Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Commentario • 1
- 1. Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2020
Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2017, n. 17581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17581 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
17581-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 357/2017 - Presidente DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.46084/2016 ANNA PETRUZZELLIS -Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO STEFANO MOGINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE IT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO per l'inammissibilità del ricorso Udit i difenser Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/09/2016, il Tribunale di Lecce, accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, ha applicato a IT PE (comandante dei vigili urbani di Latiano) la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio con conseguente interdizione temporanea per - le attività ad esse inerenti per la durata di mesi sei in relazione ai reati ex artt. - 81, comma 2, 56, 323 e 323 (capo A); ex artt. 110 e 479 cod. pen. (capo B); ex artt. 81, comma 2, 110, 476 e 479, 61 n. 2 (capo C), per avere avviato la procedura di revoca dell'assegnazione di uno stallo per disabili a EN SI e a suo figlio IM Mosca, solo per il fatto che la stessa era stata temporaneamente ricoverata presso una struttura sanitaria, nel frattempo rilasciando un contrassegno per disabili con la falsa data del 15/01/2016 (giorno in cui i Carabinieri avevano elevato contravenzione alla PE per occupazione abusiva di posto riservato ai disabili) alla coppia VI ZZ e MA PE. Inoltre, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione della decisione sino a che non sia divenuta definitiva.
2. Nel ricorso di PE si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo: l'insussistenza del delitto ex art. 323 cod., sia perché i richiami ai dati normativi contenuti nell'ordinanza non risultano pertinenti, sia perché l'avvio del procedimento di revoca dello stallo costituì da parte sua, quale comandante dei vigili urbani, un atto doveroso e l'atto non arrecò un vantaggio ingiusto perchè ZZ era effettivamente in condizioni di grave limitazione della deambulazione;
l'infondatezza delle imputazioni provvisorie concernenti i falsi ex artt. 476 e 479 cod. pen., perché il registro-brogliaccio delle concessioni rilasciate agli invalidi civili non presenta correzioni e/o cancellazioni;
l'insussistenza di esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha riformato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sulla base di una diversa interpretazione dei fatti. Secondo il cosiddetto principio della motivazione rafforzata, giudice di appello o di riesame che riformi, in melius o in pejus, la decisione di primo grado, deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione del primo provvedimento, con un onere di 2 argomentare circa la sua incompletezza o incoerenza, per giustificarne la riforma (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679), che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà della motviazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Anche il provvedimento cautelare del secondo giudice che, rivisitando gli stessi dati del primo, giunga a un esito sfavorevole all'indagato va retto da una argomentazione di forza superiore a quella del primo provvedimento: deve non solo risultare di per sé esente da vizi logici nel delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento, ma pure confrontarsi con le diverse ragioni del provvedimento riformato e della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati (Sez. 1, n. 16029 del 27/01/2016, Rv. 266622). Tuttavia non è indispensabile che giunga a confutarlo pienamente, perché, diversamente dal caso della sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non necessariamente deve elidere ogni ragionevole dubbio: infatti, il suo criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità ma soltanto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (Sez.
6. n. 1137 del 24/07/2016). Sotto questo profilo, nei limiti delle valutazioni inerenti al giudizio cautelare e della correlata incompletezza dei dati acquisiti il provvedimento impugnato non presenta vizi logici che ne determinino l'annullabilità. Pertanto, i motivi di ricorso relativi alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati descritti nelle imputazioni provvisorie non risultano fondati.
2. Fondato risulta, invece, il motivo di ricorso nel quale si deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo, infatti, l'ordinanza impugnata desume il rischio di reiterazione di condotte analoghe a quella per la quale si procede da alcune connotazioni della vicenda (colloborazione dei sottoposti, minacce al Mosca) non corroborate da gravi indizi (che risultano riferibili, allo stato, solo al nucleo della vicenda), senza dar conto della probabilità della reiterazione di condotte simili in un contesto ambientale certamento reso avvertito dei fatti (perché ristretto) e della l'assenza di precedenti censure penali e/o disciplinari dei suoi comportamenti
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 8/02/2017 Il Consigliere estensore Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Domenico Carcano Angelo Costanzo ра IL - 6 APR 2017 A M Di E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S २२४०० Pista Esposito