Sentenza 20 settembre 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale, dall'imputato di reato "collegato" circa l'altrui responsabilità sono utilizzabili anche se non precedute dall'avviso di cui all'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., non operando con riguardo all'esame dibattimentale, caratterizzato dal contraddittorio tra le parti, la sanzione dell'inutilizzabilità, ex art. 64, comma terzo, succitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2013, n. 7595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7595 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/09/2013
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2286
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO SE - Consigliere - N. 1153/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN ON N. IL 21/11/1963;
nei confronti di:
NE GI (ANCHE PCN) N. IL 18/12/1968;
NE FA N. IL 16/10/1972;
avverso la sentenza n. 16/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 08/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità.
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Stefano.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 8.5.2012, il trib. di Palermo, in riforma della sentenza.
9.12.2011 del giudice di pace di Palermo, ha assolto NE GI e NE FA dai reati di lesioni e minaccia perché il fatto non sussiste, NE GI dal reato di ingiuria perché non punibile per reciprocità.
Nell'interesse della parte civile RN ON è stato presentato ricorso per violazione di legge,in riferimento all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a), art. 192 c.p.p., art. 210 c.p.p., comma 6, art. 371 c.p.p., comma 2.
Il tribunale ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni rese dalla RN - imputata in reati collegati ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), in quanto la deposizione non è stata preceduta dall'avvertimento ex art. 64 c.p.p., comma 3, lett.. Il giudice non ha tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, nel caso in cui si proceda all'esame dibattimentale della persona offesa, coimputato del medesimo reato nello stesso processo o in caso di reato reciproco (l'ingiuria è stata contestata alla donna e a NN SE), le dichiarazioni sono utilizzabili anche in assenza dell'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3. In ogni caso, la NÒ, seppure non destinataria dell'avviso suindicato, era assistita da difensore di fiducia e quindi ha assunto la qualità di testimone assistito ed è stata sentita a norma dell'art. 210 c.p.p., comma 6. limitatamente ai fatti concernenti la responsabilità dei coimputati. Il tribunale ha errato sia ritenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della RN, sia affermando che comunque non poteva essere ad esse riconosciuta credibilità maggiore di quella riconosciuta alle dichiarazioni dei coimputati;
2. vizio di motivazione. La ricorrente censura la sentenza per travisamento delle prove, laddove disconosce il comportamento aggressivo degli imputati e riconosce l'esimente ex art. 599 c.p.;
rileva il vizio di motivazione anche in ordine all'esclusione della condanna degli NN al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Nell'interesse degli NN è stata depositata memoria in cui sono rilevate come erronee le argomentazioni della ricorrente. Il ricorso merita accoglimento in quanto non si ritiene condivisibile l'orientamento a cui si è conformata la sentenza impugnata (orientamento espresso da sez. 5^, n. 1898 del 28. 10. 2010, rv 249045; sez. 5^, n. 39050 del 25 settembre 2007; sez. 5^, n. 599 del 17 dicembre 2008, rv 242384). Si ritiene invece fondato il primo motivo, in quanto conformemente ad un opposto orientamento giurisprudenziale va considerata del tutto errata l'esclusione dell'utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa NÒ.
Va rilevato infatti che ,secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo le dichiarazioni rese, in sede di esame testimoniale, dall'imputato di reato "reciproco" circa l'altrui responsabilità sono utilizzabili anche se non precedute dall'avvertimento dall'art. 64 c.p.p., comma 3, non operando, per l'esame dibattimentale, caratterizzato dal contraddittorio tra le parti, la sanzione dell'inutilizzabilità di cui al menzionato articolo (sez. 5^, n. 9737 dell'11.2.09, rv 243024). Risulta dall'impugnata sentenza che le dichiarazioni di NÒ NT sono state rese non in sede di interrogatorio ma in sede di esame testimoniale, con le garanzie del contraddittorio e, pertanto, pur riconoscendo che si tratta di imputata di reati collegati, ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (secondo quanto rappresentato nella sentenza impugnata ), non può affermarsi che, essendo mancato l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), operi la sanzione dell'inutilizzabilità stabilita dal successivo comma 3 bis, dello stesso articolo, posto che tale comma non è richiamato ne' dall'art. 197 bis, comma 2 , ne' dall'art. 210 c.p.p., comma 6,(richiamato nella sentenza di appello) applicabile,
in luogo dell'art. 197 bis, nel caso di soggetti che non abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato Va rilevato che tale considerazione è giustificata dal riferirsi di detti articoli ad "esami" destinati, come tali, a svolgersi nel contraddittorio delle parti, mentre l'art. 64 c.p.p., si riferisce al solo "interrogatorio", e cioè ad un atto che, per sua natura, si svolge al di fuori del contraddittorio, razionalmente legittimando il maggior rigore del legislatore, a tutela dei diritti dei terzi eventualmente coinvolti nelle dichiarazioni rese dall'interrogato. Tale conclusione si pone, del resto, in linea con l'orientamento già espresso da sez. 1^, n. 34560 del 6 giugno 2007 RV 237624, secondo cui sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato - fatte in sede di esame dibattimentale dall'imputato del medesimo reato nell'ambito dello stesso procedimento- pure in assenza degli avvertimenti prescritti dall'art. 64 c.p.p., comma 3, in quanto tali avvertimenti riguardano l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, e non si applicano all'esame dell'imputato nel dibattimento, in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza, (conf. sez. 5^, n. 46852 del 14 giugno 2005, RV 233036). Questa errata interpretazione della disciplina sull'utilizzabilità di una prova legittimamente formata in dibattimento e il conseguente vuoto argomentativo sulla concreta capacità persuasiva delle dichiarazioni testimoniali della NÒ si traducono nella nullità della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo, che esaminerà il completo quadro probatorio e ne valuterà interamente la forza dimostrativa, in relazione alla posizione della parte civile.
Il riconoscimento della fondatezza di questo motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze contenute nel ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2014