(Revoca tacita).
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
(massima n. 1) Il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante non comporta l'estinzione del mandato, né la revoca tacita dello stesso a norma dell'art. 1724 c.c., comportando bensì, per l'incertezza circa la prosecuzione o non del mandato, il dovere del mandatario (art. 1710 c.c.) di interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo, […]
Leggi di più…[…] Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 1724 c.c. […]
Leggi di più…[…] Il 25 marzo 2019 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria in cui ha rievocato i fatti che avevano preceduto l'invio della diffida, spiegando che la procura irrevocabile a vendere conferita dal padre A.G.P. al P. era stata revocata ex art. 1724 c.c. nel momento in cui era stato lo stesso A.P. ad intervenire nella stipula del contratto preliminare con l'Immobiliare Daupher rappresentata sempre dal P., per la vendita del castello di famiglia. […]
Leggi di più…[…] Del resto l'assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all'art. 1724 c.c. […]
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