Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 3
Sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato diretta all'esclusione di una circostanza aggravante pur quando gli effetti aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal giudizio di equivalenza con circostanze attenuanti, o addirittura di prevalenza di queste ultime, posto che il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti soltanto sulla determinazione della pena e lascia inalterata la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell'imputato.
L'avvertimento da darsi, prima che abbia inizio l'interrogatorio o l'esame, circa l'eventualità che, rendendo dichiarazioni sui fatti riguardanti la responsabilità di altri, si assumerà l'ufficio di testimone, è validamente formulato dall'autorità procedente attraverso il richiamo dell'articolo di legge che prevede l'incombente, se le persone a cui è diretto, indagati o imputati anche in procedimento connesso o per reato collegato, abbiano, per doti culturali o qualità professionali, capacità di corretta percezione del significato del rinvio al testo normativo.
L'esame testimoniale dei componenti di un collegio giudicante, nel caso in cui l'imputazione attenga ad un fatto intimamente connesso con quanto si è detto e deciso nella camera di consiglio, si estende legittimamente ai giudizi formulati e ai voti espressi in quella sede, posto che l'obbligo di denuncia che grava sul pubblico ufficiale, in tal caso i componenti del collegio, fa venire meno il vincolo del segreto. (Fattispecie in cui l'imputazione per il delitto di falsità ideologica in atto pubblico atteneva alla redazione da parte del presidente estensore di un Tribunale del riesame di un'ordinanza con statuizione difforme da quella deliberata in camera di consiglio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2009, n. 37095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37095 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
O S C U RA TA
37095 /09
REPUBBLICA ITALIANA
M. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Presidente Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
del 22/04/09 Consigliere DUBOLINO 1. Dott. PIETRO
SENTENZA 2. " PAOLO OLDI Cons. Relatore
8९५ " N. GIAN GIACONG SANDRELLI Consigliere 3.
R.G.N.03494/09 4. SILVANA DE BERARDINIS Consigliere
ha pronunciato la seguente:
In caso di diffusione del S EN T EN ZA presente provvedimento sul ricorso proposto da: omettere le generalità e gli altri dati identificativi N. IL "omissis" G.V. di:
avverso la SENTENZA del 08/07/2008
a 1 Mart. 52
d.lgs. 6/03 in quanto: di POTENZA CORTE DI APPELLO
☐ disposto d'ufficio
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
✓ a richiesta di parte imposto dalla legge Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi- Roma,
Il Presidente gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Francesco Salzano
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi, per le parti civili, l'Avv. dello Stato Alessan-
dra Bruni e l'Avv. Angelo Pallaro;
Uditi i difensori Avv.ti Giovanni Aricò e Giuseppe Mo-
desti
FATTO
Con sentenza in data 8 luglio 2008 la Corte d'Appello di Potenza, con- fermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto G.V.
responsabile del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, aggravata ex art. 476 c. II c.p.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della Presidenza del Consiglio e del Ministro della Giustizia, nonché di tutti costituitisi E.G. E M.F.
parti civili.
Secondo l'assunto accusatorio, recepito dal giudice di merito, il | G. nel redigere un'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce nella sua duplice qualità di presidente del collegio giudicante e relatore, aveva emesso una statui- zione difforme da quella deliberata in camera di consiglio, disponendo l'accogli- mento della richiesta di riesame proposta da S.I. anziché il suo rigetto;
aveva inoltre provveduto sulle richieste di riesame proposte da altri indagati, senza che la posizione di costoro fosse stata discussa.
La decisione della Corte d'Appello si è fondata sulle testimonianze degli altri due giudici componenti il collegio giudicante, E.G. e M.F. la cui deposizione era stata rinnovata in grado di appello escludendone la preclusione di cui all'art. 125 c. 4 c.p.p..
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, congiuntamente ai propri difensori, affidandolo a sei motivi.
Col primo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità ai fini accusa- tori delle deposizioni delle testi E.G. e M.F. per omis-
sione dell'avviso di cui all'art. 64 c. 3 lett. c) c.p.p. (e, in grado di appello, anche dell'avviso ex art. 210 c. 4 dello stesso codice), sebbene costoro avessero assun- to la posizione di indagate in procedimento collegato a seguito della denuncia per calunnia da lui stesso presentata.
Col secondo motivo il ricorrente, estendendo l'impugnazione all'ordi- nanza dibattimentale datata 8 maggio 2008, denuncia inosservanza del divieto di cui all'art. 201 c.p.p., essendo state assunto lo testi E. ☐ e M. in violazio ne del segreto della camera di consiglio;
sotto altro profilo eccepisce l'ultrapeti- O S C U RATA
zione insita nell'aver disposto d'ufficio l'allargamento della deposizione, sebbe- ne il pubblico ministero avesse fatto acquiescenza alla limitazione imposta dal giudice di primo grado.
Col terzo motivo il ricorrente si duole della manca assunzione di una pro- va decisiva, che indica nella formulazione di domande non ammesse dalla
-
Corte d'Appello - rivolte alle testi su altre posizioni trattate nella stessa udienza e dirette a verificare l'affidabilità dei loro ricordi in ordine allo svolgimento del- la camera di consiglio nella sua interezza.
Il quarto motivo si traduce nella denuncia di omessa disamina delle note difensive depositate all'udienza del giorno 8 luglio 2008.
Col quinto motivo il ricorrente, richiamandosi ai precetti dell'art. 111
Cost. e dell'art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, deduce la violazione del principio di correlazione fra contestazione e condanna in rapporto all'aggravante della fidefacenza, applicata senza che vi fosse stato contradditto- rio sul punto;
in proposito nega rilevanza alla neutralizzazione dell'aggravante conseguita all'applicazione di attenuanti generiche prevalenti.
Col sesto motivo, articolato in più censure, il ricorrente denuncia caren- za, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 533 c. 1 c.p.p. sotto i seguenti profili: carenza dei presupposti per assegnare il valore di reciproci riscontri alle deposizioni delle testi E.
M. omessa valutazione della ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato; inosservanza del principio del ragionevole dubbio;
significato probatorio degli orari di chiusura dei verbali di udienza;
incertezza nella ricostruzione delle cir-
costanze successive alla decisione;
errata valutazione dell'atteggiamento psico- logico delle parti.
Vi è agli atti una memoria depositata dall'Avvocatura Generale dello
Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si dedu- ce l'inammissibilità del ricorso, o quanto meno la sua infondatezza.
DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, recante eccezione di inutiliz- zabilità delle deposizioni testimoniali ese da E.G. M.F.
per asserita omissione degli avvertimenti di legge. O S C U R A T A
In proposito è opportuno annotare che, al fine di verificare il rispetto del- le forme prescritte dagli artt. 64 c. 3 lett. c) e 210 c. 4 c.p.p., deve aversi riguardo soltanto alle modalità di assunzione del nuovo esame testimoniale disposto in sede di appello: giacché ogni eventuale vizio prodottosi in occasione della prima assunzione dovrebbe intendersi, in ogni caso, sanato in virtù della rinnovazione così attuata. Orbene, dal verbale riguardante l'udienza dibattimentale svoltasi davanti alla Corte d'Appello il giorno 11 giugno 2008 (la cui disamina è consen- tita in questa sede per la natura della questione trattata), risulta che l'esame della E. e quello della M. sono stati preceduti, secondo la formula usata dal presidente del collegio, dagli "avvertimenti ai sensi dell'articolo 64, che si in- tendono tutti richiamati”; si pone, conseguentemente, il problema di stabilire se il richiamo al testo normativo abbia reso intellegibile, dal punto di vista semanti- co, il contenuto degli avvertimenti così formulati.
Quando ci si debba interrogare sulla comprensibilità di una comunica- zione non si può prescindere dalla qualità del soggetto destinato a riceverla, ve- nendo in considerazione a tal fine le sue capacità soggettive di percezione e di interpretazione: poiché in effetti una stessa comunicazione può essere agevol- mente intesa da una persona e non dall'altra, a seconda delle capacità percettive del destinatario (donde la necessità di un interprete per l'alloglotta e per il sor- domuto) e del patrimonio culturale che gli è proprio (donde può emergere l'op- portunità di una più diffusa esplicazione del significato della formula adottata).
