Articolo 466 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 465Articolo 467
Versione
6 maggio 1952
Art. 466.
(Facolta' del ministro)


Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, puo' ordinare che l'inchiesta venga eseguita.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952