CASS
Sentenza 15 luglio 2022
Sentenza 15 luglio 2022
Massime • 1
In caso di cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società non sono dovuti i danni per revoca senza giusta causa, atteso che la nomina dei liquidatori non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) riconducibile al disposto dell'art. 2383, comma 3, c.c., venendo meno l'organo gestorio e la continuità dell'amministrazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2022, n. 22351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22351 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA SFIGNALAZr0/93 PLRRECUPBRO C.V. ex ari 13 co. 1 gemer DPR 115102 sul ricorso iscritto al n. 9246/2017 R.G. proposto da AN IO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Frau e NI MI Caporale, con domicilio eletto in Roma, Via Sardegna n. 38. - RICORRENTE- contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Achille Buonafede e MI Sesta, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cesi n. 72. -CONTRORICORRENTE- e OR AB. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3619/2016, pubblicata in data 1.10.2016. Civile Sent. Sez. 2 Num. 22351 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 15/07/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rita Sanlorenzo, che ha chiesto di respingere il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. IO AN ha adito il tribunale di Milano, esponendo che, con scrittura privata del 25.3.2010, la NU AC s.p.a. e IO RI, socio di maggioranza, lo avevano incaricato di elaborare un progetto di ristrutturazione della società, con assunzione della carica di amministratore delegato per la durata di un triennio, concordando i compensi fissi e variabili e disciplinando le ipotesi di scioglimento del rapporto per recesso per giusta causa o dimissioni;
che, assunta la carica, IO AN nella riunione del CdA del 5.5.2010 aveva rappresentato le molteplici problematiche da affrontare (la gestione di cassa, la irrazionale struttura dei costi e l'esubero di personale), avendo predisposto un progetto di risanamento;
in una successiva riunione del CDA - tenutasi il 10.6.2010 - era stato approvato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., prevedendo la costituzione di una nuova società - la AC International s.r.I.- alla quale sarebbero state trasferite le attività, lasciando alla NU AC s.p.a. solo alcuni assets e la parte maggiore dei debiti, sollecitando inoltre le dimissioni dei managers in carica. In quell'occasione il AN aveva precisato che, pur non opponendosi al percorso intrapreso, le sue eventuali dimissioni dovevano considerarsi una vera e propria revoca dei poteri gestori, con obbligo della società di corrispondere quanto previsto dal contratto di incarico. Quindi, intervenuta l'omologazione degli accordi di ristrutturazione in data 9. 12.2010, nella successiva assemblea del 13.12.2010 era stato attuato il progetto di risanamento, con la messa in liquidazione della New AC s.p.a.. IO AN era stato nominato Presidente del Collegio di 2 Liquidatori, ma era rimasta insoluta la questione delle spettanze economiche contemplate dall'originaria scrittura privata. L'attore ha concluso che la NU AC s.p.a. e IO RI avevano violato gli obblighi assunti nel 2010, poiché, con la liquidazione della NU AC s.p.a., egli era stato revocato senza giusta causa dalla carica di amministratore. Di tale inadempimento dovevano rispondere sia la AC International s.r.l. che l'Unicredit s.p.a.: in particolare, la Banca era venuta meno all'impegno di riconoscere i compensi professionali spettanti all'attore e non aveva esercitato il diritto di voto sulla proposta di un nuovo accordo sui compensi durante l'assemblea del 10.3.2011, pur essendosi impegnato in tal senso nei confronti del AN. Ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, con attribuzione delle spese processuali. La NU AC s.p.a., la AC International s.r.I., Unicredit s.p.a. e IO RI si sono costituite, chiedendo il rigetto delle domande. All'esito con sentenza n. 1164/2015, il tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti della NU AC s.p.a., posta, nelle more, in amministrazione straordinaria, e ha respinto ogni altra richiesta, compensando le spese. La pronuncia, impugnata da IO AN, è stata confermata in appello. Secondo la Corte distrettuale, non sussisteva alcun inadempimento del contratto del 25.3.2010, poiché la cessazione della carica di amministratore delegato era stata effetto dell'approvazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare che lo stesso IO AN, quale Amministratore delegato della NU AC s.p.a., aveva predisposto in vista del risanamento della società. Tale accordo, una volta omologato dal Tribunale fallimentare, aveva comportato la messa in liquidazione della NU AC s.p.a., con conseguente decadenza ex lege degli amministratori in carica, non essendo più possibile, per un impedimento oggettivo non imputabile 3 ad alcuna delle parti, la possibilità di dare completa attuazione alla scrittura privata. Peraltro, sia la NU AC s.p.a. che la AC Intemational s.r.l. erano state successivamente ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Milano 14.12.2011 e, quindi, se anche IO AN fosse stato cooptato nell'amministrazione della AC International s.r.l. le conseguenze - secondo la Corte d'appello -sarebbero state le medesime. Non si configurava - secondo la sentenza - l'ipotesi di revoca senza giusta causa per la quale era previsto il pagamento delle penali richieste in giudizio, ma la cessazione dalla carica di amministratore delegato per effetto della messa in liquidazione della NU AC s.p.a., situazione conseguente alla previsione dell'art. 2487 bis, comma terzo, c.c.. Appariva inoltre illogico che, avendo la società dato corso al piano elaborato da IO AN, questi potesse dolersi delle conseguenze di tali strategie di risanamento. L'Unicredit s.p.a. non aveva quindi concorso in alcun inadempimento, era estranea agli accordi del 2010, non aveva mai riconosciuto la spettanza dei compensi pretesi dall'attore e non si era mai impegnata a corrisponderli, né ad esprimere voto favorevole sulla proposta di accordo votata in assemblea, riguardante peraltro le indennità previste per la carica di Presidente del collegio dei liquidatori e non le spettanze oggetto di lite. La cassazione della sentenza è chiesta da IO AN con ricorso in sette motivi. L'Unicredit s.p.a. resiste con controricorso e con memoria illustrativa. IO RI è intimato. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 8215/2018. Il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e 4 dall'art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver la sentenza pronunciato sul motivo di appello riguardante il fatto che il giudice di primo grado aveva rilevato d'ufficio una causa di impossibilità oggettiva della prestazione mai dedotta dalle parti. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1256, 1382, 1453 e 1463 c.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c. asserendo che, per cagionare l'estinzione degli obblighi derivanti dalla scrittura del 25.3.2010, era necessario che l'impossibilità avesse carattere assoluto, incolpevole, oggettivo e definitivo, requisiti che difettavano in concreto, dato che la liquidazione della società, che aveva determinato la revoca dell'amministratore, era stata frutto delle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione. Mancava inoltre il requisito dell'imprevedibilità e insuperabilità della causa ostativa sopravvenuta, essendo le parti consapevoli delle conseguenze delle soluzioni adottate, potendovi inoltre porre rimedio tramite la nomina del ricorrente ad amministratore della AC International. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223, 1382, 1724, 2383, 2487 bis c.c., per aver giudice distrettuale ritenuto che la società non avesse mai deliberato la revoca dell'amministratore e non potesse rispondere dei danni, trascurando che tale revoca era implicita nella delibera di liquidazione della New AC s.p.a.. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1382, 1453, 2331 e 2384 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente affermato che il ricorrente, avendo predisposto 5 il piano di risanamento e la liquidazione della New AC s.p.a., aveva dato causa alla revoca, mentre era stato l'intero Consiglio di amministrazione, e non il solo AN, ad approvare le misure finalizzate a ripianare la consistente situazione debitoria della società. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti per le ragioni che seguono. 1.1. Appare incensurabile la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale, che, interpretando le clausole del contratto di incarico del marzo 2010 (interpretazione neppure censurata quanto al rispetto dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o alla logicità della motivazione), ha ritenuto che la scrittura, nel regolare gli effetti economici delle dimissioni giustificate dell'amministratore o della revoca non sorretta da giusta causa, prefissando le condizioni economiche mediante la previsione di penali, si riferisse esclusivamente alla particolare fattispecie regolata dall'art. 2383, comma terzo c.c., senza affatto escludere l'operatività delle altre possibili cause di cessazione dell'amministratore e, in particolare, della delibera di liquidazione che, con la successiva iscrizione nel registro delle imprese (art. 2847 bis, comma terzo, c.c.), aveva determinato l'estinzione del mandato gestorio. Parimenti, la sentenza, nel punto in cui ha ritenuto insussistente la revoca ingiustificata del ricorrente dalla carica di