Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 2
La querela è negozio processuale, che va interpretato, ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché, ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; ne consegue che la inesatta indicazione delle generalità del querelato non è necessariamente rilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato
Poiché il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art 57 cp., la condotta omissiva di quest'ultimo consiste specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che -col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto- si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone; ne consegue che, se il delitto di cui all'art. 595 comma terzo Cp non risulta essere stato consumato per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2003, n. 19827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19827 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli illustrissimi signori:
- dott. Carlo Cognetti Presidente
- dott. Francesco Nicastro Consigliere
- dott. Pierfrancesco Marini Consigliere
- dott. Giuseppe Sica Consigliere
- dott. Maurizio Fumo Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AL LO, nato [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5.2.2002;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Maurizio Fumo;
udito il PG nella persona del sost. proc. gen. dr Antonio Frasso, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv.ti V. M Siniscalchi e L. Ferrante, i quali, riportandosi ai motivi del ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento,osserva quanto segue.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA LO, direttore del quotidiano "Il Mattino" di Napoli, è imputato del delitto di cui agli artt. 57595 comma III cp, 13 legge 47/48, perché, nella qualità sopra indicato, ometteva di esercitare il dovuto controllo e permetteva che, in data 25.6.1998, sul predetto quotidiano, edizione di Salerno: a) venisse pubblicata la fotografia di VO IN, alla "testa" dell'articolo "Agropoli:
quello strano furto all'anagrafe", riferentesi a soggetto del tutto estraneo ai fatti criminosi narrati, ma solo omonimo del VO, b) venisse fatta menzione del predetto VO anche nel corpo di altro articolo avente titolo "Vallo di Diano, la Ndrangheta la fa da padrona nel territorio di frontiera". Il RA, assolto in primo grado (perché il fatto non costituisce reato), a seguito di impugnazione del PM, è stato condannato alla pena di E. 516 di multa dalla Corte di appello di Napoli, che ha radicalmente riformato la prima pronunzia.
Ricorrono per cassazione i difensori, deducendo la improcedibilità della azione penale e comunque la nullità della sentenza di secondo grado per errata applicazione della legge penale, per violazione degli artt. 27 e 111 della Costituzione, per mancanza e manifesta illogicità di motivazione. Argomentano come segue. a) l'azione penale andava riconosciuta improcedibile per difetto di querela, atteso che la PO ha presentato querela contro il direttore responsabile della edizione salernitana;
egli ha dunque indicato un soggetto completamente diverso dal RA. Sul punto, la Corte territoriale non spende una sola parola;
b) la motivazione è comunque insufficiente con riferimento al fatto che l'articolo in questione, come premesso, è apparso sulla edizione salernitana del quotidiano. Sul punto, la Corte napoletana si limita a scrivere che, se l'imputato avesse esercitato controllo, la norma non sarebbe stata violata. In realtà il quotidiano del quale si parla (oltre a quella centrale) ha ben quattro redazioni distaccate, cui è preposto un capo-redattore locale. Non può non venire in rilievo, in tal caso, l'istituto della delega, che è certamente legittima, date le dimensioni della struttura;
c) correttamente il giudice di primo grado aveva disposto l'acquisizione dell'organigramma del corpo redazionale, ne aveva ascoltato un responsabile, aveva escusso la PO, nonché appartenenti alla Pg, che aveva svolto le indagini. In realtà ciò che occorre provare è la condotta colposa dell'imputato, così come occorre distinguere il tipo dì controllo che il direttore deve e può esercitare a seconda delle concrete situazioni che si presentano al suo vaglio. Invero, esistono casi in cui il contenuto diffamatorio dell'articolo (e/o delle foto) è evidente, mentre esistono altri casi in cui la rappresentazione giornalistica di un fatto non desta allarme, così, infine, come esistono casi in cui la notizia è sostanzialmente vera e solo un segmento di essa è frutto di errore. Non è pensabile che sul direttore incomba un dovere di verifica senza distinzioni. Egli ha obbligo di risalire alla fonte della notizia, solo nei casi dubbi, altrimenti la sua sarebbe una responsabilità, per c.d. "automatica". Il controllo del direttore, poi, fa anche affidamento sulla professionalità del giornalista. Nel caso concreto, secondo la tesi sottintesa nella sentenza di condanna, il RA avrebbe dovuto sincerarsi, non solo della corrispondenza della immagine fotografica con il nominativo ad essa associato, ma anche della data e del luogo di nascita della persona riprodotta, per evitare pericoli di omonimia. È evidente che altri hanno errato nel selezionare la fotografia di VO IN. Non è dato comprendere cosa altro avrebbe potuto (e dunque dovuto) fare il direttore nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità, in tema di possibilità dell'adempimento, ha statuito che non basta la affermazione e la prova delle esistenza di una posizione di garanzia in capo all'agente, essendo comunque necessario approfondire e raggiungere la prova certa della effettiva possibilità per il predetto di osservare la condotta richiesta. Insomma, non può non ritenersi scusabile l'erronea supposizione della verità del fatto. L'onere di riferire il vero (con la parola e/o l'immagine) incombe principalmente sull'articolista e, solo in via suppletiva, sul direttore, che deve intervenire solo quando siano ravvisabili profili di reato nel contenuto dell'articolo. Nel caso in esame, non può parlarsi di condotta negligente, in quanto RA non aveva nessun motivo per dubitare della corrispondenza della persona raffigurata in fotografia con quella di cui si parlava nell'articolo: non si trattava insomma di un "caso dubbio"; d) poiché la ipotesi di accusa è relativa ad un reato omissivo improprio, sarebbe stato necessario fare ricorso al c.d. criterio della condotta alternativa lecita. Il giudice, vale a dire, avrebbe dovuto chiedersi se l'evento dannoso sarebbe stato scongiurato nel caso in cui il RA avesse tenuto la condotta che gli si rimprovera di avere omesso. Ma, invero, oltre alla verifica della corrispondenza della immagine riprodotta in foto con il nominativo riportato nell'articolo di stampa, non si sarebbe potuto ragionevolmente ottenere. Ne consegue che il caso di omonimia non sarebbe stato individuato e l'errore non sarebbe stato evitato. Trattandosi di errore scusabile, trova applicazione la disciplina dell'errore sul fatto costituente reato (ex art. 47 cp) o, in subordine, quella della esimente putativa.
DIRITTO
La prima censura è priva di fondamento. La querela, infatti, è negozio processuale, che va interpretato, ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla sua condotta, anche successiva, purché, ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà. In tale ottica, è stato ritenuto (ASN 198101768-RV 147920) che la inesatta indicazione delle generalità del querelato non sia necessariamente rilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato. E proprio di un caso di non corretta identificazione del soggetto nei cui confronti si intendeva avanzare istanza di punizione (conseguenza della ignoranza della norma e/o dell'organigramma del "Mattino") hanno, evidentemente, ritenuto trattarsi il Tribunale, prima, e la Corte di appello, successivamente. Per stessa ammissione del ricorrente, d'altronde, non esiste il direttore del "Mattino" sede di Salerno, ma solo un caporedattore del quotidiano in quella città. È poi ovvio che la attività di interpretazione della volontà del querelante consiste in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile innanzi alla Corte di cassazione (ASN 199908034-RV 213806; ASN 19861435-RV 174578). In sintesi, è stato ritenuto che il VO intendesse sporgere querela nei confronti di colui cui fosse in concreto riferibile lo schema della ipotesi criminosa di cui all'art. 57 cp. Quanto alla seconda censura, va subito detto che certamente insoddisfacente è la motivazione che sul punto esibisce la sentenza di appello, invero la Corte territoriale si limita a scrivere che la norma vigente individua un solo direttore (o vicedirettore) responsabile, allo scopo di identificare (fin dalla registrazione del giornale) la persona che si impegna a controllarne il contenuto ed a risponderne. Conseguentemente, si sostiene in sentenza, se il RA avesse operato il controllo, egli si sarebbe reso conto che la foto di VO non corrispondeva alla reale identità dell'arrestato (essendo diversi luogo e data di nascita); orbene, poiché in tal modo egli non si è comportato, conclude il giudice di secondo grado, "il direttore responsabile, cioè l'imputato, deve essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto". È appena il caso di notare che un tal modo di argomentare, nella sua tautologica astrattezza, potrebbe essere applicato a qualsiasi ipotesi di reato commissivo mediante omissione e condurrebbe necessariamente alla affermazione di colpevolezza (rectius di responsabilità per fatto altrui); si tratta, ad evidenza, di una motivazione apparente in quanto dall'ipotizzato nesso causale pretende di dedurre la sussistenza dell'elemento psicologico.
In realtà il problema sollevato dal ricorrente è certamente serio e meritevole di approfondimento, anche se, a quanto risulta, non direttamente affrontato, sino ad ora, dalla giurisprudenza di questa Corte. Invero, è stato ritenuto (cfr. ASN 199711578-RV 209141) che, ai fini della responsabilità per colpa ex art 57 cp, la figura del redattore responsabile, non prevista dall'ordinamento della professione giornalistica, non può essere assimilata a quella del direttore. E tuttavia, sia pure con riferimento alla specifica ipotesi di impossibilità, in concreto, del direttore (assente per ferie) di esercitare il controllo che a lui compete, la giurisprudenza si è posta il problema di contemperare la esigenza di individuare una figura professionale, cui attribuire funzione di garanzia in ordine alla correttezza delle informazioni pubblicate, coni principi posti dagli artt. 42 e 43 cp. Si è infatti affermato (ASN 199710496-RV 209026) che, ad escludere la responsabilità ex art 57 cp del direttore di un giornale nel tempo in cui egli gode delle ferie, sia sufficiente (senza che sia necessario il ricorso alla procedura prevista per i mutamenti radicali nell'organico del giornale dagli artt. 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47) la preventiva individuazione ed indicazione, nello stesso periodico, della persona che lo sostituisce, in modo che sia ricostituita, sia pur in via provvisoria, la struttura della compagine del giornale e sia, in tal modo, assicurato il controllo sulla pubblicazione, con la possibilità di individuare la persona che risponda dell'eventuale omissione.
