Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2017, n. 17581
CASS
Sentenza 8 febbraio 2017

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Massime1

In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Commentario1

  • 1Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2020

    Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2017, n. 17581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17581
Data del deposito : 8 febbraio 2017

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