Nel caso in cui la persona cui ci si rivolge sia un magistrato operante nel settore penale, la conoscenza della materia gli permette di intendere agevolmente la comunicazione, fattagli per relationem attraverso il richiamo alla norma codici- stica, riempiendola col contenuto di questa. Non vi è dubbio pertanto che, nel caso concreto di cui si tratta, le modalità con cui l'avvertimento è stato dato debbano considerarsi idonee a soddisfare l'obbligo di legge.
Privo di fondamento è anche il secondo motivo, in entrambe le censure nelle quali si articola.
L'eccezione di ultrapetizione non ha ragion d'essere, siccome contrastata dalla massima di diritto già enunciata da questa Corte Suprema, a tenore della quale "sulla base del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali e di ammissione della prova, prevista dall'articolo 498, comma quarto, cod. O S C U RA TA
proc. pen., il giudice di appello può, in sede di rinnovazione dell'istruttoria di-
battimentale, da disporre eventualmente anche d'ufficio ex articolo 603, comma terzo cod. proc. pen., modificare o revocare l'ordinanza in materia di prova e- messa dal giudice di primo grado, anche se non impugnata unitamente con la sentenza" (Cass. 2 febbraio 2007 n. 13463).
Alla stregua della suesposta regula iuris, che va qui ribadita, non si rav- visa alcuna violazione del principio della formazione progressiva del giudicato, non invocabile nella materia in esame.
Quanto alla restante censura, si osserva che il discorso giustificativo ad- dotto dalla Corte d'appello a sostegno della scelta di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, relativamente all'esame delle testi E M.
con l'estensione delle deposizioni alle opinioni e ai voti espressi nel corso della camera di consiglio, si sviluppa secondo il seguente ragionamento: l'arti- colo 201 del codice di procedura penale, facente divieto di propalare i fatti co- perti dal segreto d'ufficio, pone al contempo l'eccezione riguardante i casi in cui sussista l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria;
pertanto, in un'ipotesi — co- me quella qui dibattuta – in cui si configura un fatto-reato intrinsecamente con- wwwwwww nesso alla dinamica della decisione assunta in camera di consiglio, sotto il profi- lo di cui all'articolo 479 del codice penale, l'obbligo di denuncia facente carico al pubblico ufficiale scioglie costui dal vincolo del segreto e consente che la sua testimonianza si estenda ai giudizi formulati e ai voti espressi nel segreto della camera di consiglio.
Il ricorrente contrappone a tale linea argomentativa il rilievo secondo cui il reato ipotizzato nel presente giudizio non si sarebbe consumato all'interno del- la camera di consiglio, ma dopo e al di fuori di essa;
ciò rende, a suo avviso, il caso qui trattato del tutto analogo a quello deciso dalle Sezioni Unite di questa
Corte Suprema con la sentenza n. 22.327 in data 30 gennaio 2002 (imp. Carne- vale) e rende obbligatorio l'adeguamento al principio ivi dettato. Ma l'assunto non può essere condiviso.
A soddisfare l'obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale non è sufficiente affermare che un reato di falsità è stato commesso: occorre precisare in che cosa consista la difformità fra l'enunciato dell'atto assertivamente falso e la realtà effettiva;
sicché, in una fattispecie come quella qui rassegnata, in cui O S C U RATA
l'esito della camera di consiglio dipende dalla formazione della maggioranza in seno a un collegio di tre membri, per rendere conto dei fatti costitutivi del reato
è ineludibile la necessità di descrivere le modalità di formazione della maggio- ranza. In considerazione di ciò, appare chiara l'ammissibilità - ed anzi la dove- rosità – dell'estensione dell'indagine testimoniale ai fatti riguardanti le opinioni e le espressioni di voto dei componenti il collegio giudicante.
