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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
03/08/1972 cittadina brasiliana,
, nata a [...]/SC (Brasile) in data 26/09/1971 Parte_2 cittadina brasiliana,
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 19/04/1990 Parte_3 cittadino brasiliano, rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadino Persona_1 italiano, nato in [...] 1° giugno 1885 a Polignano a Mare (BA).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 28/03/2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...] era loro avo e ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero Persona_1 genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
In data 7 ottobre 1909, in Italia nel Comune di Polignano a Mare (Bari), Persona_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione coniugale
[...] Controparte_2 nasceva a San Paolo (Brasile) il giorno 7 gennaio 1912. Costui in data 26 Persona_1 maggio 1932 a Sorocaba (Brasile) si sposava con e da detto Persona_2 matrimonio nasceva a Sorocaba (Brasile), il giorno 12 ottobre 1937. Persona_3
Quest'ultima in data 10 ottobre 1962 a Sorocaba (Brasile), contraeva matrimonio con e nasceva l'odierna ricorrente a Persona_4 Parte_1
Sorocaba (Brasile), il giorno 3 agosto 1972. Costei in data 5 ottobre 1987 a Sorocaba
(Brasile) contraeva nozze con e da detta unione Persona_5 coniugale nascevano due figli, odierni ricorrenti: il giorno 19 aprile 1990 Parte_3
e il 27 novembre 1991
[...] Parte_2
Ha sostenuto che l'avo aveva sempre mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicch° ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 20/09/2023, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] a Persona_1
Mare (BA), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
03/08/1972 cittadina brasiliana,
, nata a [...]/SC (Brasile) in data 26/09/1971 Parte_2 cittadina brasiliana,
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 19/04/1990 Parte_3 cittadino brasiliano, rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 4 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadino Persona_1 italiano, nato in [...] 1° giugno 1885 a Polignano a Mare (BA).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 28/03/2023, i ricorrenti hanno allegato che
[...] era loro avo e ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero Persona_1 genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
In data 7 ottobre 1909, in Italia nel Comune di Polignano a Mare (Bari), Persona_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione coniugale
[...] Controparte_2 nasceva a San Paolo (Brasile) il giorno 7 gennaio 1912. Costui in data 26 Persona_1 maggio 1932 a Sorocaba (Brasile) si sposava con e da detto Persona_2 matrimonio nasceva a Sorocaba (Brasile), il giorno 12 ottobre 1937. Persona_3
Quest'ultima in data 10 ottobre 1962 a Sorocaba (Brasile), contraeva matrimonio con e nasceva l'odierna ricorrente a Persona_4 Parte_1
Sorocaba (Brasile), il giorno 3 agosto 1972. Costei in data 5 ottobre 1987 a Sorocaba
(Brasile) contraeva nozze con e da detta unione Persona_5 coniugale nascevano due figli, odierni ricorrenti: il giorno 19 aprile 1990 Parte_3
e il 27 novembre 1991
[...] Parte_2
Ha sostenuto che l'avo aveva sempre mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicch° ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 20/09/2023, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] a Persona_1
Mare (BA), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4