amministratore e perciò infondata la domanda di risarcimento del danno, è conforme a diritto. E' utile evidenziare che, ai sensi dell'art. 2383 c.c., gli amministratori delle società per azioni sono nominati dall'assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e di norma scadono alla data di approvazione della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Permane, ovviamente, il potere dell'assemblea di adottare la revoca in qualunque momento, con delibera che, se non sorretta da una giusta causa, produce ugualmente l'estinzione del mandato gestorio, 6 lasciando impregiudicate eventuali pretese risarcitorie dell'amministratore revocato (Cass. 2037/2018; Cass. 7475/2017; Cass. 23381/2013; Cass. 7425/2012; Cass. 16526/2005; Cass. 15322/2004). Correttamente si evidenzia in ricorso che la revoca non esige necessariamente una delibera espressa, potendo essere tacita o anche implicita nelle decisioni che comportino un riassetto organizzativo interno, quali ad es. la riduzione del numero di amministratori o la sostituzione di un consiglio di amministrazione all'amministratore unico (Cass. 21342/2013; Cass. 27512/2008; Cass. 6526/2002; Cass.23557/2008; 27512/2008), producendo le medesime conseguenze - anche sul piano risarcitorio - della revoca espressa. Tuttavia, in caso di nomina dei liquidatori (e della successiva pubblicità della delibera: art. 2487 bis, comma terzo, c.c.) non si assiste alla semplice rimozione dei titolari della carica, preservando in altre forme la continuità della gestione imprenditoriale (come accade nell'ipotesi regolata dall'art. 2383 c.c.), ma, come ha osservato la dottrina, cessa la stessa amministrazione finalizzata a scopi imprenditoriali. Con la liquidazione, la società persegue obiettivi di mera conservazione dell'integrità del patrimonio sociale per il pagamento dei debiti e la distribuzione dell'attivo residuo, senza svolgere attività di lucro. Sebbene la delibera di liquidazione e la revoca degli amministratori abbiano in comune il fatto di essere entrambe adottate con un atto deliberativo della società, tuttavia solo nel primo caso viene meno l'organo gestorio e non vi è continuità dell'amministrazione: i liquidatori possono, difatti, svolgere solo gli atti utili per la liquidazione (art. 2489 c.c.). La revoca in senso tecnico dell'amministratore (art. 2383 c.c.) - non la liquidazione - postula la mera sostituzione dei titolari delle cariche, con successivo subentro dei nuovi amministratori. 7 Per tale essenziale diversità delle due fattispecie, la liquidazione non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) dell'amministratore riconducibile al disposto dell'art. 2383, comma terzo c.c., né appaiono ammissibili pretese risarcitorie neppure se il mandato gestorio venga meno prima della sua naturale scadenza (ad eccezione delle ipotesi in cui la liquidazione appaia finalizzata esclusivamente a rimuovere gli amministratori, come nel caso in essa venga successivamente revocata e si proceda alla ricostituzione degli organi sociali senza riconfermare i precedenti amministratori: cfr., in tal senso, Cass. 2068/1960). Stante il contenuto della scrittura di nomina del marzo 2010 e la non esclusa operatività delle cause legali di cessazione dell'amministratore, non era doveroso assicurare in ogni caso la permanenza in carica del ricorrente per un triennio a prescindere di quali fossero le esigenze di risanamento della società e gli strumenti per attuarle. Come ha evidenziato la Corte di merito, la messa in liquidazione volontaria non integrava, quindi, un inadempimento colpevole della scrittura di incarico del marzo 2010, né un'ipotesi di revoca senza giusta causa, fattispecie cui le parti avevano inteso ricollegare le conseguenze risarcitorie oggetto delle penali contrattuali. 1.2. Poste tali premesse, nessuna delle prime quattro censure merita accoglimento. Quanto alla denunciata omissione di pronuncia sul motivo di appello vertente sul divieto di rilevare d'ufficio la sopravvenuta ed oggettiva impossibilità della prestazione, la Corte distrettuale ha inequivocamente messo in rilievo che la cessazione della carica non era stato effetto di un fattore sopravvenuto riconducibile, in senso tecnico, agli artt. 1256 e 1463 c.c. (quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento), quanto della delibera di liquidazione produttiva delle conseguenze disciplinate dall'art. 2487 ter, comma secondo c.c., negando comunque la sussistenza dell'inadempimento sulla scorta della decisiva e assorbente 8 considerazione che, nella specie, non si configurava neanche la revoca per giusta causa contemplata dal contratto, dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria, ciò con implicita valutazione di irrilevanza del motivo di appello, riguardante un fatto tutt'altro che decisivo ai fini della decisione. Come è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti, come nel caso in esame, incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass. 20311/2011). 