Decreto cautelare 28 novembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 26/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6521 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 07.11.2025 (allegato n. 1) dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del P.E.I. 2025/2026 redatto in data 20.10.2025;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa;
E PER LA NN CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. -OMISSIS- del 28 novembre 2025;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2025;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 29 dicembre 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RI TA FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 26 novembre 2025, la ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 del figlio minore, ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2025/2026 ha a questi assegnato un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“Disturbo dello spettro autistico con compromissione linguistica e cognitiva”) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 30 ore settimanali;
- a sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato censure sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- con D.P. n.-OMISSIS- del 28 novembre 2025, questo Tribunale: “Rilevato, altresì, che nel verbale della seduta del G.L.O., tenutasi in data 20.10.2025, alla pagina 2, si legge: “... I componenti del G.L.O., preso atto delle risorse umane assegnate in organico di fatto alla scuola, si trovano nella condizione di poter assegnare solo 18 h di sostegno didattico, lamentando l’insufficienza di tale monte orario rispetto al fabbisogno educativo dell’alunno, persona con necessità di sostegno intensivo”; e che nello stesso P.E.I., oggetto di gravame, alla pagina 3, si legge: “… Si ritiene indispensabile la presenza dell’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, al fine di garantire un intervento educativo- didattico – continuativo, supportare l’alunno nello svolgimento delle attività, prevenire situazioni di disagio e favorire un percorso di apprendimento realmente inclusivo. Le attuali 18 h ore di sostegno settimanali risultano insufficienti a rispondere in modo adeguato ai bisogni complessi del discente…”, accoglieva la domanda di tutela cautelare monocratica, ordinando all’Amministrazione il “riesame dei provvedimenti gravati, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed in particolare [la riformulazione del] P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica”;
- contestualmente alla costituzione in giudizio (5 dicembre 2025), l’Amministrazione depositava memoria ed allegata nota, con cui rappresentava che: “A seguito del ricorso al TAR da parte dei genitori esercenti la potestà e all’emissione del decreto cautelare indicato in oggetto, si è proceduto a riunire nuovamente il GLO in data 4/12/2025 per la revisione del PEI dell’alunno assegnando allo stesso n. 30 ore settimanali, corrispondenti al tempo scuola totale”;
- indi, con ordinanza n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2025, questo Tribunale, “Rilevato che: - alla luce di quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente (in particolare l’avvenuta assegnazione di un docente di sostegno per complessive n. 30 ore in esito alla riformulazione del PEI), sussistono profili di improcedibilità del ricorso, in ragione dell’avvenuta assegnazione, dopo l’adozione del provvedimento monocratico, del sostegno scolastico nella misura auspicata con conseguente venir meno dell’interesse alla definizione del gravame; - è pertanto opportuno, ai fini del decidere, assegnare a parte ricorrente 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per dedurre su quest’unica questione, avvisandola che l’eventuale comportamento omissivo sarà valutato ai sensi dell’art. 64 comma 4, cod. proc. amm.”, rinviava, per la discussione, alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026;
- il 29 dicembre 2025 parte ricorrente depositava memoria rappresentando “che l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in esecuzione del decreto n. -OMISSIS- del 28.11.2025 emesso dal TAR CAMPANIA NAPOLI - R.G. -OMISSIS-ha disposto l’integrazione delle ore di sostegno scolastico specializzato”; chiedeva, per l’effetto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere;
- alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, previo avviso alle parti, della possibile definizione della vertenza ex art. 60 c.p.a., il ricorso era trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente nella memoria depositata il 29 dicembre 2025, l’Amministrazione scolastica, in formale esecuzione del D.P. n. -OMISSIS- del 28.11.2025, ha rivalutato la situazione del minore, in sostanziale adesione alle argomentazioni poste in ricorso, contestualmente assegnando la copertura auspicata, per l’intero a.s. 2025/2026;
- per l’effetto, è cessata la materia del contendere, posto che, in via generale, “la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite” (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (data ud. 17/09/2025) 19/09/2025, n. 608, che richiama, in proposito, TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399);
- le spese di lite vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidandosi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
RI TA FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RI TA FL | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.