Sentenza 5 agosto 2005
Massime • 1
La giusta causa della revoca dell'amministratore di società, che ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un "quid pluris" rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso "ad nutum"), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, in modo tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso che potesse costituire giusta causa oggettiva di revoca l'opposizione ad un progetto di fusione, manifestata dall'amministratore revocato nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione, che aveva poi approvato a maggioranza il progetto stesso).
Commentario • 1
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commento breve a cura di Stefania Azzolino Come noto, l'art. 2383, comma 3, Cod. Civ. stabilisce che gli amministratori di società per azioni “sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. Per quanto concerne la nozione inerente alla “giusta causa” di revoca, la Cassazione ha ripreso e confermato alcuni propri precedenti ad avviso dei quali: (a) essa “consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2005, n. 16526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16526 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI RG, elettivamente domiciliato in Roma, via Condotti 91, presso l'avv. PAPPALARDO Marisa, che lo rappresenta e difende con l'avv. Francesco Molinari del foro di Milano, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FINPROGET S.p.a., in persona del procuratore speciale Dott. Giovanni Coraggio, elettivamente domiciliata in Roma, via Piave 49, presso l'avv. HOYEK Paola che la rappresenta e difende con l'avv. prof. Federico Martorano, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 428/02 del 15.2.2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/5/05 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Panzani;
Udito l'avv. Martorano per NP s.p.a. che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RG IS conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano NP s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'avvenuta revoca dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società convenuta, in difetto di giusta causa. Osservava di aver assunto la carica in virtù di delibera dell'assemblea NP 29.7.1993, avendo rivestito analoga carica presso la BN Commercio e Finanza s.p.a., società controllante NP. Le ragioni della revoca erano da ravvisarsi nell'opposizione, manifestata in occasione del consiglio di amministrazione del 20.10.1994 di BN Commercio e Finanza al progetto di fusione tra BN Commercio e Finanza s.p.a. e Finban s.p.a. nell'incorporante Isveimer, secondo le direttive della capogruppo Banco di Napoli. Il progetto era stato approvato a maggioranza dal consiglio di amministrazione ed ad esso aveva fatto seguito la nomina del nuovo consiglio di BN Commercio e Finanza e di NP, da cui era rimasto escluso. Lamentava danni rappresentati dal mancato conseguimento dei compensi spettantigli sino al maturare del termine di scadenza previsto, oltre ad ulteriori lire 51.400.000 per compensi non corrisposti ed oltre ai danni alla sua immagine professionale ed alla vita di relazione.
Con sentenza 4.11.1999 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di lire 232.000.000, oltre alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani.
Su appello principale di NP ed incidentale dell'IS la Corte d'appello di Milano con sentenza 15.2.2002 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che non sussistesse giusta causa di revoca dell'IS dalla carica di amministratore, ma limitava la condanna ai danni alla somma di euro 4957,99. In particolare osservava la Corte di merito che non erano stati neppure dedotti comportamenti dell'IS che potessero aver influito negativamente sulla figura del presidente del consiglio di amministrazione. Anche l'opposizione alla fusione non si era tradotta in alcun comportamento in sede societaria, ostruzionistico od impeditivo della volontà espressa dalla maggioranza del consiglio di amministrazione. La revoca dell'amministratore dissenziente, prima della scadenza dalla carica, era legittima, ma non integrava gli estremi della giusta causa.
Quanto ai danni affermava la Corte che non poteva riconoscerei all'IS a titolo di danno una somma pari al residuo compenso che egli avrebbe percepito quale presidente del consiglio di amministrazione di NP, perché tale compenso non riguardava la qualità di membro del consiglio di amministrazione, ma la carica di presidente, essendo l'incarico di amministratore del tutto gratuito. Nè l'eccezione sollevata in tal senso dall'appellante NP poteva considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché non rispondeva a verità che nel corso del giudizio di primo grado essa non avesse mai dedotto la gratuità dell'incarico. Infatti nella comparsa di risposta con riferimento al "danno per mancati compensi" dedotto dall'IS, NP aveva osservato che "quali siano tali competenze non è dato sapere". Non si trattava inoltre di eccezione in senso proprio, ma di mera difesa o più propriamente di eccezione in senso lato, intesa come allegazione di un fatto impeditivo od estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo allegato ex adverso. La Corte di merito riteneva anche ammissibile la produzione da parte dell'appellante della delibera assembleare 15.6.1994 che affermava la gratuità dell'incarico di amministratore, salvo il gettone di presenza, trattandosi di prova indispensabile ai fini della decisione e comunque non costituenda. Riteneva infine che il danno all'immagine ed alla vita di relazione lamentato dall'IS non fosse stato provato e che in ogni caso la risonanza sulla stampa della notizia della revoca da amministratore non fosse dipesa da iniziative assunte da NP. Donde la limitazione del danno riconosciuto agli arretrati maturati e non corrisposti ed al gettone di presenza non percepito. Ha proposto ricorso per Cassazione l'IS formulando quattro motivi di ricorso. Resisto con controricorso NP che ha anche dedotto due motivi di ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'ammissibilità, della domanda nuova proposta in appello da NP nonché violazione dell'art. 345 c.p.c. L'espressione usata da NP nella comparsa di risposta non potrebbe essere interpretata come diretta a formulare una domanda nuova, ma soltanto a contestare genericamente la fondatezza delle pretese della controparte. Anche la produzione della delibera assembleare 15.6.1994 era tardiva ed inammissibile nel giudizio di appello. L'eccezione proposta non potrebbe essere considerata una mera difesa, come affermato dalla Corte di merito, perché le circostanze dedotte e le produzioni effettuate comportano una variazione degli elementi materiali del giudizio, tali da modificare radicalmente la causa petendi. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 2383 e 2389 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe trascurato che l'IS non aveva mai accettato di prestare la propria opera quale amministratore senza compenso ne' aveva rinunciato al compenso dopo la nomina. Il diritto dell'amministratore al compenso non poteva essere escluso o limitato per effetto di una delibera assembleare successiva alla nomina, come nel caso di specie sarebbe avvenuto. Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla domanda di risarcimento del danno alla vita di relazione ed all'immagine professionale nonché violazione dell'art. 2383 c.c. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad affermare che il danno alla vita di relazione ed all'immagine sarebbe stato soltanto prospettato dall'IS senza trovare ulteriore specificazione nel corso del giudizio. La Corte avrebbe aggiunto che le iniziative giornalistiche che avevano dato notizia della mancata conferma dell'IS in consiglio non erano dipese da iniziative di NP, trascurando che di per se stessa la revoca avrebbe avuto eco sulla stampa. Il discredito per il ricorrente sarebbe derivato dal fatto che l'assemblea dei soci avrebbe trascurato di chiarire le motivazioni della revoca, di modo che la repentinità dell'atto e la mancanza di giustificazioni non potevano che riuscire lesive dell'immagine del ricorrente.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. La compensazione delle spese attuata dalla Corte d'appello trascurerebbe la circostanza che l'IS è risultato vittorioso, mentre al contrario i giudici d'appello ne hanno affermato la soccombenza, sia pure in ordine all'entità del danno richiesto. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente incidentale deduce vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che nel caso di specie ricorreva un'ipotesi oggettiva di giusta causa di revoca, rappresentata dal fatto che il pacchetto azionario di B.N. Holding, controllante al 100% B.N. Commercio e Finanza, sub controllante di NP), era stato trasferito ad Isveimer, sì che ricorreva la legittima esigenza di affidare la gestione della controllata B.N. Commercio e Finanza ad un consiglio di amministrazione scelto in base ai propri criteri, in tutto o in parte non coincidenti con quelli seguiti dalla precedente controllante e che analoga esigenza sussisteva per la subcontrollante. Il consiglio di NP era la copia speculare di quello della controllante. Mutato il secondo, non poteva non mutare il primo.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 2383 c.c. nonché difetto di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe ingiustificatamente negato che l'opposizione dell'IS alla fusione rappresentasse una preclusione al proseguimento del rapporto fiduciario, tale da integrare la giusta causa oggettiva di revoca. Non era possibile conferire fiducia al presidente del consiglio di amministrazione di NP che avrebbe dovuto dare esecuzione alla fusione, dopo essersi dichiarato contrario alla stessa in sede di consiglio di amministrazione della controllante.
2. È preliminare l'esame dei motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente.
Non sussiste la lamentata violazione dell'art. 2383 c.c. Va premesso che, come ha rilevato la Corte d'appello, l'art. 2383 c.c. prevede che gli amministratori siano revocabili "in qualunque tempo". La norma peraltro riconosce all'amministratore revocato il diritto al risarcimento per il pregiudizio patrimoniale che può derivargli dall'ingiustificata cessazione anticipata del rapporto di amministrazione, senza che per questo il recesso anticipato della società sia inefficace od invalido.
La giurisprudenza ha riconosciuto che la giusta causa può consistere in elementi di natura soggettiva od oggettiva. Invero la giusta causa della revoca dell'amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto (ex art. 2383, terzo comma cod. civ.), può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un "quid pluris", rispetto al mero dissenso alla radice di ogni recesso "ad nutum"), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione (Sez. 1^, 21.11.1998, n. 11801, rv. 520939; Sez. L, 07.08.2004 n. 15322 Rv. 575294).
Tali fatti, di regola sopravvenuti alla costituzione del rapporto di amministrazione, operano dall'esterno sulle vicende negoziali dello stesso incidendo sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti. Occorre peraltro che gli elementi intrinseci sopravvenuti incidano sull'apporto effettivo che il socio può concretamente attendersi dall'amministratore, in modo tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno in capo allo stesso quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali (Cass. 11801/98). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha sottolineato che l'opposizione manifestata dall'IS alla fusione di NP con altre società del gruppo non si era tradotta in nessuna ulteriore condotta che potesse essere considerata sintomatica di inadeguatezza nella capacità di analisi e di proposta rispetto alla ormai decisa ristrutturazione del gruppo. La ricorrente incidentale afferma, deducendo il difetto di motivazione, (2^ motivo) che non ci si poteva fidare dell'IS perché, come amministratore della controllata NP, desse attuazione alla fusione cui si era opposto in seno al consiglio di amministrazione della controllante. Ancora lamenta (1^ motivo) il difetto di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione la pretesa della nuova capogruppo di formare il consiglio di amministrazione della controllante B.N. Commercio e Finanza e della controllata NP in termini speculari, sì che, escluso l'IS dal primo consiglio, egli doveva essere escluso anche dal secondo, integrando tale situazione la giusta causa oggettiva. In realtà la Corte di merito ha negato che in concreto ricorressero i presupposti della giusta causa oggettiva di revoca dell'amministratore, escludendo la rilevanza a tal fine delle sopra esposte circostanze. Deducendo il vizio di motivazione la ricorrente incidentale pretende di attribuire alle risultanze della causa un significato diverso da quello che ad esse ha ritenuto di attribuire il giudice del merito. Il motivo di ricorso per Cassazione con cui si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., deve essere articolato con la precisa indicazione delle lacune argomentative in cui è incorso il giudice di merito o delle illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune od ancora della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto degli stessi. Nulla di ciò è dato rinvenire nei rilievi formulati dalla ricorrente incidentale che, come si è accennato, si traducono nella deduzione dell'asserito contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, deduzione chiaramente inammissibile in sede di legittimità perché diretta ad ottenere una revisione delle valutazioni riservate al giudice di merito.
3. Venendo ora al ricorso principale, il primo motivo non è fondato. L'IS, impugnando la delibera con la quale era stato revocato dalla carica di amministratore, aveva contestato la sussistenza di una giusta causa ed aveva domandato la condanna di NP al risarcimento dei danni costituiti dalla mancata corresponsione dei compensi e dei gettoni di presenza alle riunioni consiliari nonché dal pregiudizio all'immagine che la revoca ingiustificata gli avrebbe provocato. La convenuta si era costituita in giudizio affermando "l'assenza di qualsiasi fondamento" e la "fantasiosità" delle diverse voci di danno, aggiungendo per quanto concerne il danno relativo ai mancati compensi che "quali siano tali competenze non è dato sapere". Tali difese equivalevano alla negazione che all'IS spettassero compensi e quindi che nei suoi confronti potesse trovare applicazione la presunzione di onerosità dell'incarico. A fronte della pretesa risarcitoria dell'IS, la contestazione globale della convenuta implicava che restasse integralmente a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ivi compresa la condizione relativa all'effettiva onerosità dell'incarico. Correttamente quindi la Corte di merito ha ritenuto che l'affermazione con la quale la società NP aveva dedotto nell'atto di appello la gratuità della carica di amministratore, altro non costituisse che una mera illustrazione di una posizione difensiva già assunta, sì da essere ricondotta non all'ambito delle eccezioni in senso stretto e neppure in quello delle eccezioni in senso lato, ma delle mere difese. Alla parte era pertanto consentito formulare precisazioni e specificazioni nel quadro dell'originaria posizione difensiva, senza perciò violare i limiti dello ius novorum quale è stabilito nel giudizio di appello.
Neppure sussiste violazione dell'art. 345 c.p.c. per quanto concerne la produzione avvenuta in appello del verbale dell'assemblea del 15.6.1994.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 20.4.2005, n. 8203) componendo il conflitto di giurisprudenza formatosi sul punto, hanno affermato il principio, che il Collegio condivide, in forza del quale l'art. 345, comma 3, va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell'inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" e tra questi anche delle produzioni documentali. Tuttavia l'art. 345, comma 3, come hanno sottolineato le Sezioni Unite, delinea anche le eccezioni al divieto di nuove prove, comprendendo oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima per causa ad esse non imputabile, le prove che il giudice di merito ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, "indispensabili" perché suscettibili di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove definite come "rilevanti" (cfr. artt. 184, comma 1; 420, comma 5) hanno sulla decisione finale della controversia. Tali prove, proprio perché indispensabili, sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. Hanno ancora osservato le Sezioni Unite che è razionale che le esigenze di speditezza processuale, cui è improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990 e da cui discende il divieto di nuove prove in appello, possano subire in sede di gravame un parziale ridimensionamento proprio perché si è in presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale. Resta peraltro fermo l'onere per il giudice di appello di dar conto dell'esercizio del potere di ammettere i nuovi mezzi di prova, anche quando abbiano carattere documentale.
Orbene, sulla base dell'insegnamento delle Sezioni Unite va osservato che la Corte d'appello ha espressamente sottolineato l'indispensabilità del verbale di assemblea prodotto, in quanto diretto "a dare dimostrazione di quale fosse il regime economico degli amministratori, in contrasto con quanto, in maniera apodittica, secondo l'appellante, affermato dal giudice di primo grado". La Corte di merito ha pertanto espressamente motivato sul punto, facendo corretta applicazione dell'art. 345, comma 3, indicando il carattere decisivo della prova documentale e dunque la sua indispensabilità. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.
La Corte di merito ha rilevato che il ricorrente principale non aveva fornito prova che gli fosse dovuto un compenso di 75.000.000 di lire annui, perché tale compenso era stato previsto per lo svolgimento dell'incarico di presidente e non per la semplice attività di membro del consiglio di amministrazione. Ha osservato sotto quest'ultimo profilo che la delibera assembleare di nomina degli amministratori del 27.4.1994 non prevedeva compenso e rinviava la determinazione dello stesso ad una successiva deliberazione. La successiva assemblea del 15.6.1994 aveva espressamente previsto la gratuità dell'incarico. Il ricorrente ha dedotto in ricorso che egli non aveva mai prestato consenso a tale ultima deliberazione, invocando la giurisprudenza che ha affermato che l'incarico di amministratore è oneroso, ove non sia diversamente previsto, sulla scorta della disciplina prevista per il mandato, e che la delibera assembleare che intervenga ad escludere il compenso, se successiva alla nomina deve essere espressamente approvata dall'amministratore. Il motivo è inammissibile perché il ricorrente, sotto l'apparente censura di violazioni di legge, propone in realtà una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella su cui si è fondata la Corte territoriale, sollecitando alla Cassazione un giudizio sul fatto che è riservato al giudice di merito.
Anche il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il ricorrente afferma che il danno all'immagine ed alla vita di relazione da lui lamentato, danno che ad avviso della Corte di merito non è stato provato, consisterebbe nel discredito derivante dalla pubblicazione della notizia della revoca sui quotidiani. Sostiene che la circostanza, evidenziata dal giudice del merito, che tale pubblicazione non sia stata dovuta ad iniziativa della società controricorrente sarebbe irrilevante, perché NP avrebbe dovuto considerare le ripercussioni sul piano dell'immagine di una revoca non accompagnata dall'indicazione dei motivi, che poteva dar adito all'impressione che essa fosse in realtà dovuta a mancanze dell'IS nei confronti della società. In realtà la corte di merito ha sottolineato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un danno alla vita di relazione ed all'immagine conseguente alla revoca dall'incarico di amministratore, aggiungendo poi ad abundantiam che la pubblicazione sui quotidiani non era dovuta ad iniziative riferibili a NP. La ratio decidendi della sentenza impugnata va individuata nell'affermazione che il ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e dunque a fortiori nessuna prova che consenta di individuare il contenuto del preteso pregiudizio patrimoniale. Ne deriva che il motivo di ricorso, non vertendo sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, va ritenuto inammissibile. Il quarto motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha adeguatamente motivato la compensazione integrale delle spese tra le parti in ragione dell'esito della lite, in quanto se la domanda di danni proposta dall'IS era stata ritenuta fondata, la Corte aveva peraltro respinto la maggior parte delle richieste, contenendo il risarcimento in una somma pari ad una minima parte dell'originaria domanda. Si tratta di motivazione adeguata, che risponde al costante orientamento di questa Corte che ha affermato in più occasioni che la riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale non integra gli estremi della reciproca soccombenza, ma ugualmente, con valutazione discrezionale incensurabile in Cassazione purché adeguatamente motivata, il giudice ne può tener conto ai fini della compensazione, totale o parziale, delle spese (Cass. 12295/01; Cass. 23.6.2000, n. 8352; Cass. 13/88). Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità della controversia ed alla difficoltà delle questioni trattate, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale ed incidentale;
compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2005