.2021 è stato del tutto eccezionale;
✓ il cavedio era in buon stato manutentivo;
✓ l'eccessivo accumulo di acqua è stato determinato dal temporale e dall'abusiva immissione
7 nell'intercapedine di acque bianche del da cui vuole pertanto Controparte_3
essere manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree.
Il ha negato che le sue acque di scolo finiscano nel cavedio del Controparte_3
convenuto; in ogni caso la parete del cavedio è crollata perché non era costruita in CP_1
cemento armato, ma in mattoni forati e l'intercapedine non è stato oggetto di adeguata manutenzione da parte del convenuto.
In sostanza, la dinamica del sinistro non è contestata;
mentre sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
1) la straordinarietà dell'evento occorso in data 22.06.2021;
2) la struttura e i materiali utilizzati per costruire il muro perimetrale crollato nonché la funzione dell'intercapedine;
3) la causa del cedimento del muro perimetrale;
4) la titolarità dello scarico di acque bianche all'interno del cavedio;
5) il quantum risarcitorio.
L'accertamento di queste circostanze è stato oggetto di CTU all'esito della quale è emerso quanto segue.
➢ Sulla natura eccezionale dell'evento atmosferico del 22 giugno 2021 il perito ha spiegato:
o i fenomeni temporaleschi estremi colpiscono zone limitate del territorio e potrebbero quindi non essere registrati dalle centraline pluviometriche se queste non sono poste nel luogo dell'evento o nelle immediate vicinanze. È quindi possibile che nei luoghi oggetto di causa si sia verificata una precipitazione superiore ai 4,6 mm/h e magari anche prossima ai 75mm/h citati dal sebbene non documentati. Controparte_10
o I dati forniti dall' ARPA Piemonte e relativi alla centralina di Via EI OL (la più prossima al luogo dell'evento) registrano alle ore 18 un valore di 5 mm ed alle ore 19 un valore di 12,8 mm. Sommando tali valori, sì da dare contezza complessiva dell'evento durato circa 2 ore, si arriva a 17,8 mm di pioggia complessivi, ben lontani dai “95 mm in tre ore” (cioè, circa 32 mm/h ndr) prospettati dal . Ma anche Controparte_10 volendo dare credito, per mera ipotesi, a tale ultimo valore (si ripete, privo di riscontri documentali ufficiali) sarebbe tuttavia difficile definire l'evento di “eccezionale gravità” poiché l'eccezionalità dell'evento, alle nostre latitudini, si registra convenzionalmente quando la precipitazione supera i 100 mm/h. Quindi l'evento in oggetto si può definire meteorologicamente “intenso o molto intenso”, ma certamente non “eccezionale”.
o Proseguendo comunque a voler dare credito alla prospettazione di Parte Convenuta, resterebbe inspiegabile come un evento di tale portata abbia determinato danni ad una sola limitata porzione di immobile. Se corrispondesse al vero che la quantità d' acqua caduta in un limitato periodo di tempo fosse davvero stata enorme, tutto il sistema di deflusso delle acque sarebbe entrato in sofferenza determinando i classici fenomeni correlati (reflussi e
allagamenti delle porzioni poste a quota inferiore a quella stradale) mentre nulla di ciò si è verificato né nei box
8 interrati dello stesso , né in quelli degli stabili confinanti. CP_1
o In ultimo resta inspiegabile come tale evento si sia verificato una ed una sola volta sebbene lo stato dei luoghi sia immutato da oltre 35 anni ed in questo lungo lasso di tempo non sono certo mancate precipitazioni simili in date anche moto prossime a quella dell'evento qui trattato. Per esempio in data 11/06/21 in 2 ore si sono registrati 17,4 mm di pioggia ed in data 21 giugno (cioè il giorno precedente), ben 10,2 mm/h.
