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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 5 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla via V. Parte_2
Alfieri, n. 1, cod. fisc. e p. iva , cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_3 [...]
E_
”, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
da Velletri del 12 dicembre 2023, rep. n. 79366 – racc. n. 29944, Persona_1 dall'avv. Antonella Merola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Porzio, n. 4, Centro Direzionale – Isola E1; appellante
E
1. , nato a [...] il [...], residente in [...], alla CP_2
via Grillo, n. 36, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Della Rocca, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via E. Caterina, n. 41; appellato
1 2. “ E_
”, con sede legale in
[...]
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva in P.IVA_4 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore; intimata ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2342/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 2342/2024 pubblicata il 3/05/2024 dal Tribunale di
Salerno, resa a definizione del giudizio R.G. 2283/2020: 1) rigettare l'avversa opposizione ex art. 645 c.p.c. in quanto inammissibile, improponibile ovvero comunque infondata, in fatto come in diritto, con conseguente conferma delle statuizioni del monitorio ed, in ogni caso, accertati e dichiarati i dedotti diritti di credito facenti capo a Parte_2 nei riguardi dell'appellato in relazione ai rapporti per cui è causa, condannare l'opponente al pagamento in favore della stessa, della somma di Euro 87.583,66 ovvero CP_2
di quel minore o maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e spese al soddisfo;
2) in subordine, confermare le statuizioni di primo grado elidendo
Parte completamente ogni riferimento in pronuncia al rigetto della domanda promossa da sì da rendere la pronuncia direttamente spendibile dalla stessa ex artt. Parte_2
111 e ss. c.p.c.; 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ogni accessorio di legge”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione) – “- preliminarmente, dichiarare inammissibile\improcedibile lo spiegato gravame per violazione delle norme di rito anche in riferimento agli artt. 342 e ss cpc;
- nella denegata ipotesi di ammissibilità del gravame, rigettare lo stesso poiché palesemente infondato in fatto e diritto;
- sempre nel merito, in accoglimento a tutte le difese adagiate anche in primo grado di giudizio, rigettare lo spiegato appello;
- in ogni caso, con espressa conferma della statuizione giudiziaria di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi a distrarsi del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2342/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della CP_2 [...]
”, ex art. 645 c.p.c., E_
2 con atto di citazione notificato il 6 marzo 2020, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla , intervenuta in giudizio per il tramite della Parte_2 mandataria , ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale cessionaria del Parte_1 credito azionato dalla E_
, ritenendo che tale società non avesse dimostrato di aver
[...]
acquistato la titolarità attiva del diritto controverso;
2) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 178/2020, emanato su ricorso spiegato dalla
[...]
” per E_ ottenere dal quale garante della “Edera soc. coop.”, il pagamento della somma di CP_2
euro 87.583,66 a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 015/336899, accesso il 17 luglio 2014 e chiuso il 30 settembre 2019, oltre interessi moratori al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio;
3) condannava la , Parte_1 quale mandataria della “ , alla refusione delle spese di lite in favore Parte_2
del 4) condannava il alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2 CP_2
”. E_
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , quale mandataria Parte_1
Parte della , con atto di citazione notificato l'1 giugno 2024, assumendo Parte_2
che: - il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 111 c.p.c. e 58 d.lgs. n. 385/1993, aveva omesso di considerare che, ricorrendo, nel caso in esame, un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito controverso, non erano configurabili due distinte posizioni giuridiche, per essere unico il diritto dedotto in giudizio, di cui era mutata esclusivamente la titolarità, sicché era incorso nell'errore di ritenere che la cedente e la cessionaria avessero proposto due diverse domande e che solo la prima fosse meritevole di accoglimento;
in realtà, essendo la domanda di pagamento soltanto una, il giudice di prime cure non avrebbe potuto accoglierla nei confronti della cedente e rigettarla nei riguardi della cessionaria, di cui, ove considerato non dimostrato l'acquisto del credito, avrebbe dovuto limitarsi a statuire l'inammissibilità dell'intervento, senza pronunciarsi nel merito del diritto sostanziale;
- in ogni caso, ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, la aveva adeguatamente dimostrato di essere divenuta titolare del Parte_2
credito in contestazione;
infatti, l'avviso di cessione di crediti individuabili in blocco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25 novembre 2011, conteneva parametri idonei a comprovare che il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
178/2020 rientrava tra quelli che la aveva acquistato dalla “Banca Parte_2
di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – società
3 cooperativa” in forza del contratto stipulato il 16 novembre 2021 a norma degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999; peraltro, la aveva prodotto in giudizio anche la Parte_2 dichiarazione con la quale la E_
” attestava l'intervenuta cessione del credito in oggetto;
infine, la
[...] titolarità del credito in capo alla era dimostrata anche dalla Parte_2 condotta processuale della cedente, che, a seguito dell'intervento in giudizio della cessionaria, non aveva più svolto attività difensiva;
- nel merito, l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 178/2020, come sancito dal giudice di primo CP_2
grado, era priva di qualsiasi fondamento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 dicembre 2024, il CP_2 eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, riproponendo la doglianza sollevata in primo grado con riguardo alla violazione dell'art. 106 d.lgs. n. 385/1993, per non essere né la , né la mandataria iscritte Parte_2 Parte_1 nell'albo degli intermediari finanziari.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in ordine CP_2 all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla , quale mandataria della , Parte_1 Parte_2
consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non
4 contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto, avendo la , per il tramite Parte_2 della mandataria , comprovato di essersi resa cessionaria dalla Parte_1 [...]
” E_
del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 178/2020 del Tribunale di Salerno e, di conseguenza, di avere il diritto di escuterlo.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella particolare ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini della prova della conclusione di tale negozio traslativo, non è sufficiente quella della pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nella fattispecie de qua agitur, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il non negava che la CP_2 E_
” avesse stipulato con la
[...] Parte_2
, in data 16 novembre 2021, il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco
[...] di cui era stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25
5 novembre 2021, ma contestava che il credito azionato in via monitoria vi fosse compreso, per non essere stato prodotto in giudizio il predetto testo negoziale, indicato come l'unico documento idoneo a comprovarne l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione.
In ogni caso, il Tribunale di Salerno è incorso in un'erronea valutazione delle emergenze processuali, atteso che l'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco del 16 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25 novembre 2021, e il contegno difensivo assunto dalla
[...]
, vale a dire E_ dall'istituto che aveva introdotto il procedimento monitorio sulla base del rapporto di conto corrente n. 015/336899 e che, come tale, era interessato a salvaguardare il proprio diritto e a garantirne la realizzazione, costituivano, soprattutto ove unitariamente esaminati, elementi di giudizio pienamente idonei a dimostrare che la Parte_2
era divenuta titolare attiva dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato
[...] emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 178/2020.
In particolare, l'avviso del contratto di cessione del 16 novembre 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25 novembre 2021, nell'indicare i crediti che la “BCC Npls 2020 s.r.l.” aveva acquistato, pro soluto, dalla
[...]
” in quelli E_
“derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione … allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, segnatamente, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti … sorti nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021” e nell'evidenziare, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: , consentiva di accertare che tra le posizioni Email_1
debitorie in questione era compresa quella gravante sul CP_2
Ed invero, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possedeva le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché 1) avente natura chirografaria, 2) derivante dal contratto di conto corrente n.
015/336899 del 17 luglio 2014, assistito da affidamenti concessi il 3 aprile 2016 e il 4
6 maggio 2018 e revocati dalla E_
” con lettera raccomandata a.r. 30 settembre
[...]
2019, prot. 4850, 3) volturato a sofferenza e segnalato con tale classificazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, come preannunciato con la stessa missiva, sicché rispondeva ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza del contratto di Parte_2
cessione del 16 novembre 2021.
Inoltre, a seguito della costituzione nel primo grado del giudizio della Parte_2
, la
[...] E_
” non svolgeva più alcuna attività difensiva, in tal modo avvalorando
[...]
l'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore della predetta società, che le subentrava nella tutela processuale del diritto in contesa al fine di contrastare la fondatezza dell'opposizione spiegata dal CP_2
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la cessazione dell'attività difensiva da parte della
” dopo la E_ costituzione in giudizio della e la sua prosecuzione ad opera della Parte_2 società intervenutavi ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. integravano, ipso facto, sotto il profilo logico-deduttivo, significativi indici sintomatici del trasferimento, in favore di quest'ultima, del credito rinveniente dal saldo passivo del conto corrente n. 015/336899.
In definitiva, la valutazione sinergica dell'avviso del contratto di cessione del 16 novembre 2021, documento contenente i tratti distintivi dei crediti negoziati, e della condotta processuale della E_
”, concretizzatasi in una manifestazione di
[...] sostanziale disinteresse all'esito del giudizio in seguito all'intervento della
[...]
, rimuoveva qualsiasi margine di incertezza sull'avvenuto acquisto, da parte Parte_2 della , del diritto controverso. Parte_2
Del tutto inconferente, infine, risulta l'eccezione riproposta dal in sede di CP_2 gravame circa la violazione dell'art. 106 d.lgs. n. 385/1993, per non essere né la
[...]
, né la iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, Parte_2 Parte_1
atteso che, anche a prescindere dalla sua inammissibilità, essendo stata formulata, in primo grado, soltanto con la comparsa conclusionale, il loro mancato inserimento nell'elenco gestito dalla Banca d'Italia non pregiudica in alcun modo il perfezionamento della cessione del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 178/2020, né, comunque, il diritto della società di cartolarizzazione di ottenerne il soddisfacimento mediante la mandataria.
7 Ed infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/1993 ed i conseguenti atti di riscossione da quest'ultimo compiuti non sono affetti da invalidità, atteso che l'art. 2, comma 6, legge n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'Autorità di Vigilanza e presidiati da norme di natura penale, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato elenco può incidere sul diverso piano dei rapporti con la predetta Autorità o per eventuali profili penalistici (cfr.
Cass. ord. 18 marzo 2024, n. 7243).
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, in favore della , CP_2 Parte_1 quale mandataria della “ , attuale titolare del credito azionato dalla Parte_2
CP_1 E_
” in via monitoria, della somma di euro 87.583,66, oltre interessi al tasso
[...]
convenzionale dal 30 settembre 2019 al soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'eccezione della carenza di legittimazione attiva sostanziale in capo alla , devono gravare sul Parte_2
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo CP_2
alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 178/2020 del Tribunale di Salerno, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla nell'interesse della Parte_1
società mandante, per il primo grado, in euro 7.150,00 per compenso, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase
8 istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2342/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato l'1 giugno 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna al pagamento, in favore della , quale CP_2 Parte_1 mandataria della , della somma di euro 87.583,66, oltre Parte_2
interessi al tasso convenzionale dal 30 settembre 2019 al soddisfo;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale CP_2 Parte_1 mandataria della , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_2
che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.150,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 5 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 663/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla via V. Parte_2
Alfieri, n. 1, cod. fisc. e p. iva , cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_3 [...]
E_
”, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
da Velletri del 12 dicembre 2023, rep. n. 79366 – racc. n. 29944, Persona_1 dall'avv. Antonella Merola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Porzio, n. 4, Centro Direzionale – Isola E1; appellante
E
1. , nato a [...] il [...], residente in [...], alla CP_2
via Grillo, n. 36, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Della Rocca, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via E. Caterina, n. 41; appellato
1 2. “ E_
”, con sede legale in
[...]
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva in P.IVA_4 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore; intimata ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2342/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 2342/2024 pubblicata il 3/05/2024 dal Tribunale di
Salerno, resa a definizione del giudizio R.G. 2283/2020: 1) rigettare l'avversa opposizione ex art. 645 c.p.c. in quanto inammissibile, improponibile ovvero comunque infondata, in fatto come in diritto, con conseguente conferma delle statuizioni del monitorio ed, in ogni caso, accertati e dichiarati i dedotti diritti di credito facenti capo a Parte_2 nei riguardi dell'appellato in relazione ai rapporti per cui è causa, condannare l'opponente al pagamento in favore della stessa, della somma di Euro 87.583,66 ovvero CP_2
di quel minore o maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e spese al soddisfo;
2) in subordine, confermare le statuizioni di primo grado elidendo
Parte completamente ogni riferimento in pronuncia al rigetto della domanda promossa da sì da rendere la pronuncia direttamente spendibile dalla stessa ex artt. Parte_2
111 e ss. c.p.c.; 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ogni accessorio di legge”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione) – “- preliminarmente, dichiarare inammissibile\improcedibile lo spiegato gravame per violazione delle norme di rito anche in riferimento agli artt. 342 e ss cpc;
- nella denegata ipotesi di ammissibilità del gravame, rigettare lo stesso poiché palesemente infondato in fatto e diritto;
- sempre nel merito, in accoglimento a tutte le difese adagiate anche in primo grado di giudizio, rigettare lo spiegato appello;
- in ogni caso, con espressa conferma della statuizione giudiziaria di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi a distrarsi del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2342/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della CP_2 [...]
”, ex art. 645 c.p.c., E_
2 con atto di citazione notificato il 6 marzo 2020, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla , intervenuta in giudizio per il tramite della Parte_2 mandataria , ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale cessionaria del Parte_1 credito azionato dalla E_
, ritenendo che tale società non avesse dimostrato di aver
[...]
acquistato la titolarità attiva del diritto controverso;
2) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 178/2020, emanato su ricorso spiegato dalla
[...]
