Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 00786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2025, proposto da
OL AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 1441/2024 depositata in data 24.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 29/11/2024, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione della “rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell’Ufficio VI – Formazione del personale Scolastico – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (Ministero dell'Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.000 (mille), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO