Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2013, n. 26206
CASS
Sentenza 27 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mancata osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 210 cod. proc. pen. in tema di esame di persona indagata in un procedimento connesso determina non la inutilizzabilità della deposizione testimoniale acquisita bensì la nullità a regime intermedio della stessa, la quale non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale, per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.

Commentario1

  • 1Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agli
    Jacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2013, n. 26206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26206
Data del deposito : 27 marzo 2013

Testo completo