Ordinanza 10 maggio 2023
Decreto presidenziale 22 marzo 2024
Ordinanza cautelare 14 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02233/2025REG.PROV.COLL.
N. 02274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2024, proposto da NT AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada 57;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della cultura, Commissione interministeriale Ripam, Formez PA, Avvocatura generale dello Stato, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN RS, AN CC, SS DD, IA NT CA LE, DR MA, UI IM Aquaro, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza emessa in forma semplificata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV ter ) n. 19718 del 27 dicembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura, della Commissione interministeriale Ripam, di Formez PA e dell’Avvocatura generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla graduatoria finale di merito pubblicata in data 24 febbraio 2023 sul sito di Formez PA relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al bando pubblicato in GU n.104 del 31 dicembre 2021, con particolare riguardo al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”;
- dalla successiva graduatoria “rettificata” del medesimo concorso, pubblicata in data 19 aprile 2023 sul sito istituzionale di Formez PA;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dalle sig.re NT AL, ER De NO e IA RA sulla base di un unico articolato motivo: violazione degli artt. 97 e 2 della Costituzione, violazione del principio del favor partecipationis , affidamento e disparità di trattamento, violazione della lex specialis (auto-vincolo), eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità nella parte in cui la Commissione non ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo ai ricorrenti in possesso della laurea biennale.
3. Con la sentenza n. 19718 del 27 dicembre 2023 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo per mancanza di identità della situazione processuale e sostanziale fatta valere e per conflitto di interessi tra le parti ricorrenti.
4. La sig.ra AL NT ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I – sull’inammissibilità del ricorso, errore in iudicando e in procedendo , erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per disomogeneità tra le posizioni dei ricorrenti sia con riferimento ai titoli di studio che alla posizione in graduatoria;
II - sull’inammissibilità del ricorso, errore in iudicando e in procedendo , erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per conflitto di interesse tra le ricorrenti;
III – riproposizione del motivo di diritto promosso in primo grado e assorbito nella sentenza appellata, conseguente riproposizione dei motivi.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica Formez PA e, successivamente, anche la Commissione RIPAM, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 1794 del 14 maggio 2024 l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza impugnata è stata accolta.
7. Con memoria del 26 luglio 2024 l’appellante ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo con note del 25 settembre 2024 che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati.
8. All’udienza pubblica del 26 settembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. L’odierna appellante ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo emessa dal T.a.r. per il Lazio, negando sia la carenza del requisito positivo dell’identità tra le situazioni sostanziali e processuali sua e delle altre due ricorrenti, sia la sussistenza di un conflitto di interessi.
10. La sig.ra AL ha, in particolare, evidenziato di aver contestato, “omogeneamente” alle altre concorrenti che avevano agito insieme a lei, “il giudizio reso dalla Commissione circa la valutazione del proprio titolo di laurea (magistrale biennale)”, chiedendo “uniformemente…al giudice di prime cure di annullare i provvedimenti impugnati e di assegnare un punto in più per il titolo universitario presentato nella domanda di partecipazione”.
11. L’odierna appellante ha, inoltre, sottolineato l’irrilevanza, ai fini dell’omogeneità delle posizioni azionate e dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, del fatto che gli indirizzi di studio dei titoli magistrali fatti valere da lei e dalle due altre originarie ricorrenti fossero diversi (Giurisprudenza per lei, Filologia moderna per la sig.ra De NO e Storia dell’arte per la sig.ra RA), “poiché la mancata attribuzione di un punto (in più) non deriva(va) dallo specifico percorso di studio, bensì da un’illegittima politica di valutazione della Commissione che, in termini di punteggio, (aveva)…sostanzialmente equiparato ogni laurea magistrale biennale ad una semplice laurea triennale, nonostante quest’ultima fosse un titolo inferiore e prodromico al percorso magistrale”.
12. Il T.a.r. per il Lazio avrebbe, altresì, errato, secondo l’appellante, nell’escludere l’identità di situazione sostanziale e processuale tra lei e le altre ricorrenti, sia perché esse sarebbero state, in realtà, tutte e tre coinvolte nello scorrimento della graduatoria del 17 ottobre 2023 (effettuato fino alla posizione n. 6501) sia, soprattutto, perché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo avrebbe dovuto essere valutata “al momento della presentazione della domanda giudiziale” e non in base ai successivi sviluppi, del tutto eventuali, della vicenda.