1.2. Con rifermento all'asserita violazione di legge, oggetto del secondo motivo di ricorso, può replicarsi che - come precisato dalla Corte distrettuale - era stata piuttosto la liquidazione della società a determinare la cessazione dell'amministratore e non un fatto oggettivo e sopravvenuto non imputabile alle parti, valorizzando gli effetti della delibera di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c.. E' perciò superfluo stabilire se ricorressero le connotazioni richieste dagli artt. 1256 e 1463 c.c. affinché si determinasse l'estinzione degli impegni derivanti dalla scrittura di incarico. 1.3. Neppure il terzo ed il quarto motivo colgono nel segno. Si è detto che la revoca tacita o implicita dell'amministratore, seppure astrattamente ammissibile, non poteva discendere - a termini di contratto - dalla semplice messa in liquidazione della società. 9 Non configurandosi una revoca dell'amministratore suscettibile di dar luogo a conseguenze risarcitorie ai sensi dell'art. 2383 c.c., perde rilievo ogni accertamento circa l'imputabilità della cessazione del mandato gestorio all'intero Consiglio di amministrazione. 2. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1175, 1337, 2043 e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Nell'escludere che l'Unicredit dovesse rispondere dei danni, a titolo contrattuale o extracontrattuale, la sentenza avrebbe completamente alterato la successione cronologica dei fatti, trascurando che, dopo la messa in liquidazione della società, le parti, incluso l'istituto bancario, avevano predisposto un nuovo contratto che, diversamente da quanto affermato dal giudice distrettuale, non riguardava i compensi per le funzioni di presidente del collegio dei liquidatori, ma le somme spettanti per l'anticipata cessazione della carica di amministratore della New AC. Inoltre Unicredit s.p.a. non aveva presenziato all'assemblea, violando gli obblighi di correttezza e l'impegno, assunto verso il AN, ad esprimere voto favorevole all'approvazione del nuovo contratto. Il sesto motivo la violazione denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte distrettuale omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stata censurata la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate in primo grado. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Non è consentito denunciare la violazione dell'art. 360, comma primo n. 5 c.p.c.: la sentenza ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla decisione del tribunale ed opera, quindi, la preclusione sancita dall'art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c.. Per altro verso, l'inadempimento della società, del socio di maggioranza e quindi dell'Unicredit, anche a titolo di concorso, è stato escluso in fatto, con motivato apprezzamento delle emergenze di causa. 10 Come ha precisato la sentenza, la banca era estranea alla scrittura del marzo 2010, non aveva mai riconosciuto la spettanza dei compensi richiesti dal ricorrente, né si era impegnata ad esprimere voto favorevole sulla proposta di accordo portato all'approvazione dell'assemblea (cfr. sentenza, pagg 5 e 6). In tale situazione, il denunciato travisamento della successione cronologica degli eventi (o il fatto che il nuovo accordo riguardasse le somme spettanti per la revoca anticipata dell'amministratore e non il compenso per la le funzioni di Presidente del collegio dei liquidatori), non inficia l'impianto argomentativo della sentenza ed è priva di decisività, una volta stabilito che le nuove intese non avevano trovato il necessario avallo assembleare e non erano mai divenute vincolanti. Non si configura - al riguardo - neppure la denunciata violazione di legge. L'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. si riferisce al tipico "error in iudicando" e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e - il secondo - l'applicazione della norma alla fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, la violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. La falsa applicazione consiste invece o nell'assumere la fattispecie concreta sotto una norma non applicabile o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 13.12.2012, n. 22912; Cass. 26.9.2005, n. 18782; Cass. 11.8.2004, n. 15499; Cass. 7.8.2003, n. 11936). L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, in punto di accertamento della 11 responsabilità della banca, è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e invade la tipica valutazione del giudice di merito. Non occorreva, infine, una esplicita pronuncia sul motivo di gravame concernente l'ammissibilità e rilevanza delle prove richieste in primo grado, essendo volte ad illustrare e dimostrare lo svolgimento di trattative sfociate in un accordo sui compensi e sull'esercizio del voto in assemblea da parte della banca, circostanze diversamente ricostruite in fatto dal giudice territoriale sulla base della corrispondenza depositata dall'istituto di credito (quanto all'oggetto del nuovo accordo) o giudicate irrilevanti (quanto alla prova dell'inadempimento), con implicito apprezzamento di superfluità delle prove, in comparazione con gli altri elementi di valutazione acquisiti al processo. Il ricorso è quindi respinto, con regolazione in dispositivo delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C. 200 per esborsi ed C. 12000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 12 civile del uprema Corte di Cassazione, in data 5.5.2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
che, assunta la carica, IO AN nella riunione del CdA del 5.5.2010 aveva rappresentato le molteplici problematiche da affrontare (la gestione di cassa, la irrazionale struttura dei costi e l'esubero di personale), avendo predisposto un progetto di risanamento;
in una successiva riunione del CDA - tenutasi il 10.6.2010 - era stato approvato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., prevedendo la costituzione di una nuova società - la AC International s.r.I.- alla quale sarebbero state trasferite le attività, lasciando alla NU AC s.p.a. solo alcuni assets e la parte maggiore dei debiti, sollecitando inoltre le dimissioni dei managers in carica. In quell'occasione il AN aveva precisato che, pur non opponendosi al percorso intrapreso, le sue eventuali dimissioni dovevano considerarsi una vera e propria revoca dei poteri gestori, con obbligo della società di corrispondere quanto previsto dal contratto di incarico. Quindi, intervenuta l'omologazione degli accordi di ristrutturazione in data 9. 12.2010, nella successiva assemblea del 13.12.2010 era stato attuato il progetto di risanamento, con la messa in liquidazione della New AC s.p.a.. IO AN era stato nominato Presidente del Collegio di 2 Liquidatori, ma era rimasta insoluta la questione delle spettanze economiche contemplate dall'originaria scrittura privata. L'attore ha concluso che la NU AC s.p.a. e IO RI avevano violato gli obblighi assunti nel 2010, poiché, con la liquidazione della NU AC s.p.a., egli era stato revocato senza giusta causa dalla carica di amministratore. Di tale inadempimento dovevano rispondere sia la AC International s.r.l. che l'Unicredit s.p.a.: in particolare, la Banca era venuta meno all'impegno di riconoscere i compensi professionali spettanti all'attore e non aveva esercitato il diritto di voto sulla proposta di un nuovo accordo sui compensi durante l'assemblea del 10.3.2011, pur essendosi impegnato in tal senso nei confronti del AN. Ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, con attribuzione delle spese processuali. La NU AC s.p.a., la AC International s.r.I., Unicredit s.p.a. e IO RI si sono costituite, chiedendo il rigetto delle domande. All'esito con sentenza n. 1164/2015, il tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti della NU AC s.p.a., posta, nelle more, in amministrazione straordinaria, e ha respinto ogni altra richiesta, compensando le spese. La pronuncia, impugnata da IO AN, è stata confermata in appello. Secondo la Corte distrettuale, non sussisteva alcun inadempimento del contratto del 25.3.2010, poiché la cessazione della carica di amministratore delegato era stata effetto dell'approvazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare che lo stesso IO AN, quale Amministratore delegato della NU AC s.p.a., aveva predisposto in vista del risanamento della società. Tale accordo, una volta omologato dal Tribunale fallimentare, aveva comportato la messa in liquidazione della NU AC s.p.a., con conseguente decadenza ex lege degli amministratori in carica, non essendo più possibile, per un impedimento oggettivo non imputabile 3 ad alcuna delle parti, la possibilità di dare completa attuazione alla scrittura privata. Peraltro, sia la NU AC s.p.a. che la AC Intemational s.r.l. erano state successivamente ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Milano 14.12.2011 e, quindi, se anche IO AN fosse stato cooptato nell'amministrazione della AC International s.r.l. le conseguenze - secondo la Corte d'appello -sarebbero state le medesime. Non si configurava - secondo la sentenza - l'ipotesi di revoca senza giusta causa per la quale era previsto il pagamento delle penali richieste in giudizio, ma la cessazione dalla carica di amministratore delegato per effetto della messa in liquidazione della NU AC s.p.a., situazione conseguente alla previsione dell'art. 2487 bis, comma terzo, c.c.. Appariva inoltre illogico che, avendo la società dato corso al piano elaborato da IO AN, questi potesse dolersi delle conseguenze di tali strategie di risanamento. L'Unicredit s.p.a. non aveva quindi concorso in alcun inadempimento, era estranea agli accordi del 2010, non aveva mai riconosciuto la spettanza dei compensi pretesi dall'attore e non si era mai impegnata a corrisponderli, né ad esprimere voto favorevole sulla proposta di accordo votata in assemblea, riguardante peraltro le indennità previste per la carica di Presidente del collegio dei liquidatori e non le spettanze oggetto di lite. La cassazione della sentenza è chiesta da IO AN con ricorso in sette motivi. L'Unicredit s.p.a. resiste con controricorso e con memoria illustrativa. IO RI è intimato. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 8215/2018. Il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e 4 dall'art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver la sentenza pronunciato sul motivo di appello riguardante il fatto che il giudice di primo grado aveva rilevato d'ufficio una causa di impossibilità oggettiva della prestazione mai dedotta dalle parti. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1256, 1382, 1453 e 1463 c.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c. asserendo che, per cagionare l'estinzione degli obblighi derivanti dalla scrittura del 25.3.2010, era necessario che l'impossibilità avesse carattere assoluto, incolpevole, oggettivo e definitivo, requisiti che difettavano in concreto, dato che la liquidazione della società, che aveva determinato la revoca dell'amministratore, era stata frutto delle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione. Mancava inoltre il requisito dell'imprevedibilità e insuperabilità della causa ostativa sopravvenuta, essendo le parti consapevoli delle conseguenze delle soluzioni adottate, potendovi inoltre porre rimedio tramite la nomina del ricorrente ad amministratore della AC International. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223, 1382, 1724, 2383, 2487 bis c.c., per aver giudice distrettuale ritenuto che la società non avesse mai deliberato la revoca dell'amministratore e non potesse rispondere dei danni, trascurando che tale revoca era implicita nella delibera di liquidazione della New AC s.p.a.. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1382, 1453, 2331 e 2384 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente affermato che il ricorrente, avendo predisposto 5 il piano di risanamento e la liquidazione della New AC s.p.a., aveva dato causa alla revoca, mentre era stato l'intero Consiglio di amministrazione, e non il solo AN, ad approvare le misure finalizzate a ripianare la consistente situazione debitoria della società. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti per le ragioni che seguono. 1.1. Appare incensurabile la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale, che, interpretando le clausole del contratto di incarico del marzo 2010 (interpretazione neppure censurata quanto al rispetto dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o alla logicità della motivazione), ha ritenuto che la scrittura, nel regolare gli effetti economici delle dimissioni giustificate dell'amministratore o della revoca non sorretta da giusta causa, prefissando le condizioni economiche mediante la previsione di penali, si riferisse esclusivamente alla particolare fattispecie regolata dall'art. 2383, comma terzo c.c., senza affatto escludere l'operatività delle altre possibili cause di cessazione dell'amministratore e, in particolare, della delibera di liquidazione che, con la successiva iscrizione nel registro delle imprese (art. 2847 bis, comma terzo, c.c.), aveva determinato l'estinzione del mandato gestorio. Parimenti, la sentenza, nel punto in cui ha ritenuto insussistente la revoca ingiustificata del ricorrente dalla carica di amministratore e perciò infondata la domanda di risarcimento del danno, è conforme a diritto. E' utile evidenziare che, ai sensi dell'art. 2383 c.c., gli amministratori delle società per azioni sono nominati dall'assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e di norma scadono alla data di approvazione della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Permane, ovviamente, il potere dell'assemblea di adottare la revoca in qualunque momento, con delibera che, se non sorretta da una giusta causa, produce ugualmente l'estinzione del mandato gestorio, 6 lasciando impregiudicate eventuali pretese risarcitorie dell'amministratore revocato (Cass. 2037/2018; Cass. 7475/2017; Cass. 23381/2013; Cass. 7425/2012; Cass. 16526/2005; Cass. 15322/2004). Correttamente si evidenzia in ricorso che la revoca non esige necessariamente una delibera espressa, potendo essere tacita o anche implicita nelle decisioni che comportino un riassetto organizzativo interno, quali ad es. la riduzione del numero di amministratori o la sostituzione di un consiglio di amministrazione all'amministratore unico (Cass. 21342/2013; Cass. 27512/2008; Cass. 6526/2002; Cass.23557/2008; 27512/2008), producendo le medesime conseguenze - anche sul piano risarcitorio - della revoca espressa. Tuttavia, in caso di nomina dei liquidatori (e della successiva pubblicità della delibera: art. 2487 bis, comma terzo, c.c.) non si assiste alla semplice rimozione dei titolari della carica, preservando in altre forme la continuità della gestione imprenditoriale (come accade nell'ipotesi regolata dall'art. 2383 c.c.), ma, come ha osservato la dottrina, cessa la stessa amministrazione finalizzata a scopi imprenditoriali. Con la liquidazione, la società persegue obiettivi di mera conservazione dell'integrità del patrimonio sociale per il pagamento dei debiti e la distribuzione dell'attivo residuo, senza svolgere attività di lucro. Sebbene la delibera di liquidazione e la revoca degli amministratori abbiano in comune il fatto di essere entrambe adottate con un atto deliberativo della società, tuttavia solo nel primo caso viene meno l'organo gestorio e non vi è continuità dell'amministrazione: i liquidatori possono, difatti, svolgere solo gli atti utili per la liquidazione (art. 2489 c.c.). La revoca in senso tecnico dell'amministratore (art. 2383 c.c.) - non la liquidazione - postula la mera sostituzione dei titolari delle cariche, con successivo subentro dei nuovi amministratori. 7 Per tale essenziale diversità delle due fattispecie, la liquidazione non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) dell'amministratore riconducibile al disposto dell'art. 2383, comma terzo c.c., né appaiono ammissibili pretese risarcitorie neppure se il mandato gestorio venga meno prima della sua naturale scadenza (ad eccezione delle ipotesi in cui la liquidazione appaia finalizzata esclusivamente a rimuovere gli amministratori, come nel caso in essa venga successivamente revocata e si proceda alla ricostituzione degli organi sociali senza riconfermare i precedenti amministratori: cfr., in tal senso, Cass. 2068/1960). Stante il contenuto della scrittura di nomina del marzo 2010 e la non esclusa operatività delle cause legali di cessazione dell'amministratore, non era doveroso assicurare in ogni caso la permanenza in carica del ricorrente per un triennio a prescindere di quali fossero le esigenze di risanamento della società e gli strumenti per attuarle. Come ha evidenziato la Corte di merito, la messa in liquidazione volontaria non integrava, quindi, un inadempimento colpevole della scrittura di incarico del marzo 2010, né un'ipotesi di revoca senza giusta causa, fattispecie cui le parti avevano inteso ricollegare le conseguenze risarcitorie oggetto delle penali contrattuali. 1.2. Poste tali premesse, nessuna delle prime quattro censure merita accoglimento. Quanto alla denunciata omissione di pronuncia sul motivo di appello vertente sul divieto di rilevare d'ufficio la sopravvenuta ed oggettiva impossibilità della prestazione, la Corte distrettuale ha inequivocamente messo in rilievo che la cessazione della carica non era stato effetto di un fattore sopravvenuto riconducibile, in senso tecnico, agli artt. 1256 e 1463 c.c. (quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento), quanto della delibera di liquidazione produttiva delle conseguenze disciplinate dall'art. 2487 ter, comma secondo c.c., negando comunque la sussistenza dell'inadempimento sulla scorta della decisiva e assorbente 8 considerazione che, nella specie, non si configurava neanche la revoca per giusta causa contemplata dal contratto, dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria, ciò con implicita valutazione di irrilevanza del motivo di appello, riguardante un fatto tutt'altro che decisivo ai fini della decisione. Come è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti, come nel caso in esame, incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass. 20311/2011). 1.2. Con rifermento all'asserita violazione di legge, oggetto del secondo motivo di ricorso, può replicarsi che - come precisato dalla Corte distrettuale - era stata piuttosto la liquidazione della società a determinare la cessazione dell'amministratore e non un fatto oggettivo e sopravvenuto non imputabile alle parti, valorizzando gli effetti della delibera di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c.. E' perciò superfluo stabilire se ricorressero le connotazioni richieste dagli artt. 1256 e 1463 c.c. affinché si determinasse l'estinzione degli impegni derivanti dalla scrittura di incarico. 