Inammissibile, perché non consentito, è il terzo motivo di ricorso, con cui il G. si duole della mancata formulazione alle testi E. e M. di
domande che, a suo dire, avrebbero permesso di verificare l'affidabilità dei loro ricordi. Ed invero, anche a prescindere dalla problematica relativa alla decisività,
o meno, di una prova finalizzata non già a contrastare l'efficacia dimostrativa di un'altra prova, ma a porre in dubbio l'attendibilità della stessa fonte probatoria cui la deduzione si riferisce, determinante è comunque osservare che il negato accesso alla formulazione di talune domande al testimone del quale sia assunta la deposizione non può essere denunciata nel giudizio di cassazione sotto il pro- filo della mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495 comma 2 del codice di rito. Infatti il richiamo a quest'ultima norma, contenuto nell'art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p. dimostra all'evidenza che il relativo vizio può es- sere dedotto solo con riferimento ad ipotesi di mancato esperimento del mezzo istruttorio invocato, e non già in relazione alle modalità di assunzione del mezzo ammesso ed espletato: l'autonomo motivo di ricorso di cui alla citata disposizio- ne ha riguardo alla violazione in radice del diritto alla prova e non attiene invece all'esplicazione di tale diritto nella formazione della prova stessa (v. in tal senso
Cass. 31 maggio 1995 n. 9324, riguardante il caso del tutto analogo di contesta- zioni ex art. 500 c.p.p. non consentite dal giudice).
Sul diverso versante della dedotta violazione del diritto alla difesa, è il caso di rimarcare che le disposizioni di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p. possono dirsi osservate quando si faccia luogo al controesame del testimone: fermo re- stando il potere-dovere del giudice, espressamente attribuitogli dal sesto comma dell'articolo da ultimo citato, di vietare le domande ritenute non pertinenti.
Proprio di tale potere-dovere il giudice di secondo grado si è avvalso nel caso concreto, escludendo la pertinenza delle domande riguardanti la discussio- ne in camera di consiglio su posizioni diverse da quelle investite dall'imputa- O S C U R A TA
zione di falsità. E va detto che, anche dal punto di vista della consequenzialità logica, la decisione così assunta è inattaccabile: appartiene infatti al normale at- teggiarsi della memoria umana (e non è dunque sintomo di inattendibilità del te- ste) il rapido cancellarsi di ricordi attinenti ad attività di routine, per le quali la memoria non sia stata sollecitata dalla constatazione di un fatto avvertito come straordinario e seguito dall'instaurazione di un procedimento penale.
Il quarto motivo è inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente la- menta che non siano state prese in considerazione le deduzioni difensive da lui svolte in una memoria depositata all'udienza del giorno 8 luglio 2008; ma tale doglianza non è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità del motivo d'impugnazione, occorrendo a tal fine l'indicazione, quanto meno sommaria, del contenuto delle deduzioni assertivamente ignorate;
e ciò in base alla regola della c.d. "autosufficienza del ricorso" affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo anche nel settore penale (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006 n.
21858). L'onere suindicato non risulta qui soddisfatto dal ricorrente, il quale si limita a denunciare genericamente l'omessa valutazione delle sue note difensive, senza precisarne l'oggetto.
Il sesto motivo di ricorso, che per ragioni di priorità logica viene in esa- me con precedenza sul quinto, è articolato in più censure delle quali va rilevata in parte l'inammissibilità e in parte l'infondatezza.
Priva di fondamento è la doglianza riguardante la denunciata inosservan- za dei criteri di valutazione della prova in riferimento alle deposizioni delle testi assunte in qualità di testimoni assistiti quali indagate per reato E. e M.
collegato. In relazione alla necessità dei riscontri di cui all'art. 192 c. 3 c.p.p., la
Corte d'Appello ha ritenuto di ravvisare la cosiddetta "convergenza del molte- plice", constatando la sovrapponibilità delle dichiarazioni rese da costoro ed e- scludendo che l'uniformità potesse essere inficiata dal parallelismo delle loro condotte, evidenziato nei motivi di appello ed estrinsecatosi nell'avere presenta- to insieme l'esposto, nell'essersi recate insieme al Consiglio Superiore della
Magistratura e nell'essersi costituite insieme parti civili;
in proposito ha osserva- to quel collegio che, mancando la prova di pregresse intese fraudolente fra le di- chiaranti, era ben comprensibile la loro omogeneità di condotta nel determinarsi ad iniziative così gravi nei confronti di un collega, con assunzione di un'onerosa O S C U RA T A
responsabilità collaterale.
Tale modo di argomentare è conforme ai canoni logici e giuridici appli- cabili alla materia. Certamente, il requisito dell'autonomia delle dichiarazioni chiamate a costituire reciproco riscontro richiede che possano escludersi non soltanto le intese fraudolente fra i dichiaranti, ma anche ogni possibile sugge- stione o condizionamento di qualsiasi natura. Ma nel caso di specie il giudice di merito ha mostrato di tenere ben conto di tale esigenza, e ha accuratamente va- gliato le condotte della E. e della M. antecedenti e successive alla pre- sentazione dell'esposto, raggiungendo il convincimento che la totale convergen- za delle ricostruzioni di fatto da esse offerte fosse del tutto compatibile con la comunanza dell'esperienza vissuta, senza che se ne potesse trarre argomento per sospettare reciproche interferenze. Il giudizio scaturitone è, conseguentemente, rispettoso dei criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p..
Le restanti critiche sono inammissibili, in quanto si traducono in altret- tante sollecitazioni a una revisione del merito, incompatibile con la natura del giudizio di cassazione.
La Corte territoriale, dopo avere evidenziato la assoluta incompatibilità tra la versione ricostruttiva dei fatti contenuta nelle deposizioni delle denuncianti e quella fornita dall'imputato, non si è limitata - diversamente da quanto sostie- ne il ricorrente -- ad accreditare come attendibile la ricostruzione delle prime, ma si è anche diffuso in una valutazione della tesi difensiva del secondo;
ha così ri-
levato che l'odierno ricorrente, oltre a contestare la credibilità generale della E.
e della M. ha articolato la propria difesa in due filoni principali: quanto alla posizione della S. ha addotto di avere raggiunto la convin- zione che l'originaria opinione delle due colleghe, orientata per il rigetto del ri- corso, si fosse convertita in quella opposta;
quanto alla posizione N. M. C
M. si è basato sul ritenuto assorbimento della discussione nella cosiddetta precamera di consiglio. In ordine agli argomenti così portati ha osservato quel collegio non essere, innanzi tutto, credibile la tesi dell'equivoco sulla decisione scaturita dalla camera di consiglio, in quanto la stessa ricostruzione offerta dal-
l'imputato ha lasciato ampi margini di incertezza in ordine alla corretta forma- zione dell'iter decisorio, incompatibilmente con le prescrizioni dettate dall'art. 527 c.p.p.: mentre le dichiarazioni delle testi sono state trancianti nel descrivere O S C U RA TA
la discussione come definitivamente chiusa, indipendentemente dai commenti successivamente intercorsi;
in secondo luogo ha ritenuto di poter escludere che la precamera di consiglio si fosse effettivamente svolta nel giorno in questione, valorizzando all'uopo la presenza nel collegio giudicante di due dei tre magistra- ti che la settimana precedente si erano occupati di affari analoghi, nonché le gra- vi e ripetute contraddizioni nelle quali il G. era incorso nel ricostruire la vi- cenda in sede di audizione davanti al C.S.M.; né la prova indiziaria prospettata al riguardo, prendendo le mosse dai dati trasfusi nei verbali delle udienze relati-
ve ai procedimenti in contestazione e da talune deposizioni testimoniali, è appar- sa munita dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La linea motivazionale così per sommi capi riassunta - e descritta nei so- li punti salienti, giacché ben più dettagliata è l'epicrisi degli argomenti difensivi contenuta nella sentenza è pienamente esauriente nel dare conto delle ragioni del convincimento raggiunto dal giudice di merito;
essa è inoltre rispettosa dei canoni logici e giuridici, per cui non è sindacabile nel giudizio di cassazione.
Non giova, pertanto, al ricorrente contrapporvi una diversa valutazione delle emergenze probatorie od una contraria interpretazione delle circostanze di fatto acquisite (anche ai fini dell'elemento psicologico del reato), restando preclusa al giudice di legittimità la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006, Casula).
Neppure può essere addotta quale vizio di motivazione l'omessa confu- tazione di singoli passaggi argomentativi facenti parte dell'apparato difensivo dell'imputato. Ed invero, a soddisfare l'obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice esponga le ragioni essenziali poste a base del suo convincimento su ciascuno dei temi propostigli, senza che sia necessario sottoporre ad analisi criti- ca ogni singola argomentazione contraria.
Ammissibile e fondato è, invece, il quinto motivo. L'aggravante riferita alla fidefacenza dell'atto pubblico affetto da falsità, di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p., richiamato dal successivo art. 479, è stata applicata dal giudice di primo grado sebbene non fosse stata contestata nel corso del procedimento: né nel capo d'imputazione originariamente formulato, né nei modi previsti dall'art. 517 c.p.p.. A fronte delle contestazioni mosse dall'imputato appellante, col rile- O S C U RA T A
vare l'immutazione del fatto ai fini dell'articolo 521 c.p.p., la Corte d'Appello ha ritenuto di poter escludere che il Tribunale di Potenza, ritenendo contestata in fatto la circostanza che la falsità ideologica riguardasse un atto facente fede fino a querela di falso, avesse introdotto nell'impianto dell'accusa elementi di in- compatibilità ed eterogeneità rispetto i contenuti essenziali dell'addebito; ha i- noltre rimarcato che l'aggravante così contestata è rimasta poi neutralizzata in concreto dal giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Il ragionamento così sviluppato dal giudice di secondo grado è viziato in entrambi i passaggi nei quali si articola.
Sotto un primo profilo viene in considerazione il principio - affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza in data 11 dicembre
2007, Drassich c. Italia, e recepito dalla giurisprudenza interna (Cass. 12 no- vembre 2008 n. 45807) - secondo cui, quand'anche non vi sia immutazione del fatto, la mera riqualificazione di esso ad opera del giudice richiede pur sempre che si sia assicurata all'imputato la garanzia del contraddittorio. Nel caso di cui ci si occupa ciò non ha avuto luogo, in quanto l'aggravante della fidefacenza è stata motu proprio riconosciuta applicabile dal Tribunale con la sentenza di pri- mo grado, senza che una precedente richiesta del pubblico ministero avesse a- perto la discussione sul tema: sicché la difesa non ha avuto alcun modo di inter- loquire sul punto, prima che intervenisse la decisione.
Sotto un secondo profilo non si può negare l'interesse dell'imputato a vedere rimossa dalla pronuncia di condanna l'attribuzione di un'aggravante in- sussistente o, per qualsiasi altra ragione, concretamente inapplicabile. Sebbene la giurisprudenza in argomento non sia del tutto uniforme, è senz'altro condivi- sibile l'orientamento secondo cui non vale ad escludere tale interesse la neutra-
lizzazione degli effetti dell'aggravante in virtù del giudizio di prevalenza, o di equivalenza, delle attenuanti generiche;
e ciò in quanto il giudizio di compara- zione spiega i suoi effetti soltanto in ordine alla determinazione della pena, men- tre lascia inalterata la valutazione deteriore dell'azione e della personalità del-
l'imputato, che è fonte di pregiudizio anche al di fuori della misura della pena, potendo influire fra l'altro sulla fruibilità di futuri benefici (in tal senso Cass. 4 maggio 1984 n. 8547; Cass. 13 dicembre 1985 n. 523/86; Cass. 7 gennaio 2000
n. 2261; Cass. 20 febbraio 2008 n. 13757. Contra: Cass. 13 febbraio 1978 n. O S C U RATA
7058; Cass. 20 novembre 1997 n. 716/98; Cass. 14 gennaio 2008 n. 16398).
La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata nella parte in cui riconosce applicabile l'aggravante di cui all'art. 476 c. II c.p.; l'annullamento va effettuato senza rinvio, non derivandone alcuna conseguenza sulla misura della pena, come dianzi annotato.
All'infondatezza del ricorso in ordine alla responsabilità dell'imputato non consegue condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili in quanto le stesse, sebbene comparse attraverso i rispettivi di- fensori, non hanno presentato conclusioni scritte, ovvero le hanno presentate senza richiedere con esse il rimborso delle spese.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p., che esclude;
rigetta il ri- corso nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST.
Pat St.
Depositata in Cancelleria
Roma, li 2.3 SET.2009 ""
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
Qu