Articolo 367 del Codice di procedura penale
Articolo 366Articolo 368
Versione
24 ottobre 1989
Art. 367. Memorie e richieste dei difensori 1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facolta' di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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