Sentenza 20 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2004, n. 24102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24102 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 20/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 660
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 001031/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT AN PI N. IL 11/06/1948;
avverso SENTENZA del 05/11/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con sentenza 5 novembre 2003 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere di condanna di Esposito RA ET alla pena di giustizia per il reato minaccia ed ingiuria nei confronti di LA LI.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'Esposito RA deducendo con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 415 bis perché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari conteneva il richiamo all'art. 524 anziché all'art. 594 c.p.. Il ricorrente ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 bis in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. deducendo disparità di trattamento perché l'art. 551 c.p.p. prevede che il decreto di citazione a giudizio, a differenza dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, contenga a pena di nullità l'indicazione degli articoli di legge violati e gli stessi debbono essere inclusi nella richiesta di rinvio a giudizio come requisiti formali ex art. 417 c.p.p.. Con il terzo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 210, 371 comma 2, lett. b) in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa di sentire la parte offesa come imputato di reato connesso, essendo stata presentata dal ricorrente denuncia nei suoi confronti. Aggiunge il ricorrente con il quarto motivo che i giudici d'appello non hanno rilevato le incongruenze delle dichiarazioni dei testi escussi, attribuendo eccessiva rilevanza alle dichiarazioni della parte offesa. Deduce quindi sotto tale profilo vizio illogicità della motivazione. Il ricorso non è fondato.
Va premesso che il ricorrente si duole esclusivamente che nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato indicato, per errore, l'art. 524 in luogo dell'art. 594 c.p.. Ha infatti osservato la Corte di merito che nel corpo dell'avviso i fatti addebitati al ricorrente erano contestati esattamente, con riferimento al reato di ingiuria effettivamente contestato. Questa Corte ha ritenuto, con riguardo al decreto di citazione a giudizio, che non sussiste la nullità di cui all'art. 555, comma 2, c.p. quando per mero errore materiale sia stata indicata una norma di legge diversa da quella effettivamente violata, perché quando il fatto è contestato con chiarezza, la erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di citazione (Cass. pen., sez. 4^, 9 maggio 2000, n. 5415, Mantello G., rv. 216464).
Tali conclusioni valgono a fortiori anche per il caso in esame, atteso che a differenza che per il decreto di citazione a giudizio per l'avviso di conclusione delle indagini preliminari difetta la previsione di nullità contenuta nell'art. 555, comma 2, c.p.p.. Ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente non sussistendo la lamentata disparità di trattamento e tantomeno la pretesa violazione del diritto di difesa.
Va poi osservato che questa Corte ha affermato il principio per cui le deposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reato commesso in danno reciproco le une delle altre, sono - in linea di principio-ammissibili, fermo il disposto dell'art. 197, primo comma lett. a) cod. proc. pen., disposizione che, per quanto riguarda la ed. connessione occasionale presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati. Quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (Cass. pen., sez. 6^, 31 marzo 2003, n. 15107, De Roberto G., rv. 226435; Cass. pen., sez. 6^, 12 luglio 2000, n. 8131, Pinto, rv. 216927). È peraltro indubbio che all'esito dell'esame, il giudice, nel "valutare la credibilità" della deposizione (art. 194, comma 2, cod. proc. pen.), dovrà tenere conto che essa proviene da persona presumibilmente non disinteressata, per cui, esercitando il suo prudente apprezzamento, dovrà verificare se e in qual misura il coinvolgimento del testimone nei fatti di causa possa avere influito sulla veridicità delle sue dichiarazioni. Va tuttavia aggiunto che nel caso di specie la sentenza impugnata non ha argomentato soltanto dalla deposizione della parte lesa, ma anche da quelle dei testi TO AN e TO NI, che ha ritenuto coincidenti con quella della parte offesa, affermando nel contempo che le contrarie dichiarazioni rese dalla teste AS, convivente del ricorrente, non erano credibili, perché gli TO avevano dichiarato che la AS non era stata presente allo svolgersi dei fatti, contrariamente a quanto affermato dalla stessa teste.
Lamenta il ricorrente che i giudici d'appello non avrebbero rilevato le incongruenze delle deposizioni degli TO. Peraltro esula dai poteri della Corte di Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, rv. 210566), nonché la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 2.7.1997, n. 6402, Dessimone e altri, RV 207944). Conseguentemente il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004