TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bu nal e di Bari , S ezi one 1a Ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Rosel l a Nocera - Gi udi ce
2. dot t . Val eri a Guaragn el l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t . Em anuel e Pi nt o - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 6670, vertente tra
(avv . B. M or el l i ) , r i cor r ent e Parte_1
e
, resi st ent e cont u m ace. Controparte_1
Ragi oni i n f at t o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), premesso: di Parte_1 avere contratto matrimonio con rito religioso con (d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Controparte_1
Bari in data 07.11.1994; che dalla loro unione erano nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con accordo di negoziazione assistita del 07.05.2019 i coniugi si separavano consensualmente;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla sottoscrizione del succitato accordo e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Giudice delegato e l'On.le Tribunale, nell'ambito delle rispettive competenze e previo l'espletamento degli incombenti di rito, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bari;
con spese come per legge.
All'udienza del 10.01.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dal ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse della resistente per il presente giudizio, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato a chiedere la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6670/2024 R.G.A.C. tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Bari in data 07.11.1994 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno Parte_1 Controparte_1
1994, Parte II, Serie A, atto n. 1531); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui €
98,00 per spese ed € 2.759 ,75 per com pensi , ol t r e a spese gener al i , IV A e CAP com e per l egge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28.01.2025.
Il Gi udi ce est . Il Pr esi dent e
Val eri a Guaragnel l a R osel l a N ocer a
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bu nal e di Bari , S ezi one 1a Ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Rosel l a Nocera - Gi udi ce
2. dot t . Val eri a Guaragn el l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t . Em anuel e Pi nt o - Gi udi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE NZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2024 sotto il numero d'ordine 6670, vertente tra
(avv . B. M or el l i ) , r i cor r ent e Parte_1
e
, resi st ent e cont u m ace. Controparte_1
Ragi oni i n f at t o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), premesso: di Parte_1 avere contratto matrimonio con rito religioso con (d'ora innanzi anche solo “resistente”) in Controparte_1
Bari in data 07.11.1994; che dalla loro unione erano nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che con accordo di negoziazione assistita del 07.05.2019 i coniugi si separavano consensualmente;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla sottoscrizione del succitato accordo e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Giudice delegato e l'On.le Tribunale, nell'ambito delle rispettive competenze e previo l'espletamento degli incombenti di rito, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, ordinandone l'annotazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bari;
con spese come per legge.
All'udienza del 10.01.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite dal ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nella fase divorzile dal Giudice delegato, unite al totale disinteresse della resistente per il presente giudizio, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle ulteriori questioni, il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato a chiedere la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6670/2024 R.G.A.C. tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Bari in data 07.11.1994 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno Parte_1 Controparte_1
1994, Parte II, Serie A, atto n. 1531); dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui €
98,00 per spese ed € 2.759 ,75 per com pensi , ol t r e a spese gener al i , IV A e CAP com e per l egge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28.01.2025.
Il Gi udi ce est . Il Pr esi dent e
Val eri a Guaragnel l a R osel l a N ocer a