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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10378/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 10378/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANDRIA GENNARO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
( (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
, (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
LTIMI IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LA POTESTA' SUI FIGLI CP_4 Controparte_5
MINORI E Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 8 tutti domiciliati in VIA CALDERAI 10 GIARRE;
rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDI
AGATA KATY giusta procura in atti.
APPELLATI
Posta in decisione all'udienza del 16.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 28.07.2021, la compagnia aerea Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi il
[...]
Tribunale di Catania, e entrambi in Controparte_2 Controparte_3 proprio e anche nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, e
[...]
, per ottenere la riforma della sentenza n° 1101/2021 del 28.06.2021, con la quale il CP_1
Giudice di Pace di Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 10505/2019, accoglieva parzialmente le domande degli appellati e per l'effetto condannava la compagnia aerea al pagamento della somma, in loro favore, di euro 2.924,15 (di cui euro 2000,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il negato imbarco e euro 924,15 a titolo di rimborso delle spese sostenute in conseguenza del negato imbarco) nonché al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nell'emettere la sentenza per errato e illegittimo accertamento dei fatti e conseguente falsa applicazione del Reg. (CE) N.261/2004.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “
1) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
2) in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei passeggeri a vedersi riconoscere la compensazione pecuniaria e il risarcimento delle ulteriori spese, modificando il dispositivo della sentenza con:
pagina 2 di 8 - “Tenuto conto della condotta tenuta dai passeggeri, presentatasi in ritardo al gate, come comprovato dalla documentazione depositata da il Giudice rigetta la domanda riguardante il pagamento Pt_1 della compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) n. 261/2004, stante l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla compagnia aerea per il mancato imbarco dei passeggeri
[...]
e nonché dei minori, Controparte_2 CP_3 CP_1 Controparte_1
e sul volo per cui è causa”; Persona_1 Persona_2
- “Il Giudice rigetta la domanda di rimborso del prezzo dei biglietti aerei acquistati dai passeggeri per giungere a destinazione e delle ulteriori spese in ipotesi sostenute in aeroporto, in quanto il mancato imbarco sul volo per cui è causa è dipeso esclusivamente dalla condotta negligente dei passeggeri stessi.”
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a refusione delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.”
Gli appellati si costituivano in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto. In particolare, ritenevano gli appellati di aver fornito la piena prova liberatoria della condotta inadempiente della compagnia aerea che gli ha negato l'imbarco senza alcuna effettiva motivazione, come risulterebbe confermato anche dalla dichiarazione testimoniale assunta in primo grado.
Concludevano chiedendo a questo Giudice di :“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 1101/2021 del Giudice di Pace di Catania, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
All'udienza cartolare del 21.12.2021 il G.I. dava mandato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado e rinviava all'udienza del 12.04.2022.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di I grado all'udienza cartolare del 12.04.2022 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
06.11.2023 (poi rinviata per i medesimi incombenti al 16.04.2025 ).
Indi, all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Giova premettere che, gli appellati, con atto di citazione del 25.07.2019, innanzi al GdP di Catania, convenivano in giudizio la società , al fine di ottenere il pagamento Parte_2
pagina 3 di 8 della compensazione pecuniaria di cui al Reg.(CE) 261/2004, oltre spese e risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente al negato imbarco sul volo Parigi-Catania del 28.11.2018 delle ore 11:45, operato dalla compagnia Pt_1
Nei fatti è accaduto che gli appellati- attori in primo grado- avevano acquistato cinque biglietti aerei per la tratta Parigi-Catania come sopra individuata. Dopo aver effettuato il check-in si recavano al gate per l'imbarco del volo EZY3885, ma il personale di terra impediva loro l'imbarco senza fornire, a Pt_1 loro dire, spiegazioni.
La compagnia aerea non riproteggeva gli attori su altri voli e pertanto nell'immediato gli appellati, nell'impossibilità di poter salire sul volo acquistato, si vedevano costretti ad acquistare cinque ulteriori biglietti con la compagnia Air France, spendendo la somma di euro 853,72, oltre euro 70,43 per l'acquisto di pasti e bevande durante l'attesa.
In primo grado, dinanzi al Gdp di Catania, si costituiva contestando le domande avversarie ed Pt_1 eccependo che il negato imbarco dei passeggeri era dipeso dalla ritardata presentazione degli stessi presso il gate (no show), non essendosi verificato alcun overbooking.
Orbene il Giudice di prime cure, a seguito della svolta istruttoria, in parziale accoglimento delle domande attoree condannava al pagamento in favore degli attori della somma di euro 2.924,15 Pt_1
(di cui euro 2000,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il negato imbarco e euro 924,15 a titolo di rimborso delle spese sostenute in conseguenza del negato imbarco) nonché al pagamento delle spese processuali .
Ciò premesso secondo la disciplina generale dell'onere della prova, dettata dall'art. 2697 c.c., al 1° comma si stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i fondamento.”
Argomentando sulla base delle disposizioni testé richiamate, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, hanno affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Orbene nel caso in esame, l'appellante, contestando sia l'an che il quantum debeatur ritiene di non dovere procedere ad alcun pagamento nei confronti degli attori in primo grado, poiché il mancato pagina 4 di 8 imbarco sarebbe stato causato esclusivamente da responsabilità degli appellati che non si sarebbero presentati in orario al gate d'imbarco.
Di contro gli odierni appellati sostengono di aver diritto al pagamento dei danni patrimoniali e non a seguito dell'inadempimento contrattuale della compagnia aerea appellante, che senza alcuna motivazione avrebbe negato loro l'imbarco in aereo.
Ciò premesso l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., comma 1, num. 1 e 2 cpc.
Parti appellate eccepiscono che l'appello proposto da risulta redatto in violazione della norma Pt_1 sopra citata e pertanto vada dichiarato inammissibile.
In particolare, gli appellati sostengono che l'appello non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, e non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, risultando così l'appello inammissibile.
Ebbene, tale eccezione preliminare va rigettata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Già la Suprema Corte, con la sentenza n. 2143/2015, aveva assunto un atteggiamento meno rigoroso, ritenendo che l'art. 342 c.p.c. non imponga che le deduzioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum“.
Successivamente, l'intervento delle Sezioni Unite nel 2017 ha cancellato l'onere di formulare a pena di inammissibilità un progetto di sentenza. Con ordinanza n. 8845/2017 la Terza Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
pagina 5 di 8 redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Dello stesso avviso Cass. n. 21336/2017 e Cass. n. 4541/2017.
Nel solco tracciato dalle Sezioni unite nel 2017 si inserisce un'altra importante pronuncia: l'ordinanza della Cassazione n. 13535/2018 che a proposito della portata del 342 c.p.c.,.ha precisato che a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
La Cassazione perviene a tali conclusioni sulla base di un presupposto fondante il processo civile, cioè che la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
Nel caso in oggetto l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, nel suo atto di gravame, indica specificatamente le parti contestate della sentenza impugnata e le modifiche richieste nella ricostruzione dei fatti, nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza.
L'appello proposto, invero, nelle sue motivazioni specifiche mira a demolire la sentenza gravata, specificando le parti della stessa che non si condividono.
Ogni contestazione sul punto è quindi da rigettare.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si ritiene che l'appello proposto debba essere accolto per le seguenti motivazioni.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Catania avrebbe errato nell'accertamento dei fatti e valutazione delle prove giungendo ad una falsa applicazione del Reg. (CE) 261/2004 disponendo il diritto degli appellati alla compensazione pecuniaria.
L'appellante lamenta principalmente che il Giudice di Pace di Catania ha errato nella misura in cui ha stabilito che la responsabilità del negato imbarco non fosse dipesa da un caso di no-show.
