Sentenza 21 dicembre 2015
Massime • 1
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell' art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2015, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
Testo completo
7 1 6 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA N.3572/2015 -Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI N. 20809/2015 Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ZO N. IL 10/06/1953 avverso l'ordinanza n. 43/2015 CORTE APPELLO di SALERNO, del 24/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
che he christo lette/sentite le conclusioni del PG Dott. dichiorarsi l'inammissibilità del ricorso Udit i difensor Avv.; Mr RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 14.03.2013 la Corte di Appello di Salerno qualificava ai sensi dell'art. 319 quater cod.pen. i fatti originariamente contestati a OR EN come concussione ex art. 317 cod.pen., infliggendo al medesimo la pena di anni nove e mesi dieci di reclusione;
la sentenza di primo grado (emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 28.09.2004) aveva dichiarato il OR interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 317 bis cod.pen. In data 10.02.2015 il condannato aveva avanzato istanza diretta ad ottenere sia la revoca della irrogata pena accessoria (non consentita dalla condanna ex art. 319 quater cod.pen.) sia la riduzione di mesi tre di reclusione conseguente alla dichiarazione di non doversi procedere per il capo B) della imputazione, poiché lo stesso era da ritenersi estinto prima della pronunzia della sentenza. Con ordinanza in data 24.03.2015 la Corte di Appello di Salerno rigettava entrambe le richieste: circa la prima istanza si deduceva che l'irrogazione della pena accessoria menzionata non era stata illegale poiché, sebbene non riferibile al disposto di cui all'art. 317 bis cod.pen., essa era comunque giustificata ai sensi dell'art. 29 cod.pen. poiché il reato più grave - individuato dalla Corte come base di calcolo della determinazione della pena complessiva era stato sanzionato con la pena di anni cinque di reclusione, la quale comportava appunto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Circa la seconda istanza veniva richiamata la giurisprudenza della Corte Suprema (Sez 3 n° 20567 del 28.04.2010 Rv 247188) secondo la quale non rientrava nei poteri del Giudice dell'Esecuzione quello di dichiarare estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali era intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si fosse verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento. Avverso detta ordinanza ricorre per Cassazione il OR a mezzo del Difensore, deducendo ex art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc.pen. la violazione di legge e il vizio di motivazione con unico riferimento alla questione della affermata impossibilità di rideterminare, da parte del Giudice dell'Esecuzione, la pena inflitta decurtandola della misura della sanzione relativa ad un reato prescritto anteriormente alla sentenza di appello: si richiamava altra giurisprudenza della Corte Suprema (Sez 3 n° 20567/2010) secondo la quale il giudicato poteva essere intaccato dalla verifica della legalità della pena da operarsi in sede di esecuzione. In subordine si chiedeva di stimolare le Sezioni Unite sulla questione specifica. CONSIDERATO IN DIRITTO Mr Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1 Premesso che il ricorso si incentra esclusivamente sulla questione relativa alla possibilità di dichiarare la prescrizione di un reato da parte del Giudice dell'Esecuzione (senza quindi alcun riferimento alla originaria richiesta relativa alla questione della pena accessoria inflitta), va detto che questa Corte ha ripetutamente affermato che le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod.proc.pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo la condanna, cioè successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento con cui la condanna è stata inflitta, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione del reato che ha effetti estintivi soltanto in relazione al decorso del tempo in permanenza della fase di cognizione, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale compimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può avere alcun effetto. Ciò si evince oltre che dalla formulazione letterale dell'art. 676 cod.proc.pen., il quale esplicitamente fa riferimento alla estinzione del reato dopo la condanna, anche dalla necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione (Sez. 3, n. 448 del 04/02/1999, P.M. in proc. Vitiello G.,Rv. 213553; Sez. 3, n° 32706/2015). In altri termini, preso atto che il ricorso, nel richiamare altra giurisprudenza di legittimità, fa riferimento a questioni differenti e assolutamente non sovrapponibili alla fattispecie de qua, non sussiste alcuna valida ragione per non applicare, anche al caso in esame, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui non rientra nei poteri del Giudice dell'Esecuzione penale quello di dichiarare estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si fosse verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed invero, la decisione di condanna del Giudice di merito, passata in giudicato, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. Sez. 2, 2000055496, Agresta, RV 216350; Sez. 3, 199502414, Di Rosa, RV 202529; Sez. 1, 199703242, Mancini, RV 208392), mentre, in ogni caso, la prescrizione opera quale causa estintiva del reato solo durante la pendenza del processo e fino alla sua definizione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile anche al sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., u.c.. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, che si reputa congruo quantificare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Mr 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2015. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott.ssa Maria Cristina Siotto) (dott. conio Minchella)Ostrichella DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3