Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2487-ter.
(( (Revoca dello stato di liquidazione). )) ((La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445. ))
(( (Revoca dello stato di liquidazione). )) ((La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445. ))
Commentari • 32
- 1. Nuovo Studio del Notariato sulla riduzione reale anticipata del capitale attuata con il consenso dei creditorihttps://www.dirittobancario.it/ · 25 maggio 2016 · 31.046816
[…] Lo studio esamina la possibilità di abbreviare il termine di novanta giorni per l'opposizione dei creditori alla riduzione reale del capitale ex artt. 2445 e 2482, c.c., e quindi di dare attuazione anticipata alla riduzione, mediante applicazione delle cautele previste, da un lato, in materia di trasformazione regressiva (art. 2500-novies c.c.) e di revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter, c.c.) e, dall'altro lato, in materia di fusione (art. 2503, c.1, c.c.) e di scissione (art. 2506 ter, c. 5, c.c.). […]
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Giurisprudenza • 104
- 1. Trib. Venezia, sentenza 14/06/2021, n. 1204Provvedimento: […] “In accoglimento della proposta opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. art. 2487 ter e 2445 ultimo comma cc, dichiarare nulla, annullare o comunque dichiarare priva di ogni effetto la revoca dello stato di liquidazione deliberata in data 24.5.2019 con verbale di assemblea dei soci della Controparte_1 anche in punto di trasferimento della sede legale all'estero, […] AS in Praga, nominandosi quale nuova liquidatrice delle società certa Persona_1 , che scaduti i termini di legge previsti dall'art. 2487 ter cc, avrebbe assunto la carica di amministratrice unica. […] L'art. 2487 ter cpc, nel disciplinare la revoca dello stato di liquidazione, […]Leggi di più...
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