Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 349 cod. pen. la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'azienda agricola, manometta alcuni contrassegni auricolari di bovini, in quanto le marche auricolari - che costituiscono il modo esclusivo ed ufficiale, mediante il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen., preordinati ad assicurare l'identità di un bene, posto che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla ratio della norma incriminatrice che è quella di consentire un'attività amministrativa preordinata al pubblico interesse e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni e sigilli identificativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2003, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 05/12/2003
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1995
3. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 05676/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI EC, n. a Moncenisio il 6.9.1943;
avverso la sentenza (26.11.2002) della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Tardino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Melloni V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Nessuno dei difensori è presente.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Susa, assolveva l'imputato IA EC dal reato di cui al capo b (art. 34 d. l.vo 119/92: avere detenuto una scorta di farmaci ad uso veterinario sprovvisto della prescritta autorizzazione) per intervenuta depenalizzazione, confermando la pena di mesi sette di reclusione e L.
5.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 349 c.p. (...per avere l'imputato, nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, manomesso alcuni contrassegni auricolari dei suoi bovini).
Ricorreva per Cassazione il difensore dell'imputato, che eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge. Veniva fatto osservare con un primo motivo come "l'eventuale manomissione dei contrassegni auricolari apposti sui capi bovini non potesse in alcun modo essere compreso nel reato di violazione di sigilli: perché i sigilli di cui al capo d'imputazione... dovevano considerarsi delle semplici marche identificative;
ma non idonee ad indicare ai terzi l'inutilizzabilità dell'animale e l'inviolabilità dello stesso". Con un secondo motivo veniva dedotta l'incongruenza logica della manomissione o dello scambio di marche auricolari: non profilandosi, in concreto, alcun vantaggio per l'allevatore, che non avrebbe avuto alcun interesse da un'eventuale commutazione.
Il ricorso è infondato e va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto al primo motivo va detto che i sigilli (come correttamente argomentato dalla Corte di merito) sono da qualificare dispositivi e congegni, dalla pubblica autorità applicati per assicurare la conservazione, l'identità o la consistenza oggettiva dell'oggetto in relazione al quale la pubblica autorità manifesta la volontà di un interesse tutelabile nel caso di specie, le marche auricolari - che costituiscono il modo, esclusivo ed ufficiale, attraverso il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano, a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p.: sigilli che i pubblici ufficiali appongono per rendere possibile, in ogni momento, di rintracciare un bene che riveste uno specifico interesse di natura generale (...la sanità degli allevamenti, l'igiene del consumatore). Vale a dire, annoverabili tra quei segni specifici che l'art. 349 c.p. menziona per assicurare l'identità di un bene. Più in particolare si vuole dire che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla ratio della norma incriminatrice: nel senso di rendere possibile un'attività amministrativa volta al pubblico interesse, e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni-sigilli identificativi.
Il dedotto vizio di motivazione, relativo all'allegazione difensiva, secondo la quale l'imputato non avrebbe avuto alcun interesse alla falsificazione o all'alterazione dei marchi d'identificazione degli animali, presuppone la precisazione, in punto di fatto, relativa alla circostanza che il bestiame dell'imputato era stato trovato all'alpeggio, in aperta inosservanza del provvedimento sanitario che l'aveva vietato per la presenza di un'infezione da brucellosi nel bestiame di appartenenza. Trattasi, infatti, di una circostanza del tutto dirimente: perché, proprio attraverso il riconoscimento consentito dalle marche sarebbe stato possibile seguire le vicende degli animali infetti.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004