Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 gennaio 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 giugno 2002 |
Commentari • 16
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3896 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 08/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 08/02/2022), n.3896 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17310/2018 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – contro T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE …
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Giurisprudenza • 107
- 1. Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 5796Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice IA RE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 7820 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RE NI; ATTRICE e Controparte_1 in persona del legale Controparte_2rappresentante pro tempore e [...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; CONVENUTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilita' concreta di attuare i piropi fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalita' stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.
I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni. - Art. 2.
Il Ministro per il tesoro puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.
I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che evoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.
In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati. - Art. 3.
Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti nonche' i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.
Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa, di conto e quella di responsabilita' verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1.