Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
Non è viziata l'ordinanza del giudice che, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, dia una motivazione "collettiva" delle ragioni della decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni.
Commentario • 1
- 1. Art. 104 - Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelarehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2014, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 16/01/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 115
Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 40362/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
DI MA LI, n. a Palermo il 28.05.1961, attualmente agli arresti domiciliari per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. Zanghì Nino avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo sezione feriale del riesame in data 02.08.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;
sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché del difensore del ricorrente che ha chiesto di voler cassare l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza ex art. 309 c.p.p., il Tribunale di Palermo, sezione feriale del riesame, respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di DI MA LI avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 16.07.2013 per i delitti di cui agli artt. 611 e 628 c.p.. 2. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di DI MA LI veniva proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis (secondo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 274 e 292 c.p.p., (terzo motivo).
In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come l'ordinanza impugnata sia stata emessa, sia pur con altro numero di registro generale, dal Tribunale di Palermo, sezione feriale del riesame, nei confronti del ricorrente DI MA LI e del coindagato OM PP, con l'adozione di un testo che, ad eccezione dei nomi dei due indagati, risulta essere stato redatto in "fotocopia" senza che fossero state esaminate dai giudici della cognizione le singole posizioni, tra loro non sovrapponibili.
In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come i giudici del riesame abbiano omesso una valutazione critica delle doglianze difensive, essendosi limitati ad una superficiale ricostruzione della dinamica dell'evento mutuata acriticamente dal racconto di un soggetto, tale ZZ, definito attendibile solo per essere stato il denunciante del DI MA e del OM.
Inoltre, ci si lamentava di come non si fosse tenuto conto:
- del mancato ritrovamento, in sede di perquisizione effettuata nell'immediatezza, del coltello a serramanico che sarebbe stato utilizzato per "dare concretezza" alle minacce profferite nei confronti dell'ZZ;
- del fatto che il DI MA era stato fermato subito dopo essere uscito a bordo del ciclomotore dell'ZZ dagli stessi agenti che lo avevano identificato pochi minuti prima unitamente al coindagato OM e che si erano appostati subito fuori dal condominio di via Castellana 64, teatro dell'evento;
- dell'insanabile discrasia tra l'orario delle denuncia dell'ZZ (ore
8.45 del 04.06.2012) e quello in cui si sarebbe verificato il fatto (ore 19.00 del 04.06.2012), quest'ultimo successivo al primo.
In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come i giudici del riesame abbiano ritenuto di dover assolvere all'obbligo motivazionale circa il concreto pericolo di reiterazione di "delitti analoghi" omettendo di considerare la distanza temporale tra la data di commissione del presunto reato (04.06.2012) e quella di applicazione della misura cautelare (16.07.2013). Inoltre, ci si duole del fatto che i giudici di merito nessun rilievo avessero dato al fatto che l'ZZ, per sua stessa ammissione, fosse un soggetto dedito alle truffe ed ai falsi, mentre il DI MA (come il coindagato OM) fosse soggetto incensurato e che non avesse avuto più alcun rapporto con la vittima nei tredici mesi successivi al presunto reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
4. In relazione al primo motivo, si osserva come la doglianza sia del tutto infondata.
Come, riconosciuto dallo stesso ricorrente, non può considerarsi viziata l'ordinanza del giudice che, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, dia una motivazione "collettiva" delle ragioni della decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni (Cass., Sez. 4^, n. 12559 del 01/12/2004-dep. 0 5/04 72005, Polito, rv. 231314). Rileva il Collegio come le posizioni del DI MA e del coindagato concorrente OM, sulla base delle prospettazioni rese dal Tribunale di Palermo appaiano del tutto sovrapponibili e tali da giustificare una trattazione, di fatto, unitaria.
5. Prima di passare all'esame del secondo motivo di doglianza, si rende indispensabile operare una breve premessa in merito alle preclusioni valutate operanti in sede di legittimità. Da sempre la Suprema Corte insegna che, in tema di giudizio di cassazione, al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, n. 42369 del 16/11/2006-dep. 28/12/2006, De Vita, rv. 235507). Inoltre, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass., Sez. 2^, n. 9242 del 08/02/2013-dep. 27/02/2013, Reggio, rv. 254988). Si profila pertanto inammissibile il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass., Sez. 6^, n. 45249 del 08/11/2012- dep. 20/11/2012, Cimini e altri, rv. 254274).