In sintesi si tratta della questione della delegabilità delle funzioni di direttore responsabile, cui si riferisce il ricorrente, che, implicitamente, ma inequivocamente, sostiene che il controllo sui contenuti della "pagina" salernitana non competeva a lui. E sono proprio le dimensioni della azienda (tale è indubbiamente anche un quotidiano) quelle che pongono il problema della effettiva possibilità per il vertice gerarchico di esercitare reale controllo sull'operato delle articolazioni periferiche. Ebbene, se, da un lato, è stato ritenuto (ASN 199804304-RV 210510) che la figura apicale di una struttura produttiva di notevoli dimensioni non è responsabile nel caso in cui l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a quel servizio (affermazioni similari anche in ASN 199103272RV 186615; ASN 198601910-RV 172040; ASN 198305509-RV 159447), dall'altro, e con specifico riferimento alla responsabilità del direttore di un quotidiano, si è affermato che nessuna rilevanza poteva rivestire (nel caso allora in esame, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa) il conferimento interno di una parziale autonomia ad un vicedirettore relativamente ad una determinata rubrica (ASN 198602817-RV 172414). Affermazione perentoria che, invero, lascia perplessi, anche per la non remota possibilità che essa entri in conflitto con il canone costituzionale ex comma I art. 27 Cost. Tanto premesso, è tuttavia da notare che il ricorrente, posto il problema della ammissibilità della delega di controllo dal direttore della sede centrale ad una figura professionale operante in altra sede, non ha poi, non solo dimostrato, ma neanche sostenuto, che tale delega fosse stata effettivamente conferita;
ciò evidentemente sul presupposto che, essendo "Il Mattino" di Napoli un quotidiano di notevoli dimensioni e di ampia diffusione, per ciò solo, dovesse darsi per certo che le singole sedi periferiche (e dunque anche quella di Salerno) avessero un loro responsabile. L'assunto è incondivisibile, in quanto è onere del ricorrente che deduca una carenza motivazionale dare conto delle ragioni della ipotizzata illogicità o della consistenza della aporia rinvenuta nell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, facendo riferimento a precisi fatti storici, ad incontroverse massime di esperienza, ovvero ad uno non contestata situazione di fatto e non semplicemente richiamandosi, in maniera del tutto generica, ad un indimostrato id quod plerumque accidit. La seconda censura va dunque dichiarata infondata (e quasi ai limiti della inammissibilità per sua mancanza di specificità).
Il terzo motivo di ricorso è viceversa fondato. Con esso si sostiene che i l RA non può essere chiamato a rispondere per l'altrui errore. Orbene è certamente indubbio che il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento dei reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art 57 cp. (cfr. ASN 199908118-RV 214128, ASN 199208418-RV 191929). Di più: è questa la stessa ratio della esistenza del reato di omesso controllo. La condotta omissiva del direttore, infatti, consiste nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che, col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto, si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone. Ne consegue che, se il delitto ex art 595 comma III cp non risulta essere stato consumato (come nel caso di specie) per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione. Che la pubblicazione della foto dei VO sia stata frutto di una svista e non della deliberata volontà di denigrarlo emerge dall'intero impianto di entrambe le sentenze di merito e dalla stessa struttura del fatto contestato. L'errore, per quel che si comprende dalla motivazione delle decisioni di primo e secondo grado, fu conseguenza di un caso di omonimia (e fu reso possibile poiché presso la direzione della sede salernitana era disponibile una foto del querelante). In altre parole, è del tutto evidente che una cosa è l'effetto diffamatorio di un comportamento negligente (quello, nel caso in esame, della persona -rimasta ignota- che, senza controllare le generalità del VO, ne selezionò la fotografia, consentendo che essa fosse abbinata ad un articolo dal contenuto poco lusinghiero), altro è il reato di diffamazione, delitto doloso (per la precisione, a dolo generico: tra le tante: ASN 199711663-RV 209262). Va da sé che, quando l'effetto diffamatorio è, come nel caso prospettato, conseguenza di una condotta non dolosa, pur non sussistendo il delitto ex art. 595 comma III cp, al danneggiato non è certo preclusa la azione in sede civile, tanto a carico del giornalista, quanto, eventualmente, a carico del direttore o di chiunque, con la sua condotta, abbia causato (colposamente) danno alla reputazione altrui.
Restando dunque assorbito l'ultimo motivo di ricorso, la sentenza della Corte di appello napoletana va annullata senza rinvio per insussistenza dei fatto.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, in data 26 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2003.