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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MI De RI Presidente rel.
2) Dott. Caterina RE
- Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 485/2023 promossa in grado di appello da rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lacerenza. Parte 1 e Parte 2
APPELLANTI
Contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] '
dall'avv. Ivan Canelli.
APPELLATO
E contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 18 settembre 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza dell'1/12/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo, decidendo in merito ai ricorsi riuniti proposti da Parte 1 e Parte 2 contro la Controparte_2
Complementare del Terziario CP 1 accertava sulla
[...] e il Controparte_3 scorta delle espletate cc.tt.uu. che il lamentato omesso versamento delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare dovute per le mensilità da maggio a dicembre
2016 e da gennaio ad aprile 2017 Pt 1 e da maggio a dicembre 2015, da gennaio a dicembre 2016 e da gennaio ad aprile 2017 Pt 2 ) era stato sanato dalla cooperativa la quale, sia pure tardivamente, aveva provveduto a versare nel corso dell'anno 2020 gli importi distintamente dovuti di € 2.308,84 per e di € 4.192,25 per Pt 2 Parte 1
[...]
Onde il G.L. decretava il rigetto delle proposte domande
La sentenza in parola è stata impugnata dall' Pt 1 e dalla Pt 2 i quali si dolgono del mancato accertamento e della omessa statuizione in ordine al pagamento degli interessi di mora e da alla mancata rivalutazione così come previsto dell'art. 8 comma 9 dello Statuto del Fondo.
Nella contumacia della società cooperativa si è costituito il Controparte_3 il quale ha chiesto il rigetto del proposto gravame.
Quest'ultimo appare fondato.
Nulla quaestio in ordine alla legittimazione ad agire dei ricorrenti nella specifica materia che ci occupa ed all'ottenuto versamento della sorte capitale delle quote dovute sulla posizione individuale dei due lavoratori presso il CP 1 la questione che residua dell'odierna controversia inerisce al mancato riconoscimento degli effetti ripristinatori riconducibili all'applicazione dell'art. 8 comma 9 dello Statuto del Fondo invocato dai lavoratori ed ai sensi del quale In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 8, le imprese associate sono tenute: a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
c) all'eventuale versamento degli interessi di mora;
l'applicazione, la misura e le modalità CP 1 di operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
d) al risarcimento a eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.
Il predetto punto di domanda è stato disatteso dal G.L. il quale, una volta accertato che il c.t.u. non aveva riscontrato alcuna debenza e/o omissione da parte della CP_2 "pur evidenziando nella parte conclusiva dell'elaborato che dalla documentazione versata in atti dal Fondo per alcune mensilità contestate “per motivi che non sono noti nell'estratto conto compare la dicitura "Attribuito" e non invece "Quotato", ha osservato che in data
5/9/2022 il Consulente aveva preso posizione con riguardo alle osservazioni formulate dai ricorrenti, esplicitando le ragioni che lo hanno portato a discostarsene".
Tale passaggio motivazionale non persuade.
I chiarimenti forniti dal c.t.u. con la relazione integrativa del 5/9/2022 hanno ribadito che la cooperativa aveva provveduto ad estinguere il debito relativo alla sorte capitale dovuta sulla posizione individuale dei lavoratori – quantunque persista l'anomalia correlata alla
-
formula utilizzata dal Fondo di contribuiti "attribuiti" e non “quotati" siccome allusiva ad una non dimostrata incompletezza della registrazione che ne avrebbe impedito la valorizzazione ma nulla hanno precisato riguardo gli effetti di tale mancato
-
investimento.
In proposito il c.t.u. ha fatto propri i rilievi formulati dal CP_3 a proposito del fatto che allorquando verranno versati i contributi omessi al Fondo, quest'ultimo sarà in condizione anche di poter calcolare i danni da ritardato versamento subiti dalla lavoratrice. Ed infatti, ai sensi dello
Statuto del Fondo, in caso di versamenti effettuati in ritardo, l'azienda sarà tenuta altresì al pagamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di
CP_1 registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi e degli eventuali interessi di mora. Il calcolo del ristoro posizione verrà eseguito - e comunicato all'azienda - dal
CP_1 successivamente all'investimento della contribuzione omessa, in quanto solo allora si potrà avere conferma dell'an e del quantum del danno che ha subito l'aderente".
Tanto premesso risulta che i tardivi adempimenti accertati dal c.t.u. risalgono per Parte 1 ai seguenti periodi: € 328,44 in data 12/3/2018 (rif. II° trim. 2016);
€ 1.071,89 in data 3/7/2020 ed € 905,70 in data 9/12/2020 (rif. III trimestre 2016 IV trimestre 2016 - I trimestre 2017 - II trimestre 2017); Per Parte 2 ai seguenti periodi: € 947,72 in data 3/7/2020 ed € 1.457,19 in data
9/12/2020 (rif. II° trim. 2016 - III° trim. 2016 - IV° trim. 2016 - I° trim. 2017 - II° trim.
2017).
Su tali tardivi versamenti andranno calcolate le poste creditorie rivendicate rispetto alle quali le indicazioni fornite dall'art. 8 comma 9° dello Statuto individuano i parametri tecnici sufficienti in base ai quali il Fondo provvederà a determinare gli importi singolarmente dovuti.
Tenuto conto dell'esito alterno della controversia, sussistono giusti motivi per compensare in misura di metà le spese tra i ricorrenti e la cooperativa contumace, in capo alla quale deve essere posta la restante parte che si liquida e si distrae come da dispositivo, in atti.
In capo alla stessa CP 2 deve essere posto l'onere delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado (intendendosi per tale le due c.t.u. redatte nei giudizi riuniti).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
[...] che dichiara, in riforma della sentenza n. 3910/2022 emessa dal Tribunale di
Palermo in data 1 dicembre 2022, condanna la al versamento Controparte_2 nel Fondo Complementare CP 1 i una somma equivalente all'incremento percentuale del valore nominale della quota registrata ed agli interessi di mora maturati nel periodo di ritardato versamento dei contributi come indicati in parte motiva.
Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna la cooperativa appellata al pagamento della restante parte che liquida in complessivi €
1.347,50 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.453,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Lacerenza.
Pone a carico della società cooperativa appellata le spese della c.t.u. di primo grado.
Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
MI De RI
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MI De RI Presidente rel.
2) Dott. Caterina RE
- Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 485/2023 promossa in grado di appello da rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lacerenza. Parte 1 e Parte 2
APPELLANTI
Contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] '
dall'avv. Ivan Canelli.
APPELLATO
E contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 18 settembre 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza dell'1/12/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo, decidendo in merito ai ricorsi riuniti proposti da Parte 1 e Parte 2 contro la Controparte_2
Complementare del Terziario CP 1 accertava sulla
[...] e il Controparte_3 scorta delle espletate cc.tt.uu. che il lamentato omesso versamento delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare dovute per le mensilità da maggio a dicembre
2016 e da gennaio ad aprile 2017 Pt 1 e da maggio a dicembre 2015, da gennaio a dicembre 2016 e da gennaio ad aprile 2017 Pt 2 ) era stato sanato dalla cooperativa la quale, sia pure tardivamente, aveva provveduto a versare nel corso dell'anno 2020 gli importi distintamente dovuti di € 2.308,84 per e di € 4.192,25 per Pt 2 Parte 1
[...]
Onde il G.L. decretava il rigetto delle proposte domande
La sentenza in parola è stata impugnata dall' Pt 1 e dalla Pt 2 i quali si dolgono del mancato accertamento e della omessa statuizione in ordine al pagamento degli interessi di mora e da alla mancata rivalutazione così come previsto dell'art. 8 comma 9 dello Statuto del Fondo.
Nella contumacia della società cooperativa si è costituito il Controparte_3 il quale ha chiesto il rigetto del proposto gravame.
Quest'ultimo appare fondato.
Nulla quaestio in ordine alla legittimazione ad agire dei ricorrenti nella specifica materia che ci occupa ed all'ottenuto versamento della sorte capitale delle quote dovute sulla posizione individuale dei due lavoratori presso il CP 1 la questione che residua dell'odierna controversia inerisce al mancato riconoscimento degli effetti ripristinatori riconducibili all'applicazione dell'art. 8 comma 9 dello Statuto del Fondo invocato dai lavoratori ed ai sensi del quale In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 8, le imprese associate sono tenute: a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
c) all'eventuale versamento degli interessi di mora;
l'applicazione, la misura e le modalità CP 1 di operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
d) al risarcimento a eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.
Il predetto punto di domanda è stato disatteso dal G.L. il quale, una volta accertato che il c.t.u. non aveva riscontrato alcuna debenza e/o omissione da parte della CP_2 "pur evidenziando nella parte conclusiva dell'elaborato che dalla documentazione versata in atti dal Fondo per alcune mensilità contestate “per motivi che non sono noti nell'estratto conto compare la dicitura "Attribuito" e non invece "Quotato", ha osservato che in data
5/9/2022 il Consulente aveva preso posizione con riguardo alle osservazioni formulate dai ricorrenti, esplicitando le ragioni che lo hanno portato a discostarsene".
Tale passaggio motivazionale non persuade.
I chiarimenti forniti dal c.t.u. con la relazione integrativa del 5/9/2022 hanno ribadito che la cooperativa aveva provveduto ad estinguere il debito relativo alla sorte capitale dovuta sulla posizione individuale dei lavoratori – quantunque persista l'anomalia correlata alla
-
formula utilizzata dal Fondo di contribuiti "attribuiti" e non “quotati" siccome allusiva ad una non dimostrata incompletezza della registrazione che ne avrebbe impedito la valorizzazione ma nulla hanno precisato riguardo gli effetti di tale mancato
-
investimento.
In proposito il c.t.u. ha fatto propri i rilievi formulati dal CP_3 a proposito del fatto che allorquando verranno versati i contributi omessi al Fondo, quest'ultimo sarà in condizione anche di poter calcolare i danni da ritardato versamento subiti dalla lavoratrice. Ed infatti, ai sensi dello
Statuto del Fondo, in caso di versamenti effettuati in ritardo, l'azienda sarà tenuta altresì al pagamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di
CP_1 registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi e degli eventuali interessi di mora. Il calcolo del ristoro posizione verrà eseguito - e comunicato all'azienda - dal
CP_1 successivamente all'investimento della contribuzione omessa, in quanto solo allora si potrà avere conferma dell'an e del quantum del danno che ha subito l'aderente".
Tanto premesso risulta che i tardivi adempimenti accertati dal c.t.u. risalgono per Parte 1 ai seguenti periodi: € 328,44 in data 12/3/2018 (rif. II° trim. 2016);
€ 1.071,89 in data 3/7/2020 ed € 905,70 in data 9/12/2020 (rif. III trimestre 2016 IV trimestre 2016 - I trimestre 2017 - II trimestre 2017); Per Parte 2 ai seguenti periodi: € 947,72 in data 3/7/2020 ed € 1.457,19 in data
9/12/2020 (rif. II° trim. 2016 - III° trim. 2016 - IV° trim. 2016 - I° trim. 2017 - II° trim.
2017).
Su tali tardivi versamenti andranno calcolate le poste creditorie rivendicate rispetto alle quali le indicazioni fornite dall'art. 8 comma 9° dello Statuto individuano i parametri tecnici sufficienti in base ai quali il Fondo provvederà a determinare gli importi singolarmente dovuti.
Tenuto conto dell'esito alterno della controversia, sussistono giusti motivi per compensare in misura di metà le spese tra i ricorrenti e la cooperativa contumace, in capo alla quale deve essere posta la restante parte che si liquida e si distrae come da dispositivo, in atti.
In capo alla stessa CP 2 deve essere posto l'onere delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado (intendendosi per tale le due c.t.u. redatte nei giudizi riuniti).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
[...] che dichiara, in riforma della sentenza n. 3910/2022 emessa dal Tribunale di
Palermo in data 1 dicembre 2022, condanna la al versamento Controparte_2 nel Fondo Complementare CP 1 i una somma equivalente all'incremento percentuale del valore nominale della quota registrata ed agli interessi di mora maturati nel periodo di ritardato versamento dei contributi come indicati in parte motiva.
Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna la cooperativa appellata al pagamento della restante parte che liquida in complessivi €
1.347,50 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.453,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Lacerenza.
Pone a carico della società cooperativa appellata le spese della c.t.u. di primo grado.
Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
MI De RI