➢ In ordine allo stato, anche manutentivo, del cavedio il CTU ha spiegato: trattasi di cavedio a forma di
“L” i cui lati lunghi, corrispondenti ai muri perimetrali di due box, uno dei quali di proprietà degli Attori, misurano 4,77 metri e la cui superficie complessiva in pianta è pari a 14,64 mq. La sua profondità, misurata al filo inferiore del serramento di ventilazione posto sulla parete, è di m. 2,45. Al momento del sopralluogo le 4 pareti corte risultavano realizzate in cemento armato, mentre le 2 lunghe (adiacenti i box) risultano realizzate in laterizio ossia mattoni forati dello spessore di 15 cm. Sul pavimento del cavedio vi è una griglia di raccolta acque delle
dimensioni di cm. 40 x 40 con relativo pozzetto di raccolta della profondità di cm. 40 circa, dal quale si diparte una tubazione cilindrica del diametro di 12,5 cm. che va a defluire all' interno della corsia di manovra box collegandosi con le tubazioni ivi esistenti e, da lì, verso la fognatura municipale. Al momento del sopralluogo la tubazione oggetto di accertamento risultava chiusa mediante ribaltamento del vecchio tubo di scarico che ne
impedisce di fatto lo scarico.
➢ In ordine alle funzioni del cavedio e all'adeguatezza dei materiali utilizzati per la costruzione il
CTU ha spiegato: Nel progetto municipale originario del 1983 il cavedio in oggetto non risulta, mentre compare nella tavola di variante del 1985 con molta probabilità a seguito di richiesta dei VV.FF. poiché, contestualmente, spariscono le griglie di aerazione originariamente previste lungo i posti auto del cortile. E' quindi verosimile che detta intercapedine svolga la funzione di ventilazione per il piano interrato nel rispetto delle norme antincendio. Stante la funzione di ventilazione del cavedio non vi erano particolari prescrizioni circa i materiali da
utilizzare, fermo restando che gli stessi devono comunque assolvere la funzione di idoneità statica, ma questo a discrezione del progettista. E' evidente che il problema dell'allontanamento dell'acqua è stato affrontato poiché si
è operato con la costruzione di una griglia di raccolta e della relativa tubazione di deflusso ed è altrettanto evidente che non si è minimamente posto il problema che il cavedio potesse in qualche modo riempirsi dando conto delle sole eventuali precipitazioni insistenti sulla superficie stessa del cavedio e quindi gestibili con la soluzione all' epoca adottata. Va da sé che una soluzione di questo tipo, come meglio si dirà in seguito, è del tutto funzionale purchè si preveda e si provveda alla costante manutenzione della griglia affinchè sia garantita la corretta raccolta delle acque piovane.
➢ Sulle cause dell'evento del 22.06.2021 il CTU ha spiegato:
o se la parete fosse collassata spontaneamente per motivi statici, non si sarebbe infatti verificato alcun spostamento della vettura, inoltre la forma della lesione (maggiore nel centro e decrescente ai lati) è perfettamente compatibile con la maggiore resistenza del manufatto ai suoi estremi ed il suo cedimento nella parte più vulnerabile.
o Per avere l'energia sufficiente ad abbattere una parete che, seppure in laterizio non armato, né rinforzato, aveva comunque uno spessore di 15 cm. e la residua energia di spostare una vettura del peso di 700 kg e, ancora, spostare una seconda vettura e lesionare l'ulteriore parete laterale, la quantità d'acqua improvvisamente versatasi all' interno del box doveva essere apprezzabile.
o La lesione presenta al suo centro un'altezza di circa 1,50 m. per cui è presumibile che il livello dell'acqua sia
9 salito in prossimità di tale quota.
o In tale ipotesi, la quantità di acqua contenuta nel cavedio e che si è poi riversata nel box, sarebbe stata pari a (mq.
14,64 x m. 1,50) mc. 21,96, cioè 22.000 litri, quantità sufficiente a creare una forza in grado di spostare una vettura del peso di quasi 900,00 kg.
o Una quota di acqua di tale misura ha prodotto al centro nel muro, a circa 80 cm. dal suolo (leggi 50 cm. – corretto dopo osservazioni Ctp), una spinta di oltre 650 kg. (leggi 5400 Kg. corretto dopo osservazioni Ctp) quindi sufficiente ad abbattere una porzione di parete, mentre le circa 20 tonnellate di acqua simultaneamente riversatesi giustificano gli esiti dell'evento.
