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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3202/2026
Depositata il 24/02/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20585/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM003351 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha ad oggetto l'atto di accertamento 250TETM003351 con importo di € 2.692,28 avente ad oggetto redditi da locazione non dichiarati dal contribuente per l'anno 2019 relativamente a n. 2 immobili siti nel
Comune di Napoli.
L'istante deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto, per uno degli immobili, non sussisteva la legittimazione passiva, avendo alienato il bene nel 2018; con riferimento al secondo immobile il ricorrente afferma di non aver presentato apposita dichiarazione in quanto le corrispondenti imposte risultavano assorbite dalle detrazioni per carico familiare.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli che espone di aver adottato atto di autotutela
25.11.2025, concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
A tale richiesta si è associato il ricorrente con nota del 12.12.2025 anche in riferimento alla regolazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20585/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM003351 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha ad oggetto l'atto di accertamento 250TETM003351 con importo di € 2.692,28 avente ad oggetto redditi da locazione non dichiarati dal contribuente per l'anno 2019 relativamente a n. 2 immobili siti nel
Comune di Napoli.
L'istante deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto, per uno degli immobili, non sussisteva la legittimazione passiva, avendo alienato il bene nel 2018; con riferimento al secondo immobile il ricorrente afferma di non aver presentato apposita dichiarazione in quanto le corrispondenti imposte risultavano assorbite dalle detrazioni per carico familiare.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli che espone di aver adottato atto di autotutela
25.11.2025, concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
A tale richiesta si è associato il ricorrente con nota del 12.12.2025 anche in riferimento alla regolazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di giudizio come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.