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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 20.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1076/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GIRIMONTE SALVATORE DONATO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela , dott. CP_2
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.04.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, appartenente all'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area
“A” del C.C.N.L. del Comparto Scuola, esponeva, in estrema sintesi: i) di essere stata assunta con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2016; ii) di avere, in realtà, lavorato alle dipendenze del , con le stesse mansioni, sin dall'anno scolastico CP_1
2004-2005, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, stipulati e rinnovati in successione ( cfr. certificato di servizio, all. fascicolo ricorrente); iii) di avere diritto all'integrale ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata durante tutti i rapporti di lavoro a termine prestati alle dipendenze del CP_1 convenuto, con valorizzazione di tale progressione anche successivamente all'immissione in ruolo con condanna dell'Amministrazione alle relative differenze retributive, come da conteggi allegati in atti.
1 In particolare, contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. CP_1
297/1994, come modificata dalla legge 124/1999, che ometteva di valorizzare l'intero periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato (secondo la clausola): "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive" - punto 1; inoltre "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" - punto 4);
Conveniva, pertanto, in giudizio il formulando le Controparte_3 seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi pienamente riconosciuta l'anzianità di servizio maturata fin dal primo rapporto di lavoro stipulato con
l'Amministrazione Scolastica convenuta;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente agli scatti retributivi di anzianità, come riconosciuto al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, a tutti gli effetti sia giuridici che economici, nella misura prevista dal CCNL di comparto e conseguentemente: 3) condannare il
[...] ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale Controparte_3 pregresso periodo di pre-ruolo svolto e come in atti descritto, con l'inserimento di nella posizione Pt_2 retributiva relativa alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni già alla data del 01/10/2023; 4) condannare il a corrispondere alla medesima ricorrente le differenze Controparte_3 retributive maturate in ragione della sua anzianità di servizio fino alla data di effettuazione del corretto inquadramento, ammontanti alla somma di € 4.472,37 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi dalle singole scadenze fino al saldo ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
5) Condannare, infine, il al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ".
2 Il , nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1 decennale e, in subordine, quinquennale;
contestava, comunque, nel merito la fondatezza della pretesa ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, è così decisa.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come noto, l'anzianità di servizio del personale scolastico, sia docente che ATA, assunto a tempo indeterminato dopo aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato, viene riconosciuta soltanto parzialmente, con regole peculiari alle due categorie.
In particolare, per quanto concerne il personale ATA la normativa interna (artt 569 e 570
D.Lgs 297/94), ante modifica apportata dal D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con L.
10 agosto 2023, n. 103, n. 69, prevede(va) il riconoscimento integrale dei primi tre anni di pre-ruolo e, per la restante parte, di 2/3 a fini giuridici ed economici e di 1/3 a fini solo economici.
La compatibilità di tali regole di diritto interno con la disciplina eurocomunitaria è stata oggetto di annoso dibattito e, a seguito della sentenza della CGUE del 20/9/17 nella causa C466/17 Motter, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n.31150/2019, per quanto concerne il personale ATA, ha affermato che : “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Tale orientamento, allo stato, non ha subito rivisitazioni e deve pertanto trovare applicazione al caso di specie, ove è pacifico che la ricostruzione di carriera del ricorrente sia stata effettuata dal in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i CP_1 menzionati criteri "limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata
3 clausola 4, poichè non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Il , pertanto, deve essere condannato ad adottare un nuovo decreto di CP_1 ricostruzione di carriera che tenga conto, in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, di tutto il servizio preruolo prestato dalla ricorrente nonché, in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, ossia dell' accordo del 4 agosto 2011 il quale precisa che
"il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni", del diritto all'inserimento nella fascia stipendiale "3-8 anni” con decorrenza dal 15.7.2008 e nella fascia stipendiale “9-14” dal 2.10.2017.
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel presente giudizio, dirette al conseguimento delle somme spettanti in ragione della maggiore anzianità di servizio maturata , si precisa che la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire senza limiti di tempo, in quanto, cfr Cass. n. 2232/2020,: "
2.2. l'anzianità di servizio non è uno
"status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità... 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano;
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass.
22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430;
Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poichè
4 l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti".
Chiarito, pertanto, che l'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, mentre i crediti relativi ai singoli aumenti soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., si osservi che parte ricorrente rivendica le differenze retributive con decorrenza dall'anno 2008 a fronte di un ricorso, in assenza di ulteriori atti interruttivi, notificato alla controparte in data 23.7.2024; sicchè in ossequio all'orientamento espresso dalla C.d.a di Catanzaro, da ultimo nella sentenza n. 209/2024 del 30.03.2024, devono ritenersi prescritti i crediti maturati in data antecedente il quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso “Prendendo le mosse dalla prima censura, ha ragione l'appellante allorché afferma che, maturando il credito per differenze retributive mese per mese, l'estinzione del diritto non può colpire i ratei maturati entro il quinquennio dalla data della notifica dell'atto interruttivo inviato nei cinque anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo (in tal senso, Cass. Sez. U, Sentenza n. 575 del
16/01/2003”.
Conseguentemente, atteso che in base ai conteggi depositati in atti non sussistono differenze retributive maturate con decorrenza dal 23.7.2019 (cinque anni anteriori la notifica del ricorso introduttivo) la domanda, sul punto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1076/2024 R.G., così provvede:
-previa disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 nella parte censurata, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti nelle istituzioni scolastiche statali e per l'effetto condanna il ad Controparte_3 adottare nuovo decreto di ricostruzione della carriera , collocando il ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, in applicazione altresì della c.d. clausola di salvaguardia;
5 - rigetta per il resto;
-spese compensate.
Crotone, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 20.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1076/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GIRIMONTE SALVATORE DONATO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela , dott. CP_2
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.04.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, appartenente all'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area
“A” del C.C.N.L. del Comparto Scuola, esponeva, in estrema sintesi: i) di essere stata assunta con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2016; ii) di avere, in realtà, lavorato alle dipendenze del , con le stesse mansioni, sin dall'anno scolastico CP_1
2004-2005, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, stipulati e rinnovati in successione ( cfr. certificato di servizio, all. fascicolo ricorrente); iii) di avere diritto all'integrale ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata durante tutti i rapporti di lavoro a termine prestati alle dipendenze del CP_1 convenuto, con valorizzazione di tale progressione anche successivamente all'immissione in ruolo con condanna dell'Amministrazione alle relative differenze retributive, come da conteggi allegati in atti.
1 In particolare, contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. CP_1
297/1994, come modificata dalla legge 124/1999, che ometteva di valorizzare l'intero periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato (secondo la clausola): "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive" - punto 1; inoltre "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" - punto 4);
Conveniva, pertanto, in giudizio il formulando le Controparte_3 seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi pienamente riconosciuta l'anzianità di servizio maturata fin dal primo rapporto di lavoro stipulato con
l'Amministrazione Scolastica convenuta;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente agli scatti retributivi di anzianità, come riconosciuto al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, a tutti gli effetti sia giuridici che economici, nella misura prevista dal CCNL di comparto e conseguentemente: 3) condannare il
[...] ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale Controparte_3 pregresso periodo di pre-ruolo svolto e come in atti descritto, con l'inserimento di nella posizione Pt_2 retributiva relativa alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni già alla data del 01/10/2023; 4) condannare il a corrispondere alla medesima ricorrente le differenze Controparte_3 retributive maturate in ragione della sua anzianità di servizio fino alla data di effettuazione del corretto inquadramento, ammontanti alla somma di € 4.472,37 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi dalle singole scadenze fino al saldo ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
5) Condannare, infine, il al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ".
2 Il , nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione CP_1 decennale e, in subordine, quinquennale;
contestava, comunque, nel merito la fondatezza della pretesa ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, è così decisa.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come noto, l'anzianità di servizio del personale scolastico, sia docente che ATA, assunto a tempo indeterminato dopo aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato, viene riconosciuta soltanto parzialmente, con regole peculiari alle due categorie.
In particolare, per quanto concerne il personale ATA la normativa interna (artt 569 e 570
D.Lgs 297/94), ante modifica apportata dal D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con L.
10 agosto 2023, n. 103, n. 69, prevede(va) il riconoscimento integrale dei primi tre anni di pre-ruolo e, per la restante parte, di 2/3 a fini giuridici ed economici e di 1/3 a fini solo economici.
La compatibilità di tali regole di diritto interno con la disciplina eurocomunitaria è stata oggetto di annoso dibattito e, a seguito della sentenza della CGUE del 20/9/17 nella causa C466/17 Motter, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n.31150/2019, per quanto concerne il personale ATA, ha affermato che : “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Tale orientamento, allo stato, non ha subito rivisitazioni e deve pertanto trovare applicazione al caso di specie, ove è pacifico che la ricostruzione di carriera del ricorrente sia stata effettuata dal in ossequio alla disciplina nazionale e, quindi, secondo i CP_1 menzionati criteri "limitativi", da ritenersi ingiustificati ed in contrasto con la citata
3 clausola 4, poichè non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
Il , pertanto, deve essere condannato ad adottare un nuovo decreto di CP_1 ricostruzione di carriera che tenga conto, in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, di tutto il servizio preruolo prestato dalla ricorrente nonché, in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, ossia dell' accordo del 4 agosto 2011 il quale precisa che
"il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni", del diritto all'inserimento nella fascia stipendiale "3-8 anni” con decorrenza dal 15.7.2008 e nella fascia stipendiale “9-14” dal 2.10.2017.
Quanto alle pretese economiche rivendicate nel presente giudizio, dirette al conseguimento delle somme spettanti in ragione della maggiore anzianità di servizio maturata , si precisa che la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire senza limiti di tempo, in quanto, cfr Cass. n. 2232/2020,: "
2.2. l'anzianità di servizio non è uno
"status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità... 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano;
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass.
22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430;
Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poichè
4 l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti".
Chiarito, pertanto, che l'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, mentre i crediti relativi ai singoli aumenti soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., si osservi che parte ricorrente rivendica le differenze retributive con decorrenza dall'anno 2008 a fronte di un ricorso, in assenza di ulteriori atti interruttivi, notificato alla controparte in data 23.7.2024; sicchè in ossequio all'orientamento espresso dalla C.d.a di Catanzaro, da ultimo nella sentenza n. 209/2024 del 30.03.2024, devono ritenersi prescritti i crediti maturati in data antecedente il quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso “Prendendo le mosse dalla prima censura, ha ragione l'appellante allorché afferma che, maturando il credito per differenze retributive mese per mese, l'estinzione del diritto non può colpire i ratei maturati entro il quinquennio dalla data della notifica dell'atto interruttivo inviato nei cinque anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo (in tal senso, Cass. Sez. U, Sentenza n. 575 del
16/01/2003”.
Conseguentemente, atteso che in base ai conteggi depositati in atti non sussistono differenze retributive maturate con decorrenza dal 23.7.2019 (cinque anni anteriori la notifica del ricorso introduttivo) la domanda, sul punto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1076/2024 R.G., così provvede:
-previa disapplicazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 nella parte censurata, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti nelle istituzioni scolastiche statali e per l'effetto condanna il ad Controparte_3 adottare nuovo decreto di ricostruzione della carriera , collocando il ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, in applicazione altresì della c.d. clausola di salvaguardia;
5 - rigetta per il resto;
-spese compensate.
Crotone, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
6