TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 16/06/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1770/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
, p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Serinelli C.F._1 P.IVA_1
Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Mesagne (Br) alla Via
Antonucci n. 99;
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Fabiani Alessandra, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Taranto alla Piazza Castello n. 3;
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.06.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso in data 14.04.2022, il Tribunale di Brindisi
[. ingiungeva a , in quanto titolare della ditta individuale “ Parte_1
”, di pagare in favore di la somma di € 42.196,43 oltre Parte_1 Controparte_1
agli interessi di mora ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno
1 successivo alla ricezione di ciascuna fattura oltre le spese del procedimento monitorio, in virtù di un rapporto di fornitura di dispositivi medici di protezione individuale.
Con atto di citazione in opposizione del 23.05.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo di non aver mai ricevuto la merce indicata in fattura né di averla mai ordinata.
Con successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attore si dichiarava estraneo ai fatti di causa, disconoscendo la documentazione prodotta ex adverso e, in particolare, i messaggi di posta elettronica ordinaria, nonché l'indirizzo email, in quanto a lui non attribuibile, i messaggi WhatsApp ed, infine, i documenti di trasporto con le relative prove di consegna.
Per tali motivi, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
2)
Rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Dichiarare, ove occorra in via riconvenzionale, inesistente qualsiasi rapporto economico e commerciale tra opponente ed opposta;
4) Condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, alla luce della documentazione depositata attestante l'avvenuta Controparte_1
consegna della merce frutto di un chiaro rapporto commerciale intercorrente tra le parti dal gennaio 2022, insisteva nel rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Giudice con ordinanza del 06.10.2022 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
La causa veniva istruita documentalmente e, in assenza di istanze istruttorie delle parti, veniva differita per discussione orale all'odierna udienza, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
2 Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento mentre grava sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio che su di essa incombe, mancando la prova certa di un contratto tra le parti e dell'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture portate nell'opposto decreto ingiuntivo.
Deve, al riguardo, osservarsi che parte opponente ha contestato tanto la conclusione del contratto quanto l'avvenuta consegna della merce in oggetto. Ed ancora, la ditta opponente con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. ha contestato e disconosciuto formalmente tutti i documenti di trasporto prodotti da controparte, in uno con le prove di avvenuta consegna.
Per alcuni è stata eccepita l'assenza di firma del destinatario, per altri la non autenticità della stessa e quindi la non attribuibilità al . Per altri ancora, Parte_1
apparentemente firmati elettronicamente, ne ha disconosciuto la firma poiché da lui mai apposta. Infine, l'opponente ha disconosciuto come proprio l'indirizzo e – mail, indicato nelle comunicazioni con la società opposta, ed ha negato di aver inviato i messaggi prodotti in copia.
3 A fronte di tale disconoscimento ed eccezioni, l'opposta non ha svolto alcuna attività difensiva istruttoria, nei concessi termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., persino rinunciando a comparire nelle udienze successive alla prima, celebratasi in modalità cartolare.
Ritiene questo Giudice che la documentazione prodotta dalla società opposta non possa ritenersi idonea a dare prova del diritto di credito.
Ed invero, deve darsi atto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis, Cass. civile, Ord. 12 luglio 2023, n.
19944).
Quanto alla corrispondenza via e-mail e tramite SMS, va osservato che “in materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 del Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, n.30186).
Nel caso in esame, l'opponente ha espressamente disconosciuto il contenuto dei documenti informatici depositati da parte opposta. Ne consegue che essi non potranno fare piena prova dei fatti in essi rappresentati.
In assenza di ulteriori elementi di prova a sostegno della pretesa creditoria, la stessa non può che ritenersi infondata. Di conseguenza, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., la stessa non merita accoglimento mancando la prova in ordine alla malafede o alla colpa grave di controparte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e di attività istruttoria, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001
4 e € 52.000, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da “
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso dal Tribunale di Brindisi il 14.04.2022;
- condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida nell'importo Parte_1 complessivo di € 4.095,00 di cui € 286,00 a titolo di spese ed € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Serinelli Francesco, che ha reso dichiarazione di rito.
Brindisi, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 16/06/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1770/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
, p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Serinelli C.F._1 P.IVA_1
Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Mesagne (Br) alla Via
Antonucci n. 99;
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Fabiani Alessandra, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Taranto alla Piazza Castello n. 3;
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.06.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso in data 14.04.2022, il Tribunale di Brindisi
[. ingiungeva a , in quanto titolare della ditta individuale “ Parte_1
”, di pagare in favore di la somma di € 42.196,43 oltre Parte_1 Controparte_1
agli interessi di mora ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno
1 successivo alla ricezione di ciascuna fattura oltre le spese del procedimento monitorio, in virtù di un rapporto di fornitura di dispositivi medici di protezione individuale.
Con atto di citazione in opposizione del 23.05.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo di non aver mai ricevuto la merce indicata in fattura né di averla mai ordinata.
Con successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attore si dichiarava estraneo ai fatti di causa, disconoscendo la documentazione prodotta ex adverso e, in particolare, i messaggi di posta elettronica ordinaria, nonché l'indirizzo email, in quanto a lui non attribuibile, i messaggi WhatsApp ed, infine, i documenti di trasporto con le relative prove di consegna.
Per tali motivi, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa;
2)
Rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Dichiarare, ove occorra in via riconvenzionale, inesistente qualsiasi rapporto economico e commerciale tra opponente ed opposta;
4) Condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, alla luce della documentazione depositata attestante l'avvenuta Controparte_1
consegna della merce frutto di un chiaro rapporto commerciale intercorrente tra le parti dal gennaio 2022, insisteva nel rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Giudice con ordinanza del 06.10.2022 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
La causa veniva istruita documentalmente e, in assenza di istanze istruttorie delle parti, veniva differita per discussione orale all'odierna udienza, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
2 Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento mentre grava sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio che su di essa incombe, mancando la prova certa di un contratto tra le parti e dell'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture portate nell'opposto decreto ingiuntivo.
Deve, al riguardo, osservarsi che parte opponente ha contestato tanto la conclusione del contratto quanto l'avvenuta consegna della merce in oggetto. Ed ancora, la ditta opponente con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. ha contestato e disconosciuto formalmente tutti i documenti di trasporto prodotti da controparte, in uno con le prove di avvenuta consegna.
Per alcuni è stata eccepita l'assenza di firma del destinatario, per altri la non autenticità della stessa e quindi la non attribuibilità al . Per altri ancora, Parte_1
apparentemente firmati elettronicamente, ne ha disconosciuto la firma poiché da lui mai apposta. Infine, l'opponente ha disconosciuto come proprio l'indirizzo e – mail, indicato nelle comunicazioni con la società opposta, ed ha negato di aver inviato i messaggi prodotti in copia.
3 A fronte di tale disconoscimento ed eccezioni, l'opposta non ha svolto alcuna attività difensiva istruttoria, nei concessi termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., persino rinunciando a comparire nelle udienze successive alla prima, celebratasi in modalità cartolare.
Ritiene questo Giudice che la documentazione prodotta dalla società opposta non possa ritenersi idonea a dare prova del diritto di credito.
Ed invero, deve darsi atto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis, Cass. civile, Ord. 12 luglio 2023, n.
19944).
Quanto alla corrispondenza via e-mail e tramite SMS, va osservato che “in materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 del Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, n.30186).
Nel caso in esame, l'opponente ha espressamente disconosciuto il contenuto dei documenti informatici depositati da parte opposta. Ne consegue che essi non potranno fare piena prova dei fatti in essi rappresentati.
In assenza di ulteriori elementi di prova a sostegno della pretesa creditoria, la stessa non può che ritenersi infondata. Di conseguenza, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., la stessa non merita accoglimento mancando la prova in ordine alla malafede o alla colpa grave di controparte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e di attività istruttoria, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001
4 e € 52.000, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da “
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 344/2022, emesso dal Tribunale di Brindisi il 14.04.2022;
- condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida nell'importo Parte_1 complessivo di € 4.095,00 di cui € 286,00 a titolo di spese ed € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Serinelli Francesco, che ha reso dichiarazione di rito.
Brindisi, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
5