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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9162 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11495/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio La Gioia, per procura Parte_1 allegata al ricorso, RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222 del 1984. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 27/3/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e - premesso che con decreto CP_1 di omologa n. R.G. 3686/2024 del 19/9/2024 il Tribunale di Roma aveva omologato nei suoi confronti l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'articolo 1 legge n. 222/1984 per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9/11/2021; che il provvedimento giudiziale era stato regolarmente notificato all' il 24/9/2024; CP_1 che, ciononostante, l' non aveva provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione - ne domandava la condanna al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo, nonché refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo che il competente ufficio aveva provveduto a liquidare la prestazione per il triennio 2021-2024, in assenza di domanda per il periodo successivo, sicché domandava di volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente, con note del 29/7/2025, preso atto della comunicazione di liquidazione del 6/5/2025 e del successivo pagamento, si associava alla richiesta di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite. Indi, su queste conclusioni, la causa è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta dell' , cui la parte ricorrente ha aderito, va dichiarata cessata la materia del CP_2 contendere. 2.1 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si 2 risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). 2.2 È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale l' ha liquidato la prestazione per il triennio 2021-2024, in tal modo CP_1 interamente soddisfacendo le pretese azionate nel presente giudizio, come riconosciuto dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 29/7/2025. Essendo stata interamente regolata la materia litigiosa, è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla CP_1 refusione a parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce 3 un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26.06.2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16.04.2009). Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato la avvenuta regolare notifica del decreto di omologa e della documentazione necessaria alla liquidazione e, purtuttavia, quest'ultima è intervenuta solo nel corso del giudizio, in epoca certamente successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente aveva introdotto il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 854, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario. Roma, 23 settembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
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