1.3. Neppure il terzo ed il quarto motivo colgono nel segno. Si è detto che la revoca tacita o implicita dell'amministratore, seppure astrattamente ammissibile, non poteva discendere - a termini di contratto - dalla semplice messa in liquidazione della società. 9 Non configurandosi una revoca dell'amministratore suscettibile di dar luogo a conseguenze risarcitorie ai sensi dell'art. 2383 c.c., perde rilievo ogni accertamento circa l'imputabilità della cessazione del mandato gestorio all'intero Consiglio di amministrazione. 2. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1175, 1337, 2043 e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Nell'escludere che l'Unicredit dovesse rispondere dei danni, a titolo contrattuale o extracontrattuale, la sentenza avrebbe completamente alterato la successione cronologica dei fatti, trascurando che, dopo la messa in liquidazione della società, le parti, incluso l'istituto bancario, avevano predisposto un nuovo contratto che, diversamente da quanto affermato dal giudice distrettuale, non riguardava i compensi per le funzioni di presidente del collegio dei liquidatori, ma le somme spettanti per l'anticipata cessazione della carica di amministratore della New AC. Inoltre Unicredit s.p.a. non aveva presenziato all'assemblea, violando gli obblighi di correttezza e l'impegno, assunto verso il AN, ad esprimere voto favorevole all'approvazione del nuovo contratto. Il sesto motivo la violazione denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte distrettuale omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stata censurata la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate in primo grado. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Non è consentito denunciare la violazione dell'art. 360, comma primo n. 5 c.p.c.: la sentenza ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla decisione del tribunale ed opera, quindi, la preclusione sancita dall'art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c.. Per altro verso, l'inadempimento della società, del socio di maggioranza e quindi dell'Unicredit, anche a titolo di concorso, è stato escluso in fatto, con motivato apprezzamento delle emergenze di causa. 10 Come ha precisato la sentenza, la banca era estranea alla scrittura del marzo 2010, non aveva mai riconosciuto la spettanza dei compensi richiesti dal ricorrente, né si era impegnata ad esprimere voto favorevole sulla proposta di accordo portato all'approvazione dell'assemblea (cfr. sentenza, pagg 5 e 6). In tale situazione, il denunciato travisamento della successione cronologica degli eventi (o il fatto che il nuovo accordo riguardasse le somme spettanti per la revoca anticipata dell'amministratore e non il compenso per la le funzioni di Presidente del collegio dei liquidatori), non inficia l'impianto argomentativo della sentenza ed è priva di decisività, una volta stabilito che le nuove intese non avevano trovato il necessario avallo assembleare e non erano mai divenute vincolanti. Non si configura - al riguardo - neppure la denunciata violazione di legge. L'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. si riferisce al tipico "error in iudicando" e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e - il secondo - l'applicazione della norma alla fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, la violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. La falsa applicazione consiste invece o nell'assumere la fattispecie concreta sotto una norma non applicabile o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 13.12.2012, n. 22912; Cass. 26.9.2005, n. 18782; Cass. 11.8.2004, n. 15499; Cass. 7.8.2003, n. 11936). L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, in punto di accertamento della 11 responsabilità della banca, è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e invade la tipica valutazione del giudice di merito. Non occorreva, infine, una esplicita pronuncia sul motivo di gravame concernente l'ammissibilità e rilevanza delle prove richieste in primo grado, essendo volte ad illustrare e dimostrare lo svolgimento di trattative sfociate in un accordo sui compensi e sull'esercizio del voto in assemblea da parte della banca, circostanze diversamente ricostruite in fatto dal giudice territoriale sulla base della corrispondenza depositata dall'istituto di credito (quanto all'oggetto del nuovo accordo) o giudicate irrilevanti (quanto alla prova dell'inadempimento), con implicito apprezzamento di superfluità delle prove, in comparazione con gli altri elementi di valutazione acquisiti al processo. Il ricorso è quindi respinto, con regolazione in dispositivo delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C. 200 per esborsi ed C. 12000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 12 civile del uprema Corte di Cassazione, in data 5.5.2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione