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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2015 promossa da: in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Capone Carlo, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. Buccolieri Maria Filomena e Controparte_2 dell'avv. Clemente Natale, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di in qualità di procuratrice speciale di CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Bellomo
Michele, giusta procura in atti;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 13 I. – Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'ordinanza resa
[...] dal Giudice dell'Esecuzione il 12/11/2014 che aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 549/2014 R.G.E. avanzata in seno al ricorso in opposizione all'esecuzione proposto da . Controparte_2
La procedura esecutiva in questione è stata introdotta dalla creditrice procedente in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
2045/2009 emesso dal Tribunale di Bari in data 29/09/2009, con apposta formula esecutiva in data 05/10/2009 nei confronti della debitrice principale,
[...]
e dei fideiussori, tra cui il socio , odierno Controparte_5 Controparte_2 opponente.
ha lamentato l'impignorabilità dei beni staggiti in quanto CP_2 ricadenti in fondo patrimoniale costituito per il soddisfacimento dei bisogni familiari in data 13/10/2008.
Il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, sulla scorta del rilievo per cui il pignoramento aveva colpito beni costituiti in fondo patrimoniale annotato in epoca precedente all'avvio dell'esecuzione forzata.
Introducendo il presente giudizio di merito, la banca creditrice, allegando che il debitore esecutato aveva assunto la fideiussione nella sua esclusiva qualità di socio/fideiussore della e quindi nel contesto di un Controparte_5 rapporto/bisogno relativo esclusivamente alla sua attività professionale, esercitata per sostenere la sua famiglia, ha pertanto chiesto dichiararsi la legittimità del pignoramento eseguito, con rigetto delle domande avanzate dall'opponente.
Costituendosi in giudizio, ha invece chiesto l'accoglimento della CP_2 proposta opposizione, con conseguente dichiarazione di nullità del pignoramento e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni costituiti nel fondo patrimoniale.
Con atto depositato il 10/09/2024, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., (già , in nome e per conto CP_3 Controparte_6 di cessionaria del credito azionato in executivis in forza di Controparte_4 operazione di cessione ex art. 58 T.U.B. del 20/12/2017, instando per il rigetto dell'opposizione esecutiva.
pagina 2 di 13 In difetto di richieste istruttorie, la causa è infine pervenuta all'udienza dell'11/12/2024 (la prima celebrata davanti a questo giudice), all'esito della quale
è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – Va innanzitutto disattesa l'eccezione di “improcedibilità” sollevata dal debitore esecutato negli scritti difensivi finali, in ragione del preteso CP_2 difetto di legittimazione ad agire in capo all'originaria attrice
[...]
stante l'intervenuta cessione del credito azionato in Controparte_1 pendenza del processo esecutivo a Controparte_4
Nel presente giudizio di cognizione, trova invero applicazione la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. (“se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, fermo restando che “in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire […] nel processo”).
A ciò si aggiunga, quanto al rilievo della vicenda traslativa nel processo esecutivo (attualmente sospeso), che, in ogni caso, “quando si tratti di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione -come è nel caso di specie-, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga” (così, per tutti, Cass., n. 15622/2017).
III. – Quanto al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta, eccepito da negli scritti difensivi finali, si rivela CP_2
l'infondatezza della eccezione sollevata, non avendo il convenuto, nel primo momento utile successivo alla costituzione del cessionario intervenuto, specificamente contestato né la sussistenza della cessione né l'inclusione dello specifico credito nell'operazione traslativa, ma avendo anzi articolato una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, eccependo proprio che, in forza della intervenuta cessione in favore di (data CP_4 dunque per avvenuta), l'originaria creditrice procedente era priva di legittimazione, da ciò facendo derivare la pretesa improcedibilità del presente giudizio. Ed è noto che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento
pagina 3 di 13 costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. (…) Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (Cass., Sez. Un., n.
2951/2016).