o Non è allo stato possibile verificare se il muro avesse precedenti lesioni o vizi costruttivi che ne diminuissero la resistenza ed il fatto che delle due pareti lunghe sia la sola collassata si spiega con la presenza, sulla seconda parete, di un pilatro posto a metà della lunghezza il quale ha di fatto raddoppiato la resistenza della parete stessa.
o Alla luce di quanto sopra riportato si può affermare con sicurezza che non vi è nesso causale fra l'evento atmosferico ed il crollo poiché si è dimostrato come l'evento atmosferico stesso non sia stato di eccezionale portata e come la massa d' acqua presente nel cavedio doveva essere di almeno 20.000 litri.
o Con riferimento alla descrizione ed ai dati metrici illustrati nel capitolo che segue, si evidenzia che la tubazione in oggetto raccoglie l'acqua di una porzione di cortile non superiore a 150,00 mq. (corretto in 200 mq. dopo osservazioni del Ctp) Orbene, anche volendo considerare la non dimostrata ipotesi prospettata dal , CP_1
l'acqua precipitata in 3 ore (92,2 mm x mq.) avrebbe prodotto, nel medesimo periodo, una quantità di (92,2 x 200 mq) 18.400 lt, cioè circa 4000 lt in meno dell'acqua che si stima abbia determinato il crollo.
o In realtà i dati rilevati indicano una precipitazione complessiva di 17,8 mm/mq. in 2 ore per cui la quantità di acqua complessiva convogliata nel cavedio non potrebbe essere stata superiore a (17,8 x 150) 2700,00 lt circa,
cioè 1/7 circa di quella che si stima abbia prodotto il crollo.
o Ma, si evidenzia, i calcoli sopra riportati non tengono conto del fatto che, se lo scarico a pavimento avesse funzionato correttamente, avrebbe allontanato una quantità di acqua pari a 10 lt/secondo, cioè 600 litri /minuto o, ancora, 36000 litri/h., cioè tutta quella in teoria convogliata anche nella peggiore delle ipotesi.
o Lo scarico a pavimento è più che sufficiente per far defluire, in una sola ora, una quantità più che doppia rispetto
a quella ipoteticamente raccolta in due ore.
o Si potrebbe obiettare che un tale carico potrebbe non essere sopportato dalla restante rete fognaria nella quale la tubazione confluisce, ma in tal caso si sarebbe verificato un reflusso che avrebbe interessato tutto il livello
sottostrada (box e cantine) mentre nulla di ciò è accaduto, confermando che, di fatto, si è creato una occlusione che ha determinato l'accumulo progressivo (quindi non solo nella giornata del 22 giugno) e impedito il regolare deflusso delle acque confluite nel cavedio.
o Ne consegue che la causa dell'anomalo riempimento del cavedio, il quale ha a sua volta determinato il crollo, non
è direttamente connesso all' evento atmosferico del 22 giugno 2021.
➢ Sulla condotta di scolo delle acque piovane, il CTU, dopo aver illustrato il sistema di deflusso delle acque (cfr. pag. 8 e seguenti della perizia), ha spiegato: dal punto di vista tecnico-normativo il sistema di raccolta acque piovane risponde alle prescrizioni dell'epoca di costruzione e risponde nel complesso alla corretta gestione delle acque meteoriche poiché le acque raccolte confluiscono tutte, direttamente o indirettamente, nel collettore pubblico. In particolare quelle della tubazione oggetto di accertamento, dopo essere
10 riversate nel cavedio, vengono raccolte e convogliate in fognatura tramite il sistema di smaltimento del
(…) In tal senso gli enti interessati sono lo stabile a 7 piani f.t.( ) ed Controparte_6 CP_3 il basso fabbricato box (Via Breglio 85/a) poiché da questi enti le acque convogliano nel cortile e, da qui, nella proprietà di con la precisazione che lo stabile a 7 piani f.t. contribuisce in parte residuale poiché CP_6 riversa nel cortile l' acqua raccolta da una minima parte di area scoperta per mezzo di fori praticati nel muretto di delimitazione recinzione. E' stato altresì accertato che il terreno ove ora sorge il Controparte_6 ed il terreno confinante (stabili di Via Breglio 85 e 87) erano in passato appartenenti ad unica
[...] proprietà, che gli stabili di sono stati edificati per primi e che la costruzione del fabbricato di CP_3 [...]
è stata eseguita dalla medesima proprietà e solo successivamente ceduta a terzi e frazionata (cfr CP_6 pratiche edilizie entrambe in capo a ). (…). In conclusione la tubazione in oggetto è posta nel cortile Pt_4 di proprietà del di Via Breglio 85/a (b.f. box) e raccoglie parte delle acque meteoriche del medesimo CP_1 cortile e del (edificio a 7 piani f.t.). Controparte_11
In definitiva:
✓ è stato accertato che la precipitazione del 22.06.2021 non può aver causato da sola il riempimento del cavedio, essendosi trattato di un evento intenso, ma non classificabile come
“eccezionale”;
✓ è stato verificato che la tubazione di allontanamento posta a pavimento del cavedio ha il diametro di 125 mm e una portata di circa 600 litri /minuto per cui, ove correttamente manutenuta e pulita, è in grado di evitare che si accumuli la quantità di acqua proveniente dal cortile e quindi anche quella proveniente dal che, Controparte_3 comunque, contribuisce in parte residuale poiché riversa nel cortile l'acqua raccolta da una minima parte di area scoperta per mezzo di fori praticati nel muretto di delimitazione recinzione (pag. 9 perizia);
✓ secondo la ricostruzione del CTU - che si condivide perché precisa e motivata dal punto di vista tecnico - la causa del riempimento è da ricercare nel temporaneo malfunzionamento dello scarico posto sul pavimento del cavedio dovuto, con molta probabilità, a intasamento conseguente a fogliame o corpi estranei (anche in conseguenza di eventi pregressi); tale malfunzionamento ha provocato un eccessivo accumulo di acqua impedendone il regolare deflusso e così il riempimento del cavedio. La circostanza che lo scarico a pavimento, nel suo stato manutentivo al momento del sinistro, non fosse in grado di assolvere la sua funzione trova conferma, secondo il CTU, dalla foto n. 2 allegata alla relazione /preventivo lavori di ripristino (doc. 4 citazione), ove si evidenzia chiaramente un ristagno di acqua di alcuni centimetri su tutta la superficie del cavedio.
11 Dopo il deposito della consulenza, si è svolta un'udienza di chiarimenti nel contraddittorio tra le parti, durante la quale il CTU ha reso ulteriori chiarimento rispondendo alle osservazioni delle parti e confermando le conclusioni già dedotte nel proprio elaborato e più sopra riportate.
Sulla responsabilità nell'evento del 22.06.2021
Alla luce dell'accertamento tecnico svolto, deve ritenersi che la responsabilità nell'evento dannoso occorso il 22.06.2021 sia da imputare al ai sensi Controparte_7 dell'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Come detto, il danno di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento, è stato prodotto dalla cosa, in particolare, come accertato dal CTU e confermato all'udienza di chiarimenti del 21.05.2024, la causa più probabile del sinistro è che in occasione della precipitazione per cui è causa, – che si è escluso essere stato un evento eccezionale e quindi integrante un caso fortuito - vi sia stata una occlusione temporanea del tombino di scolo posto all'interno del cavedio, da cui è derivato l'eccessivo riempimento d'acqua e il successivo crollo della parete perimetrale. Il cavedio, così come il tombino di scolo, sono pacificamente di proprietà e sotto la custodia del della cui manutenzione il medesimo avrebbe Controparte_7
dovuto occuparsi. Se la manutenzione fosse stata correttamente eseguita, le acque sarebbero defluite e non si si sarebbe verificato il sinistro.
Non sussiste una responsabilità ex art. 2043 c.c. che presuppone un danno prodotto dal fatto illecito altrui, ossia un fatto dell'uomo mentre nel nostro caso il danno è stato prodotto dalla cosa in custodia di proprietà del;
Controparte_7
Parimenti non sussiste una responsabilità del ex art. 2053 c.c. per danni provocati CP_1
dalla rovina di edificio, poichè nel caso di specie, la parete non è crollata per un vizio o difetto di costruzione o manutenzione: il CTU ha accertato che è stata costruita in modo conforme all'uso e alla normativa vigente, ma è crollata perché non ha retto la pressione esercitata dall'acqua accumulatasi nel cavedio per il malfunzionamento del tombino di scolo, non adeguatamente manutenuto dal
. CP_1
Non si ritiene, poi, che sussistano profili di corresponsabilità in capo al terzo chiamato,
. Controparte_3
Come accertato dal perito (cfr. chiarimenti del 21.05.2024), il tombino di scolo del cavedio sarebbe sufficiente a smaltire la sola acqua piovana che entra nel cavedio ed anche quella che Co proviene dalla tubazione di raccolta delle acque dei condomini di Via Breglio 85 e;
se infatti la
12 tubazione avesse correttamente funzionato, avrebbe smaltito 14.000 litri all'ora, cioè in totale 42.000 litri in tre ore;
quindi non ci sarebbe mai stato un accumulo di oltre 30.000 litri quantitativo ritenuto necessario e sufficiente a far crollare il muro. Su questi calcoli ha convenuto anche il geom. per parte convenuta. CP_12
Non è emerso in corso di causa che il avesse un qualche obbligo giuridico Controparte_3
di cooperare nella manutenzione del cavedio e del tombino, del resto mai pretesa da
[...]
proprio in ragione del fatto che ha negato la servitù di scolo anche in questo Controparte_7
giudizio. Si rileva del resto che tale servitù non è stata mai concordata tra le parti o accertata giudizialmente.
In definitiva, pur in assenza di un accertamento di un diritto del Controparte_3
di scaricare le proprie acque nel cavedio, tale scarico non ha causalmente determinato o contribuito a determinare l'evento dannoso del 22.06.2021 (accumulo di acqua e crollo della parete) che si è accertato essere stato causato esclusivamente dalla cattiva manutenzione del tombino di scolo, in conseguenza della quale le acque non sono potute regolarmente defluire.
Per tali motivi, va respinta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del
. Controparte_3
Sui danni
Parte attrice ha chiesto il pagamento di € 18.376,00 a titolo risarcitorio per i seguenti danni:
a) € 14.700,00 per danni irreversibili all'auto Suzuky Ignis, tg. GC337XA, parcheggiata nel box al momento del sinistro (fattura acquisto autoveicolo doc. 5);
b) € 1.037,00 per acquisto di nuova porta a due ante di apertura del box (preventivo ditta specializzata doc. 9 citazione);
c) € 2.639,00 per i beni di vario genere contenuti nel box e danneggiati nel sinistro (doc.
11), compreso il danno al soppalco per il cui ripristino parte attrice ha chiesto € 1.150
(preventivo doc. 10).
a) Sul danno all'autoveicolo
- non è contestato che l'auto Suzuki di proprietà degli attori si trovasse nel box al momento dell'evento e che a causa dello stesso sia rimasta irrimediabilmente danneggiata, circostanza che si evince comunque dalla fattura contenente la stima dei costi delle riparazioni del veicolo che è superiore al valore dello stesso (doc. 6);
13 - il CTU ha escluso, conformemente alle condizioni generali praticate dalle maggiori Compagnie assicuratrici, un deprezzamento dell'auto per vetustà, poiché era stato immatricolato a ottobre
2020 e quindi era ricompreso nei 12 mesi di vita;
il valore dell'auto al momento dell'acquisto era di € 14.700,00 iva inclusa (cioè € 12.121,82 oltre iva).
Dall'importo sopra detto, va decurtata la somma di € 2.000 che gli attori hanno ricevuto dalla rottamazione del mezzo, come si evince dal doc. 12 citazione;
mentre non va detratta la somma di €
1.000 per Ecobonus, poiché nella fattura di acquisto (doc. 5), prima del conteggio definitivo, si dà atto dell'Ecobonus di € 1.000 e poi, nella parte finale, è riportato un prezzo totale di € 14.700 iva inclusa e quindi evidentemente già detratto il valore del bonus.