13. Nella fattispecie in questione sarebbe stato, inoltre, riscontrabile anche il requisito negativo dell’assenza di conflitto di interesse tra le ricorrenti, che avrebbe contribuito a rendere ammissibile il ricorso.
14. Le domande formulate dalla originaria ricorrente avrebbero, poi, nella ricostruzione fattuale e giuridica proposta da quest’ultima, dovuto essere riconosciute fondate anche nel merito in base all’unica interpretazione della disciplina dell’art. 7, comma 3, del bando in grado di assicurare la ragionevolezza e congruità nell’assegnazione del punteggio per i titoli di laurea, nonché di evitare qualsiasi illogica disparità di trattamento tra i concorrenti, attraverso l’attribuzione di un punto in più in caso di possesso da parte del candidato di una laurea specialistica rispetto alla semplice laurea triennale.
15. Tali censure sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
16. Quanto all’identità di situazione sostanziale e processuale, ad un approfondito esame dell’effettivo contenuto del ricorso di primo grado (cfr. Cons. di Stato, Sez. VII, 14 agosto 2024 n. 7127) le ricorrenti risultano, in verità, aver agito tutte e tre per far valere lo stesso interesse a vedersi riconosciuto un punto in più per il possesso di laurea magistrale oltre alla laurea triennale e per ottenere la conseguente rideterminazione del punteggio nella graduatoria e, dunque, in base ai medesimi petitum e causa petendi. A ciò deve aggiungersi che il riconoscimento del suddetto punto in più non avrebbe comportato tra le ricorrenti stesse alcun superamento reciproco, elidendo, dunque, in radice qualsiasi rischio di conflitto di interesse. Da qui la piena ammissibilità del ricorso collettivo che deve essere affermata nel caso in questione, in riforma della sentenza appellata (cfr., Cons. Stato, Sez.VII, 20 dicembre 2024 n. 10296).
17. Sul punto può evidenziarsi, inoltre, che, come ribadito anche di recente dalla Sezione, “la valutazione in ordine all’interesse azionato va condotta non solo sulla base della lesione derivante dall’atto impugnato, ma anche avuto riguardo all’utilità che può essere tratta dall’accoglimento dell’azione di annullamento. Si tratterebbe, in altri termini, di attribuire rilievo agli effetti della sentenza per verificare se dalla decisione possa derivare un’effettiva conflittualità tra le parti. Più precisamente, in quest’ottica, ciò che rileva è il petitum mediato e immediato – valutato ex ante – e non, quindi, il conflitto astrattamente suscettibile di configurarsi tra i ricorrenti per effetto delle successive fasi procedimentali, dunque ex post ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2025, n. 344). Tali considerazioni hanno permesso, in verità, alla giurisprudenza amministrativa di superare interpretazioni eccessivamente rigide e formali, per ritenere ammissibili anche ricorsi collettivi proposti da una pluralità di concorrenti nell’ambito di una stessa procedura concorsuale in tutti i casi in cui le doglianze fatte valere escludessero la presenza di situazioni confliggenti, come ad esempio nell’ipotesi di violazioni dell’anonimato, in cui l’eventuale accoglimento del ricorso non può che comportare “ un’utilità per tutte le parti ricorrenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747). In modo del tutto analogo, anche nell’ipotesi di cui al presente giudizio deve riconoscersi che gli effetti della sentenza di accoglimento fin dal primo grado erano suscettibili di determinare la medesima “utilità per tutte le parti ricorrenti”, poiché riconoscere a ciascuna il medesimo punteggio aggiuntivo avrebbe lasciato del tutto inalterata la situazione esistente tra loro. “Ne consegue che, ove si aderisse alla prospettazione accolta dal T.a.r., si finirebbe per negare in radice la configurabilità del ricorso collettivo nell’ambito delle procedure concorsuali, in contrasto con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sopra richiamata” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 344/2025 cit.).
18. Le domande dell’odierna appellante, oltre ad essere ammissibili, risultano anche, come anticipato, fondate nel merito. Rispetto ai concorrenti in possesso della sola laurea triennale, l’odierna appellante ha dichiarato di aver conseguito, infatti, dapprima il diploma di laurea triennale in “ Scienze giuridiche” presso l’Università degli studi di Perugia in data 15 ottobre 2014, e, successivamente, la “laurea magistrale biennale in Giurisprudenza” (in data 23 ottobre 2019), al termine di un ulteriore percorso di studi svolto presso la facoltà di Giurisprudenza del “Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di Taranto, sede distaccata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro .
19. Non attribuendo un punto in più per la suddetta laurea specialistica, ma solo un punto per quella triennale, l’Amministrazione è incorsa, come dedotto dall’odierna appellante, in una falsa applicazione del bando di concorso, nonché nel vizio di eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. Al riguardo, vanno richiamate le considerazioni recentemente svolte dalla Sezione nelle pronunce n. 2940 del 28 marzo 2024 e n. 10674 del 2023, relative alla medesima procedura concorsuale qui in esame e al caso in cui la Commissione giudicatrice aveva ritenuto che la laurea magistrale conseguita dopo quella triennale dovesse essere valutata con un solo punto.
20. L’art. 7, comma 3, del bando in esame prevede che “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione” e secondo la Sezione, con l’utilizzo dell’aggettivo indefinito “ogni”, intende attribuire un punto a ciascuna delle lauree in esso indicate. Il testo della lex specialis del concorso fornisce, infatti, “la misura della discrezionalità, dapprima amministrativa, e poi giudiziaria; esso, costituisce, in altri termini, per la sua univocità, un chiaro limite rispetto ad opzioni interpretative che ne disattendano ogni possibile risultato riconducibile al suo potenziale campo semantico (così come delimitato dalla clausola), per giungere ad esiti con esso radicalmente incompatibili. In tal senso è orientata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha chiarito che le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, ragione per la quale occorre escluderne qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale” ( ex pluribus , Consiglio di Stato Sez. V, 29 novembre 2019, n. 8167).
21. Sul medesimo punto la Sezione ha soggiunto che “ rafforza siffatto esito interpretativo anche l’applicazione del canone dell’interpretazione logica, atteso che, diversamente opinando, si attribuirebbe il medesimo punteggio a chi ha conseguito esclusivamente la laurea magistrale e a chi, invece, oltre alla laurea magistrale, ha proseguito negli studi, conseguendo anche una laurea specialistica (c.d. argumentum ab absurdo)”. Ad analoghi risultati si perviene altresì “in applicazione del canone dell’interpretazione sistematica, in considerazione del fatto che il d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), stabiliva, all’art. 3, recante <<Titoli e corsi di studio>>, commi 4 e 5, che: <<Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali>> e che <<Il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici>>; all’art. 8 distingueva la <<Durata normale dei corsi di studio>>, prevedendo tre anni per i corsi di laurea e <<ulteriori due anni dopo la laurea>> per i corsi di laurea specialistica. Tali previsioni hanno poi trovato conferma nel successivo d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), rispettivamente nei commi 4 e 6 dell’art. 3, nei commi 1 e 2 dell’art. 6 e nell’art. 8”.
22. Nei citati precedenti la Sezione ha, quindi, concluso che al possesso della laurea magistrale dovessero essere assegnati non uno ma due punti. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nella fattispecie in esame, con l’attribuzione di un punto in più per l’ulteriore titolo biennale vantato, che va ad aggiungersi a quelli già valutati dall’Amministrazione. Diversamente opinando ne conseguirebbe non solo la violazione del bando di concorso, ma anche delle disposizioni contenute nelle fonti primarie e nei decreti attuativi che regolano l’ordinamento degli studi universitari.
23. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, il ricorso instaurato in primo grado deve essere dichiarato ammissibile e accolto nel merito, nei sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento, per quanto di interesse dell’appellante, della graduatoria impugnata.
24. Ne discende, sotto il profilo dell’effetto conformativo scaturente, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e), c.p.a, dalla presente pronuncia, che la Commissione giudicatrice dovrà rivalutare la posizione dell’odierna appellante alla luce delle superiori motivazioni.
25. In relazione alla particolarità della questione, sussistono infine i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della dichiarazione di inammissibilità contenuta nella sentenza impugnata:
- accoglie il ricorso di primo grado;
- annulla, nei limiti di cui in motivazione, la graduatoria del concorso;
- dispone, ex 34 comma 1 lettera e), c.p.a, che la Commissione giudicatrice rivaluti il punteggio da attribuire all’appellante, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO