Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 1
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore nè grava sul giudice alcun onere di informare l'imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per essere stato effettuato in data successiva all'udienza di comparizione il deposito della documentazione attestante l'avvenuto risarcimento, non idonea a dimostrare la data di sottoscrizione degli atti di quietanza ad opera delle parti civili).
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 50020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50020 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
50020-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/09/2017 PATRIZIA PICCIALLI - Presidente Sent. n. sez. 1589/2017 ANDREA MONTAGNI REGISTRO GENERALE LOREDANA MICCICHE' N.21711/2017 DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ON nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/03/2017 del TRIBUNALE di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Il P.G. CC NO conclude per l'inammissibilità. Udito il difensore L'Avv.to Sambati Andrea si riporta a tutti i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento e sottolineando la prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 marzo 2017, il Tribunale di Lecce, ha confermato la pronuncia resa dal Giudice di Pace della stessa città che aveva affermato la penale responsabilità di NA CA per il reato di lesioni personali colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso ai danni di AD QU e ON EP QU e lo ha condannato alla pena di € 2000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
2. Dalle conformi sentenze di merito risulta che l'incidente stradale si era verificato in quanto l'imputato, alla guida dell'autovettura Hyundai Accent, tg. AZ247HX, tenendo una velocità superiore al limite consentito e comunque non adeguata al contesto, circolando in ora notturna, in un tratto di strada a curva destrorsa ed in prossimità di un incrocio, non riusciva a mantenere il controllo del proprio mezzo, sino ad invadere l'opposta corsia di marcia e collidere frontalmente con l 'autovettura a bordo della quale viaggiavano le persone offese.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il CA, tramite il difensore, eccependo: - violazione di legge in relazione agli artt. 517 cod. proc. pen. e 589 cod. pen., con riferimento all'ordinanza dibattimentale del 7.7.2016 con la quale il Giudice di Pace disponeva la separazione del processo da quello avente ad oggetto il reato di omicidio colposo, contestato in udienza dal pubblico ministero, in relazione al decesso di EL LI IO verificatosi a seguito del medesimo sinistro. Si rileva, in particolare che il giudice di merito non avrebbe dovuto sindacare circa l'ammissibilità della nuova contestazione ma solo prendere atto che vi era già pendente un altro procedimento penale con la medesima imputazione, considerando conseguentemente abnorme quella formulata in udienza dal pubblico ministero;
violazione ed errata applicazione dell'art. 590 cod. pen. nonché vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe del tutto ignorato i motivi di gravame con cui si rilevava che il conducente della Fiat Punto, come accertato dalla consulenza tecnica di parte, pur avendo avuto a disposizione circa 2,8 secondi, non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza per evitare la collisione. Inoltre, mancherebbe la prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa ascritta all'imputato e le lesioni riportate dalle parti civili non essendo stato accertato che, se il CA avesse proceduto ad una diversa velocità, il sinistro si sarebbe potuto evitare;
2 - violazione ed errata applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 35 del citato decreto legislativo, sul presupposto per cui non vi sarebbe prova in atti dell'avvenuta riparazione del danno prima dell'udienza di comparizione, termine ritenuto perentorio. Sul punto, la difesa rileva che il giudice dell'appello non avrebbe considerato il contrapposto orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta dell'insegnamento risultante dall'ordinanza della Corte Cosituzionale n. 231 del 2003, ritiene non perentorio il termine in parola. Inoltre, si eccepisce che, non solo non vi sarebbe la prova che il risarcimento sia stato tardivo, ma soprattutto non sarebbe stato accertato che l'imputato era stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestato attraverso attività riparatorie. Conseguentemente, ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri conferitegli dal codice di rito e disporre gli accertamenti necessari al fine di stabilire la tempestività del risarcimento, о quantomeno l'avvenuta comunicazione all'imputato della possibilità di accedere alla causa di estinzione del reato di cui all'articolo 35. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2. Come correttamente rilevato nella pronuncia impugnata, certamente la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero d'udienza nei confronti del CA ed avente ad oggetto il reato di omicidio colposo ai danni di EL LI IO, in relazione al quale risultava già iscritto autonomo procedimento pendente in fase di indagini preliminari, era stata effettuata in violazione del disposto di cui all'art. 517, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., venendo in rilievo un reato appartenente alla cognizione di un giudice superiore. A fronte di tale avvenuta contestazione, però, ritiene il Collegio che, del tutto correttamente, il primo giudice ha disposto la separazione del procedimento e la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero in applicazione del disposto di cui all'art. 521 comma 3 cod. proc. pen. Deve, infatti, darsi continuità all'orientamento secondo cui è abnorme, perché determina una non consentita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione, eseguita dal P.M. in udienza, di reato concorrente di competenza del tribunale in composizione collegiale, non si limiti a disporre la trasmissione all'ufficio del P.M., per la celebrazione della prescritta udienza preliminare, dei soli atti relativi all'ulteriore 3 imputazione, ma ordini anche la trasmissione di quelli relativi agli originari reati, già pervenuti alla fase del giudizio, non potendo operare la regola del "simultaneus processus" in relazione a reati che si trovino in differenti gradi o fasi del procedimento (Sez. 6, n. 8997 del 31/01/2007, Stabilito, Rv. 235926). Né, peraltro, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, è ravvisabile alcun profilo di abnormità nella contestazione effettuata dal pubblico ministero in udienza, rientrando tale facoltà nei poteri propri dell'organo titolare dell'azione penale che non provoca, sotto l'aspetto funzionale, alcuna stasi processuale.
3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato ed infatti i giudici di merito, peraltro con pronunzia costituente doppia valutazione conforme, hanno, con motivazione del tutto congrua ed esente da vizi logici, ricavato la prova della dinamica dell'incidente e, conseguentemente, della responsabilità dell'imputato, dalle acquisizioni istruttorie che avevano accertato, in maniera inequivoca, che l'imputato, nell'invadere l'opposta corsia di marcia, viaggiava ad una velocità superiore a quella consentita dalla segnaletica stradale e dallo stato dei luoghi - ora notturna, incrocio e di un percorso non rettilineo data la presenza di una curva destrorsa - violando così quanto disposto dagli artt. 146 co. 1 e 141 C.d.S. Inoltre, il tribunale ha rilevato anche la violazione dell'art. 143 commi 1 e 3 C. d. S., avendo il CA omesso di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla difesa, il tribunale ha analizzato, respingendole, le doglianze proposte con il gravame e reiterate, nei medesimi termini, con l'odierno ricorso che, pertanto, sotto tale profilo si presenta altresì viziato da aspeficità. Il giudice dell'appello ha, infatti, evidenziato, con motivazione del tutto corretta, che, sulla scorta della rilevata condotta gravemente colposa dell'imputato e come inequivocabilmente comprovato dalla relazione di consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, poteva ritenersi certamente dimostrata la c.d. "causalità della colpa" e dunque la evitabilità dell'evento qualora il CA avesse tenuto una condotta conforme a prudenza, essendosi accertato che l'evento si era verificato per effetto dell'avvenuta collisione conseguente all'invasione della opposta corsia di marcia.
4. Quanto all'ulteriore rilievo con quale si è eccepito che il tribunale avrebbe ignorato il motivo di gravame con cui si evidenziava che, come rilevato dal consulente tecnico di parte, il QU avrebbe avuto il tempo di attuare una manovra di emergenza ed evitare così l'impatto, si deve ribadire il principio per cui se il giudice ha esaurientemente indicato le ragioni del proprio convincimento, egli non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico 4 a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111). Nel caso in esame, peraltro, il tribunale ha espressamente considerato la questione escludendone ogni rilevanza ai fini della elisione della responsabilità del CA. Sul punto, la conclusione raggiunta dal giudice territoriale è esente da censure alla luce del principio per cui in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare senza sua colpa, causalmente rilevante, in una situazione di pericolo, improvvisa e dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008, Francogli, Rv. 241896; Sez. 4, n. 1031 del 30/10/2002, De Marco, Rv. 223709). Sulla scorta di tali argomentazioni, il tribunale ha, con valutazione ineccepibile, concluso che la velocità non prudenziale tenuta dal CA sia stata fattore causale essenziale nel verificarsi del sinistro mortale.
5. Parimenti infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso con cui si eccepisce la violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000. 6. Occorre osservare che sulla questione relativa alla perentorietà o meno del termine indicato dal comma 1 del richiamato art. 35 si era sviluppato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, l'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, d.lgs. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale (Sez. V, n. 27392 del 06/06/2008, Di Rienzo, Rv. 241173, nella cui motivazione si segnala che l'affermazione della non perentorietà appare in linea con le indicazioni dettate dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 333 del 2005; Sez. V, n. 40027 del 10/07/2014, Corbolini, Rv 260933). Viceversa, secondo altro e ormai prevalente orientamento, a cui questo Collegio intende dare continuità, in tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore. Nello stesso senso è stato pure affermato che, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere 5 l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (Sez. 4, n. 36280 del 18/02/2016, Di Canosa, Rv. 267599; Sez. 5, n. 41282 del 24/04/2015, Candellero, Rv. 265205; Sez. 5, n. 31656 del 10/02/2015, Botta, Rv. 265295; Sez. 5, n. 9877 del 18/02/2014, Beraldi, Rv. 260479; Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014, Caponetto, Rv 262690; Sez. 4, n. 15882 del 28/02/2013, Pastorino, Rv. 255021; Sez. 4, n. 12856 del 19/03/2010, Mizigoi, Rv. 247032, nella quale si è anche precisato che "la circostanza che l'imputato si avvalga della compagnia assicuratrice per il risarcimento non costituisce valido motivo per non rispettare il termine previsto dal predetto art. 35). Nel caso di specie, come evidenziato nelle pronunce di merito, l'udienza di comparizione si era tenuta il 3.11.2009 e, solo in data 19.01.2010, era stata depositata documentazione attestante l'avvenuto risarcimento e non era mai stata dimostrata la data di sottoscrizione degli atti di quietanza ad opera delle parti civili. Non vi è quindi alcun dubbio in ordine alla avvenuta celebrazione dell'udienza di comparizione in tempo antecedente alla condotta riparatoria. Privo di rilievo è, poi, l'ulteriore profilo di censura con cui il ricorrente lamenta di non essere stato edotto della possibilità di estinguere il reato attraverso attività riparatorie, dovendosi solo rammentare che l'art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 non elenca tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio l'avviso pertinente la possibilità di avvalersi di condotte riparatorie e la Corte costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale norma, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate sull'argomento, rilevando che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito "da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)", e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative (V. Ord. Corte Cost. n. 231 del 2003 e 333 del 2005). La parte, dunque, ben può avvalersi dell'assistenza del difensore al fine di valutare tutte le possibili strategie difensive, compresa quella di porre in essere attività riparatorie ai fini dell'estinzione del reato, dovendosi escludere la sussistenza di alcun onere informativo in capo all'organo giudicante. Nel caso di specie, pertanto, l'imputato avrebbe potuto chiedere che venisse disposta la sospensione del processo ai sensi del comma 3 6 dell'art. 35 del citato decreto, al fine di provvedere alle condotte riparatorie, dimostrando di non aver potuto farlo in precedenza anche eventualmente per non essere stato informato di tale possibilità. Dall'esame degli atti risulta invece che il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà, pur avendo il giudice disposto diversi rinvii al fine di consentire eventuali esiti conciliatori.
7. Per quanto esposto, dovendosi altresì escludere che sia intervenuta la prescrizione del reato, in considerazione delle sospensioni del relativo termine disposte nel corso dei vari gradi di giudizio, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 settembre 2017. Il Presidente Il Consignere estensore Patrizia Piccial Francesca/Costantini Depositata in Cancelleria Oggi. 310TT. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patria Norra 7