Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2003, n. 19827
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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La querela è negozio processuale, che va interpretato, ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché, ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; ne consegue che la inesatta indicazione delle generalità del querelato non è necessariamente rilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato

Poiché il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art 57 cp., la condotta omissiva di quest'ultimo consiste specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che -col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto- si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone; ne consegue che, se il delitto di cui all'art. 595 comma terzo Cp non risulta essere stato consumato per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2003, n. 19827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19827
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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