Sentenza 30 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 9746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9746 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09746/2025REG.PROV.COLL.
N. 00694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2025, proposto dalla Società LT OS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero delle imprese e del Made in Italy , il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, non costituiti in giudizio;
il Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NI Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NI Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III Stralcio, n. 19119 del 30 ottobre 2024, resa inter partes , concernente un provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti dell'impianto fotovoltaico n. 739967 di potenza pari a 999,94 kw sito nel Comune di Chieti e conseguente restituzione delle somme percepite.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il consigliere NI AT e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e NI Sciacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 2871 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società LT OS S.p.A. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
a ) del provvedimento del Gse prot. n. GSE/P20190000381 del 7.1.2019, recante in oggetto “ procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31.1.2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 739967, di potenza pari a 999,94 kW, sito in Via Erasmo Piaggio, 54, nel comune di Chieti (CH). Soggetto responsabile: LT OS S.p.A. Conclusione del procedimento ”; b ) del provvedimento del Gse prot. n. GSE/P20180060858 dell’11.7.2018, recante in oggetto “ procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31.1.2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 739967, di potenza pari a 999,94 kW, sito in via Erasmo Piaggio, 54, nel Comune di Chieti (CH). Soggetto responsabile: LT OS S.p.A. Sospensione del procedimento ”; c ) del provvedimento del Gse prot. n. GSE/P20160088402 del 18.11.2016, recante in oggetto “ comunicazione di avvio del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31.1.2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 739967, di potenza pari a 999,94 kW, sito in via Erasmo Piaggio, 54, nel Comune di Chieti (CH). Soggetto responsabile: LT OS S.p.A. ” e del verbale di sopralluogo del 15.11.2016;
d ) ove occorra, del d.m. 5.5.2011 e del d.m. 31.1.2014;
per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5.5.2011, nella misura riconosciuta con il provvedimento di ammissione prot. FTV_543443 del 13.7.2012, ossia pari a 0,2740 €/kWh;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LT OS S.p.A. il 20/10/2020, per l’annullamento:
e ) di tutti gli atti già in precedenza impugnati in relazione a quanto previsto dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui è stato modificato l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LT OS S.p.A. il 9/4/2021:
f ) del provvedimento prot. GSE/P20210005449 del 2.3.2021, recante in oggetto “ istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Impianto fotovoltaico n. 739967, di potenza pari a 999,94 kW, sito in via Erasmo Piaggio, 54, nel Comune di Chieti (CH). Soggetto Responsabile: LT OS S.p.A. – Comunicazione di esito ”.
2. I fatti salienti della vicenda di causa possono essere compendiati nei termini seguenti.
2.1. La LT OS S.p.A. era titolare di un impianto fotovoltaico realizzato su edificio, sito in via Erasmo Piaggio, n. 54, nel comune di Chieti (CH), di potenza pari a 999,94 kW.
2.2. In data 26 giugno 2012, la società presentava la domanda di ammissione agli incentivi per la tipologia installativa “impianto su edificio”, ritenendo di avere allegato tutta la documentazione rilevante, tra cui la scheda finale dell’impianto, l’elenco completo delle matricole dei moduli e il certificato CEI EN 61215.
2.3. In data 13 luglio 2012, il Gse. S.p.A., all’esito dell’istruttoria condotta in ordine alla documentazione trasmessa, comunicava l’ammissione alle tariffe incentivanti per un periodo di venti anni continuativi e nella misura di 0,2740 euro/kWh.
2.4. A distanza di quattro anni dal provvedimento di ammissione agli incentivi, con nota del 10 novembre 2016, il Gse S.p.A. comunicava l’avvio di un procedimento di verifica presso l’impianto, nell’ambito del quale richiedeva il certificato CEI EN 61215 benché fosse già nella propria disponibilità.
2.5. Con nota dell’11 luglio 2018, il gestore comunicava la sospensione del procedimento e la richiesta di integrazioni, invitando la società a fornire chiarimenti e a trasmettere il “certificato di conformità alla norma CEI EN 61215 rilasciato al produttore originario dei moduli fotovoltaici installati presso l’impianto” .
2.6. Con nota del 7 agosto 2018, la LT OS S.p.A. trasmetteva:
- il certificato rilasciato al “produttore originario”, ossia Solarnova;
- il certificato OEM Axitec PV6002148;
- una relazione tecnica con cui si assumeva dimostrata la correlazione tra le predette certificazioni, con conseguente compliance , rispetto alla normativa tecnica di riferimento.
2.7. Con il provvedimento del 7 gennaio 2019, il Gse S.p.A. comunicava la decadenza dai benefici di cui al IV conto energia, evidenziando come una serie di elementi fossero tali da indurre a ritenere che i moduli installati presso l’impianto potessero essere ricondotti al produttore JI GJ PV-Tech Energy Co. Ltd .
2.8. Inoltre, in data 2 settembre 2020, la società veniva riammessa dal gestore a godere degli incentivi, in misura pari al 90%, a seguito di un’istanza presentata ai fini dell’applicazione della decurtazione di cui all’art. 42, comma 4- bis del d.lgs. n. 28/2011.
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, corredato da motivi aggiunti, la LT OS S.p.A. ha lamentato:
i) la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 per tardività del provvedimento di decadenza;
ii) la violazione dell’art. 10- bis l. 241/1990, del principio di partecipazione all’azione amministrativa e di buona amministrazione ( ex artt. 1 l. 241/1990, 97 Cost. e 41 CDFUE), nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione dei presupposti;
iii) la violazione dei principi che governavano l’esercizio del potere di autotutela e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale ed euro-unitaria dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011;
iv) la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 per eccesso di potere e per difetto di motivazione e di istruttoria. In via subordinata, l’illegittimità del d.m. 05 maggio 2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, se letti in senso contrario alle ragioni prospettate;
v) l’illegittimità del provvedimento per insussistenza della base normativa di riferimento;
vi) la violazione dell’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui era stato modificato l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.
4. Nella resistenza del Gestore servizi energetici – Gse S.p.A, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso introduttivo della lite;
- ha dichiarato improcedibile il primo atto di motivi aggiunti;
- ha accolto il secondo atto dei motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di riesame del 2 marzo 2021 (prot. GSE/P20210005449) (questo capo della sentenza non risulta impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha compensato le spese di lite fra le parti.
5. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ il termine di conclusione del procedimento di verifica del GSE previsto dall’art. 10 del d.m. 31 gennaio 2014 (ha) carattere meramente acceleratorio e non perentorio ”;
- “ l’Amministrazione, nell’adottare un provvedimento, non è tenuta a riportare il testo integrale delle deduzioni del potenziale destinatario, essendo sufficiente che le valuti nel loro complesso o per questioni omogenee ”;
- “ il mero riferimento alla HE non costituisce, a ben vedere, un “ fatto nuovo ” abbisognevole di nuova comunicazione partecipativa, emergendo tale dato dallo sviluppo dell’attività istruttoria ”;
- “ non è stato esercitato un potere di autotutela ma di decadenza...non è una sanzione amministrativa, ma la conseguenza dell’accertato difetto di determinati requisiti richiesti per la concessione del beneficio, per cui nessun contrasto può profilarsi rispetto agli artt. 6 e 7 CEDU e ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente ”;
- “ il GSE non è stato posto nella condizione di accertare, in maniera univoca, la provenienza e la conformità dei moduli alla norma CEI EN 61215 ” e “ i moduli “ Axitec ” siano stati interessati da numerose criticità quanto alla questione della provenienza, è un dato emergente anche dal contenzioso emergente in materia ” come da precedenti all’uopo richiamati.
6. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 08/04/2025 e depositato il 15/04/2025, articolando n. 4 motivi di gravame (pagine 4-21) così rubricati:
I) Error in iudicando sulla violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela;
II) Error in iudicando sull’insussistenza della violazione rilevante contestata;
III) Error in iudicando sulla violazione degli artt. 1, 6 e 10- bis della l.n. 241/1990, dei principi di partecipazione all’azione amministrativa, di buona amministrazione e di legittimo affidamento;
IV) Error in iudicando sulla violazione dei principi che governano l’autotutela alla luce dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020.
6.1. Anzitutto, l’odierno appellante ha lamentato la violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela. In particolare, premesso che il giudice di prime cure si è limitato a negare che il potere esercitato dal Gse sia riconducibile all’autotutela, ha evidenziato come ogni determinazione dell’odierno appellato che abbia ad oggetto i dati, le circostanze e tutto quanto astrattamente valutabile dal gestore, nell’ambito dell’ iter di ammissione agli incentivi, deve muoversi nel solco e nei limiti che governavano l’esercizio del potere di autotutela di cui alla legge n. 241/90. Secondo l’odierno appellante, è insussistente, in primo luogo, il presupposto principale, cioè l’illegittimità dell’atto di ammissione agli incentivi. Secondariamente, il provvedimento del gestore è stato adottato al di là del termine di 18 mesi previsto dall’art. 21- nonies della legge n. 241/90 (ora di 12 mesi) e, in ogni caso, al di là di ogni termine ragionevole. Infatti, il provvedimento di ammissione agli incentivi era stato adottato dal Gse, previa verifica di ammissibilità della domanda, nel 2012. Di contro, il provvedimento di decadenza risale al 2019. Infine, manca il rispetto delle garanzie sancite per l’esercizio del potere di autotutela e, specificamente, una pregnante motivazione che dia conto della valutazione comparativa tra l’interesse pubblico all’adozione del provvedimento e gli interessi della società, specie in ragione del legittimo affidamento maturato da quest’ultima in relazione al mantenimento degli incentivi.
6.2. Col secondo motivo, l’odierno appellante ha dedotto che il gestore avrebbe adottato il provvedimento impugnato sulla base di una mera illazione, priva di alcun supporto documentale, limitandosi ad affermare che “dall’analisi dei dati nella disponibilità del GSE è infatti emerso che i numeri di matricola caratterizzati da una struttura del tipo «HJ2YXXXXXXXXX» risultano avere lo stesso numero di digit e la medesima struttura di moduli prodotti e commercializzati da un costruttore cinese e, segnatamente, la JI GJ PV-Tech Energy Co. Ltd, tenuto conto che talune caratteristiche tecniche dei moduli installati presso l’impianto […] trovano infatti riscontro in quelle dei moduli prodotti e commercializzati dal costruttore GJ” . Tale condotta amministrativa si porrebbe in contrasto con l’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 nonché con l’art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, con conseguente illegittimità del provvedimento. Infatti, la prima norma prevede che il Gse è tenuto a comminare la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme erogate soltanto qualora “le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi” . L’accertamento di tale rilevanza avrebbe dovuto essere commisurato all’interesse pubblico alla corretta erogazione degli incentivi statali. In altre parole, per ritenere integrata tale violazione, il gestore non era chiamato a verificare soltanto la condotta materiale, bensì anche la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’agente (il dolo o la colpa), nonché il fatto che l’impianto fosse suscettibile di incentivazione. Tuttavia, il Gse ha ritenuto configurata la violazione di cui alla lettera “j” del d.m. 31 gennaio 2014 senza condurre alcun accertamento in ordine alla effettiva spettanza degli incentivi. Al contrario, nel caso di specie, l’odierno appellato si sarebbe limitato a ritenere la documentazione prodotta nel corso del procedimento inidonea a provare la sussistenza dei requisiti di legge e, senza preoccuparsi di accertare l’effettiva insussistenza degli stessi, ha dichiarato la società decaduta dagli incentivi del IV Conto.
6.3. Con il terzo motivo, l’odierno appellante ha lamentato la violazione degli artt. 1, 6 e 10- bis della l. 241/1990, dei principi di partecipazione all’azione amministrativa, di buona amministrazione e di legittimo affidamento. In particolare, si evidenzia che il gestore avrebbe adottato il provvedimento senza smentire le osservazioni prodotte dalla società nel corso del procedimento di controllo, nonché sulla base di ragioni motivazionali sulle quali non era stato stimolato il contraddittorio procedimentale. Con il provvedimento finale, il Gse non avrebbe contestato nulla di quanto prodotto dalla società, dichiarando la decadenza in ragione dei dati nella propria disponibilità in ordine all’esistenza di moduli fotovoltaici, prodotti dalla GJ , aventi medesima struttura di quelli indicati come “lotto 1” nel procedimento di verifica. Dunque, l’odierno appellante non sarebbe stato posto nelle condizioni di difendersi nel corso del procedimento, in quanto il gestore aveva contestato il tema della produzione cinese dei moduli, per la prima volta, proprio con il provvedimento conclusivo.
6.4. Infine, la società ha lamentato che la sentenza sarebbe meritevole di riforma nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato le censure con cui la società aveva dedotto la violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/90, anche alla luce della sopravvenuta normativa. Ha dedotto al riguardo che il primo giudice si sarebbe limitato a negare che - dall’entrata in vigore dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 - si possa trarre conferma della natura di autotutela del potere, nella specie esercitato dall’odierno appellato. Tuttavia, non è stata presa in considerazione la normativa sopravvenuta, con cui il legislatore ha definitivamente chiarito la soggezione del Gse ai principi dell’autotutela amministrativa. In particolare, l’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, ha modificato l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 prevedendo che il gestore possa adottare provvedimenti sanzionatori soltanto “in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241” .
7. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
8. In data 3 febbraio 2025 il Gse S.p.A. si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame. Evidenzia, tra l’altro, precisa giurisprudenza secondo cui la tipologia dell’atto impugnato in prime cure sfugge alla latitudine applicativa della disciplina in materia di autotutela. Sussisterebbero, infatti, i presupposti per disporre la decadenza dall’incentivo.
9. In data 16 ottobre 2025 parte appellata ha depositato memoria al fine di insistere per il rigetto del gravame.
10. In data 28 ottobre 2025 la Società ha depositato memoria di replica al fine di insistere per l’accoglimento del gravame. In particolare ha evidenziato che quello esercitato sarebbe un potere di secondo grado con conseguente violazione dei principi in tema di autotutela amministrativa. Sottolinea che il tecnico incaricato avrebbe dimostrato la conformità dei moduli alla normativa di settore nella inconsistenza degli elementi riferiti alla matricola dei pannelli fotovoltaici sulla base di una documentazione non contestata dal Gse.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 18 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
13. Viene in esame il primo motivo, col quale parte appellante insiste in questa sede di giudizio nel ritenere che l’atto impugnato in prime cure sia inscrivibile nell’alveo dell’autotutela, in quanto ha “ ad oggetto i dati, le circostanze e tutto quanto astrattamente valutabile dal GSE nell’ambito dell’ iter di ammissione agli incentivi deve muoversi nel solco e nei limiti che governano l’esercizio del potere di autotutela di cui alla legge n. 241/90 ”.
Richiama, a sostegno di tale prospettazione, anche specifiche pronunce di questa Sezione (Cons. Stato, Sez. II, sent. 16 maggio 2024, n. 4387; Cons. Stato, Sez. II, sent. 19 settembre 2024, n. 7656) evidenziando che la Società avrebbe “ da subito rappresentato integralmente e realisticamente la propria situazione ”.
Evidenzia, quindi, il lungo lasso di tempo intercorso tra la verifica di ammissibilità della domanda, nel 2012, ed il provvedimento di decadenza risalente al 2019 in modo da violare il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21- nonies della legge n. 241/90 (ora di 12 mesi) e, in ogni caso, al di là di ogni termine ragionevole. Ciò per giunta in difetto di “ una pregnante motivazione che dia conto della valutazione comparativa tra l’interesse pubblico all’adozione del provvedimento e gli interessi della Società, specie in ragione del legittimo affidamento maturato da quest’ultima in relazione al mantenimento degli incentivi ”.
L’infondatezza del motivo si deve al fatto che il potere esercitato dal Gse nel caso in esame non è da qualificare come autotutela, avendo il Gestore riscontrato, all’esito di uno specifico approfondimento istruttorio, la diversa provenienza dei moduli fotovoltaici marchi Axitec installati presso l’impianto siccome ricondotti al produttore cinese JI GJ PV-Tech Energy Co. Ltd (o “ GJ ”).
Trova, quindi, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione secondo cui “il potere di dichiarare la decadenza dagli incentivi trova fondamento nell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, applicabile al caso di specie «in quanto vigente non soltanto al momento di adozione del provvedimento, ma anche di avvio del procedimento di decadenza, con conseguente infondatezza della tesi circa una sua supposta applicazione retroattiva»; v. anche sentenza n. 7278/2025: “come esplicitato dall’adunanza plenaria con la menzionata sentenza n. 18/2020, la decadenza prevista dall’art 42 del decreto legislativo n. 28/2011 non è espressione né del potere di autotutela né del potere sanzionatorio: essa costituisce un atto vincolato di decadenza accertativa, fondato sull’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’ammissione all’incentivo pubblico (cfr. più recentemente e in tal senso, ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2025, numeri 3820, 3822, 3823, 3824, 3826 e 3827, 24 dicembre 2024, n. 10388 e 27 maggio 2024, n. 4697; sez. III, 11 novembre 2024 n. 8962) (Cons. Stato, Sez. II, 7 ottobre 2025, n. 7860 e nn. 7858, 7857).
14. Infondato risulta anche il secondo motivo.
Premesso che non assume risvolti patologici quanto lamentato da parte appellante in ordine alla congruità motivazionale del preciso passaggio lessicale che afferisce alla disamina da parte del giudice di primo grado di tale censura, essendo ogni apprezzamento circa la fondatezza di quanto dedotto in prime cure demandata a questo Collegio, occorre rilevare che il provvedimento impugnato si fonda su precise risultanze istruttorie.
14.1. Ne consegue, in primis , che il gestore non era nelle condizioni di effettuare ogni necessaria verifica prima degli approfondimenti istruttori di cui si è evidenziato l’esito in sede di disamina del primo motivo di gravame.
Vale quindi il preciso orientamento di questo Consiglio (Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 7970) secondo cui la decadenza è doverosa quando il Gse “ non è pertanto nella condizione di accertare la conformità delle predette tipologie di moduli alla norma cei en 61215” .
14.2. Viene così in esame il secondo passaggio argomentativo che connota il presente motivo e che attiene alla effettiva ricorrenza delle ragioni poste a base dell’iniziativa provvedimentale del Gse, evidenziando l’appellante che questa non sarebbe suffragata da idonei elementi probatori in grado per giunta di contraddire le risultanze della relazione del Tecnico incaricato da parte della Società.
Anche tale censura risulta priva di fondamento, atteso che il provvedimento si fonda su precise risultanze istruttorie, frutto di apposito sopralluogo, e che sono state correttamente valorizzate dal T.a.r. con la impugnata pronuncia.
14.3. Circa poi la rilevanza della contestata violazione in ordine alla provenienza dei moduli utilizzati vale richiamare il precedente citato da parte appellata (Cons. Stato, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 7970), secondo cui ““ Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati”, tra cui “CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo”; “EI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”.
In base poi all’art. 11 del d.m. 30 gennaio 2014, “Il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto”.
L’allegato 1 prevede, nell’elenco delle violazioni rilevanti alla lettera j), l’“insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi”.
[…]
16.1. Ebbene, come da precedente su richiamato, risulta anche in questa sede che “il GSE ha basato la decadenza sulla presenza nell’impianto installato di moduli, che ha ritenuto privi di certificazione CEI EN 61215, ritenendo, quindi, integrata la violazione rilevante costituita dalla insussistenza dei requisiti”.
15. In ordine al terzo motivo, circa la pretesa violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/90 per la mancata corrispondenza tra atto endoprocedimentale e motivazione, occorre innanzitutto rilevare che, al fine del rispetto di tale statuizione, non si impone l’esatta sovrapposizione tra i due rispettivi contesti lessicali ben potendo il provvedimento far leva su alcuni specifici elementi rilevabili dall’esperito contraddittorio.
Nel caso di specie va quindi preso atto del fatto che il Gse, in seno al provvedimento impugnato, ha evidenziato che “con comunicazione dell’11 luglio 2018 (prot. GSE/P20180060858), il GSE ha chiesto alla Società di fornire osservazioni rispetto alle risultanze emerse dall'attività di controllo e ha quindi evidenziato che “ Dall'analisi del certificato (di conformità, ndr) non è tuttavia possibile identificare il produttore originario dei moduli in quanto, in corrispondenza dello stabilimento produttivo ("manufacturing piant) è presente solo un codice ("0001-21136038 001"). Al riguardo, le Regole Applicative, già citate in premessa, stabiliscono che qualora "una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, con gli stessi requisiti sopra specificati, attestante la rispondenza dei moduli a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM - Originai Equipment Manufacturer )”.
Ebbene, da tale articolato passaggio lessicale è dato inferire che il Gse aveva appunto messo in luce le specifiche ragioni a base della rilevata esigenza istruttoria, del tutto collimanti con quanto di seguito evidenziato in sede provvedimentale.
Si deve, quindi, affermare che il contraddittorio si è sviluppato proprio in merito alla rilevata necessità di documentare l’effettiva identità del produttore dei moduli fotovoltaici e pertanto non è dato inferire alcuna sostanziale violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale lamentato da parte appellante.
16. Con il quarto ed ultimo motivo parte appellante valorizza la previsione di cui all’art. 56, comma 7 d.l. n. 76/2020 conv. il L. n. 120/2020, ai fini della soggezione dell’Autorità ai principi dell’autotutela amministrativa, assumendone la sua efficacia retroattiva.
In senso contrario vale l’ormai consolidato orientamento della Sezione secondo cui “Seppure dopo alcune originarie oscillazioni, la giurisprudenza ha dunque disconosciuto all’introduzione di un termine decadenziale per l’esercizio dell’autotutela una portata in qualche modo retroattiva (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2025, n. 1523; id ., 20 febbraio 2023, n. 1706). Essa, cioè, ne ha previsto il computo a far data dalla sua introduzione e non dall’adozione dell’atto” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2025 n. 7996).
17. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
18. Le spese del presente grado di giudizio, stante la particolarità della vicenda, sono suscettibili di essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 694/2025), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DA FO, Presidente
NI AT, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AT | DA FO |
IL SEGRETARIO