Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.), l'illegittimità della delega di pubbliche funzioni, in quanto non prevista dalle norme che regolano la materia, non rende inesistenti gli atti compiuti dal delegato al quale sia di fatto conferita e non lo esime dal rispetto delle norme che regolano gli atti e le funzioni delegate, essendo l'interesse finale della pubblica amministrazione che gli atti di competenza del delegante siano regolarmente e legittimamente adottati e le corrispondenti funzioni correttamente esercitate.
La fattispecie penale di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.), si articola sotto il profilo oggettivo su due presupposti fondamentali, che gli atti compiuti dal pubblico ufficiale siano certificati o autorizzazioni amministrative e che la falsa attestazione riguardi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, essendo invece irrilevante la distinzione fra atti interni ed esterni della pubblica amministrazione, essendo entrambe le categorie di atti comprese nella tutela della pubblica fede assicurata dalla norma.
Commentario • 1
- 1. Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 22396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22396 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/01/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 81
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 32323/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LL NE, nato il [...] ad [...];
2. RO DO, nato il [...] a [...];
3. DE SA EN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 12 dicembre 2001 n. 7603, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia 1 dicembre 1999 n. 148, sono stati prosciolti:
1. dal reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 323 c. 2, 480 c.p. e 4 L. 7 agosto 1982 n. 516 e succ. modd., commesso in
Civitavecchia, in primavera-autunno 1993, limitatamente agli atti autorizzativi di cui alla lett. f) della rubrica, perché estinto per prescrizione, e assolti dal reato p. e p. dagli artt. 476 e 479, con riferimento agli atti pubblici diversi da quelli autorizzativi, e dal reato p. e p. dall'art. 323 c.p. perché il fatto non sussiste. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi di LL e De IS e il rigetto del ricorso di OC.
Sentita l'arringa del difensore di OC DO, avv. Pasquale BARTOLO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 1 dicembre 1999 n. 148 il Tribunale di Civitavecchia proscioglieva NE LL, DO OC e EN De IS dal reato di cui agli artt. 81 e 480 c.p. (così modificata l'originaria imputazione ex artt. 476 e 479 c.p.) - perché, nella rispettiva qualità di comandante della Scuola di Guerra, comandante dei Supporti Generali e capo Ufficio Amministrazione, in Civitavecchia dal 1988 al 1993 in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche non impedendo l'evento che avevano l'obbligo d'impedire e compiendo comunque, nonostante la consapevolezza dell'illegittimità di essi, gli atti di rispettiva competenza, dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno della Scuola di Guerra permettevano la presentazione di fatture relative a lavori mai eseguiti da parte delle ditte IA e FO negli anni successivi fino al 1993 predisponendo sia falsi ordinativi di spesa e falsi atti autorizzativi e dispositivi, sia false fatture emesse da privati - perché estinto per prescrizione;
li assolveva dal reato previsto dagli artt. 476 e 479 c.p. in relazione agli atti pubblici diversi da quelli autorizzativi perché il fatto non sussiste;
e li assolveva dal reato di cui all'art. 323 c.p., contestato in relazione alla suddetta vicenda, perché il fatto non costituisce reato. Contro tale decisione proponevano appello il P.M. presso il Tribunale di Civitavecchia, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in accoglimento delle richieste ivi formulate dall'Accusa, e i Difensori degl'imputati, che eccepivano l'inammissibilità dell'appello del P.M. e chiedevano l'assoluzione dei loro difesi. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 7603 del 12 dicembre 2001 dichiarava inammissibile l'appello del P.M. e confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- LL:
- mancanza e comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e inosservanza ed erronea applicazione dell'arti 10 c.p. (art. 606 lett. e) e b) c.p.p.) perché il gen. LL era cessato dal servizio prima che i falsi fossero posti in essere e le stesse indicazioni scritte, inequivocabilmente da lui date, lasciano supporre che i lavori, sicuramente decisi senza volontà di abusare dell'ufficio, avrebbero dovuto essere eseguiti rispettando le regole e andando avanti senza affanno, cioè per c.d. a stadi e, quindi, nei limiti del cap. 2802 (minuto mantenimento); la mancata conoscenza da parte del ricorrente dei fatti contestati è richiamata nella sentenza di primo grado quando riconosce il particolare assetto organizzativo della Scuola di Guerra, che avrà violato l'art. 4 D.P.R. n. 1076/76, ma che aveva conferito il potere di autorizzare i lavori in economia non già al Comandante, ma ad un ufficio subordinato, cioè al Comandante del Reparto Comandi e Servizi e poi al Comandante dei Supporti Generali (ufficio di nuova costituzione);
- OC:
1. nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha prosciolto l'imputato dal delitto di falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative per intervenuta prescrizione;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1, 3 e 4 D.P.R. 5 dicembre 1983 n. 393 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché dal tenore degli artt. 3 e 4 D.P.R. cit. risulta che gli atti autorizzativi di lavori in economia non devono essere emanati previa verifica da parte del pubblico ufficiale che li sottoscrive della sussistenza delle situazioni di fatto indicate nell'atto con il quale l'ufficio preposto chiede di effettuare i lavori in economia, per cui il ricorrente aveva soltanto il compito di acclarare se i lavori che gli altri organi chiedevano che venissero effettuati in economia rientravano nelle tipologie che in base al regolamento potevano essere eseguiti con quelle modalità;
2. nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha prosciolto l'imputato dal delitto di falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative per intervenuta prescrizione;
travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie (art. 606 c. 1 lett. e c.p.p.) perché i fondi venivano assegnati dallo Stato
Maggiore ai singoli Enti all'inizio di ogni anno, a prescindere da quanto risultava dagli atti autorizzativi, la cui funzione è di avviare il procedimento relativo a ciascuna spesa e non, come si afferma nella sentenza impugnata, di dare certezza sulla verificazione dei presupposti cui la legge subordina l'adozione di una determinata procedura, e sono quindi atti privi di rilevanza esterna e perciò inidonei a commettere il reato di cui all'art. 480 c.p.; nella specie gli atti sottoscritti dal ricorrente dovevano ritenersi tamquam non essent perché le tabelle organiche con le quali il Comandante gli aveva attribuito la gestione amministrativa della Scuola di Guerra erano in contrasto con l'art. 4 D.P.R. 5 giugno 1976 n. 1076, che attribuisce quelle funzioni esclusivamente al Comandante;
3. nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha prosciolto l'imputato dal delitto di falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative per intervenuta prescrizione;
mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) perché il ricorrente è stato indotto a credere dai suoi superiori diretti e dallo Stato Maggiore dell'Esercito che la sua condotta avrebbe potuto integrare al più una mera irregolarità amministrativa;
4. nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha prosciolto l'imputato dal delitto di falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative per intervenuta prescrizione;
errata interpretazione ed applicazione degli artt. 51 e 59 c. 3 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, perché il ricorrente ha agito per obbedire agli ordini del suo diretto superiore impartitogli con l'assenso del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che non poteva considerare come manifestamente criminoso;
- De IS:
1. violazione degli artt. 530, 546, 110, 81 e 480 c.p. e motivazione carente, illogica e contraddittoria (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché la semplice conoscenza delle irregolarità amministrative accertate nel caso di specie non può considerarsi di per sè sufficiente a configurare un'ipotesi di concorso, ancorché morale con riferimento a comportamenti che sotto altro profilo (abuso d'ufficio) sono stati ritenuti penalmente non punibili;
2. violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e 530 c.p. (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) perché sono state poste a fondamento della condanna del De IS le fatture emesse sin dal 1989, siccome elencate e contenute negli allegati 6, 7, 8, 9 della relazione della Commissione Vitale, allegati che non sono mai stati acquisiti ritualmente al processo e che comunque sono stati comunicati ai difensori soltanto nel mese di febbraio del 1988, dopo il rinvio a giudizio, per cui non hanno mai formato oggetto di contestazione e su di essi gl'imputati non hanno potuto esercitare il diritto di difesa.
La sentenza impugnata ha rigettato l'appello proposto dal gen. NE LL ritenendo provato che egli fosse al corrente dell'iter amministrativo-contabile impresso alla vicenda della ristrutturazione della mensa della Scuola di Guerra e, quindi, a conoscenza degl'inevitabili illeciti conseguenti alla decisione, da lui condivisa e avallata, di realizzare i lavori in economia. A questa dimostrazione il Giudice d'appello è pervenuto non solo sotto il profilo formale, per la considerazione che il gen. LL era il comandante della Scuola, ma in base a prove sia orali che documentali.
In particolare, risulta dalle sommarie informazioni di SM FO, confermate davanti al P.M., che il gen. LL, insieme con il gen. BI IZ, con il gen. Giancarlo FA e con il col. Giancarlo Di BR, concordarono, decisero e stabilirono che la mensa unificata sarebbe stata realizzata soltanto dalla mia (sua) ditta per le opere edili e dalla ditta IA per arredi, rivestimenti, controsoffittature ed impianti.
Quindi, come risulta da un appunto in data 17 marzo 1988, consegnato al P.M. dal col. DO OC, si era svolta il 18 febbraio 1988 presso il Comando della Scuola una riunione presieduta dal gen. IZ alla quale avevano preso parte, oltre al gen. FA e al col. Di BR, anche il FO e il IA, nella quale si era ribadito che la Scuola avrebbe eseguito in economia i lavori di ristrutturazione della mensa, avvalendosi di appositi finanziamenti che lo Stato Maggiore dell'Esercito avrebbe disposto sul cap. 2802 del bilancio della Scuola, relativo tra l'altro ai lavori del minuto mantenimento. Nella motivazione della sentenza impugnata si rileva che l'appunto citato con i suoi due allegati costituisce un documento analitico, comprensivo della programmazione dell'inizio dei lavori in data 28 marzo 1988, che prova al di là di ogni dubbio come chi aveva adottato le decisioni prese nel corso della riunione avesse ben chiaro quali sarebbero stati gli artifici amministrativo-contabili di cui ci si sarebbe avvalsi per far apparire come eseguibili in proprio dalla Scuola lavori dell'ammontare di miliardi, che avrebbero richiesto procedure diverse sia per la scelta dei contraenti che per la corresponsione del corrispettivo.
Il gen. LL, dopo aver asserito che sin dall'inizio del suo comando aveva incaricato il gen. IZ e il gen. FA di affrontare il degrado della mensa, ha altresì ammesso che il risultato della riunione gli era stato illustrato dal gen. IZ con la precisazione che le spese sarebbero state imputate sul cap. 2802. E il Giudice d'appello rileva che l'annotazione da lui apposta sul relativo appunto, recante il testo l'interessante è partire e andare avanti senza affanno e rispettando le regole, appare solo un tentativo di prendere formalmente le distanze dagl'inevitabili illeciti conseguenti alla decisione adottata di eseguire i lavori in economia. Lavori dei quali il FO ha dichiarato, sia pure con la riserva di un corretto ricordo, di avergli consegnato i preventivi da lui redatti. Il dato concettuale su cui la decisione impugnata si fonda consiste nella constatazione che l'importo notevolmente elevato dei lavori di ristrutturazione della mensa non poteva essere coperto con gli stanziamenti di bilancio previsti per il minuto mantenimento, ossia per la manutenzione ordinaria, per cui occorreva procurare finanziamenti ulteriori ricorrendo all'artificio di farli figurare, mediante fatture rilasciate dal FO e dal IA, come lavori diversi, asseritamene urgenti e concernenti altri ambienti della Scuola, che in realtà non venivano eseguiti. Pertanto, il fatto di aver approvato la decisione adottata comportava per il gen. LL, comandante della Scuola, la consapevolezza e la volontà degli illeciti conseguenti e, quindi, il concorso nei reati commessi per l'esecuzione di essa, non potendo avere evidentemente alcun rilievo la circostanza che le irregolarità preventivate in quanto insite nel sistema adottato siano state commesse quando lui era già cessato dal servizio e dal altro personale, peraltro da lui delegato. La motivazione della sentenza impugnata, così sinteticamente riepilogata, non presenta nessuna illogicità o contraddittorietà ed è perfettamente coerente ed esaustiva.
Le contrarie asserzioni del ricorrente appaiono irrilevanti rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dai Giudici di merito, rivelandosi manifestamente infondate.
Pertanto il vizio di motivazione eccepito, col quale in realtà si deduce una valutazione diversa e alternativa rispetto a quella eseguita nelle fasi del giudizio di merito, risulta palesemente insussistente così come quello di violazione di legge, relativo alle regole del concorso di persone nel reato, in effetti correttamente applicate.
L'impugnazione del gen. LL è pertanto inammissibile. Per quanto riguarda il ricorso del col. OC, si osserva in ordine al primo motivo che la natura autorizzatoria dell'atto amministrativo implica il controllo dei presupposti di fatto che ne consentono l'emanazione, e, quindi, della legittimità delle opere autorizzate, a differenza di quanto avviene per gli atti di esecuzione delle spese, che hanno funzione meramente esecutiva del pagamento e presuppongono esclusivamente il controllo dell'effettiva esecuzione delle opere autorizzate quale presupposto per l'erogazione del compenso.
Pertanto non è accettabile la tesi che limita la competenza dell'organo che autorizza l'esecuzione di lavori al controllo dell'astratta pertinenza di essi alla tipologia prevista dalle norme vigenti in materia - peraltro contraddetta dallo stesso comportamento tenuto dal ricorrente nella vicenda - perché la natura stessa dell'autorizzazione postula che il controllo preventivo ai fini dell'emanazione degli atti autorizzativi debba riguardare la legittimità in concreto e, soprattutto, l'effettività dei lavori che vengono autorizzati.
Nella specie, secondo la motivazione della sentenza impugnata, il pubblico ufficiale autorizzò lavori destinati a non essere eseguiti, essendo consapevole che il relativo importo andava in realtà a copertura dei lavori relativi alla ristrutturazione della mensa della Scuola. Questo dimostra com'egli abbia condiviso e attuato il progetto originario, che prevedeva l'esecuzione in economia dei lavori di ristrutturazione, mettendo in esecuzione la soluzione amministrativo-contabile predisposta dai vertici della Scuola per conseguire l'obiettivo. Il predetto motivo appare, quindi, manifestamente infondato.
Alla medesima conclusione si perviene riguardo al secondo motivo, con riferimento a entrambi gli argomenti con esso dedotti, in quanto la decisione impugnata ha correttamente confutato sia la tesi degli atti autorizzativi come meramente interni, e quindi privi di rilevanza ai fini del reato di cui all'art. 480 c.p., che quella della presunta inesistenza degli atti stessi in quanto emessi da funzionario incompetente.
Infatti il Giudice d'appello ha escluso in fatto che le autorizzazioni costituissero atti interni, trattandosi di attività prodromiche aventi la funzione di dare certezza alla verificazione dei presupposti per l'adozione di una determinata procedura contrattuale, destinate, in particolare, allo Stato maggiore dell'Esercito, per consentirgli di erogare i fondi necessari;
ed ha rilevato in punto di diritto come la fattispecie penale comprenda anche gli atti interni in quanto giuridicamente l'interesse alla tutela della pubblica fede sussiste per tutti gli atti che assumono funzione probatoria, compresi quelli interni alla P.A.. In realtà, la fattispecie penale dell'art. 480 c.p. si articola sotto il profilo oggettivo su due presupposti fondamentali, che gli atti compiuti dal pubblico ufficiale siano certificati o autorizzazioni amministrative e che la falsa attestazione riguardi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, per cui appare irrilevante, quando nella fattispecie concreta sussistano tali presupposti, la distinzione fra atti interni ed esterni della pubblica amministrazione, essendo entrambe le categorie di atti comprese nella tutela della pubblica fede assicurata dalla norma. Per quanto riguarda il secondo argomento - prospettato per la prima volta in questa sede - si osserva che l'illegittimità della delega di pubbliche funzioni in quanto non prevista dalle norme che regolano la materia non rende inesistenti gli atti compiuti dal delegato al quale sia di fatto conferita e non lo esime dal rispetto delle norme che regolano gli atti e le funzioni delegate, essendo l'interesse finale della pubblica amministrazione che gli atti di competenza del delegante siano comunque regolarmente e legittimamente adottati e le corrispondenti funzioni comunque correttamente esercitate. Ciò è effettivamente avvenuto nel caso concreto, nel quale il col. OC, delegato dal Comandante della Scuola, ha emesso gli atti di competenza del delegante. Secondo il principio suespresso gli atti da lui compiuti non potevano considerarsi inesistenti e erano, anzi, pur sempre soggetti alle norme che li regolavano e che comunque il delegato avrebbe dovuto concretamente rispettare. Anche questo secondo argomento appare inficiato da manifesta infondatezza. Il terzo e quarto motivo sono anch'essi inammissibili. La scriminante dell'art. 51 c.p. presuppone la legittimità dell'ordine e, inoltre, che l'esecutore ritenga per errore di fatto di obbedire a un ordine legittimo.
Il Giudice d'appello ha ritenuto che l'illegittimità della soluzione adottata per la ristrutturazione della mensa e la prassi amministrativo-contabile prevista per l'esecuzione comprendeva l'intero procedimento, al di là del primo atto decisionale, per cui il ricorrente ha avuto parte integrante nell'esecuzione del progetto. Tale motivazione costituisce adeguata risposta alla questione, riproposta dal ricorrente, della sussistenza dell'elemento soggettivo ed esclude correttamente la possibilità che questi credesse in buona fede di obbedire a un ordine legittimo. Secondo lo stesso col. OC i suoi superiori non nascondevano l'irregolarità del procedimento amministrativo seguito, della quale egli aveva quindi piena consapevolezza.
Entrambi i motivi sono quindi manifestamente infondati. Infine, anche il ricorso del T. Col. EN De IS risulta inammissibile. L'appello del De IS è stato rigettato perché lo stesso, definito come esperto della normativa contabile e in materia contrattuale, era pienamente cosciente dell'illegittimità della procedura seguita e perché l'emissione degli atti dispositivi rientrava nell'ambito della sua responsabilità personale. La prova di questo si è tratta dalla circostanza che il T. Col. De IS ha ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda, affermando di aver agito non già per errore sulla regolarità della soluzione amministrativo-contabile seguita, bensì per aver ricevuto assicurazioni dai superiori sulle intese intervenute in proposito con lo Stato Maggiore dell'Esercito.
L'apporto del ricorrente non si è, perciò, limitato alla semplice conoscenza delle irregolarità amministrative dell'operazione, ma si è concretizzato nell'adozione dei provvedimenti esecutivi di sua competenza quale capo dell'Ufficio Amministrazione dal 26 febbraio 1983 al 20 settembre 1989 e, quindi, in un contributo causale alla verificazione del fatto che giustifica la qualificazione giuridica di concorrente nel reato.
Pertanto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile.
Il ricorrente deduce un vizio di difetto di contestazione e, quindi, di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza fondato sull'irrituale acquisizione al processo di determinate fatture. Tale documentazione sarebbe stata comunque comunicata ai difensori nel mese di febbraio del 1988, dopo il rinvio a giudizio ma prima della pronuncia della sentenza di primo grado, per cui la relativa eccezione di nullità a regime intermedio risulta intempestivamente proposta per la prima volta in questa sede.
Il ricorrente non spiega come e perché la tardiva acquisizione documentale può dar luogo a difetto di contestazione e di correlazione fra accusa contestata e sentenza.
L'eccezione, formulata genericamente in contrasto con la disposizione degli artt. 581 lett. c) e 591 c. 1 lett. c) c.p.p. e comunque palesemente infondata, appare del tutto speciosa e per più versi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di euro 1.000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004