Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 466.
(Facolta' del ministro)
Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, puo' ordinare che l'inchiesta venga eseguita.
(Facolta' del ministro)
Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, puo' ordinare che l'inchiesta venga eseguita.