Sentenza 9 marzo 2011
Massime • 1
Difetta di interesse l'impugnazione dell'imputato che lamenti l'illegittima applicazione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti.(Fattispecie di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena con cui l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 bis cod. pen., già dichiarato illegittimo dalla Corte cost. con la sentenza n. 249 del 2010, era stata dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2011, n. 16717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16717 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/03/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 527
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 31575/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DI HI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14/6/2010 dal G.I.P. di Torino;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla previsione dell'aggravante. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI HI proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 14 giugno 2010, il G.I.P. del Tribunale di Torino applicava nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.
Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell'art. 444 c.p.p. e art. 61 c.p., n. 11 bis rilevando come, alla luce della declaratoria di incostituzionalità del menzionato art. 61 c.p., n.11 bis, la circostanza aggravante in esso contemplata non avrebbe dovuto essere applicata nel computo della pena.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, effettivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 5 luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 c.p., n. 11 bis. Nell'impugnato provvedimento, tuttavia, il G.I.P. ha effettuato il giudizio di comparazione tra la richiamata aggravante e le circostanze attenuanti generiche, all'esito del quale queste ultime sono state ritenute prevalenti, con conseguente applicazione della riduzione massima consentita, pari ad un terzo.
Ne consegue che la menzionata aggravante non ha prodotto in concreto alcun effetto sulla determinazione della pena da parte del giudice e, conseguentemente, il ricorrente non ha alcun interesse concreto al ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011