L'importo dovuto ammonta quindi ad € 12.700,00 iva inclusa;
questa somma va attualizzata dal momento del sinistro ad oggi per l'importo di € 16.143,68 ( di cui per interessi: € 3.443,68 e per rivalutazione: € 2.120,90.
b) Sul danno alla porta del box
Per questo danno, parte attrice ha chiesto il risarcimento di € 1.037,00 (doc. 9), come da preventivo. Questo importo è comprensivo di alcune migliorie (lamiere di rinforzo e verniciatura) rispetto allo status quo ante. Tuttavia poiché il risarcimento deve porre la parte che lo ha subito nella stessa condizione in cui si trovava ante sinistro, si ritiene di condividere la valutazione del CTU che ha ridotto il suddetto importo ad euro 600 oltre iva, detraendo gli importi per le migliorie. La somma così quantificata dal CTU perizia in data 17.4.2024 deve ritenersi già liquidata all'attualità.
Sul danno ai beni conservati nel box
Si ritiene invece di liquidare per il soppalco e per gli altri beni contenuti nel box, l'importo quantificato dal CTU in perizia, ossia:
- € 500 oltre iva (per il soppalco) perché, come rilevato dal CTU, considerata anche la vetustà della struttura, l'intervento preventivato nel doc. 10 prevede opere nuove ed ulteriori di cui non si deve tenere conto in sede di liquidazione del danno;
la somma così quantificata dal CTU perizia in data 17.4.2024 deve ritenersi già liquidata all'attualità.
- € 900 per oggetti di vario genere conservati nel box, danno liquidato all'attualità; dalle fotografie allegate sub doc. 11 i beni paiono di modesto valore e già segnati dall'usura del tempo;
in ogni caso, parte attrice ha proposto una mera stima dei beni il cui valore non è quindi documentalmente provato.
14 In conclusione:
- va accolta la domanda di parte attrice nei confronti del Controparte_7
[...]
- va invece respinta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del
[...]
; Controparte_3
- pertanto, il convenuto è tenuto a risarcire il danno come segue:
▪ € 16.143,68 per l'auto;
▪ € 600,00 oltre IVA per il portone del box;
▪ € 500,00 oltre IVA per il soppalco
▪ € 900,00 per i beni contenuti nel box;
Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente nei confronti sia degli attori, sia del terzo chiamato.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200 fino a € 26.000
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che è stata svolta -;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Oltre:
• spese di CTU e CTP sia di parte attrice (€ 1.175,92 doc. 22) sia del terzo chiamato (€ 1.577,10 parcella allegata alle note di udienza del 23.12.2024), a carico di parte convenuta;
• rimborso, a carico di parte convenuta in favore di parte attrice, del contributo unificato (€ 237,00), della marca da bollo (€ 27,00) e delle spese di notifica dell'atto di citazione (€ 10,65 cfr. atto notificato allegato alla citazione);
15 • pagamento a carico di parte convenuta delle spese di mediazione che si liquidano s in € 600,00, atteso che dal verbale di mediazione allegato (doc. 16) risulta che le parti si sono incontrate ma non si sono svolte delle trattative perché l'incontro è stato rinviato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e contro Pt_1 Parte_2 Controparte_1
e sulla domanda di manleva proposta dal
[...] Controparte_1
nei confronti del , ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice;
dichiara tenuto e condanna al Controparte_1
pagamento in favore e dei seguenti importi: Parte_1 Parte_2
▪ € 16.143,68 per l'auto;
▪ € 600,00 oltre IVA per il portone del box;
▪ € 500,00 oltre IVA per il soppalco
▪ € 900,00 per i beni contenuti nel box;
oltre interessi dalla pronuncia al saldo. respinge la domanda di manleva proposta dal nei confronti del Controparte_7
; Controparte_3
dichiara tenuto e condanna Controparte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di
- e , liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 Parte_1 Parte_2
per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo ed € 10,65 per notifica;
€ 600, 00 per spese di mediazione, tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP di € 1.175,92;
- , liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP di €
1.577,10; pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto del 23.04.2024, a carico di
38-40 TORINO Controparte_7
16 Torino, 31.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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