Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 22396
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.), l'illegittimità della delega di pubbliche funzioni, in quanto non prevista dalle norme che regolano la materia, non rende inesistenti gli atti compiuti dal delegato al quale sia di fatto conferita e non lo esime dal rispetto delle norme che regolano gli atti e le funzioni delegate, essendo l'interesse finale della pubblica amministrazione che gli atti di competenza del delegante siano regolarmente e legittimamente adottati e le corrispondenti funzioni correttamente esercitate.

La fattispecie penale di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.), si articola sotto il profilo oggettivo su due presupposti fondamentali, che gli atti compiuti dal pubblico ufficiale siano certificati o autorizzazioni amministrative e che la falsa attestazione riguardi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, essendo invece irrilevante la distinzione fra atti interni ed esterni della pubblica amministrazione, essendo entrambe le categorie di atti comprese nella tutela della pubblica fede assicurata dalla norma.

Commentario1

  • 1Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2004, n. 22396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22396
Data del deposito : 21 gennaio 2004

Testo completo