” per E_ ottenere dal quale garante della “Edera soc. coop.”, il pagamento della somma di CP_2
euro 87.583,66 a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 015/336899, accesso il 17 luglio 2014 e chiuso il 30 settembre 2019, oltre interessi moratori al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio;
3) condannava la , Parte_1 quale mandataria della “ , alla refusione delle spese di lite in favore Parte_2
del 4) condannava il alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2 CP_2
”. E_
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , quale mandataria Parte_1
Parte della , con atto di citazione notificato l'1 giugno 2024, assumendo Parte_2
che: - il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 111 c.p.c. e 58 d.lgs. n. 385/1993, aveva omesso di considerare che, ricorrendo, nel caso in esame, un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito controverso, non erano configurabili due distinte posizioni giuridiche, per essere unico il diritto dedotto in giudizio, di cui era mutata esclusivamente la titolarità, sicché era incorso nell'errore di ritenere che la cedente e la cessionaria avessero proposto due diverse domande e che solo la prima fosse meritevole di accoglimento;
in realtà, essendo la domanda di pagamento soltanto una, il giudice di prime cure non avrebbe potuto accoglierla nei confronti della cedente e rigettarla nei riguardi della cessionaria, di cui, ove considerato non dimostrato l'acquisto del credito, avrebbe dovuto limitarsi a statuire l'inammissibilità dell'intervento, senza pronunciarsi nel merito del diritto sostanziale;
- in ogni caso, ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, la aveva adeguatamente dimostrato di essere divenuta titolare del Parte_2
credito in contestazione;
infatti, l'avviso di cessione di crediti individuabili in blocco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25 novembre 2011, conteneva parametri idonei a comprovare che il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
178/2020 rientrava tra quelli che la aveva acquistato dalla “Banca Parte_2
di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – società
3 cooperativa” in forza del contratto stipulato il 16 novembre 2021 a norma degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999; peraltro, la aveva prodotto in giudizio anche la Parte_2 dichiarazione con la quale la E_
” attestava l'intervenuta cessione del credito in oggetto;
infine, la
[...] titolarità del credito in capo alla era dimostrata anche dalla Parte_2 condotta processuale della cedente, che, a seguito dell'intervento in giudizio della cessionaria, non aveva più svolto attività difensiva;
- nel merito, l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 178/2020, come sancito dal giudice di primo CP_2
grado, era priva di qualsiasi fondamento.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 dicembre 2024, il CP_2 eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, riproponendo la doglianza sollevata in primo grado con riguardo alla violazione dell'art. 106 d.lgs. n. 385/1993, per non essere né la , né la mandataria iscritte Parte_2 Parte_1 nell'albo degli intermediari finanziari.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in ordine CP_2 all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla , quale mandataria della , Parte_1 Parte_2
consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non
4 contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto, avendo la , per il tramite Parte_2 della mandataria , comprovato di essersi resa cessionaria dalla Parte_1 [...]
” E_
del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 178/2020 del Tribunale di Salerno e, di conseguenza, di avere il diritto di escuterlo.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella particolare ipotesi in cui il debitore ceduto contesti, prima ancora che l'inclusione del credito nella cessione in blocco, l'esistenza stessa del contratto di cessione, ai fini della prova della conclusione di tale negozio traslativo, non è sufficiente quella della pubblicazione del suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, peraltro, la pubblicazione può rivestire un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass. ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Nella fattispecie de qua agitur, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il non negava che la CP_2 E_
” avesse stipulato con la
[...] Parte_2
, in data 16 novembre 2021, il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco
[...] di cui era stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25
5 novembre 2021, ma contestava che il credito azionato in via monitoria vi fosse compreso, per non essere stato prodotto in giudizio il predetto testo negoziale, indicato come l'unico documento idoneo a comprovarne l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione.
In ogni caso, il Tribunale di Salerno è incorso in un'erronea valutazione delle emergenze processuali, atteso che l'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco del 16 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25 novembre 2021, e il contegno difensivo assunto dalla
[...]
, vale a dire E_ dall'istituto che aveva introdotto il procedimento monitorio sulla base del rapporto di conto corrente n. 015/336899 e che, come tale, era interessato a salvaguardare il proprio diritto e a garantirne la realizzazione, costituivano, soprattutto ove unitariamente esaminati, elementi di giudizio pienamente idonei a dimostrare che la Parte_2
era divenuta titolare attiva dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato
[...] emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 178/2020.
In particolare, l'avviso del contratto di cessione del 16 novembre 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 25 novembre 2021, nell'indicare i crediti che la “BCC Npls 2020 s.r.l.” aveva acquistato, pro soluto, dalla
[...]
” in quelli E_
“derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione … allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, segnatamente, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti … sorti nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021” e nell'evidenziare, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: , consentiva di accertare che tra le posizioni Email_1
debitorie in questione era compresa quella gravante sul CP_2
Ed invero, il credito per il quale era stato incardinato il procedimento monitorio possedeva le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché 1) avente natura chirografaria, 2) derivante dal contratto di conto corrente n.
015/336899 del 17 luglio 2014, assistito da affidamenti concessi il 3 aprile 2016 e il 4
6 maggio 2018 e revocati dalla E_
” con lettera raccomandata a.r. 30 settembre
[...]
2019, prot. 4850, 3) volturato a sofferenza e segnalato con tale classificazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, come preannunciato con la stessa missiva, sicché rispondeva ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza del contratto di Parte_2
cessione del 16 novembre 2021.
Inoltre, a seguito della costituzione nel primo grado del giudizio della Parte_2
, la
[...] E_
” non svolgeva più alcuna attività difensiva, in tal modo avvalorando
[...]
l'intervenuta cessione del credito azionato in via monitoria in favore della predetta società, che le subentrava nella tutela processuale del diritto in contesa al fine di contrastare la fondatezza dell'opposizione spiegata dal CP_2
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la cessazione dell'attività difensiva da parte della
” dopo la E_ costituzione in giudizio della e la sua prosecuzione ad opera della Parte_2 società intervenutavi ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. integravano, ipso facto, sotto il profilo logico-deduttivo, significativi indici sintomatici del trasferimento, in favore di quest'ultima, del credito rinveniente dal saldo passivo del conto corrente n. 015/336899.
In definitiva, la valutazione sinergica dell'avviso del contratto di cessione del 16 novembre 2021, documento contenente i tratti distintivi dei crediti negoziati, e della condotta processuale della E_
”, concretizzatasi in una manifestazione di
[...] sostanziale disinteresse all'esito del giudizio in seguito all'intervento della
[...]
, rimuoveva qualsiasi margine di incertezza sull'avvenuto acquisto, da parte Parte_2 della , del diritto controverso. Parte_2
Del tutto inconferente, infine, risulta l'eccezione riproposta dal in sede di CP_2 gravame circa la violazione dell'art. 106 d.lgs. n. 385/1993, per non essere né la
[...]
, né la iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, Parte_2 Parte_1
atteso che, anche a prescindere dalla sua inammissibilità, essendo stata formulata, in primo grado, soltanto con la comparsa conclusionale, il loro mancato inserimento nell'elenco gestito dalla Banca d'Italia non pregiudica in alcun modo il perfezionamento della cessione del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 178/2020, né, comunque, il diritto della società di cartolarizzazione di ottenerne il soddisfacimento mediante la mandataria.
7 Ed infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/1993 ed i conseguenti atti di riscossione da quest'ultimo compiuti non sono affetti da invalidità, atteso che l'art. 2, comma 6, legge n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'Autorità di Vigilanza e presidiati da norme di natura penale, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato elenco può incidere sul diverso piano dei rapporti con la predetta Autorità o per eventuali profili penalistici (cfr.
Cass. ord. 18 marzo 2024, n. 7243).
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, in favore della , CP_2 Parte_1 quale mandataria della “ , attuale titolare del credito azionato dalla Parte_2
CP_1 E_
” in via monitoria, della somma di euro 87.583,66, oltre interessi al tasso
[...]
convenzionale dal 30 settembre 2019 al soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'eccezione della carenza di legittimazione attiva sostanziale in capo alla , devono gravare sul Parte_2
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo CP_2
alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 178/2020 del Tribunale di Salerno, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla nell'interesse della Parte_1
società mandante, per il primo grado, in euro 7.150,00 per compenso, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase
8 istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , quale mandataria della , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2342/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato l'1 giugno 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna al pagamento, in favore della , quale CP_2 Parte_1 mandataria della , della somma di euro 87.583,66, oltre Parte_2
interessi al tasso convenzionale dal 30 settembre 2019 al soddisfo;
2. condanna alla refusione, in favore della , quale CP_2 Parte_1 mandataria della , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_2
che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.150,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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