Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
La mancata osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 210 cod. proc. pen. in tema di esame di persona indagata in un procedimento connesso determina non la inutilizzabilità della deposizione testimoniale acquisita bensì la nullità a regime intermedio della stessa, la quale non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale, per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Commentario • 1
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2013, n. 26206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26206 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
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