Nodo cruciale della controversia è difatti, stabilire se la Compagnia aerea avrebbe negato l'imbarco agli appellati per overbooking- determinando così responsabilità in capo alla compagnia aerea – o ad un caso di no show-la cui responsabilità era completamente dei passeggeri.
Sarebbe stato onere degli appellanti in primo grado fornire la prova di essersi presentati in orario al gate.
pagina 6 di 8 Esaminando la prova testimoniale escussa, la stessa risulta vaga e imprecisa, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Invero la deposizione resa dal teste ha confermato la ricostruzione fattuale fornita dalla compagnia aerea attraverso la documentazione già depositata in atti.
Il teste riferisce di aver visto gli appellati sui luoghi dell'imbarco, senza specificare null'altro e di non ricordare precisamente l'orario, ma solo che era compatibile con l'orario di imbarco (verbale udienza del 28.05.2021).
Tale generica dichiarazione non dà alcuna certezza sull'esatta individuazione dell'orario di presentazione al gate degli appellati.
A maggior riprova di ciò, il teste chiarisce che nulla sa riferire sul motivo del negato imbarco e di aver solo visto gli attori discutere con il personale di terra.
Peraltro, il teste ha anche confermato quanto sostenuto dalla compagnia aerea, riguardo l'assenza di overbooking. Lo stesso ha dichiarato che “quando l'aereo è partito ho visto dei posti liberi all'interno, non so quanti”.
Ciò a conferma anche di quanto attestato dal flight manifest versato in atti dall'appellante, in cui si evidenzia chiaramente che il volo era partito con ben 46 posti liberi e che pertanto il velivolo non era in overbooking e i passeggeri avrebbero potuto volare regolarmente se fossero arrivati al gate in orario. Il check-out dei passeggeri veniva registrato alle ore 11:45 locali, poiché gli appellati non si erano presentati al gate di imbarco in tempo.
L'art. 4 del Reg. (CE)261/2004 che disciplina il caso del “negato imbarco”, non è applicabile alla fattispecie in esame.
I passeggeri avrebbero dovuto presentarsi entro le ore 11:15 al gate, per come disciplinato dai Termini
e Condizioni contrattuali (circostanza che non è mai stata fatta oggetto di contestazione da Pt_1 parte degli appellati, i quali non sono riusciti però a dimostrare di essere arrivati per tempo).
Questi non hanno dimostrato, in primo grado, di essersi presentati in orario, pertanto, la responsabilità per il mancato imbarco è ascrivibile unicamente alla condotta dei passeggeri appellati.
Conseguentemente la compagnia aerea non aveva nessun obbligo di fornire assistenza per il negato imbarco, ex art.
9. Reg. (CE) 261/2004, considerato che esso non è dipeso né da overbooking né da cancellazione del volo.
pagina 7 di 8 Il Giudice di pace, a seguito di una migliore e attenta valutazione della documentazione in atti, non avrebbe potuto condannare l'odierno appellante al rimborso delle spese per il trasporto alternativo, non essendosi verificate alcune delle ipotesi normativamente previste.
In realtà gli appellati non attribuiscono il mancato imbarco ad alcuna causa e dunque le loro contestazioni, anche in primo grado, rimangono sterili e non provate.
In conclusione, appare chiaro, come l'appellante con la documentazione depositata ha provato, già in primo grado, aldilà delle dichiarazioni testimoniali, che il negato imbarco era la conseguenza di un no- show (mancata presentazione in orario al gate) da parte degli appellati che se ne assumono quindi la responsabilità.
In definitiva, l'appello deve essere accolto integralmente e in riforma della sentenza impugnata , va rigettata la domanda proposta dagli odierni appellati, che vanno pertanto condannati alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado..
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10378/2021
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda proposta dagli attori.
- CONDANNA gli appellati a rifondere, in favore di le somme ricevute in esecuzione Pt_1 della sentenza di primo grado .
- CONDANNA gli appellati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 400,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e Pt_1
C.P.A. nonché al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro
600,00 per compensi, oltre € 174,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Catania, lì 9 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 10378/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANDRIA GENNARO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
( (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
, (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
LTIMI IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LA POTESTA' SUI FIGLI CP_4 Controparte_5
MINORI E Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 8 tutti domiciliati in VIA CALDERAI 10 GIARRE;
rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDI
AGATA KATY giusta procura in atti.
APPELLATI
Posta in decisione all'udienza del 16.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 28.07.2021, la compagnia aerea Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi il
[...]
Tribunale di Catania, e entrambi in Controparte_2 Controparte_3 proprio e anche nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, e
[...]
, per ottenere la riforma della sentenza n° 1101/2021 del 28.06.2021, con la quale il CP_1
Giudice di Pace di Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 10505/2019, accoglieva parzialmente le domande degli appellati e per l'effetto condannava la compagnia aerea al pagamento della somma, in loro favore, di euro 2.924,15 (di cui euro 2000,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il negato imbarco e euro 924,15 a titolo di rimborso delle spese sostenute in conseguenza del negato imbarco) nonché al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nell'emettere la sentenza per errato e illegittimo accertamento dei fatti e conseguente falsa applicazione del Reg. (CE) N.261/2004.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “
1) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
2) in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei passeggeri a vedersi riconoscere la compensazione pecuniaria e il risarcimento delle ulteriori spese, modificando il dispositivo della sentenza con:
pagina 2 di 8 - “Tenuto conto della condotta tenuta dai passeggeri, presentatasi in ritardo al gate, come comprovato dalla documentazione depositata da il Giudice rigetta la domanda riguardante il pagamento Pt_1 della compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) n. 261/2004, stante l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla compagnia aerea per il mancato imbarco dei passeggeri
[...]
e nonché dei minori, Controparte_2 CP_3 CP_1 Controparte_1
e sul volo per cui è causa”; Persona_1 Persona_2
- “Il Giudice rigetta la domanda di rimborso del prezzo dei biglietti aerei acquistati dai passeggeri per giungere a destinazione e delle ulteriori spese in ipotesi sostenute in aeroporto, in quanto il mancato imbarco sul volo per cui è causa è dipeso esclusivamente dalla condotta negligente dei passeggeri stessi.”
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a refusione delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.”
Gli appellati si costituivano in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto. In particolare, ritenevano gli appellati di aver fornito la piena prova liberatoria della condotta inadempiente della compagnia aerea che gli ha negato l'imbarco senza alcuna effettiva motivazione, come risulterebbe confermato anche dalla dichiarazione testimoniale assunta in primo grado.
Concludevano chiedendo a questo Giudice di :“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 1101/2021 del Giudice di Pace di Catania, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
All'udienza cartolare del 21.12.2021 il G.I. dava mandato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado e rinviava all'udienza del 12.04.2022.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di I grado all'udienza cartolare del 12.04.2022 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
06.11.2023 (poi rinviata per i medesimi incombenti al 16.04.2025 ).
Indi, all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Giova premettere che, gli appellati, con atto di citazione del 25.07.2019, innanzi al GdP di Catania, convenivano in giudizio la società , al fine di ottenere il pagamento Parte_2
pagina 3 di 8 della compensazione pecuniaria di cui al Reg.(CE) 261/2004, oltre spese e risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente al negato imbarco sul volo Parigi-Catania del 28.11.2018 delle ore 11:45, operato dalla compagnia Pt_1
Nei fatti è accaduto che gli appellati- attori in primo grado- avevano acquistato cinque biglietti aerei per la tratta Parigi-Catania come sopra individuata. Dopo aver effettuato il check-in si recavano al gate per l'imbarco del volo EZY3885, ma il personale di terra impediva loro l'imbarco senza fornire, a Pt_1 loro dire, spiegazioni.
La compagnia aerea non riproteggeva gli attori su altri voli e pertanto nell'immediato gli appellati, nell'impossibilità di poter salire sul volo acquistato, si vedevano costretti ad acquistare cinque ulteriori biglietti con la compagnia Air France, spendendo la somma di euro 853,72, oltre euro 70,43 per l'acquisto di pasti e bevande durante l'attesa.
In primo grado, dinanzi al Gdp di Catania, si costituiva contestando le domande avversarie ed Pt_1 eccependo che il negato imbarco dei passeggeri era dipeso dalla ritardata presentazione degli stessi presso il gate (no show), non essendosi verificato alcun overbooking.
Orbene il Giudice di prime cure, a seguito della svolta istruttoria, in parziale accoglimento delle domande attoree condannava al pagamento in favore degli attori della somma di euro 2.924,15 Pt_1
(di cui euro 2000,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il negato imbarco e euro 924,15 a titolo di rimborso delle spese sostenute in conseguenza del negato imbarco) nonché al pagamento delle spese processuali .
Ciò premesso secondo la disciplina generale dell'onere della prova, dettata dall'art. 2697 c.c., al 1° comma si stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i fondamento.”
Argomentando sulla base delle disposizioni testé richiamate, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, hanno affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Orbene nel caso in esame, l'appellante, contestando sia l'an che il quantum debeatur ritiene di non dovere procedere ad alcun pagamento nei confronti degli attori in primo grado, poiché il mancato pagina 4 di 8 imbarco sarebbe stato causato esclusivamente da responsabilità degli appellati che non si sarebbero presentati in orario al gate d'imbarco.
Di contro gli odierni appellati sostengono di aver diritto al pagamento dei danni patrimoniali e non a seguito dell'inadempimento contrattuale della compagnia aerea appellante, che senza alcuna motivazione avrebbe negato loro l'imbarco in aereo.
Ciò premesso l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., comma 1, num. 1 e 2 cpc.
Parti appellate eccepiscono che l'appello proposto da risulta redatto in violazione della norma Pt_1 sopra citata e pertanto vada dichiarato inammissibile.
In particolare, gli appellati sostengono che l'appello non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, e non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, risultando così l'appello inammissibile.
Ebbene, tale eccezione preliminare va rigettata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Già la Suprema Corte, con la sentenza n. 2143/2015, aveva assunto un atteggiamento meno rigoroso, ritenendo che l'art. 342 c.p.c. non imponga che le deduzioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum“.
Successivamente, l'intervento delle Sezioni Unite nel 2017 ha cancellato l'onere di formulare a pena di inammissibilità un progetto di sentenza. Con ordinanza n. 8845/2017 la Terza Sezione Civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
pagina 5 di 8 redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Dello stesso avviso Cass. n. 21336/2017 e Cass. n. 4541/2017.
Nel solco tracciato dalle Sezioni unite nel 2017 si inserisce un'altra importante pronuncia: l'ordinanza della Cassazione n. 13535/2018 che a proposito della portata del 342 c.p.c.,.ha precisato che a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
La Cassazione perviene a tali conclusioni sulla base di un presupposto fondante il processo civile, cioè che la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
Nel caso in oggetto l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, nel suo atto di gravame, indica specificatamente le parti contestate della sentenza impugnata e le modifiche richieste nella ricostruzione dei fatti, nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza.
L'appello proposto, invero, nelle sue motivazioni specifiche mira a demolire la sentenza gravata, specificando le parti della stessa che non si condividono.
Ogni contestazione sul punto è quindi da rigettare.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si ritiene che l'appello proposto debba essere accolto per le seguenti motivazioni.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Catania avrebbe errato nell'accertamento dei fatti e valutazione delle prove giungendo ad una falsa applicazione del Reg. (CE) 261/2004 disponendo il diritto degli appellati alla compensazione pecuniaria.
L'appellante lamenta principalmente che il Giudice di Pace di Catania ha errato nella misura in cui ha stabilito che la responsabilità del negato imbarco non fosse dipesa da un caso di no-show.
Nodo cruciale della controversia è difatti, stabilire se la Compagnia aerea avrebbe negato l'imbarco agli appellati per overbooking- determinando così responsabilità in capo alla compagnia aerea – o ad un caso di no show-la cui responsabilità era completamente dei passeggeri.
Sarebbe stato onere degli appellanti in primo grado fornire la prova di essersi presentati in orario al gate.
pagina 6 di 8 Esaminando la prova testimoniale escussa, la stessa risulta vaga e imprecisa, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure.
Invero la deposizione resa dal teste ha confermato la ricostruzione fattuale fornita dalla compagnia aerea attraverso la documentazione già depositata in atti.
Il teste riferisce di aver visto gli appellati sui luoghi dell'imbarco, senza specificare null'altro e di non ricordare precisamente l'orario, ma solo che era compatibile con l'orario di imbarco (verbale udienza del 28.05.2021).
Tale generica dichiarazione non dà alcuna certezza sull'esatta individuazione dell'orario di presentazione al gate degli appellati.
A maggior riprova di ciò, il teste chiarisce che nulla sa riferire sul motivo del negato imbarco e di aver solo visto gli attori discutere con il personale di terra.
Peraltro, il teste ha anche confermato quanto sostenuto dalla compagnia aerea, riguardo l'assenza di overbooking. Lo stesso ha dichiarato che “quando l'aereo è partito ho visto dei posti liberi all'interno, non so quanti”.
Ciò a conferma anche di quanto attestato dal flight manifest versato in atti dall'appellante, in cui si evidenzia chiaramente che il volo era partito con ben 46 posti liberi e che pertanto il velivolo non era in overbooking e i passeggeri avrebbero potuto volare regolarmente se fossero arrivati al gate in orario. Il check-out dei passeggeri veniva registrato alle ore 11:45 locali, poiché gli appellati non si erano presentati al gate di imbarco in tempo.
L'art. 4 del Reg. (CE)261/2004 che disciplina il caso del “negato imbarco”, non è applicabile alla fattispecie in esame.
I passeggeri avrebbero dovuto presentarsi entro le ore 11:15 al gate, per come disciplinato dai Termini
e Condizioni contrattuali (circostanza che non è mai stata fatta oggetto di contestazione da Pt_1 parte degli appellati, i quali non sono riusciti però a dimostrare di essere arrivati per tempo).
Questi non hanno dimostrato, in primo grado, di essersi presentati in orario, pertanto, la responsabilità per il mancato imbarco è ascrivibile unicamente alla condotta dei passeggeri appellati.
Conseguentemente la compagnia aerea non aveva nessun obbligo di fornire assistenza per il negato imbarco, ex art.
9. Reg. (CE) 261/2004, considerato che esso non è dipeso né da overbooking né da cancellazione del volo.
pagina 7 di 8 Il Giudice di pace, a seguito di una migliore e attenta valutazione della documentazione in atti, non avrebbe potuto condannare l'odierno appellante al rimborso delle spese per il trasporto alternativo, non essendosi verificate alcune delle ipotesi normativamente previste.
In realtà gli appellati non attribuiscono il mancato imbarco ad alcuna causa e dunque le loro contestazioni, anche in primo grado, rimangono sterili e non provate.
In conclusione, appare chiaro, come l'appellante con la documentazione depositata ha provato, già in primo grado, aldilà delle dichiarazioni testimoniali, che il negato imbarco era la conseguenza di un no- show (mancata presentazione in orario al gate) da parte degli appellati che se ne assumono quindi la responsabilità.
In definitiva, l'appello deve essere accolto integralmente e in riforma della sentenza impugnata , va rigettata la domanda proposta dagli odierni appellati, che vanno pertanto condannati alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado..
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10378/2021
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda proposta dagli attori.
- CONDANNA gli appellati a rifondere, in favore di le somme ricevute in esecuzione Pt_1 della sentenza di primo grado .
- CONDANNA gli appellati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 400,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e Pt_1
C.P.A. nonché al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro
600,00 per compensi, oltre € 174,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Catania, lì 9 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
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