6. E così, conclusivamente, va riaffermato che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Suprema Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
7. Fermo quanto precede, si osserva come il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Invero, il Tribunale territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'avevano indotto ad accreditare l'ipotesi accusatoria ed in tal senso ha riconosciuto gravità indiziaria negli elementi sottoposti al suo vaglio, rappresentati dalla comunicazione di notizia di reato del 16.06.2012 e relativi allegati, dalla denuncia sporta dalla persona offesa ZZ NC in data 04.06.2012, dal verbale di sommarie informazioni rese da SC AR, moglie dell'ZZ, in data 07.06.2012, dalle annotazioni di servizio, infine, con le quali gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno dato atto dei loro interventi ed accertamenti: elementi che avevano consentito di ritenere l'esistenza di un grave compendio indiziario a carico del DI MA con riferimento alle accuse ritenute dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in ragione della violenza e delle minacce esercitate dal predetto DI MA e dal correo OM, per costringere ZZ NC a commettere i reati di falso e truffa a loro vantaggio, nonché dell'impossessamento del motociclo dell'ZZ avvenuto tramite minaccia con l'uso di un coltello.
In particolare, il Tribunale di Palermo, nel sottoporre a vaglio critico le dichiarazioni della persona offesa, ha escluso la sussistenza di dubbi sulla sua attendibilità "soggettiva", valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali, in particolare, i rapporti con gli accusati, la genesi ed i motivi della denuncia evidenziando:
- come la vittima non solo avesse prontamente denunciato ciascuno dei fatti posti in essere ai suoi danni nella fase finale della vicenda, ma si fosse altresì recata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza ancor prima (da qui il superamento del rilievo difensivo in ordine alla pretesa inverosimiglianza di una denuncia precedente al reato) che il DI MA ed il suo complice OM realizzassero la rapina ai suoi danni -rapina, più volte preannunciata dai correi - dando così la possibilità alla polizia giudiziaria di intervenire tempestivamente e riscontrare i fatti in tempo reale;
- come la vittima, denunciando il DI MA ed il suo complice OM, non avesse omesso di autoaccusarsi di molteplici reati di truffa e falso;
- come non fossero emerse ragioni di astio che avrebbero potuto indurre l'ZZ ad accusare falsamente il DI MA ed il OM;
- come non sussistessero motivi per dubitare della attendibilità "intrinseca" delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la verosimiglianza, la precisione e la completezza della narrazione dei fatti;
- come anche il giudizio di attendibilità "oggettiva" del denunciante, effettuato mediante tutti gli altri elementi di riscontro o di controllo, induceva a riconoscere la sua credibilità. Elementi di riscontro rappresentati:
a) dalle dichiarazioni della SC, che aveva confermato la versione del marito relativamente alle diverse e gravi minacce subite dallo stesso ad opera del DI MA e del OM e che aveva confermato di aver visto in data 04.06.2012, in più momenti della giornata, il DI MA ed il OM fermi presso la portineria del proprio condominio e di aver quindi notato il DI MA andar via a bordo di un motociclo che le sembrò essere quello del marito;
b) dagli accertamenti di polizia giudiziaria che accompagnarono l'ZZ presso la propria abitazione e che, poco dopo, videro il DI MA andar via a bordo del motociclo dell'ZZ;
c) dai riscontri, acquisiti dalla polizia giudiziaria, in ordine alle lesioni subite dalla persona offesa in data 09.12.2011 nonché presso la banca dati dell'ACI dei passaggi di proprietà di auto in favore della moglie del DI MA nonché in favore di tale PP Antonio.
8. La linea argomentativa così sviluppata è immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi del cit. art. 606 c.p.p., lett. e).
9. Parimenti inammissibile è la terza censura avanzata nel ricorso. Come è noto, afferma la giurisprudenza della Suprema Corte che, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6^, n. 28618 del 05/04/2013- dep. 03/07/2013, Pmt. in proc. Vignali, rv. 255857). La motivazione del Tribunale di Palermo che giustifica la misura cautelare in atto è congrua e pienamente rispettosa dei criteri elaborati dalla giurisprudenza avendo i giudici di seconde cure adeguatamente motivato la concretezza del pericolo di reiterazione del reato da parte del DI MA tenuto conto:
- delle gravi modalità del fatto;
- della pervicacia con la quale l'indagato ha portato avanti il suo intento criminale nel corso di diversi mesi, in una progressione di violenza sfociata nella rapina in contestazione mediante l'uso di un'arma;
- della sfrontatezza del comportamento criminoso da parte dei due indagati che riferirono alla persona offesa che non avrebbero desistito dal loro intento criminale neppure dopo l'intervento della polizia giudiziaria.
10. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, la condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014