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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12575 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 2131/2024 R.G. il 11.1.2024 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Emanuela A. Barison e Manuela Caporale, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pugliese e Marco Orlando, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.1.2024, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, chiedeva rideterminarsi nell'importo di € 513.377,14 (ovvero in €
78.072,50 o 90.793,49) l'ammontare di quanto dovuto in restituzione al a seguito CP_1
del mancato riconoscimento della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico realizzato in
Comune di Balangero (TO) in relazione al periodo 31.5.2011 – 16.10.2013 e determinarsi le modalità del relativo pagamento;
si costituiva in giudizio il in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'AGO
ed il giudicato esterno sulla domanda attorea, che comunque contestava anche nel merito,
chiedendone l'integrale rigetto.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e disattese le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 25.6.2025 e,
previo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito appare fondata e, come tale, idonea alla definizione del presente giudizio.
La presente controversia attiene, sostanzialmente, alla rideterminazione dell'entità dell'importo dovuto dalla società attrice in favore del a seguito del mancato riconoscimento, come CP_1
da provvedimento del 1.2.2022, della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico realizzato in Comune di Balangero (TO) in relazione al periodo 31.5.2011 – 16.10.2013 e pertanto (proprio in quanto attinente a procedure o provvedimenti amministrativi concernenti la produzione di energia) rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133,
comma 1, lett. o) del c.p.a., a mente del quale “…sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo…le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimento della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia…”.
Non viene in considerazione, nella fattispecie in esame, alcuna ipotesi di responsabilità
contrattuale del gestore che possa fondare la giurisdizione dell'AGO, avendo la presente controversia ad oggetto la tariffa incentivante e la sua quantificazione, anche ai fini della restituzione di quanto indebitamente erogato, nell'esercizio del potere autoritativo (e non jure privatorum) del gestore, il che fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
in altre parole, non viene in considerazione, nel presente giudizio, un rapporto meramente privatistico, fondato sulla violazione di obblighi di natura negoziale, bensì una questione attinente alla determinazione della misura della tariffa incentivante, di cui la società attrice è tenuta alla restituzione, e pertanto “…le controversie concernenti la rimodulazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera o), del decreto legislativo numero 104 del 2010, che devolve a tale giurisdizione le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia. Tale giurisdizione esclusiva si estende non solo alle controversie correlate all'esercizio del potere pubblico in senso stretto, ma anche a quelle riferibili ad ogni situazione giuridica soggettiva, ivi compresi i diritti soggettivi, riferibile alla produzione di energia, in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra l'incentivo e la produzione stessa. Il Gestore dei Servizi Energetici
rientra nell'ambito dei soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni in virtù delle competenze e prerogative pubblicistiche attribuite dalla normativa vigente in materia di impianti di produzione di energia rinnovabile. Le modalità di quantificazione del diritto all'incentivo rientrano nell'ambito della nozione di procedura concernente la produzione di energia, poiché la convenzione stipulata dal titolare dell'impianto con il Gestore, benché qualificabile come negozio di diritto privato, si colloca a valle di un vero e proprio procedimento amministrativo disciplinato dai decreti legislativi e dai decreti ministeriali di attuazione che regolamentano le modalità di accesso ai benefici…” (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale LA - Roma sentenza n. 8663
del 2015).
Si esprime in tal senso anche l'insegnamento della S.C., secondo cui “…la giurisprudenza di
Cont legittimità negli ultimi anni ha più volte affermato che il è soggetto che, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico,
anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass., Sez. U., 24 febbraio 2014, n. 4326;
Cass., S.U., 27 aprile 2017, n. 10409; Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10795; Cass., S.U., 13
giugno 2017, n. 14653; Cass., S.U., 3 novembre 2017, n. 26150; Cass., S.U., 2 novembre 2018,
n. 28057; Cass. n. 10020 del 2019). Si è, altresì, precisato che la previsione di contributi tariffari,
e quindi Io stesso regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia, costituisce uno strumento d'indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., S.U., n. 14653/2017; Cass., S.U., n. 28057/2018), ciò innestandosi "in un'area dominata dalla necessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati" (Cass., S.U., n. 10795/2017). Si è anche evidenziato che nella specie, la "procedura" (termine che - come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa - caratterizza ambiti maggiormente inclusivi rispetto a quello, con spiccata accezione tecnica, di "procedimento") di cui all'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc.
amm., risulta quella segnata dalla norma di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, che non ha esaurito la disciplina del sistema di incentivazione anche nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, rimettendone la regolamentazione alla decretazione ministeriale (d.m. 6 luglio
2012, art. 19) sulla base di criteri indicati dalla stessa anzidetta norma primaria, i quali, come
Cont visto, fanno riferimento anche all'intervento del sulla base di negozi privatistici con funzione pubblicistica regolativa dell'obiettivo incentivante. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 16
del 2017, ha evidenziato che le "convenzioni stipulate con il Gestore" si palesano come "negozi di diritto privato" accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi ma altresì
"costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe fonti energetiche nell'equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l'onere economico". Recentemente, questa Corte in due cause analoghe ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, affermando il seguente principio di diritto: "In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il fallimento della società di produzione energetica, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi,
ma soltanto l'opponibilità o meno alla procedura fallimentare della cessione di crediti inerenti agli incentivi concessi, in correlazione alla produzione anzidetta, per il periodo successivo alla dichiarazione da parte della curatela del fallimento di voler subentrare nel rapporto;
né è idonea ad incidere sull'individuazione dell'autorità avente il potere di giudicare l'eccezione riconvenzionale proposta dal gestore in punto di giurisdizione, determinandosi quest'ultima sulla sola base del "petitum" sostanziale, che rimane inalterato pur a seguito dell'eccezione in parola.
" (Cass. S.U. n. 7560 del 2020; il principio è z„. Ric. 2020 n. 25949 sez. SU - ud. 11-05-2021 -
5- richiamato da Cass. n. 23900 del 2020)…” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 15572 del 4.6.2021). La declaratoria di difetto di giurisdizione è assorbente della disamina delle ulteriori richieste ed eccezioni sulle quali si è articolato il contraddittorio tra le parti;
occorre soltanto rilevare, anche ai fini della regolamentazione delle spese, che la questione relativa alla determinazione del quantum della restituzione richiesta, oggetto del presente giudizio, è in ogni caso coperta dal giudicato formatosi sul punto per effetto dell'esplicito rigetto di tale domanda da parte del AR
LA (con sentenza n. 5481/2022, confermata dal Consiglio di Stato), laddove, espressamente statuendo sul punto, detta pronuncia stabiliva che “…dalle ragioni di rigetto del terzo motivo,
discende, altresì, il rigetto della subordinata domanda di accertamento del quantum di decurtazione applicabile…”.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data
[...]
11.1.2024 nei confronti del in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
---
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
22.457,000 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 13.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi