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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 25 settembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento N. 188/2025 R.G. lavoro vertente
T R A
nato a [...] l'[...] c.f. residente Parte_1 C.F._1 in Napoli, vico della Tofa n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Lettera ( ) giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da C.F._2 intendersi allegata al presente atto, con cui domicilia in Napoli, via Renato Gomez d'Ayala n.2 ovvero presso il domicilio digitale ove intende ricevere notificazioni e Email_1 comunicazioni Tel/fax (081)0168715
Ricorrente per revocazione- già APPELLATO e con sede in Arzano (Na), alla Via Atellana n.8 , P.iva e CF: CP_1
, cap 80022, in persona del suo l.r.p.t. Sig.ra , nata P.IVA_1 Parte_2
a Napoli il 04.12.1981, residente a [...], CF: , elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na), alla via C.F._3
Solfatara n. 4/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Postiglione (C.F.
), PEC: Tel – Fax C.F._4 Email_2
081/5262486, a cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente - già APPELLANTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.9.2022 la aveva CP_1 impugnato la sentenza n.3892/2022 pubbl. il 6.7.2022 del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stata accolta la domanda proposta da al fine di ottenere le differenze retributive precisate in atti (oltre TFR) in Pt_1 relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 18.02.2025 al 07.11.2019. La società era stata condannata al pagamento in favore di della Parte_1 somma complessiva di euro 12.512,57 oltre accessori e spese di lite.
In parziale modifica della sentenza gravata, questa Corte in diversa composizione, con sentenza n. 2901/2024 pubbl. il 02/08/2024 all'esito di CTU contabile, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, aveva condannato la CP_1 al pagamento in favore di della minor somma di euro 6.921,92, con Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Indici Istat dalle singole maturazioni al saldo;
oltre metà delle spese di lite.
In relazione a tale sentenza il ha proposto istanza di revocazione ex art.. Pt_1
395, primo comma, n. 4 c.p.c. con atto depositato il 31.1.2025 assumendo che la decisione della Corte di Appello era frutto di errore di fatto “laddove ha ritenuto che l'ammontare pari ad € 2.673,49 (e le relative voci) relativo alla retribuzione del mese di novembre 2019, fosse stato già corrisposto da Ha osservato che CP_1 anche “il riconoscimento del T.F.R. nel minore importo di euro 6.023,69 è frutto di un errore di fatto in quanto i cedolini paga depositati dalla stessa società, riportano al loro interno la quota di t.f.r. maturata nel singolo mese”, con conseguente corretta determinazione per un importo complessivo di € 7.423,23.
Infine, quale effetto di tali errori, ha rilevato che la Corte aveva compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio, ed anche quelle di CTU.
Ha concluso come in atti chiedendo a questa CORTE di:
“condannare la in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_1
Arzano alla via Atellana n. 8, al pagamento in favore del dell'importo Parte_1 di € 11.214,66 di cui € 7.643,54 per TFR ed € 3.571, enze di fine rapporto (ratei 13^ mensilità novembre 2019, ferie, r.o.l.) ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte riterrà giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalle singole maturazioni al saldo ponendo definitivamente ed integralmente a carico della tutte le CP_1 spese di CTU e con vittoria di spese e compensi di tutti i gr io, con attribuzione allo scrivente difensore anticipatario;
in subordine rigettare l'appello di e confermare integralmente la CP_1 sentenza n. 2901/2024 del Tribunale di Napoli;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso forfetario iva e cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La controparte si è costituita resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
2 Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
1.Rileva la Corte che l'ipotesi di revocazione invocata dal ricorrente è disciplinata dall'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., secondo cui la sentenza pronunciata in grado di appello è suscettibile di revocazione quando “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul qual la sentenza ebbe a pronunciare.
La Suprema Corte, in proposito, ha espresso l'orientamento secondo cui “L'errore previsto come motivo di revocazione dalla norma in esame consiste, dunque, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato e, pertanto, consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico” (Cass. Sentenza n.8180 del 3.4.2009). Esso, pertanto, è configurabile anche quando il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo ( v. Cass., 1/6/07 n. 12904; Cass., 17/5/01, n. 6758).
2.Osserva il collegio che nella fattispecie l'errore percettivo sussiste con riguardo alla retribuzione del mese di novembre 2019, atteso che le relative spettanze erano state invocate dal ricorrente sin dal primo grado e la società non aveva opposto puntuale e specifica contestazione ma, soprattutto, non aveva prodotto la prova del pagamento. La busta paga allegata in atti neppure è stata sottoscritta dal lavoratore.
La svista (del CTU e quindi del collegio che ne ha recepito l'elaborato) è immediatamente rilevabile ed ha portato ad affermare che la retribuzione del suddetto mese fosse stata pagata e quindi dovesse essere portata in detrazione dal conteggio finale.
Il consulente nel secondo conteggio disposto dalla Corte di Appello aveva riportato nel prospetto del “dettaglio differenze mensili 1-1-2019/ 7-11-2019” per il mese di novembre 2019 il totale “competente” per euro 2.698,09 in base ai parametri indicati nel quesito. Tuttavia, per una svista, aveva portato in detrazione una somma come totale “erogato” pari ad euro 2.673,49: ma – giova ribadirlo - non sono state depositate prove di pagamento neppure dell'importo netto riportato nella busta paga, non sottoscritta né per ricevuta né per quietanza. Quindi, in tali termini va disposta l'ulteriore condanna di pagamento a carico della società per la somma di euro 2.673,49 per le spettanze di novembre 2019 (comprensive di tutte
3 le voci anche di retribuzione indiretta e/o differita riportate nella relativa busta paga, emessa in occasione della cessazione del rapporto).
3.Diversamente deve argomentarsi con riguardo al TFR, atteso che il computo dello stesso è frutto di un'elaborazione contabile eseguita dal consulente sulla base della disamina e valutazione tecnica di una pluralità di elementi documentali, di modo che non si ravvisa una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile.
Il motivo involge il criterio di calcolo adottato dal CTU e recepito dalla Corte: non va trascurato che la somma liquidata in sentenza per questo titolo è quella individuata dal collegio all'esito della scelta tra due ipotesi di conteggio prospettate nel primo elaborato e dell'emenda effettuata in riscontro alle osservazioni della parte appellante. Dunque non pare che la questione sia suscettibile di risoluzione in questa sede, non trovandosi in presenza di un fatto “la cui verità risulta indiscutibilmente accertata in base al tenore degli atti e dei documenti”: anzi ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, posto che il CTU aveva sin dal principio prospettato due ipotesi di calcolo.
4.Considerato che l'errore revocatorio si è rivelato di limitata portata, la regolazione delle spese può essere rimodulata in parte, mediante compensazione per ¼ per il doppio grado oltre che per il compenso del CTU;
la liquidazione del residuo è effettuata secondo soccombenza come da dispositivo, fermi restando i parametri dei compensi utilizzati nella sentenza di appello e la già disposta attribuzione.
Negli stessi termini si regolano le spese della revocazione, applicando i parametri minimi cui al DM 147/2022 avuto riguardo al valore della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie per quanto di ragione il ricorso per revocazione della sentenza n. 2901/2024 pubbl. il 02/08/2024 di questa Corte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento in favore di della ulteriore somma di euro Parte_1
2.673,49 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
compensa per 1/4 le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione del residuo, pari ad euro 2.550,00 per il primo grado, e ad euro 2.775,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Antonella Lettera;
la complessiva somma liquidata in favore del CTU di “euro 873,00 per onorario, oltre Iva e Cassa di previdenza” si pone a carico di entrambe le parti in solido salvo rivalsa nella misura di ¼;
rigetta per il resto;
4 compensa per 1/4 le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione del residuo, pari ad euro 1.093,00, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Antonella Lettera.
Così deciso in Napoli il 25 settembre 2025 Il consigliere estensore Dr.ssa Francesca Romana Amarelli
Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 25 settembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento N. 188/2025 R.G. lavoro vertente
T R A
nato a [...] l'[...] c.f. residente Parte_1 C.F._1 in Napoli, vico della Tofa n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Lettera ( ) giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da C.F._2 intendersi allegata al presente atto, con cui domicilia in Napoli, via Renato Gomez d'Ayala n.2 ovvero presso il domicilio digitale ove intende ricevere notificazioni e Email_1 comunicazioni Tel/fax (081)0168715
Ricorrente per revocazione- già APPELLATO e con sede in Arzano (Na), alla Via Atellana n.8 , P.iva e CF: CP_1
, cap 80022, in persona del suo l.r.p.t. Sig.ra , nata P.IVA_1 Parte_2
a Napoli il 04.12.1981, residente a [...], CF: , elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na), alla via C.F._3
Solfatara n. 4/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Postiglione (C.F.
), PEC: Tel – Fax C.F._4 Email_2
081/5262486, a cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente - già APPELLANTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.9.2022 la aveva CP_1 impugnato la sentenza n.3892/2022 pubbl. il 6.7.2022 del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stata accolta la domanda proposta da al fine di ottenere le differenze retributive precisate in atti (oltre TFR) in Pt_1 relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 18.02.2025 al 07.11.2019. La società era stata condannata al pagamento in favore di della Parte_1 somma complessiva di euro 12.512,57 oltre accessori e spese di lite.
In parziale modifica della sentenza gravata, questa Corte in diversa composizione, con sentenza n. 2901/2024 pubbl. il 02/08/2024 all'esito di CTU contabile, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, aveva condannato la CP_1 al pagamento in favore di della minor somma di euro 6.921,92, con Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Indici Istat dalle singole maturazioni al saldo;
oltre metà delle spese di lite.
In relazione a tale sentenza il ha proposto istanza di revocazione ex art.. Pt_1
395, primo comma, n. 4 c.p.c. con atto depositato il 31.1.2025 assumendo che la decisione della Corte di Appello era frutto di errore di fatto “laddove ha ritenuto che l'ammontare pari ad € 2.673,49 (e le relative voci) relativo alla retribuzione del mese di novembre 2019, fosse stato già corrisposto da Ha osservato che CP_1 anche “il riconoscimento del T.F.R. nel minore importo di euro 6.023,69 è frutto di un errore di fatto in quanto i cedolini paga depositati dalla stessa società, riportano al loro interno la quota di t.f.r. maturata nel singolo mese”, con conseguente corretta determinazione per un importo complessivo di € 7.423,23.
Infine, quale effetto di tali errori, ha rilevato che la Corte aveva compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio, ed anche quelle di CTU.
Ha concluso come in atti chiedendo a questa CORTE di:
“condannare la in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_1
Arzano alla via Atellana n. 8, al pagamento in favore del dell'importo Parte_1 di € 11.214,66 di cui € 7.643,54 per TFR ed € 3.571, enze di fine rapporto (ratei 13^ mensilità novembre 2019, ferie, r.o.l.) ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte riterrà giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalle singole maturazioni al saldo ponendo definitivamente ed integralmente a carico della tutte le CP_1 spese di CTU e con vittoria di spese e compensi di tutti i gr io, con attribuzione allo scrivente difensore anticipatario;
in subordine rigettare l'appello di e confermare integralmente la CP_1 sentenza n. 2901/2024 del Tribunale di Napoli;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso forfetario iva e cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La controparte si è costituita resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
2 Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
1.Rileva la Corte che l'ipotesi di revocazione invocata dal ricorrente è disciplinata dall'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., secondo cui la sentenza pronunciata in grado di appello è suscettibile di revocazione quando “è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul qual la sentenza ebbe a pronunciare.
La Suprema Corte, in proposito, ha espresso l'orientamento secondo cui “L'errore previsto come motivo di revocazione dalla norma in esame consiste, dunque, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato e, pertanto, consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico” (Cass. Sentenza n.8180 del 3.4.2009). Esso, pertanto, è configurabile anche quando il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo ( v. Cass., 1/6/07 n. 12904; Cass., 17/5/01, n. 6758).
2.Osserva il collegio che nella fattispecie l'errore percettivo sussiste con riguardo alla retribuzione del mese di novembre 2019, atteso che le relative spettanze erano state invocate dal ricorrente sin dal primo grado e la società non aveva opposto puntuale e specifica contestazione ma, soprattutto, non aveva prodotto la prova del pagamento. La busta paga allegata in atti neppure è stata sottoscritta dal lavoratore.
La svista (del CTU e quindi del collegio che ne ha recepito l'elaborato) è immediatamente rilevabile ed ha portato ad affermare che la retribuzione del suddetto mese fosse stata pagata e quindi dovesse essere portata in detrazione dal conteggio finale.
Il consulente nel secondo conteggio disposto dalla Corte di Appello aveva riportato nel prospetto del “dettaglio differenze mensili 1-1-2019/ 7-11-2019” per il mese di novembre 2019 il totale “competente” per euro 2.698,09 in base ai parametri indicati nel quesito. Tuttavia, per una svista, aveva portato in detrazione una somma come totale “erogato” pari ad euro 2.673,49: ma – giova ribadirlo - non sono state depositate prove di pagamento neppure dell'importo netto riportato nella busta paga, non sottoscritta né per ricevuta né per quietanza. Quindi, in tali termini va disposta l'ulteriore condanna di pagamento a carico della società per la somma di euro 2.673,49 per le spettanze di novembre 2019 (comprensive di tutte
3 le voci anche di retribuzione indiretta e/o differita riportate nella relativa busta paga, emessa in occasione della cessazione del rapporto).
3.Diversamente deve argomentarsi con riguardo al TFR, atteso che il computo dello stesso è frutto di un'elaborazione contabile eseguita dal consulente sulla base della disamina e valutazione tecnica di una pluralità di elementi documentali, di modo che non si ravvisa una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile.
Il motivo involge il criterio di calcolo adottato dal CTU e recepito dalla Corte: non va trascurato che la somma liquidata in sentenza per questo titolo è quella individuata dal collegio all'esito della scelta tra due ipotesi di conteggio prospettate nel primo elaborato e dell'emenda effettuata in riscontro alle osservazioni della parte appellante. Dunque non pare che la questione sia suscettibile di risoluzione in questa sede, non trovandosi in presenza di un fatto “la cui verità risulta indiscutibilmente accertata in base al tenore degli atti e dei documenti”: anzi ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, posto che il CTU aveva sin dal principio prospettato due ipotesi di calcolo.
4.Considerato che l'errore revocatorio si è rivelato di limitata portata, la regolazione delle spese può essere rimodulata in parte, mediante compensazione per ¼ per il doppio grado oltre che per il compenso del CTU;
la liquidazione del residuo è effettuata secondo soccombenza come da dispositivo, fermi restando i parametri dei compensi utilizzati nella sentenza di appello e la già disposta attribuzione.
Negli stessi termini si regolano le spese della revocazione, applicando i parametri minimi cui al DM 147/2022 avuto riguardo al valore della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie per quanto di ragione il ricorso per revocazione della sentenza n. 2901/2024 pubbl. il 02/08/2024 di questa Corte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento in favore di della ulteriore somma di euro Parte_1
2.673,49 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
compensa per 1/4 le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione del residuo, pari ad euro 2.550,00 per il primo grado, e ad euro 2.775,00 per il secondo, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Antonella Lettera;
la complessiva somma liquidata in favore del CTU di “euro 873,00 per onorario, oltre Iva e Cassa di previdenza” si pone a carico di entrambe le parti in solido salvo rivalsa nella misura di ¼;
rigetta per il resto;
4 compensa per 1/4 le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione del residuo, pari ad euro 1.093,00, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Antonella Lettera.
Così deciso in Napoli il 25 settembre 2025 Il consigliere estensore Dr.ssa Francesca Romana Amarelli
Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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