In ogni caso, la cessionaria ha inteso dimostrare la titolarità del credito producendo il relativo avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, giusta art. 58, co. 2, TUB cit. (“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana”). Dal tenore letterale della norma, emerge che gli adempimenti pubblicitari sono previsti per la mera opponibilità della cessione, e non per la validità della stessa (cfr. art. 1264 c.c.); di detta cessione, comunque, il debitore ha avuto notizia, a mezzo G.U., come dimostrato altresì dalla produzione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari n. 690/2023 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche sotto il profilo contenutistico, premessa la legittimità dell'istituto della cessione in blocco, la cessione de qua risulta idonea a supportare l'azione esecutiva: non è specificamente contestata la circostanza che nessuno dei criteri identificativi dei crediti di cui alla cessione sia riportabile all'esecutato
(quest'ultimo invero non ha allegato né, men che meno, dimostrato che nessuno dei criteri di cui alla cessione identifichi la propria posizione), sicché deve ritenersi la cessionaria effettivamente titolare del credito ceduto (e dunque abilitata a rilasciare procura per il suo recupero in favore della mandataria costituitasi nel presente giudizio).
Ciò priva di pregio le eccezioni genericamente sollevate dal convenuto
. CP_2
IV. – Nel merito, si evidenzia quanto segue.
Come noto, l'art. 170 c.c. costituisce eccezione al principio di cui all'art
2470 c.c. per cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri e prevede che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere
pagina 4 di 13 luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
I presupposti per l'applicazione della norma -al fine di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente- sono la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Infine, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., gravano sul debitore opponente (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4011 del 19 febbraio
2013).
Quanto alla inerenza del credito ai bisogni della famiglia il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente soddisfatti sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia: ciò che, dunque, rileva è la finalità dell'obbligazione, la quale assume carattere dirimente (Cass. n. 15886/2014).
Inoltre i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo, ossia relativi alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, bensì in senso lato, così da ricomprendervi anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia ovvero allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr Cass. Civ., sez. VI, 23/8/2018, n. 20998 e Cass. Civ., sez. VI, 19/2/2013, n. 4011; Cass. Civ., sez. VI, sent. 08.02.2021, n. 2904).
Si precisa che il fine di soddisfacimento dei bisogni della famiglia deve essere assolto in via diretta e immediata (cfr. Cass. 16176 del 2018).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, la banca creditrice ha affermato essere aggredibili, sulla base del titolo costituito dal decreto ingiuntivo pagina 5 di 13 esecutivo, i beni costituiti in fondo patrimoniale (doc. 6 prod. ), in base CP_2 al rilievo per cui l'obbligazione di garanzia prestata dal debitore esecutato in relazione alle obbligazioni contratte dalla società non si Controparte_5 potesse ritenere estranea ai bisogni della famiglia, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa dei coniugi sono di regola contratti per ottemperare alle esigenze della famiglia.
Ora, è ben vero che il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l'esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (intesi in senso lato, ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia ma anche a soddisfare esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della stessa nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative e al miglioramento delle qualità di vita restandone estranee le ragioni voluttuarie).
L'onere probatorio, per sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale all'azione esecutiva del creditore, è quindi a carico del debitore.
Non è altrettanto corretto però, e neppure trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, il passaggio successivo che compie la creditrice procedente nell'impostare la propria argomentazione difensiva, ovvero l'affermazione secondo la quale i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, da cui fa discendere che sui garanti gravi l'onere di fornire la prova contraria a questa presunzione.
Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale CP_2 era interessato, in quanto socio), deve ritenersi che essa abbia invero la pagina 6 di 13 immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare.
Come chiarito di recente dalla Corte di legittimità, in fattispecie analoga a quella in esame, “in relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l'esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia (così come del pari l'assunzione di tutte le obbligazioni connesse all'attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia. Al contrario, deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale.
Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare. Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale (nel caso, la fideiussione) non
è sufficiente all'assolvimento, da parte del debitore, dell'onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori (in questo senso, Cass. n. 29983 del 2021, Cass. n. 10166 del 2020, Cass. n. 20998 del 2018). E' necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per
l'assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata
a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto (in questo senso Cass. n. 2904 del 2021), ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale
pagina 7 di 13 della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”
(Cass., n. 27562/2023).
Ora, nel caso de quo, ribadito che il credito, azionato dalla
[...]
, deriva dalla fideiussione prestata da , nella Controparte_1 CP_2 qualità di socio della di cui, peraltro, era socio di Controparte_5 minoranza (circostanza non contestata), a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società deve evidenziarsi che l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, può ritenersi provata dalla considerazione che in base all'id quod plerumque accidit, l'attività di impresa svolta in forma societaria (con partecipazione minoritaria), svolta dal coniuge, non è finalizzata in maniera diretta ed immediata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Sul punto, la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che “In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto”. (Cass. 2904/2021).
In un'altra sentenza la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che “In tema di fondo patrimoniale il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia. Pertanto l'esecuzione sui beni del fondo, o sui frutti di esso, può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatoria abbiamo inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. È onere del creditore opposto dimostrare che i proventi dell'attività societaria siano destinati al soddisfo delle esigenze familiari”. (Cass. 16176/2018).
Nello specifico caso in oggetto, ribadito che la garanzia personale è stata prestata da nella qualità di socio della e che, CP_2 Controparte_5 non essendo, pertanto, i proventi dell'attività societaria normalmente destinati ai bisogni della famiglia, era onere del creditore fornire la prova contraria, deve osservarsi che la parte attrice non ha adempiuto a tale onere.
pagina 8 di 13 Sotto questo profilo, deve, in particolare, evidenziarsi che sia l'originario creditore che il cessionario intervenuto, nel limitarsi ad eccepire che CP_2 non aveva offerto la prova che il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia, non hanno, tuttavia, in concreto allegato alcun circostanziato e specifico elemento di fatto, nemmeno di natura indiziaria, cui desumere che i profitti derivanti dalla qualità di socio della rivestita da , fossero Controparte_5 CP_2 effettivamente ed eccezionalmente, in deroga ad un principio di normalità statistica e di regolarità causale, destinati a soddisfare in maniera diretta ed immediata i bisogni della famiglia.
Dal canto suo, ha invece allegato e documentato di svolgere CP_2
l'attività di ingegnere, regolarmente iscritto al relativo albo sin dal 1992 nei settori civile, ambientale e industriale, mentre la società debitrice principale di cui era socio si occupava di acquistare navi e di ristrutturarle (cfr. doc. allegati alla memoria istruttoria di parte convenuta).
L'attività lavorativa e reddituale di in quel periodo era dunque CP_2 esplicata in un settore distinto da quello cui era strumentalmente preordinata la società finanziata, non essendo stata neanche allegata una complementarità tra le due attività.
Alla stregua della duplice circostanza per cui il debitore esecutato aveva prestato garanzia per una società di capitali e non per un'impresa familiare e che la partecipazione alla compagine sociale non era la sua unica attività professionale, incontestabilmente ed oggettivamente deducibile dagli atti processuali, non è pertanto dato ravvisare alcuna relazione tra l'obbligazione fideiussoria predetta e le esigenze reddituali della famiglia , rilevandosi, CP_2 al contrario, che l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria non solo si configurava inidonea a qualsiasi accrescimento reddituale del e, CP_2 conseguentemente, della propria famiglia, rivelandosi invece un'operazione ad elevato rischio di perdita, come confermato dall'azione monitoria della banca cui aveva dato supporto.
Le circostanze di contesto provate da colorano definitivamente di CP_2 estraneità ai bisogni della famiglia il fatto generatore dell'obbligazione fideiussoria pagina 9 di 13 assunta, di per sé dimostrativo di una non riconducibilità alle esigenze della famiglia.
Invero, è circostanza non contestata, oltre che documentalmente evincibile dalla lettera fideiussoria e dai libretti atti di navigazione delle imbarcazioni in atti, che il mutuo concesso alla società era finalizzata all'acquisto di navi e alla loro ristrutturazione. Ciò palesa la non inerenza ai bisogni della famiglia, avendo il debitore esecutato rilasciato la fideiussione in parola a garanzia del finanziamento erogato alla per poter porre in essere attività di Controparte_5 speculazione (ristrutturazione e rivendita di navi) aventi ad oggetto beni di proprietà della società. Da un lato, dunque, si colloca l'evidente presenza di uno scopo speculativo (esattamente di quelli richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per dare corpo e concretezza a finalità estranee ai bisogni della famiglia), dall'altro la palese assenza di un diretto scopo di soddisfazione dei bisogni familiari, fossero anche i più velleitari e periferici.
Come ribadito nella giurisprudenza di merito, “Postulare che il semplice favorire, attraverso l'obbligazione fideiussoria, l'attività speculativa della società abbia di mira la soddisfazione dei bisogni familiari significherebbe, nel caso di specie, teorizzare un'interpretazione tesa a obliterare il fondo patrimoniale dall'ordinamento. È chiaro, infatti, che ogni attività imprenditoriale, basata sul concetto di rischio, possa aumentare i guadagni dell'imprenditore e, in senso lato, il tenore di vita di quest'ultimo e della sua cerchia familiare. Ma accettare questa tesi condurrebbe a ritenere che ogni obbligazione, contratta nell'ambito dell'attività professionale e imprenditoriale, lasci in essere la pignorabilità del fondo patrimoniale” (Trib. Nuoro, sent. n. 7/2024).
Quanto alla conoscibilità del creditore dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, tale requisito può essere provato anche per presunzioni. Ebbene sono certamente indici gravi precisi e concordanti di questo elemento soggettivo da una parte la circostanza che la fideiussione fosse stata prestata ad una società svolgente attività commerciale (nel settore navale) e che le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale garantite dallo stesso sono prestiti che CP_2 la stessa in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ha dichiarato CP_1
pagina 10 di 13 “finanziamenti a medio termine” e dunque collegabili in via diretta all'attività commerciale della società non già ai bisogni della famiglia (intesa in senso stretto) di . CP_2
Ne consegue che l'opposizione va accolta e pertanto va dichiarata la nullità del pignoramento notificato in data 29/05/2014, sui seguenti beni intestati a
: a) 100% di appartamento sito a Bari in via Ruggiero Bonghi Controparte_2 in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 20 p. 6° cat. A/3; b) 100% di box auto sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 28 p. S1 cat. C/6.
Va altresì dichiarata e l'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata su tali beni in danno di in quanto facenti parte di Controparte_2 fondo patrimoniale e sussistendo tutti i requisiti di cui all'art 170 c.c.
Spetta invece al Giudice dell'esecuzione l'ordine di cancellazione del pignoramento.
È fondata altresì la domanda volta a far dichiarare la nullità della ipoteca iscritta sul bene oggetto di fondo patrimoniale. Ed invero l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca
(Cass. civ. n. 1652/2016; Cass. civ. n. 13622/2010).
Ed infatti recentemente la Cassazione si è così espressa “in tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.29983).
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, risulta provato che il credito per cui procede è credito estraneo ai Controparte_1 bisogni della famiglia e la cui estraneità era a conoscenza pagina della Banca.
Ne consegue che l'ipoteca iscritta in data 07/06/2010 al n. 5900/27578 presso la Conservatoria di Bari è illegittima e deve disporsi con sentenza la cancellazione della relativa iscrizione sui beni relativi a sopra Controparte_2 descritti.
pagina 11 di 13 V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della originaria creditrice procedente (mai Controparte_1 estromessa dal giudizio) e della cessionaria e sono Controparte_4 liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi in base ai parametri minimi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in ragione del carattere documentale della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, dell'entità delle questioni trattate e del carattere eminentemente riepilogativo degli scritti difensivi finali (fase studio: euro 2.304; fase introduttiva: euro 1.520; fase istruttoria/trattazione: euro 6.767; fase decisionale: euro 4.007).
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1075/2018, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
1) DICHIARA la nullità del pignoramento immobiliare notificato in data
29/05/2014;
2) DICHIARA l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente da parte della creditrice procedente nei confronti di sui seguenti beni: a) Controparte_2
100% di appartamento sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 20 p. 6° cat. A/3; b) 100% di box auto sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 28 p. S1 cat. C/6;
3) DICHIARA l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita contro CP_2
sui medesimi beni oggetto del pignoramento iscritta con formalità del
[...]
07/06/2010 al n. 27578/5900 presso la Conservatoria di Bari;
4) ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Bari, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità, la cancellazione dell'ipoteca iscritta il
07/06/2010 (Reg. Gen. N. 27578 – Reg. Part. N. 5900) sui seguenti beni intestati a : a) fabbricato sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto Controparte_2 fg. 28 ptc. 59 sub 20 p. 6° cat. A/3; b) fabbricato sito a Bari in via Ruggiero
Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 28 p. S1 cat. C/6;
5) CONDANNA in Parte_1 solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Controparte_2
pagina 12 di 13 liquidate in complessivi € 14.598 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 3 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2015 promossa da: in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Capone Carlo, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. Buccolieri Maria Filomena e Controparte_2 dell'avv. Clemente Natale, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di in qualità di procuratrice speciale di CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Bellomo
Michele, giusta procura in atti;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 13 I. – Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'ordinanza resa
[...] dal Giudice dell'Esecuzione il 12/11/2014 che aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 549/2014 R.G.E. avanzata in seno al ricorso in opposizione all'esecuzione proposto da . Controparte_2
La procedura esecutiva in questione è stata introdotta dalla creditrice procedente in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
2045/2009 emesso dal Tribunale di Bari in data 29/09/2009, con apposta formula esecutiva in data 05/10/2009 nei confronti della debitrice principale,
[...]
e dei fideiussori, tra cui il socio , odierno Controparte_5 Controparte_2 opponente.
ha lamentato l'impignorabilità dei beni staggiti in quanto CP_2 ricadenti in fondo patrimoniale costituito per il soddisfacimento dei bisogni familiari in data 13/10/2008.
Il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, sulla scorta del rilievo per cui il pignoramento aveva colpito beni costituiti in fondo patrimoniale annotato in epoca precedente all'avvio dell'esecuzione forzata.
Introducendo il presente giudizio di merito, la banca creditrice, allegando che il debitore esecutato aveva assunto la fideiussione nella sua esclusiva qualità di socio/fideiussore della e quindi nel contesto di un Controparte_5 rapporto/bisogno relativo esclusivamente alla sua attività professionale, esercitata per sostenere la sua famiglia, ha pertanto chiesto dichiararsi la legittimità del pignoramento eseguito, con rigetto delle domande avanzate dall'opponente.
Costituendosi in giudizio, ha invece chiesto l'accoglimento della CP_2 proposta opposizione, con conseguente dichiarazione di nullità del pignoramento e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni costituiti nel fondo patrimoniale.
Con atto depositato il 10/09/2024, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., (già , in nome e per conto CP_3 Controparte_6 di cessionaria del credito azionato in executivis in forza di Controparte_4 operazione di cessione ex art. 58 T.U.B. del 20/12/2017, instando per il rigetto dell'opposizione esecutiva.
pagina 2 di 13 In difetto di richieste istruttorie, la causa è infine pervenuta all'udienza dell'11/12/2024 (la prima celebrata davanti a questo giudice), all'esito della quale
è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – Va innanzitutto disattesa l'eccezione di “improcedibilità” sollevata dal debitore esecutato negli scritti difensivi finali, in ragione del preteso CP_2 difetto di legittimazione ad agire in capo all'originaria attrice
[...]
stante l'intervenuta cessione del credito azionato in Controparte_1 pendenza del processo esecutivo a Controparte_4
Nel presente giudizio di cognizione, trova invero applicazione la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. (“se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, fermo restando che “in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire […] nel processo”).
A ciò si aggiunga, quanto al rilievo della vicenda traslativa nel processo esecutivo (attualmente sospeso), che, in ogni caso, “quando si tratti di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione -come è nel caso di specie-, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga” (così, per tutti, Cass., n. 15622/2017).
III. – Quanto al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria intervenuta, eccepito da negli scritti difensivi finali, si rivela CP_2
l'infondatezza della eccezione sollevata, non avendo il convenuto, nel primo momento utile successivo alla costituzione del cessionario intervenuto, specificamente contestato né la sussistenza della cessione né l'inclusione dello specifico credito nell'operazione traslativa, ma avendo anzi articolato una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, eccependo proprio che, in forza della intervenuta cessione in favore di (data CP_4 dunque per avvenuta), l'originaria creditrice procedente era priva di legittimazione, da ciò facendo derivare la pretesa improcedibilità del presente giudizio. Ed è noto che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento
pagina 3 di 13 costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. (…) Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (Cass., Sez. Un., n.
2951/2016).
In ogni caso, la cessionaria ha inteso dimostrare la titolarità del credito producendo il relativo avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, giusta art. 58, co. 2, TUB cit. (“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana”). Dal tenore letterale della norma, emerge che gli adempimenti pubblicitari sono previsti per la mera opponibilità della cessione, e non per la validità della stessa (cfr. art. 1264 c.c.); di detta cessione, comunque, il debitore ha avuto notizia, a mezzo G.U., come dimostrato altresì dalla produzione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari n. 690/2023 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche sotto il profilo contenutistico, premessa la legittimità dell'istituto della cessione in blocco, la cessione de qua risulta idonea a supportare l'azione esecutiva: non è specificamente contestata la circostanza che nessuno dei criteri identificativi dei crediti di cui alla cessione sia riportabile all'esecutato
(quest'ultimo invero non ha allegato né, men che meno, dimostrato che nessuno dei criteri di cui alla cessione identifichi la propria posizione), sicché deve ritenersi la cessionaria effettivamente titolare del credito ceduto (e dunque abilitata a rilasciare procura per il suo recupero in favore della mandataria costituitasi nel presente giudizio).
Ciò priva di pregio le eccezioni genericamente sollevate dal convenuto
. CP_2
IV. – Nel merito, si evidenzia quanto segue.
Come noto, l'art. 170 c.c. costituisce eccezione al principio di cui all'art
2470 c.c. per cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri e prevede che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere
pagina 4 di 13 luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
I presupposti per l'applicazione della norma -al fine di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente- sono la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Infine, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., gravano sul debitore opponente (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4011 del 19 febbraio
2013).
Quanto alla inerenza del credito ai bisogni della famiglia il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente soddisfatti sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia: ciò che, dunque, rileva è la finalità dell'obbligazione, la quale assume carattere dirimente (Cass. n. 15886/2014).
Inoltre i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo, ossia relativi alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, bensì in senso lato, così da ricomprendervi anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia ovvero allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr Cass. Civ., sez. VI, 23/8/2018, n. 20998 e Cass. Civ., sez. VI, 19/2/2013, n. 4011; Cass. Civ., sez. VI, sent. 08.02.2021, n. 2904).
Si precisa che il fine di soddisfacimento dei bisogni della famiglia deve essere assolto in via diretta e immediata (cfr. Cass. 16176 del 2018).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, la banca creditrice ha affermato essere aggredibili, sulla base del titolo costituito dal decreto ingiuntivo pagina 5 di 13 esecutivo, i beni costituiti in fondo patrimoniale (doc. 6 prod. ), in base CP_2 al rilievo per cui l'obbligazione di garanzia prestata dal debitore esecutato in relazione alle obbligazioni contratte dalla società non si Controparte_5 potesse ritenere estranea ai bisogni della famiglia, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa dei coniugi sono di regola contratti per ottemperare alle esigenze della famiglia.
Ora, è ben vero che il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l'esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (intesi in senso lato, ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia ma anche a soddisfare esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della stessa nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative e al miglioramento delle qualità di vita restandone estranee le ragioni voluttuarie).
L'onere probatorio, per sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale all'azione esecutiva del creditore, è quindi a carico del debitore.
Non è altrettanto corretto però, e neppure trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, il passaggio successivo che compie la creditrice procedente nell'impostare la propria argomentazione difensiva, ovvero l'affermazione secondo la quale i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, da cui fa discendere che sui garanti gravi l'onere di fornire la prova contraria a questa presunzione.
Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale CP_2 era interessato, in quanto socio), deve ritenersi che essa abbia invero la pagina 6 di 13 immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare.
Come chiarito di recente dalla Corte di legittimità, in fattispecie analoga a quella in esame, “in relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l'esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia (così come del pari l'assunzione di tutte le obbligazioni connesse all'attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia. Al contrario, deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale.
Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare. Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale (nel caso, la fideiussione) non
è sufficiente all'assolvimento, da parte del debitore, dell'onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori (in questo senso, Cass. n. 29983 del 2021, Cass. n. 10166 del 2020, Cass. n. 20998 del 2018). E' necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per
l'assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all'attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare l'immobile costituito in fondo patrimoniale all'esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata
a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto (in questo senso Cass. n. 2904 del 2021), ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività commerciale
pagina 7 di 13 della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”
(Cass., n. 27562/2023).
Ora, nel caso de quo, ribadito che il credito, azionato dalla
[...]
, deriva dalla fideiussione prestata da , nella Controparte_1 CP_2 qualità di socio della di cui, peraltro, era socio di Controparte_5 minoranza (circostanza non contestata), a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società deve evidenziarsi che l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, può ritenersi provata dalla considerazione che in base all'id quod plerumque accidit, l'attività di impresa svolta in forma societaria (con partecipazione minoritaria), svolta dal coniuge, non è finalizzata in maniera diretta ed immediata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Sul punto, la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che “In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto”. (Cass. 2904/2021).
In un'altra sentenza la Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che “In tema di fondo patrimoniale il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia. Pertanto l'esecuzione sui beni del fondo, o sui frutti di esso, può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatoria abbiamo inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. È onere del creditore opposto dimostrare che i proventi dell'attività societaria siano destinati al soddisfo delle esigenze familiari”. (Cass. 16176/2018).
Nello specifico caso in oggetto, ribadito che la garanzia personale è stata prestata da nella qualità di socio della e che, CP_2 Controparte_5 non essendo, pertanto, i proventi dell'attività societaria normalmente destinati ai bisogni della famiglia, era onere del creditore fornire la prova contraria, deve osservarsi che la parte attrice non ha adempiuto a tale onere.
pagina 8 di 13 Sotto questo profilo, deve, in particolare, evidenziarsi che sia l'originario creditore che il cessionario intervenuto, nel limitarsi ad eccepire che CP_2 non aveva offerto la prova che il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia, non hanno, tuttavia, in concreto allegato alcun circostanziato e specifico elemento di fatto, nemmeno di natura indiziaria, cui desumere che i profitti derivanti dalla qualità di socio della rivestita da , fossero Controparte_5 CP_2 effettivamente ed eccezionalmente, in deroga ad un principio di normalità statistica e di regolarità causale, destinati a soddisfare in maniera diretta ed immediata i bisogni della famiglia.
Dal canto suo, ha invece allegato e documentato di svolgere CP_2
l'attività di ingegnere, regolarmente iscritto al relativo albo sin dal 1992 nei settori civile, ambientale e industriale, mentre la società debitrice principale di cui era socio si occupava di acquistare navi e di ristrutturarle (cfr. doc. allegati alla memoria istruttoria di parte convenuta).
L'attività lavorativa e reddituale di in quel periodo era dunque CP_2 esplicata in un settore distinto da quello cui era strumentalmente preordinata la società finanziata, non essendo stata neanche allegata una complementarità tra le due attività.
Alla stregua della duplice circostanza per cui il debitore esecutato aveva prestato garanzia per una società di capitali e non per un'impresa familiare e che la partecipazione alla compagine sociale non era la sua unica attività professionale, incontestabilmente ed oggettivamente deducibile dagli atti processuali, non è pertanto dato ravvisare alcuna relazione tra l'obbligazione fideiussoria predetta e le esigenze reddituali della famiglia , rilevandosi, CP_2 al contrario, che l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria non solo si configurava inidonea a qualsiasi accrescimento reddituale del e, CP_2 conseguentemente, della propria famiglia, rivelandosi invece un'operazione ad elevato rischio di perdita, come confermato dall'azione monitoria della banca cui aveva dato supporto.
Le circostanze di contesto provate da colorano definitivamente di CP_2 estraneità ai bisogni della famiglia il fatto generatore dell'obbligazione fideiussoria pagina 9 di 13 assunta, di per sé dimostrativo di una non riconducibilità alle esigenze della famiglia.
Invero, è circostanza non contestata, oltre che documentalmente evincibile dalla lettera fideiussoria e dai libretti atti di navigazione delle imbarcazioni in atti, che il mutuo concesso alla società era finalizzata all'acquisto di navi e alla loro ristrutturazione. Ciò palesa la non inerenza ai bisogni della famiglia, avendo il debitore esecutato rilasciato la fideiussione in parola a garanzia del finanziamento erogato alla per poter porre in essere attività di Controparte_5 speculazione (ristrutturazione e rivendita di navi) aventi ad oggetto beni di proprietà della società. Da un lato, dunque, si colloca l'evidente presenza di uno scopo speculativo (esattamente di quelli richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per dare corpo e concretezza a finalità estranee ai bisogni della famiglia), dall'altro la palese assenza di un diretto scopo di soddisfazione dei bisogni familiari, fossero anche i più velleitari e periferici.
Come ribadito nella giurisprudenza di merito, “Postulare che il semplice favorire, attraverso l'obbligazione fideiussoria, l'attività speculativa della società abbia di mira la soddisfazione dei bisogni familiari significherebbe, nel caso di specie, teorizzare un'interpretazione tesa a obliterare il fondo patrimoniale dall'ordinamento. È chiaro, infatti, che ogni attività imprenditoriale, basata sul concetto di rischio, possa aumentare i guadagni dell'imprenditore e, in senso lato, il tenore di vita di quest'ultimo e della sua cerchia familiare. Ma accettare questa tesi condurrebbe a ritenere che ogni obbligazione, contratta nell'ambito dell'attività professionale e imprenditoriale, lasci in essere la pignorabilità del fondo patrimoniale” (Trib. Nuoro, sent. n. 7/2024).
Quanto alla conoscibilità del creditore dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, tale requisito può essere provato anche per presunzioni. Ebbene sono certamente indici gravi precisi e concordanti di questo elemento soggettivo da una parte la circostanza che la fideiussione fosse stata prestata ad una società svolgente attività commerciale (nel settore navale) e che le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale garantite dallo stesso sono prestiti che CP_2 la stessa in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ha dichiarato CP_1
pagina 10 di 13 “finanziamenti a medio termine” e dunque collegabili in via diretta all'attività commerciale della società non già ai bisogni della famiglia (intesa in senso stretto) di . CP_2
Ne consegue che l'opposizione va accolta e pertanto va dichiarata la nullità del pignoramento notificato in data 29/05/2014, sui seguenti beni intestati a
: a) 100% di appartamento sito a Bari in via Ruggiero Bonghi Controparte_2 in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 20 p. 6° cat. A/3; b) 100% di box auto sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 28 p. S1 cat. C/6.
Va altresì dichiarata e l'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata su tali beni in danno di in quanto facenti parte di Controparte_2 fondo patrimoniale e sussistendo tutti i requisiti di cui all'art 170 c.c.
Spetta invece al Giudice dell'esecuzione l'ordine di cancellazione del pignoramento.
È fondata altresì la domanda volta a far dichiarare la nullità della ipoteca iscritta sul bene oggetto di fondo patrimoniale. Ed invero l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca
(Cass. civ. n. 1652/2016; Cass. civ. n. 13622/2010).
Ed infatti recentemente la Cassazione si è così espressa “in tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.29983).
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, risulta provato che il credito per cui procede è credito estraneo ai Controparte_1 bisogni della famiglia e la cui estraneità era a conoscenza pagina della Banca.
Ne consegue che l'ipoteca iscritta in data 07/06/2010 al n. 5900/27578 presso la Conservatoria di Bari è illegittima e deve disporsi con sentenza la cancellazione della relativa iscrizione sui beni relativi a sopra Controparte_2 descritti.
pagina 11 di 13 V. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della originaria creditrice procedente (mai Controparte_1 estromessa dal giudizio) e della cessionaria e sono Controparte_4 liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi in base ai parametri minimi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in ragione del carattere documentale della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, dell'entità delle questioni trattate e del carattere eminentemente riepilogativo degli scritti difensivi finali (fase studio: euro 2.304; fase introduttiva: euro 1.520; fase istruttoria/trattazione: euro 6.767; fase decisionale: euro 4.007).
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1075/2018, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
1) DICHIARA la nullità del pignoramento immobiliare notificato in data
29/05/2014;
2) DICHIARA l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente da parte della creditrice procedente nei confronti di sui seguenti beni: a) Controparte_2
100% di appartamento sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 20 p. 6° cat. A/3; b) 100% di box auto sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 28 p. S1 cat. C/6;
3) DICHIARA l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita contro CP_2
sui medesimi beni oggetto del pignoramento iscritta con formalità del
[...]
07/06/2010 al n. 27578/5900 presso la Conservatoria di Bari;
4) ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di Bari, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità, la cancellazione dell'ipoteca iscritta il
07/06/2010 (Reg. Gen. N. 27578 – Reg. Part. N. 5900) sui seguenti beni intestati a : a) fabbricato sito a Bari in via Ruggiero Bonghi in catasto Controparte_2 fg. 28 ptc. 59 sub 20 p. 6° cat. A/3; b) fabbricato sito a Bari in via Ruggiero
Bonghi in catasto fg. 28 ptc. 59 sub 28 p. S1 cat. C/6;
5) CONDANNA in Parte_1 solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Controparte_2
pagina 12 di 13 liquidate in complessivi € 14.598 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 3 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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